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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Rg 1487 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1487 /2024
TRA
Parte_1 PARTE RICORRENTE E
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 25 giugno 2025, alle ore 10.15, al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte ricorrente l'avv. Anita Galeotti in sostituzione dell'avv. Parte_1 per resistente nessuno;
l'avv. Galeotti precisa le conclusioni come da ricorso introduttiva;
Il giudice invita la parte alla discussione. L'avv. Galeotti si riporta agli atti e alla documentazione depositata.
Il giudice dispensa la parte ricorrente, che accetta, dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio, decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti non comparse mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 1487 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di ER
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1487 /2024 promossa da
DA
Avv. nata il [...] a [...] e residente in [...]
Aversa e L. Precenzano n° 14 c.f. – in proprio, elettivamente domiciliata C.F._1 presso il proprio studio professionale sito in Lamezia Terme alla via S. Aversa e L. Precenzano n°14 fax 1786047531 p.e.c.: it Em_1 Email_2 Email_3
PARTE RICORRENTE
E
in persona del Ministro in carica (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f. in via Arsenale n.21 - p.e.c.: P.IVA_2 Email_4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da verbale di udienza del 25/6/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/11/2024, l'avv. difensore di , Parte_1 Controparte_3 collaboratore di giustizia, impugnava il decreto del Tribunale di ER in data 5/11/2024 con cui era stata rigettata la richiesta di liquidazione a carico RI dei compensi maturati dall'avv. Pt_1 nell'ambito dei procedimenti penali RG 444/2023 (RG 3292/2020 notizie di reato) e RG 707/2023
(RG 3323/2021 notizie di reato), riuniti e definiti con sentenza n. 474/2024 pronunciata il 21/5/2024.
La ricorrente si doleva del provvedimento di rigetto - motivato in ragione dell'assenza di prova della qualifica di collaboratore di giustizia e della non inerenza dei processi svolti a ER rispetto ai
Pagina nr. 2 reati in relazione ai quali era stato ammesso al programma di protezione - ritenendo CP_3
l'avv. che, di contro, la documentazione versata in atti attestava la qualifica di collaboratore di Pt_1 giustizia in capo all'assistito e che le dichiarazioni rese dal medesimo nei procedimenti svolti a
ER fossero collegate e inerenti alla collaborazione di giustizia, avendo egli riferito di tali procedimenti in sede di interrogatorio reso il 15/6/2022 avanti alla Procura Distrettuale Antimafia di
Catanzaro.
Nessuno si costituiva per il che, regolarmente citato, veniva dichiarato Controparte_2 contumace in data 17/3/2025.
Acquisita documentazione inerente al fascicolo di primo grado e disposti ulteriori rinvii per consentire alla ricorrente di documentare la fondatezza della propria pretesa, all'udienza del 25/6/2025 veniva pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
risulta effettivamente collaboratore di giustizia, come da attestazione della Controparte_3
Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro in data 19/12/2024.
Non è prodotto in atti il programma di protezione, neanche in versione estratto al fine di far comprendere nell'ambito di quale reato e procedimento è sorta l'esigenza della protezione.
Analizzando comunque la documentazione prodotta dalla ricorrente, e in particolare il verbale di interrogatorio reso il 15/6/2022 da avanti alla DDA di Catanzaro, si individua il CP_3 procedimento penale RG 361/2022 avente ad oggetto reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di stupefacenti.
In base all'attestazione prodotta in atti, l'ammissione al programma di protezione ha previsto anche il riconoscimento delle misure speciali di assistenza legale. Non consta tuttavia che tali misure siano state specificamente deliberate quanto ai processi RG 3292/2020 e RG 3323/2021 svolti avanti al
Tribunale di ER, come si desume anche dalle affermazioni rese in atti all'avv. la quale Pt_1 comunque ritiene la possibilità di estendere le misure di assistenza legale anche a procedimenti non espressamente previsti, atteso che la delibera inerente alle misure di assistenza legale non può riguardare tutti i procedimenti in cui il collaboratore di giustizia rende dichiarazioni.
In un contesto in cui non vi è stato espresso riconoscimento delle misure di assistenza legale con riguardo ai processi svolti a ER, va allora verificato se le dichiarazioni rese da CP_3 avanti all'Autorità Giudiziaria di ER siano comunque riconducibili all'attività di collaborazione come previsto dall'art. 8 c. 9 d.m. 161/2004, secondo cui l'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché' per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase
Pagina nr. 3 del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio;
tale misura non
è quindi riconosciuta in relazione a tutti i procedimenti in cui è imputato il collaboratore di giustizia, né in relazione a eventuale procedimento connessi, ma solo a favor dei procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione.
Alcuna concreta argomentazione è spesa in atti dall'avv. al fine di consentire l'individuazione Pt_1 dei profili di connessione tra dichiarazioni rese nei processi svolti a ER e i reati oggetto dei giudizi svolti a Catanzaro e Torino, . Controparte_4
Va rilevato che, nell'ambito dell'interrogatorio reso da avanti alla Procura Controparte_3 di Catanzaro, questi, all'epoca già assistito dall'avv. e in quella sede richiesto di dire se fosse Pt_1 imputato in altri procedimenti, riferiva esclusivamente di sapere di essere indagato in alcuni procedimenti a ER e Biella, relativamente a traffico di stupefacenti e detenzione illecita di apparecchi cellulari all'interno del carcere di ER e di Biella, oltre che per il reato di estorsione addebitato sempre nel periodo in cui era detenuto a Biella.
Non constano dichiarazioni effettivamente collegate con i fatti relativi alla collaborazione di giustizia.
Si noti che, di contro, quanto al procedimento pendente a Biella, sempre inerente alla detenzione di apparecchi cellulari in carcere, il verbale di interrogatorio di reca esplicita CP_3 dichiarazione della (possibile) connessione di tali fatti oggetto di accertamento avanti al Tribunale di
Catanzaro, direzione distrettuale Antimafia: infatti nel verbale è espressamente richiamato il numero di ruolo dei processi penali attratti nella competenza della DDA di Catanzaro (RG 361/2022, nonché
RG 2239/2014) ed è rappresentato che l'audizione avveniva, peraltro in contraddittorio con il PM di
Catanzaro, al fine di verificare la connessione tra i fatti commessi in carcere a Biella e quelli attratti nella competenza della direzione distrettuale antimafia.
In tale verbale, peraltro, non vengono menzionati i fatti di ER.
Detto collegamento non si rinviene neanche nell'ulteriore documentazione acquista;
ed invero:
- nella sentenza del Tribunale di ER resa a definizione dei procedimenti RG 3292/2020 notizie reato (tentativo di ingresso di telefoni cellulari nel carcere di ER, fatti commessi tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021) e RG 3323/2021 notizie reato (ingresso di telefoni cellulari nel carcere di ER, fatti commessi tra ottobre e novembre 2020), non si fa alcuna menzione del procedimento RG 361/2022;
- nel citare il verbale di interrogatorio reso da in data 3/10/2022 (non prodotto CP_3
nel presente giudizio), la sentenza del Tribunale di ER fa riferimento a fatti di competenza di ER commessi nel 2020 nonché a un tentativo di evasione programmata da alcuni detenuti nel 2021: si tratta di fatti che non sono esplicitamente riferiti alla collaborazione e che paiono peraltro antecedenti all'avvio del procedimento avente ad oggetto
Pagina nr. 4 la determinazione del programma di protezione, che è del 2022 (CDG 1/2022) il quale ha condotto solo successivamente, il 10.5.2024, alla delibera di ammissione al programma speciale di protezione, inclusivo delle misure di assistenza legale;
- la sentenza analizza dichiarazioni rese, non da ma da tale quali CP_3 CP_5
dichiarazioni che hanno consentito l'emergere dei fatti di reato (la sentenza parla, infatti, della collaborazione di , v. pag. 13); CP_5
- per il resto, la sentenza rinvia a dichiarazioni di nel verbale di interrogatorio CP_3
del 3/10/2022, come visto non prodotte nel presente giudizio, limitandosi a riportare alcuni estratti che non risultano avere espressa attinenza con i reati contestati dalla DDA;
- nella sentenza il giudice penale (v. nota n. 5 pag. 10) afferma di non conoscere il contenuto di altri procedimenti in capo a con imputazione simile, atteso che non era stata CP_3 prodotta idonea documentazione al riguardo: ciò conferma l'assenza di prova di collegamento tra i fatti di reato oggetto di giudizio a ER e quelli contestati avanti ad altre Autorità
Giudiziarie (es. Biella):
- è stato a chiedere al PM di ER di essere sentito, ma non consta che poi CP_3
la Procura abbia proceduto in modo analogo a quanto fatto dal PM di Biella con il verbale di interrogatorio sopra citato.
Risulta quindi priva di fondamento, e comunque non dimostrata, l'affermazione resa dall'avv. Pt_1 secondo cui la collaborazione avrebbe riguardato necessariamente anche quanto contestato nel proc. penale per cui è ricorso (v. memoria depositata il 9/6/2025, pag.2).
Si ritiene che la attinenza (con la collaborazione di giustizia) delle dichiarazioni rese dell'imputato in procedimenti diversi - ai fini della liquidazione delle relative spese legali a carico RI in un contesto in cui manchi l'espresso riconoscimento delle misure di assistenza legale con riguardo al procedimento connesso - debba essere concreta e debba essere dimostrata dal soggetto che intenda accedere al beneficio. Nè è sufficiente ad individuare il detto nesso di collegamento la sola circostanza che il fatto di reato contestato in procedimento diverso sia stato commesso con altri soggetti (v. memoria 9/6/2025, pag. 2).
Tale attinenza ad oggi non risulta in quanto
1. non è attestata dagli organi competenti che hanno deliberato il programma di protezione,
2. non è specificamente allegata in atti dall'avv. Pt_1
3. non emerge dall'esame dei documenti prodotti e/o acquisiti nel presente giudizio.
A nulla può valere la sola circostanza che il servizio di protezione sia a conoscenza della pendenza del procedimento avanti al Tribunale di ER (ved. memoria avv. 9/6/2025, pag. 2) atteso Pt_1
Pagina nr. 5 che, secondo il dato normativo, la misura di assistenza legale può essere riconosciuta solo in favore dei procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione.
Il ricorso va quindi respinto. Il procedimento è deciso allo stato degli atti e dei documenti acquisiti anche d'ufficio (v. documenti acquisiti nel fascicolo telematico il 18/3/2025), tenuto conto dei plurimi rinvii già concessi e che si tratta, comunque, di informazioni rientranti nella disponibilità del ricorrente.
Ogni ulteriore richiesta istruttoria che dovesse essere disposta d'ufficio dal giudice rimane esplorativa, in assenza di precise allegazioni di parte volte a individuare l'attinenza dei processi svolti a ER con quelli inerenti alla collaborazione di giustizia.
Nulla sulle spese di lite del presente procedimento, vista la contumacia del . Controparte_2
PQM
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto dall'avv. e conferma il provvedimento impugnato;
Pt_1
- nulla sulle spese.
ER, 25 giugno 2025
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 6
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1487 /2024
TRA
Parte_1 PARTE RICORRENTE E
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 25 giugno 2025, alle ore 10.15, al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte ricorrente l'avv. Anita Galeotti in sostituzione dell'avv. Parte_1 per resistente nessuno;
l'avv. Galeotti precisa le conclusioni come da ricorso introduttiva;
Il giudice invita la parte alla discussione. L'avv. Galeotti si riporta agli atti e alla documentazione depositata.
Il giudice dispensa la parte ricorrente, che accetta, dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio, decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti non comparse mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 1487 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di ER
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1487 /2024 promossa da
DA
Avv. nata il [...] a [...] e residente in [...]
Aversa e L. Precenzano n° 14 c.f. – in proprio, elettivamente domiciliata C.F._1 presso il proprio studio professionale sito in Lamezia Terme alla via S. Aversa e L. Precenzano n°14 fax 1786047531 p.e.c.: it Em_1 Email_2 Email_3
PARTE RICORRENTE
E
in persona del Ministro in carica (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f. in via Arsenale n.21 - p.e.c.: P.IVA_2 Email_4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da verbale di udienza del 25/6/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/11/2024, l'avv. difensore di , Parte_1 Controparte_3 collaboratore di giustizia, impugnava il decreto del Tribunale di ER in data 5/11/2024 con cui era stata rigettata la richiesta di liquidazione a carico RI dei compensi maturati dall'avv. Pt_1 nell'ambito dei procedimenti penali RG 444/2023 (RG 3292/2020 notizie di reato) e RG 707/2023
(RG 3323/2021 notizie di reato), riuniti e definiti con sentenza n. 474/2024 pronunciata il 21/5/2024.
La ricorrente si doleva del provvedimento di rigetto - motivato in ragione dell'assenza di prova della qualifica di collaboratore di giustizia e della non inerenza dei processi svolti a ER rispetto ai
Pagina nr. 2 reati in relazione ai quali era stato ammesso al programma di protezione - ritenendo CP_3
l'avv. che, di contro, la documentazione versata in atti attestava la qualifica di collaboratore di Pt_1 giustizia in capo all'assistito e che le dichiarazioni rese dal medesimo nei procedimenti svolti a
ER fossero collegate e inerenti alla collaborazione di giustizia, avendo egli riferito di tali procedimenti in sede di interrogatorio reso il 15/6/2022 avanti alla Procura Distrettuale Antimafia di
Catanzaro.
