TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti costituite, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1931/2019 R.G. promossa da da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti con il patrocinio dell'avv. Isabella Casales Parte_4
Mangano
contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Catania
[...]
Motivi della decisione
I ricorrenti, tutti dipendenti della , in servizio presso gli Controparte_1
Assessorati convenuti, deducono: di essere stati assunti, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 37/1985, con contratto di durata biennale non rinnovabile e
1 trattamento economico corrispondente a quello di dirigente o assistente tecnico di cui alla L.R. 41/1985; che, per effetto dell'art. 3 della L.R.
11/1990, il rapporto di lavoro è stato convertito a tempo indeterminato, previo superamento di concorso espletato ai sensi dell'art. 15 della L.R.
26/1986; che l'assegnazione dei dipendenti è avvenuta secondo le modalità relative al personale di ruolo di cui alla citata L.R. 41/1985 e con trattamento economico previsto dall'art. 31 della L.R. 37/1985; che, in seguito, l'art. 58 della L.R. 25/1993 ha disposto, a far data dalla sua entrata in vigore, l'inquadramento dei dipendenti nel Ruolo Speciale
Transitorio di cui alla L.R. 53/1985; che, per effetto di tale inquadramento e dell'espresso rinvio a detta ultima legge regionale, devono ritenersi applicabili gli artt. 5 e 9 sulla determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, con la conseguenza che l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo, con onere dell'Amministrazione di provvedere al recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali presso gli Enti ove i dipendenti abbiano svolto il servizio pre-ruolo, con computo di tale periodo nella determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita;
che, pertanto, il periodo di lavoro prestato prima della immissione in ruolo deve essere riconosciuto quale servizio effettivo e computato nella determinazione del trattamento pensionistico e previdenziale senza alcun onere a carico degli interessati;
che, tuttavia, l'Amministrazione convenuta ha ammesso il computo di tale servizio pre-ruolo solo ed esclusivamente ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e non anche di quello di fine rapporto.
Tanto premesso, i ricorrenti instano per il riconoscimento del diritto ad aver computato il periodo di servizio pre-ruolo prestato in forza dei
2 contratti ex L.R. 37/1985 nella determinazione della indennità di buonuscita spettante all'atto di collocamento a riposo, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza, alla rideterminazione del trattamento economico dovuto a ciascun dipendente.
Le Amministrazioni regionali resistenti, preliminarmente, eccepiscono il difetto di legittimazione passiva a favore del;
nel Controparte_3
merito rilevano l'infondatezza del ricorso e, in ogni caso, la maturata prescrizione delle pretese economiche rivendicate dai ricorrenti.
***
Va anzitutto disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva.
Invero, il , sulla cui gestione l'Assessorato Controparte_3
Regionale esercita poteri di vigilanza e controllo, si occupa esclusivamente della liquidazione dei trattamenti economici dovuti ai dipendenti, e non del propedeutico computo dell'anzianità di servizio.
La pretesa fatta valere in giudizio - vale a dire il riconoscimento del diritto ad aver computata l'anzianità maturata durante il servizio prestato pre-
ruolo, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita spettante all'atto di collocamento in quiescenza - inerisce al rapporto di lavoro tra i ricorrenti e le Amministrazioni convenute, alle quali compete decretare gli anni di servizio utili ai fini della determinazione della indennità di fine rapporto. Queste ultime, pertanto, correttamente sono state convenute in giudizio.
Venendo al merito, il ricorso è infondato.
3 La questione che qui occupa è stata oggetto di recenti pronunce della giurisprudenza di merito (v. Corte d'Appello Palermo, sent. n. 288/2024 e sent. 723/2024, nonché Corte d'Appello di Caltanissetta, sent. 265/2022), le quali condividono l'orientamento consolidatosi presso la Suprema Corte
(Cass., sent. 9956/2018), alle cui motivazioni, che di seguito si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c., deve qui darsi continuità.
Oggetto della controversia è il riconoscimento come servizio effettivo del servizio pre-ruolo svolto dai ricorrenti ai fini del computo di esso nella determinazione dell'indennità di buonuscita senza oneri economici per gli stessi.
In punto di fatto, è pacifico in atti che il servizio non di ruolo è stato computato senza oneri ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza.
Chiarito quanto sopra e sulla scorta delle pronuncia citate, deve rimarcarsi che, dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, gli odierni ricorrenti, in forza dell'art. 58 della L.R. n. 25/1993, sono stati inquadrati nel Ruolo Speciale Transitorio di cui alla L.R. n. 53/85 che,
all'art. 5, comma 7, prevede: "ai fini della determinazione dell'anzianità di
servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso
l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non
di ruolo".
L'art. 9, comma 1, della medesima Legge Regionale stabilisce poi che
"salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali,
l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi
della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto
per i dipendenti dell' Amministrazione regionale dalla legge regionale 23
febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", che include,
4 per quanto qui di interesse, la "liquidazione di una indennità di buonuscita
ai dipendenti che lasciano il servizio" (art. 7, n. 5 Legge Regione Sicilia n.
2/1962 cit.).
Ora, non vi è dubbio che, alla luce del disposto di cui al citato art. 5 comma 7, debba ammettersi l'integrale riconoscimento, ai fini della determinazione della anzianità di servizio effettivo, anche del servizio prestato presso l'ente di provenienza ancorché relativo a servizi non di ruolo;
e tuttavia a tale equiparazione come “servizio effettivo” non corrisponde necessariamente la sua idoneità a far maturare il correlato trattamento di buonuscita.
