Articolo 23 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 22Articolo 24
Versione
18 marzo 1953
Art. 23. (Elezione del Presidente della Giunta)

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.
Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.
E' proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede votatone, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.
Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale e' proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il consigliere piu' anziano di eta'.
In caso di vacanza dell'ufficio di presidente il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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