Nessuno si costituiva per il che, regolarmente citato, veniva dichiarato Controparte_2 contumace in data 17/3/2025.
Acquisita documentazione inerente al fascicolo di primo grado e disposti ulteriori rinvii per consentire alla ricorrente di documentare la fondatezza della propria pretesa, all'udienza del 25/6/2025 veniva pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
risulta effettivamente collaboratore di giustizia, come da attestazione della Controparte_3
Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro in data 19/12/2024.
Non è prodotto in atti il programma di protezione, neanche in versione estratto al fine di far comprendere nell'ambito di quale reato e procedimento è sorta l'esigenza della protezione.
Analizzando comunque la documentazione prodotta dalla ricorrente, e in particolare il verbale di interrogatorio reso il 15/6/2022 da avanti alla DDA di Catanzaro, si individua il CP_3 procedimento penale RG 361/2022 avente ad oggetto reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di stupefacenti.
In base all'attestazione prodotta in atti, l'ammissione al programma di protezione ha previsto anche il riconoscimento delle misure speciali di assistenza legale. Non consta tuttavia che tali misure siano state specificamente deliberate quanto ai processi RG 3292/2020 e RG 3323/2021 svolti avanti al
Tribunale di ER, come si desume anche dalle affermazioni rese in atti all'avv. la quale Pt_1 comunque ritiene la possibilità di estendere le misure di assistenza legale anche a procedimenti non espressamente previsti, atteso che la delibera inerente alle misure di assistenza legale non può riguardare tutti i procedimenti in cui il collaboratore di giustizia rende dichiarazioni.
In un contesto in cui non vi è stato espresso riconoscimento delle misure di assistenza legale con riguardo ai processi svolti a ER, va allora verificato se le dichiarazioni rese da CP_3 avanti all'Autorità Giudiziaria di ER siano comunque riconducibili all'attività di collaborazione come previsto dall'art. 8 c. 9 d.m. 161/2004, secondo cui l'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché' per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase
Pagina nr. 3 del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio;
tale misura non
è quindi riconosciuta in relazione a tutti i procedimenti in cui è imputato il collaboratore di giustizia, né in relazione a eventuale procedimento connessi, ma solo a favor dei procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione.
Alcuna concreta argomentazione è spesa in atti dall'avv. al fine di consentire l'individuazione Pt_1 dei profili di connessione tra dichiarazioni rese nei processi svolti a ER e i reati oggetto dei giudizi svolti a Catanzaro e Torino, . Controparte_4
Va rilevato che, nell'ambito dell'interrogatorio reso da avanti alla Procura Controparte_3 di Catanzaro, questi, all'epoca già assistito dall'avv. e in quella sede richiesto di dire se fosse Pt_1 imputato in altri procedimenti, riferiva esclusivamente di sapere di essere indagato in alcuni procedimenti a ER e Biella, relativamente a traffico di stupefacenti e detenzione illecita di apparecchi cellulari all'interno del carcere di ER e di Biella, oltre che per il reato di estorsione addebitato sempre nel periodo in cui era detenuto a Biella.
Non constano dichiarazioni effettivamente collegate con i fatti relativi alla collaborazione di giustizia.
Si noti che, di contro, quanto al procedimento pendente a Biella, sempre inerente alla detenzione di apparecchi cellulari in carcere, il verbale di interrogatorio di reca esplicita CP_3 dichiarazione della (possibile) connessione di tali fatti oggetto di accertamento avanti al Tribunale di
Catanzaro, direzione distrettuale Antimafia: infatti nel verbale è espressamente richiamato il numero di ruolo dei processi penali attratti nella competenza della DDA di Catanzaro (RG 361/2022, nonché
RG 2239/2014) ed è rappresentato che l'audizione avveniva, peraltro in contraddittorio con il PM di
Catanzaro, al fine di verificare la connessione tra i fatti commessi in carcere a Biella e quelli attratti nella competenza della direzione distrettuale antimafia.
In tale verbale, peraltro, non vengono menzionati i fatti di ER.
