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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1040/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
23/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23/04/2025 da e da Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. LUONGO FRANCESCA, tendente ad ottenere Parte_2 la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASTEL VOLTURNO (CE) in data
22/09/1988 dal quale sono nati due figli il 10/08/1989 e Persona_1 Per_2
il 15/11/1994, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...] lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove ritenga opportuno;
2) la casa coniugale sita Castel Volturno alla Via Perugia n. 37 resta assegnata alla signora
; Controparte_1
3) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_2 madre;
4) il sig. corrisponderà, entro il giorno 05 del mese, a favore solo della signora Parte_2
, essendo la stessa disoccupata, a titolo di mantenimento la Parte_3 somma complessiva di € 200,00(duecento/00), rivalutabili secondo l'indice Istat;
1 5) Il sig. risulta essere dipendente della ditta HDl come corriere, per cui lavoratore, Parte_2 invece la Signora risulta essere disoccupata;
Controparte_1
6) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
7) le parti si danno atto che all'atto del deposito del presente ricorso, potranno liberamente vivere separati in attesa della pedissequa omologa;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1
, nato il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 42, parte II, serie A, anno 1988);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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