Articolo 2 della Legge 9 maggio 1988, n. 167
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 giugno 1988
Art. 2. 1. La conversione in lire degli importi di cui all'articolo 1 espressi in ECU sara' fatta in conformita' alla decisione del Consiglio dei governatori dell'11 giugno 1985, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 8 giugno 1988