Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/04/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’accertamento
previa adozione di idonee misure cautelari ,
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 6 ottobre 2025;
- dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di misure di accoglienza presentata dal ricorrente medesimo;
in subordine, per l’annullamento
- della comunicazione emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 20 gennaio 2026;
e in ogni caso
per la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla predetta istanza e a riconoscere al ricorrente, richiedente asilo senza dimora, l’immediato accesso al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. RE De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino-OMISSIS-, riferisce in fatto:
- di essere arrivato in Italia e di aver presentato alla Prefettura di -OMISSIS- in data 6 ottobre 2025 un’istanza – successivamente reiterata tramite pec inviata dal proprio legale in data 8 gennaio 2026 - per essere ammesso nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015;
- di essere privo di mezzi di sussistenza non svolgendo alcuna attività lavorativa né percependo alcun reddito;
- che la Prefettura con l’impugnata nota in data 20 gennaio 2026 ha riscontrato l’istanza di erogazione delle misure di accoglienza, precisando che «allo stato non vi sono posti liberi nei CAS situati nella provincia di -OMISSIS-, nonostante questo Ufficio abbia provveduto all’aumento della capienza delle strutture individuate, effettui i controlli ai sensi di legge per verificare la permanenza dei requisiti delle persone in accoglienza e si stia adoperando per l’inserimento in seconda accoglienza dei vulnerabili attualmente accolti, al fine di liberare dei posti per altri richiedenti asilo che manifestino le esigenze di accoglienza. Si stanno inoltre svolgendo le gare per l’affidamento dei servizi di accoglienza per le quali è stato richiesto un aumento dei posti in accoglienza diffusa con il fine di reperire nuove strutture e far fronte al numero di richieste derivanti dai trasferimenti ministeriali da luoghi di sbarco e le presentazioni spontanee nel territorio. Si rappresenta infine che, sebbene si cercherà di procedere all’inserimento della persona segnalata il prima possibile, con l’adozione dell’art. 15-quinqies decreto-legge n.145/2024, è stato previsto che questo Ufficio debba procedere all’inserimento secondo un criterio di priorità in favore dei migranti che giungono sul territorio italiano in seguito a eventi di sbarco e vengono trasferiti dal Ministero in questa provincia e, in proposito, in seguito al Piano di distribuzione dei migranti richiedenti asilo giunti sul territorio nazionale del 26 novembre u.s., è stato approvato un nuovo Piano di distribuzione ricevuto in data 16 gennaio u.s. che interesserà la provincia di -OMISSIS- e prevede il trasferimento di consistenti quote di persone attualmente presenti nei luoghi di sbarco/ingresso sul territorio nazionale in queste e nelle prossime settimane» .
2. Lo stesso ricorrente sostiene che, nonostante la comunicazione poc’anzi menzionata, persiste il silenzio inadempimento dell’Amministrazione perché alle domande di accesso alle misure di accoglienza si applica il termine di trenta giorni cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990 e la predetta nota deve essere qualificata come atto avente natura soprassessoria in quanto l’Amministrazione medesima: A) non ha ammesso il richiedente, in possesso di tutti i requisiti richiesti, alle misure di accoglienza di cui avrebbe avuto diritto, mantenendo un atteggiamento del tutto elusivo rispetto all’istanza; B) ha comunicato l’esaurimento dei posti disponibili, prospettando una vaga e generica attivazione in ordine al reperimento di ulteriori posti, una volta completata la revisione del Piano di distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio nazionale predisposto in data 26 novembre 2025 e trasmesso alla stessa Prefettura in data 16 gennaio 2026.
Secondo il ricorrente la nota del 26 gennaio 2026, qualora fosse qualificata come provvedimento di rigetto, risulterebbe comunque illegittima per difetto di motivazione e violazione di legge in quanto: A) sussistono i presupposti per la concessione delle misure di accoglienza consistenti nella manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale (per cui è pendente il relativo procedimento) e nella condizione di indigenza, dichiarata dall’interessato e non contestata; B) la nota stessa, fondata sull’art. 14- quinquies del d.l. n. 145/2024 che prevede una priorità nell’accoglienza per i soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, sarebbe in contrasto con la direttiva 2013/33/UE, la quale non consente di introdurre criteri prioritari di accesso alle strutture di accoglienza; C) il formale richiamo al Piano di distribuzione dei migranti del 26 novembre, non è stato reso disponibile al ricorrente, ciò configurando una violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990.