Sul punto, va infatti condiviso quanto in proposito affermato dalla Suprema
Corte (sent. n. 9956 del 2018), ossia che tale ricongiunzione soggiace alla possibilità di recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (cfr.
art. 9 L.R. 53/1985, che nell'incipit precisa “salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali”); regola, questa, coerente con i principi di legge statale, cui la legislazione regionale (in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente) è tenuta ad uniformarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui “la valutazione di servizi senza
il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge” (art.19 d.p.r. 1032/1973, testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato, che regola anche la buonuscita).
Tale norma è espressione di un principio generale secondo cui i servizi prestati, anche fuori ruolo, possono essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto il correlato versamento contributivo - che può essere diretto
(in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a
5 quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per effetto di riscatto oneroso - salvo il caso in cui il riconoscimento senza oneri sia previsto espressamente da una specifica norma di legge.
Orbene, tale specifica norma derogatoria non può ravvisarsi nella L.R.
53/1985.
L'art. 9 della citata legge, infatti, pur riconoscendo al personale inquadrato nei ruoli regionali ex L. 53/1985 il medesimo trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale, fa comunque “Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e
previdenziali dagli Enti o dalle gestioni presso cui tali contributi siano stati
versati”.
Né conduce a diversa conclusione la previsione di cui all'art. 6, comma 4,
della Legge n.11/1963, secondo cui l'indennità di buonuscita si calcola in proporzione a "quanti sono gli anni di servizio effettivo" (che, come detto,
sono anche quelli pregressi all'entrata in ruolo); essa infatti non esclude che il beneficio dipenda dall'esistenza di una copertura contributiva,
proprio perché la medesima norma precisa che debba trattarsi appunto di servizio "considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore".
Del resto, anche l'art. 15 del D.P.R. 1032/1973 prevede il riscatto per i
"periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo",
a riprova del fatto che una cosa è l'effettività del servizio, rilevante ai fini del potenziale computo, ed altra cosa è la necessità della sua copertura contributiva per la relativa concreta considerazione a fini previdenziali.
Rileva, invece, al contrario il chiaro disposto di cui all'art. 21 L.R. 11/1988,
applicabile anche ai rapporti in questione (già instaurati prima della entrata in vigore della L.R. 25/1993), secondo cui “i servizi prestati presso
l'Amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della
6 collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni
siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza”.
Sicché, come affermato dalla Cassazione in analogo caso, deve concludersi che “il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti ai sensi
dell'art. 26 L. 285/1977 presso il Ministero del Lavoro e infine transitato nei
ruoli della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 5, comma 7, della Legge
Regione Sicilia n. 53/1985 può essere computato, ai fini del
riconoscimento dell'indennità di buonuscita. Tuttavia la ricongiunzione, per
avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il
regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione
prevedesse il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva
erogazione dell'indennità di buonuscita stessa. Assumendo poi rilevanza
non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente
versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che
non abbiano già determinato prestazioni di fine rapporto per il lavoro
svolto presso l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione
Sicilia ai recuperi previsti dall'art. 9 Legge Regione Sicilia n. 53/1985”.
Nella fattispecie concreta, i ricorrenti, pur non contestando la necessità
che i servizi pre-ruolo che hanno chiesto computarsi per la buonuscita fossero soggetti a contribuzione a tale fine, hanno omesso di provare -
come era loro onere - la circostanza.
Essi, infatti, vorrebbero ricavare una prova in siffatto senso dalla disposizione di cui all'art. 2 dei contratti a termine stipulati ex L.R.
37/1985.
7 Tale prospettazione è, tuttavia, priva di fondamento, posto che la richiamata norma prevede che “Gli emolumenti sono assoggettati alle
trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla vigente
normativa. Al termine del contratto la corrisponderà Controparte_1
l'indennità di fine rapporto secondo le norme in vigore”.
In altri termini, il contratto sottoscritto tra le parti non prevedeva già ab
origine (per come affermato dalla Cassazione sopra citata) alcun
“versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa”.
Quanto appena esposto, già di per sé dirimente ai fini della decisione,
risulta viepiù dimostrato dai documenti prodotti da parte resistente e non contestati dai ricorrenti. Segnatamente, tra le altre:
- Nota prot. 6607 del 9.9.2004, con cui il Dirigente del Dipartimento
Regionale del Personale dei Servizi Generali, di quiescenza,
previdenza e assistenza del personale attestava che per il personale assunto dalla Regione ai sensi dell'art. 31 L.R. 37/1985 “gli
emolumenti venivano assoggettati alle sole ritenute di quiescenza con
il relativo versamento all ; CP_4
- Nota prot. 2005/117221, con cui il Dirigente del Dipartimento
Regionale del Personale - Servizio Gestione Giuridica ed Economica
del Personale Regionale in Quiescenza attestava che il servizio a tempo determinato era stato “assicurato ai fini previdenziali all e CP_4
quell gestisce solo posizioni ai fini di quiescenza. Tale CP_5
prescrizione peraltro era contenuta nell'art. Due del contratto di lavoro sottoscritto […]”.
8 Esclusa la copertura contributiva ai fini della buonuscita in costanza di rapporto pre-ruolo a tempo determinato ex art. 31 L.R. 37/1985, la domanda spiegata dai ricorrenti non può che essere rigettata.
La particolare complessità della questione di diritto sottesa e del quadro normativo di riferimento e la sussistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto (cfr., in senso contrario, stessa CdA di Palermo n. 249/2019 e le altre suggerite dai ricorrenti) inducono a stimare equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ragusa, 11.2.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
9