Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 718/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 718/2025 avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TUCCI ELISABETTA, come da procura allegata;
E DA
nata il [...] a [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. AUDINO ALESSANDRO come da procura allegata;
-ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“disporre, con sentenza, la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio civile di cui alla sentenza n. 568 del 02.01.2003 pubblicata il 23.01.2003, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento della prole.”
Per il P.M.: "parere favorevole".
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Con ricorso depositato il 05/03/2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 chiedevano a questo Tribunale di disporre la modifica delle condizioni stabilite di divorzio stabilite con la sentenza n. 568/2003 resa dal Tribunale di Torino, Sezione Settima Civile, pubblicata in data 23/01/2003, nell'ambito del procedimento R.G. n. 449/2002, nella parte in cui poneva a
Acquisito il parere favorevole del P.M., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue, conformi all'interesse dei figli maggiorenni e non contrarie all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 568/2003 resa dal Tribunale di Torino, Sezione Settima Civile, pubblicata in data 23/01/2003, nell'ambito del procedimento R.G. n. 449/2002, dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, e per l'effetto, dispone la revoca dell'onere del sig. al Parte_1 versamento dell'assegno di mantenimento per la prole, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica dei due figli maggiorenni, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Asti, in data 2 aprile 2025
Giudice relatore
Dott.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli