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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3735/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna -Presidente-
Eugenio Troisi -Giudice-
Veronica Vernetti -Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3735 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 24 gennaio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
AN (NA) il 01/05/1976 C.F. , entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Casandrino (Na), alla via Andrea della Rossa n.
16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso che li rappresenta e difende giusta procura agli atti, RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 7 ottobre 2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Grumo AN (NA) il giorno 31/10/2002 dal quale sono nati due figli: (nato ad [...] il [...]), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona_2
(nato ad [...] il [...]) minorenne convivente con la madre.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 8889/2017 pubblicata il
27/09/2017 in atti, e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al
Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del 13/1/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2
Pag. 2 di 5 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha riservato la decisione al Collegio con ordinanza del
24/1/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 23/10/2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta in data
7/7/2017) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 8889/2017 pubblicato il
27/09/2017 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
- su affido e collocazione prevalente: affido condiviso del figlio minore con esercizio disgiunto ed esclusivo in favore Per_2
della madre sig.ra per le questioni di ordinaria Parte_1
amministrazione stante la conferma della collocazione prevalente del minore presso la madre e presso la cui residenza il minore vivrà e dove il sig. ha autorizzato il trasferimento del minore;
Pt_2
l'esercizio della responsabilità genitoriale resta disgiunta ed esclusiva in capo alla sig.ra per quanto concerne Parte_1
Pag. 3 di 5 tutte le questioni di ordinaria amministrazione relative alle seguenti necessità: richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio in favore del minore, passaporto per il minore, iscrizione a scuola ed attività sportive e ludiche, autorizzazione per gite scolastiche ed uscite didattiche, visite mediche specialistiche,
- sul regime di visita: data l'età del minore , Per_2
infradiciassettenne, gli incontri padre figli sono rimessi alla discrezionalità di entrambi e compatibili alle rispettive esigenze, di studio per il minore, lavorative per il padre e di vita di entrambi
- sulla contribuzione al mantenimento del minore: il sig. Parte_2
si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili e rivalutazione annuale agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di ottobre 2025; oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo dell'adito Tribunale;
- sull' A.U.U. il sig. autorizza la sig.ra Parte_2 Parte_1
a richiedere ed incassare il 100% dell'A.U.U. in favore del
[...]
minore Persona_2
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi in quanto non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in Grumo AN (NA), in data 31/10/2002, tra , nata a [...] il Parte_1
15/10/1984 e nato a [...] il Parte_2
01/05/1976 – (Atto n. 100 Parte II, s. A, Anno 2002);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grumo AN le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3735/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna -Presidente-
Eugenio Troisi -Giudice-
Veronica Vernetti -Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3735 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 24 gennaio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
AN (NA) il 01/05/1976 C.F. , entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Casandrino (Na), alla via Andrea della Rossa n.
16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso che li rappresenta e difende giusta procura agli atti, RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 7 ottobre 2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Grumo AN (NA) il giorno 31/10/2002 dal quale sono nati due figli: (nato ad [...] il [...]), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona_2
(nato ad [...] il [...]) minorenne convivente con la madre.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 8889/2017 pubblicata il
27/09/2017 in atti, e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al
Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del 13/1/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2
Pag. 2 di 5 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha riservato la decisione al Collegio con ordinanza del
24/1/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 23/10/2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta in data
7/7/2017) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 8889/2017 pubblicato il
27/09/2017 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
- su affido e collocazione prevalente: affido condiviso del figlio minore con esercizio disgiunto ed esclusivo in favore Per_2
della madre sig.ra per le questioni di ordinaria Parte_1
amministrazione stante la conferma della collocazione prevalente del minore presso la madre e presso la cui residenza il minore vivrà e dove il sig. ha autorizzato il trasferimento del minore;
Pt_2
l'esercizio della responsabilità genitoriale resta disgiunta ed esclusiva in capo alla sig.ra per quanto concerne Parte_1
Pag. 3 di 5 tutte le questioni di ordinaria amministrazione relative alle seguenti necessità: richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio in favore del minore, passaporto per il minore, iscrizione a scuola ed attività sportive e ludiche, autorizzazione per gite scolastiche ed uscite didattiche, visite mediche specialistiche,
- sul regime di visita: data l'età del minore , Per_2
infradiciassettenne, gli incontri padre figli sono rimessi alla discrezionalità di entrambi e compatibili alle rispettive esigenze, di studio per il minore, lavorative per il padre e di vita di entrambi
- sulla contribuzione al mantenimento del minore: il sig. Parte_2
si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento del figlio minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili e rivalutazione annuale agli indici ISTAT con decorrenza dal mese di ottobre 2025; oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo dell'adito Tribunale;
- sull' A.U.U. il sig. autorizza la sig.ra Parte_2 Parte_1
a richiedere ed incassare il 100% dell'A.U.U. in favore del
[...]
minore Persona_2
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi in quanto non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in Grumo AN (NA), in data 31/10/2002, tra , nata a [...] il Parte_1
15/10/1984 e nato a [...] il Parte_2
01/05/1976 – (Atto n. 100 Parte II, s. A, Anno 2002);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grumo AN le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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