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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5811/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5811/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 6 febbraio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5811/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE' MARCHI N. 4/2 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. ANGELUCCI MAURIZIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVETTI GIORGIA e CP_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 1 CASTELFRANCO EMILIApresso il difensore avv. GIOVETTI GIORGIA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha opposto il decreto ingiuntivo Controparte_2
pronunziato ad istanza di dr. portante condanna al CP_1
pagamento della somma di € 10.688. In particolare, si assume che il pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione e si dava poi corso a procedimento di mediazione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Assume in primis l'opponente l'incompetenza del Tribunale per essere competente il giudice dove ha sede l'opponente, assumendo la portabilità del credito che non sarebbe liquido.
In realtà, il credito dedotto è liquido, in quanto precisamente indicato nel suo ammontare, come indicato nella fatture n. 7 e 9 del
2021, avente ad oggetto attività di certificazione di effettività
delle spese da parte del revisore contabile.
Consegue allora l'applicabilità della regola del foro del creditore, al cui domicilio, di Modena, l'obbligazione andava eseguita.
L'eccezione in quanto infondata è pertanto reietta.
III. Si assume, nel merito, che la società opponente non avrebbe
Cont dato incarico al dr. di effettuare le prestazioni per cui lo stesso richiede il pagamento.
In vero, i dati documentali emersi in causa smentiscono l'eccezione.
Dal bilancio e nota integrativa 2021 della società (doc. 5),
emerge una sua ammissione/confessione, laddove leggesi: “la società
ha provveduto ad effettuare nel corso dell'esercizio attività di
pagina 3 di 5 ricerche per il quale ha sostenuto spese per certificazione Pt_2
contabile pari ad euro 10.000”.
Trasparente è il riferimento all'attività di certificazione
Cont espletata da parte del dr. a favore di e per la quale Parte_1
lo stesso ha emesso fatture nel corso dell'anno 2021.
D'altro canto, dalla certificazione di effettività delle spese
(doc. 3 fascicolo monitorio) emerge l'attestazione effettuata a favore della medesima società.
Ebbene, dal tenore della “certificazione di effettività delle
spese” emerge, testualmente, che trattasi di “attestazione” dei costi di impresa, con trasparente assunzione di responsabilità, da parte
Cont del dr. , resa “ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del
28 dicembre 2000”, con “consapevole(zza) delle conseguenze, anche
penali, previste per chi attesta il falso”.
Come si vede, l'autocertificazione in oggetto costituisce ulteriore indizio di quanto l'opposto attesta avere svolto a favore della cliente, credibile in quanto collegato alle gravi sanzioni penali irrogabili a carico di chi dichiari il falso.
Stante quanto precede, che appare sufficientemente tranquillizzante, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa pagina 4 di 5 promossa da con atto di citazione in opposizione Parte_1 Pt_1
a decreto ingiuntivo notificato in data 19 maggio 2023,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 6 febbraio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5811/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 6 febbraio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5811/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE' MARCHI N. 4/2 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. ANGELUCCI MAURIZIO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVETTI GIORGIA e CP_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 1 CASTELFRANCO EMILIApresso il difensore avv. GIOVETTI GIORGIA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha opposto il decreto ingiuntivo Controparte_2
pronunziato ad istanza di dr. portante condanna al CP_1
pagamento della somma di € 10.688. In particolare, si assume che il pagina 2 di 5 decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione e si dava poi corso a procedimento di mediazione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Assume in primis l'opponente l'incompetenza del Tribunale per essere competente il giudice dove ha sede l'opponente, assumendo la portabilità del credito che non sarebbe liquido.
In realtà, il credito dedotto è liquido, in quanto precisamente indicato nel suo ammontare, come indicato nella fatture n. 7 e 9 del
2021, avente ad oggetto attività di certificazione di effettività
delle spese da parte del revisore contabile.
Consegue allora l'applicabilità della regola del foro del creditore, al cui domicilio, di Modena, l'obbligazione andava eseguita.
L'eccezione in quanto infondata è pertanto reietta.
III. Si assume, nel merito, che la società opponente non avrebbe
Cont dato incarico al dr. di effettuare le prestazioni per cui lo stesso richiede il pagamento.
In vero, i dati documentali emersi in causa smentiscono l'eccezione.
Dal bilancio e nota integrativa 2021 della società (doc. 5),
emerge una sua ammissione/confessione, laddove leggesi: “la società
ha provveduto ad effettuare nel corso dell'esercizio attività di
pagina 3 di 5 ricerche per il quale ha sostenuto spese per certificazione Pt_2
contabile pari ad euro 10.000”.
Trasparente è il riferimento all'attività di certificazione
Cont espletata da parte del dr. a favore di e per la quale Parte_1
lo stesso ha emesso fatture nel corso dell'anno 2021.
D'altro canto, dalla certificazione di effettività delle spese
(doc. 3 fascicolo monitorio) emerge l'attestazione effettuata a favore della medesima società.
Ebbene, dal tenore della “certificazione di effettività delle
spese” emerge, testualmente, che trattasi di “attestazione” dei costi di impresa, con trasparente assunzione di responsabilità, da parte
Cont del dr. , resa “ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del
28 dicembre 2000”, con “consapevole(zza) delle conseguenze, anche
penali, previste per chi attesta il falso”.
Come si vede, l'autocertificazione in oggetto costituisce ulteriore indizio di quanto l'opposto attesta avere svolto a favore della cliente, credibile in quanto collegato alle gravi sanzioni penali irrogabili a carico di chi dichiari il falso.
Stante quanto precede, che appare sufficientemente tranquillizzante, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa pagina 4 di 5 promossa da con atto di citazione in opposizione Parte_1 Pt_1
a decreto ingiuntivo notificato in data 19 maggio 2023,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 6 febbraio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5