Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2021, proposto da
NT AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Arnesano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, Provincia di Lecce, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 22.9.2020 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28.01.2021;
- della Deliberazione di Giunta Regionale del 4.9.2020, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all'adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con nota del 16.9.2020;
- dei Verbali della pre-conferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12.3.2018 e dei Verbali della Conferenza dei Servizi svoltasi in sei sedute dal 7.5.2019 al 6.6.2019; della Deliberazione di Giunta Regionale n.2195 del 12.12.2017 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG;
- della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch. Valentina Battaglini, n.2770 del 22.12.2014;
- dei Verbali delle Conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16.6.2009 e del 16.4.2012, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arnesano e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. IO PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il sig. NT AN, in qualità di proprietario “in Arnesano di un suolo censito in catasto foglio 12, p.lle 157, 163, 298 e 299”, ha impugnato la deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 22.9.2020, con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano nella parte in cui “l’area del ricorrente è destinata, quale zona agricola e “contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”, priva di qualsivoglia capacità edificatoria”;
Premesso altresì che il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “a seguito della dichiarazione di incompatibilità da parte dei Consiglieri Comunali per l’adozione del Piano, la Giunta Regionale provvide alla nomina di un Commissario per l’adozione degli atti tendenti all’approvazione definitiva del PUG, in sostituzione del Consiglio Comunale”, selezionando a tal fine un funzionario regionale che “in sede di Conferenza dei Servizi … ha dovuto svolgere il suo ruolo “politico”, per quanto appresso si dirà, in un confronto con, ovviamente tra gli altri, il proprio Dirigente del servizio e l’Assessore al ramo”;
- la deliberazione regionale n. 2195 del 12.12.17 “non identifica alcuna specifica criticità o necessità di totale eliminazione di ogni capacità edificatoria in zona agricola”, sicché non si giustifica il “ridisegno della pianificazione” cui è pervenuta la conferenza di servizi, la cui decisione in ordine all’azzeramento della capacità edificatoria della zona agricola, “eccede dallo specifico potere attribuito, ponendo in essere un’attività totalmente sostitutiva della pianificazione comunale”;
- né “possono valere i richiami, contenuti nella Delibera Regionale, alle tutele e al rafforzamento dell’attività agricola, di cui al PUTT, prima, e al PPTR, poi”, dal momento che la “presenza di vincoli di livello sovraordinato alla pianificazione urbanistica, di per sé, non giustifica la totale spoliazione della capacità edificatoria delle aree, per come in concreto operata dalle Norme di Piano oggi applicabili”;
- “la capacità edificatoria delle zone agricole è un dato oggettivo” e pertanto “l’obliterazione di tale capacità può certamente essere giustificata da specifiche e puntuali ragioni di tutela, ma non può costituire un sistema generale di pianificazione “protettiva””;
- in ogni caso, i verbali della conferenza di servizi non contengono “alcuna indicazione specifica circa la necessità di azzeramento di ogni capacità edificatoria delle aree come quella del ricorrente”;
Rilevato che si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Arnesano e la competente Soprintendenza;
Considerato che:
- il Commissario ad acta è stato nominato dalla Giunta regionale al fine di svolgere le competenze demandate dall’art. 11 della l.r. n. 20/2001 agli organi comunali, in ragione del fatto che il Sindaco, tutti i componenti della Giunta Comunale e tredici consiglieri comunali avevano dichiarato la propria incompatibilità ai sensi dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, con conseguente impossibilità di deliberare (cfr. pagg. 5 e 9 della deliberazione del C.S. n.1 del 22.9.2020);
- a seguito dell’incarico ricevuto, il Commissario ad acta ha provveduto agli adempimenti di propria competenza, addivenendo, con la deliberazione del C.S. n. 1/2020, alla definitiva approvazione del PUG, previa indizione della conferenza di servizi di cui all’art. 11, comma 9, della l.r. n. 20/2001;
- il Commissario ad acta ha operato nel rispetto dell’incarico ricevuto, provvedendo all’esercizio della funzione pianificatoria, a seguito della situazione di incompatibilità degli organi comunali, senza che siano ravvisabili decisioni che eccedano il perimetro delle sue competenze;
- peraltro, non vi sono ragioni preclusive allo svolgimento dell’incarico in questione da parte di un funzionario dell’Amministrazione regionale, il quale è stato chiamato a svolgere le funzioni di Commissario ad acta nell’esercizio delle prerogative proprie dell’Amministrazione comunale, senza alcun vincolo correlato alle funzioni istituzionali del proprio ente datoriale;
Considerato altresì che:
- le doglianze articolate con il ricorso si dipanano su un piano essenzialmente formale, senza che si evinca, dal tenore complessivo delle censure, per quale concreta ragione la mancata previsione della capacità edificatoria della zona agricola sarebbe soluzione incongrua o ingiustamente afflittiva;
- in mancanza della contestazione di circostanziati profili di illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, le prescrizioni del PUG riguardanti la zona agricola devono essere riferite al dispiegamento della discrezionalità del pianificatore comunale e non possono essere oggetto di sindacato in questa sede quanto al merito delle valutazioni formulate dal Commissario ad acta: “ Il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione generale, o sua variante, rappresenta l'espressione del potere pianificatorio caratterizzato da ampia discrezionalità che raffigura, oltre che scelte strettamente riguardanti l'organizzazione edilizia del territorio, anche scelte più ampie che si riferiscono al comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.11.2025, n. 9333);
- peraltro, l’area in questione era tipizzata come agricola (già) con il Piano di fabbricazione ed è rimasta agricola con il nuovo PUG, sicché non sono state concepite opzioni pianificatorie tali da aggravare la posizione del ricorrente;
- in ogni caso, com’è stato osservato dalla difesa dell’Ente, l’Amministrazione comunale ha ragionevolmente inteso apprestare tutela alle aree agricole, tenuto conto del fatto che la deliberazione regionale n. 2195 del 12.12.17 (recante il “ Controllo di compatibilità ai sensi dell’art. 11, commi 7° e 8° della L.R. n. 20/2001. Rilievi regionali ”), aveva posto in evidenza la rilevanza paesaggistica del territorio agrario e la necessità di tutelare e rafforzare la funzione agricola delle aree a ciò destinate;
Ritenuto che per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente
IO PR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PR | NT PA |
IL SEGRETARIO