Detto collegamento non si rinviene neanche nell'ulteriore documentazione acquista;
ed invero:
- nella sentenza del Tribunale di ER resa a definizione dei procedimenti RG 3292/2020 notizie reato (tentativo di ingresso di telefoni cellulari nel carcere di ER, fatti commessi tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021) e RG 3323/2021 notizie reato (ingresso di telefoni cellulari nel carcere di ER, fatti commessi tra ottobre e novembre 2020), non si fa alcuna menzione del procedimento RG 361/2022;
- nel citare il verbale di interrogatorio reso da in data 3/10/2022 (non prodotto CP_3
nel presente giudizio), la sentenza del Tribunale di ER fa riferimento a fatti di competenza di ER commessi nel 2020 nonché a un tentativo di evasione programmata da alcuni detenuti nel 2021: si tratta di fatti che non sono esplicitamente riferiti alla collaborazione e che paiono peraltro antecedenti all'avvio del procedimento avente ad oggetto
Pagina nr. 4 la determinazione del programma di protezione, che è del 2022 (CDG 1/2022) il quale ha condotto solo successivamente, il 10.5.2024, alla delibera di ammissione al programma speciale di protezione, inclusivo delle misure di assistenza legale;
- la sentenza analizza dichiarazioni rese, non da ma da tale quali CP_3 CP_5
dichiarazioni che hanno consentito l'emergere dei fatti di reato (la sentenza parla, infatti, della collaborazione di , v. pag. 13); CP_5
- per il resto, la sentenza rinvia a dichiarazioni di nel verbale di interrogatorio CP_3
del 3/10/2022, come visto non prodotte nel presente giudizio, limitandosi a riportare alcuni estratti che non risultano avere espressa attinenza con i reati contestati dalla DDA;
- nella sentenza il giudice penale (v. nota n. 5 pag. 10) afferma di non conoscere il contenuto di altri procedimenti in capo a con imputazione simile, atteso che non era stata CP_3 prodotta idonea documentazione al riguardo: ciò conferma l'assenza di prova di collegamento tra i fatti di reato oggetto di giudizio a ER e quelli contestati avanti ad altre Autorità
Giudiziarie (es. Biella):
- è stato a chiedere al PM di ER di essere sentito, ma non consta che poi CP_3
la Procura abbia proceduto in modo analogo a quanto fatto dal PM di Biella con il verbale di interrogatorio sopra citato.
Risulta quindi priva di fondamento, e comunque non dimostrata, l'affermazione resa dall'avv. Pt_1 secondo cui la collaborazione avrebbe riguardato necessariamente anche quanto contestato nel proc. penale per cui è ricorso (v. memoria depositata il 9/6/2025, pag.2).
Si ritiene che la attinenza (con la collaborazione di giustizia) delle dichiarazioni rese dell'imputato in procedimenti diversi - ai fini della liquidazione delle relative spese legali a carico RI in un contesto in cui manchi l'espresso riconoscimento delle misure di assistenza legale con riguardo al procedimento connesso - debba essere concreta e debba essere dimostrata dal soggetto che intenda accedere al beneficio. Nè è sufficiente ad individuare il detto nesso di collegamento la sola circostanza che il fatto di reato contestato in procedimento diverso sia stato commesso con altri soggetti (v. memoria 9/6/2025, pag. 2).
Tale attinenza ad oggi non risulta in quanto
1. non è attestata dagli organi competenti che hanno deliberato il programma di protezione,
2. non è specificamente allegata in atti dall'avv. Pt_1
3. non emerge dall'esame dei documenti prodotti e/o acquisiti nel presente giudizio.
A nulla può valere la sola circostanza che il servizio di protezione sia a conoscenza della pendenza del procedimento avanti al Tribunale di ER (ved. memoria avv. 9/6/2025, pag. 2) atteso Pt_1
Pagina nr. 5 che, secondo il dato normativo, la misura di assistenza legale può essere riconosciuta solo in favore dei procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione.
Il ricorso va quindi respinto. Il procedimento è deciso allo stato degli atti e dei documenti acquisiti anche d'ufficio (v. documenti acquisiti nel fascicolo telematico il 18/3/2025), tenuto conto dei plurimi rinvii già concessi e che si tratta, comunque, di informazioni rientranti nella disponibilità del ricorrente.
Ogni ulteriore richiesta istruttoria che dovesse essere disposta d'ufficio dal giudice rimane esplorativa, in assenza di precise allegazioni di parte volte a individuare l'attinenza dei processi svolti a ER con quelli inerenti alla collaborazione di giustizia.
Nulla sulle spese di lite del presente procedimento, vista la contumacia del . Controparte_2
PQM
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto dall'avv. e conferma il provvedimento impugnato;
Pt_1
- nulla sulle spese.
ER, 25 giugno 2025
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 6