3. Il ricorrente, pertanto, ha chiesto a questo Tribunale: A) in via principale, di accertare l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza predetta con conseguente obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi e la fondatezza dell’istanza medesima; B) in via subordinata, l’annullamento della nota del 26 gennaio 2026 con la quale la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di immediata presa in carico nel sistema di accoglienza e, in ogni caso, C) la condanna della Prefettura di -OMISSIS- a disporre l’immediato accesso al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con istanza di passaggio in decisione depositata in data 23 marzo 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande.
6. Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
7. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
8. Il ricorso è fondato e va accolto, potendosi richiamare, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la recente sentenza di questo Tribunale n. 416/2026 che ha deciso un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio.
9. Non è controverso che il ricorrente abbia chiesto l’attivazione di misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, così come non può dubitarsi che si sia formato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, in violazione degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 14 del predetto decreto legislativo.
In particolare - come più volte ribadito da questo stesso Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044) - il termine di trenta giorni cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Ebbene, nel caso di specie, tale termine è inutilmente decorso, perché l’impugnata nota del 20 gennaio 2026 non costituisce un provvedimento di rigetto, bensì un atto avente natura soprassessoria, dovendosi intendere come tale «quell’atto che solo apparentemente configura una spendita di potere, ma che sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n. 9498; Id, Sez. III, 7 novembre 2025 n. 8670).
In particolare, dal tenore della nota citata emerge che la Prefettura di -OMISSIS- si è espressa in modo interlocutorio, senza procedere al definitivo esame dell’istanza di erogazione delle misure di accoglienza e senza neppure individuare un’adeguata soluzione provvisoria a fronte della grave condizione di indigenza dell’interessato.
Difatti - come già evidenziato da questo stesso Tribunale in altre occasioni ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044,) - la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può certo giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che ai sensi dell’art. 11, comma 2- bis , del d.lgs. n. 142/2015, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.
Né gioverebbe all’Amministrazione resistente invocare la novella di cui all’art. 8, comma 2- bis , del d.lgs. n. 142/2015 (comma inserito dal d.l. n.145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024), perché questo stesso Tribunale (ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. III, ord. 16 ottobre 2025, n. 490) ha già evidenziato che tale novella - mirata a garantire “con priorità” l’accoglienza “a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare” - non incide sul principio secondo il quale l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Difatti non è stato abrogato l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015, il quale prevede “misure straordinarie” per il caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di accoglienza ordinari.
10. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, l’impugnata nota in data 20 gennaio 2026 deve essere annullata - con assorbimento delle censure incentrate sul difetto di motivazione e sulla violazione di legge, dall’accoglimento delle quali la ricorrente non trarrebbe un ulteriore utilità - e si deve ordinare all’Amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente nel termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
11. Non sussistono, invece, i presupposti per accertare la fondatezza della domanda presentata dal ricorrente e, quindi, ordinare l’immediata erogazione delle misure di accoglienza. Difatti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione posto che compete all’Amministrazione” . Dunque - come più volte ribadito da questo stesso Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 novembre 2025, n. 1994) - compete alla Prefettura di -OMISSIS- porre in essere tutti gli adempimenti istruttori necessari per accertare se il ricorrente sia in possesso, o meno, di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione delle misure di accoglienza.
12. In applicazione della regola della soccombenza le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, ma essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con il decreto della competente Commissione n. 8 del 2026), l’Amministrazione resistente dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” . Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 23 marzo 2026 dall’avvocato Valentina Menegatti, per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso, dell’immediatezza della pronuncia - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente, che ha già patrocinato cause analoghe ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 116/2025), può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad € -OMISSIS-, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento in data 20 gennaio 2026 e ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza di ammissione della ricorrente nel sistema di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015.
Nulla sulle spese.
Liquida in favore dell’avvocato Valentina Menegatti, in ragione dell’ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di -OMISSIS-, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL RI, Presidente
RE De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE De Col | RL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.