Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4233/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4233 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Mestre Venezia in via Francesco Baracca n. 36
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Giulia Travagnin (PEC
e Sandra Spolaore (P.E.C.: Email_1
in Mestre Venezia, via Andrea Costa n. 20, che li Email_2
rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del
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Conclusioni per i ricorrenti congiuntamente, come da verbale del 06.03.2024, che di seguito si riproducono: “ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Venezia da e in data 27.03.1999, trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Venezia al n. 22/ Parte I / Uff. 8 / Anno 1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Venezia di procedere con l'annotazione dell'emananda sentenza;
- Disporsi che i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale, come già divisi tra le parti, siano lasciati di comune accordo al IG. con facoltà per lo stesso di disporne liberamente e Pt_2
autonomamente; - A fronte del trasferimento immobiliare di cui infra e a titolo di assegno divorzile una tantum, disporsi la corresponsione della somma di € 70.000,00 (settantamila/00) da parte del IG. in favore della IG.ra , da eseguirsi entro l'udienza Parte_2 Parte_1
di comparizione personale delle parti;
- Darsi atto, nell'ambito del riassetto dei rapporti patrimoniali tra le parti, del seguente trasferimento immobiliare: Consenso e oggetto La IG.ra
(nata a [...] il [...] C.F. ) cede e Parte_1 C.F._1
trasferisce in piena proprietà al IG. (nato a [...] il [...] C.F. Parte_2
) la propria quota di proprietà, pari ad ½, dell'unità immobiliare ad uso C.F._2
civile abitazione, costituita da appartamento al piano primo, avente accesso esclusivo dalla scala angolo sud/ovest int. 2, confinante ad ovest e a sud con muri perimetrali esterni, a nord con unità accesso da altro vano scala e ancora muri perimetrali esterni, con piccolo magazzino di proprietà nel sottoscala esclusivo, facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia a Mestre, Via
Baracca n. 36, identificata al Catasto Edilizio Urbano come segue: COMUNE DI VENEZIA Catasto
Edilizio Urbano Z. C. 9 Foglio 130 Mappale Numero 1876 (milleottocentosettantasei) Subalterno 2
(due): Via Baracca n. 36, piano 1, categoria A/3, Cl. 4, vani 5, Rendita Catastale Euro 488.31. Con quota di comproprietà per quota proporzionale delle parti e consistenze dell'edificio di uso comune condominiale come per legge, e quindi a titolo esemplificativo: il sedime, la copertura nonché lo scoperto ai lati ovest, sud e est comune quest'ultimo con l'appartamento sottostante. Ai sensi e per
2 gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie depositate in
Catasto relative alle unità immobiliari in oggetto, dalle parti stesse riconosciute esatte, che si allegano al presente atto sub all. A, previa visione ed approvazione. La IG.ra dichiara, e il Pt_1
IG. ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie di cui sopra sono conformi allo Pt_2
stato di fatto dell'unità immobiliare in oggetto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa. Si dà inoltre atto che a seguito di verifiche effettuate presso i competenti uffici l'intestazione catastale delle unità immobiliari oggetto di cessione è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Precisazioni e gradimento Il trasferimento di quanto in oggetto viene fatto ed accettato a corpo e non a misura, in buono stato di manutenzione e nello stato di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le eventuali servitù attive e passive inerenti, apparenti e non, anche se non risultanti dai pubblici registri o dai titoli d'acquisto, nonché con tutti gli accessori di legge, così come la parte cedente ha in proprietà, nulla escluso od eccettuato. La parte acquirente dichiara di aver visitato quanto in oggetto e di averlo trovato di suo pieno gradimento, senza alcuna riserva o eccezione al riguardo. Rinuncia all'ipoteca legale La IG.ra rinuncia ad ogni suo Pt_1
eventuale diritto di ipoteca legale e autorizza trascrizione e voltura catastale ad ogni effetto di legge con espresso esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo. Effetti
Gli effetti di questo atto avranno luogo dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Rimangono
a carico della parte cedente oneri e spese per lavori condominiali già deliberati alla data di cui sopra. Garanzia La parte alienante dichiara che quanto alienato con il presente atto è di sua piena ed esclusiva titolarità, per esserle pervenuto con atto di compravendita in data 10 Aprile 2002 n.
23532 di repertorio n. 17718 di raccolta Notaio in Mestre, trascritto a Venezia Persona_1
il giorno 12.04.2002 al numero 12500 di registro generale e al numero 8790 di registro particolare e registrato a Mestre Venezia 2 il 15 Aprile 2002 al n. 2038 Vol. Pubb. con € 391,22 di cui € 129,11 per trascrizione, con cui la IG.ra nata a [...] il [...] CF Parte_3
ha venduto ai OR (nata a [...] il C.F._3 Parte_1
3 03.04.1972 C.F. ) e al IG. (nato a [...] il C.F._1 Parte_2
31.12.1969 C.F. ), che hanno acquistato a quote uguali, la piena proprietà C.F._4
della suddetta unità immobiliare. Proprietari ante ventennio dell'unità immobiliare in oggetto sono i OR , nato il [...], essendo lui pervenuto con atto in data 05.03.1973 Persona_2
n. 29703 di rep. Notaio di Mestre, ivi registrato il 21.03.1973 al n. 1720 atti pubblici, Persona_3
trascritto a Venezia il 24.03.1973 ai nn.ri 7445/6319 e la IG.ra nata a [...]_4
il 27.07.1946 essendo a lei pervenuto a seguito di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Venezia il 29.10.1998 cron. N. 2714 rep. 3804 registrata il 11.05.1999 al n. 2497 atti giudiziari, trascritta a Venezia il 03.02.20000 ai nn.ri 3627/2467. La parte alienante assume nei confronti della parte acquirente le garanzie di legge e dichiara che quanto in oggetto è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli anche artistico-culturali, sequestri, pignoramenti, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione e di retratto, litispendenze, diritti reali di qualsiasi natura, nonché da arretrati di imposte, tasse e spese. Prestazione energetica ed impianti Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, ivi compreso l'Attestato a firma del ER DU
, iscritto all'Ordine dei Periti DU laureati della Provincia di Treviso al n. Persona_4
1170, datato 23 Aprile 2024, che in originale si allega al presente atto sub. all. B. La parte alienante dichiara che il predetto attestato è in corso di validità, non essendo stati eseguiti interventi che abbiano modificato la prestazione energetica del fabbricato in oggetto. La parte alienante garantisce il regolare funzionamento di tutti gli impianti di cui è dotata l'unità immobiliare in oggetto e così la loro conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza vigenti all'epoca della loro installazione. La parte acquirente prende atto di tale dichiarazione senza muovere al riguardo alcuna riserva o eccezione, assumendo a proprio carico l'onere di verificare la rispondenza degli impianti a quanto previsto dalla normativa vigente ed eventualmente ad adeguarli alle prescrizioni di legge. Dichiarazioni urbanistiche Ai sensi dell'articolo 40 della Legge
28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e comunque ai sensi della vigente normativa, la parte alienante, consapevole delle responsabilità anche penali cui si va
4 incontro in caso di dichiarazioni mendaci ex articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, garantisce la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile in oggetto e dichiara che l'edificazione del fabbricato di cui fa parte quanto in oggetto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che dopo tale data non ha subito modificazione alcuna. Parte alienante assicura che le difformità dal progetto iniziale (ampliamento e costruzione veranda) sono state regolarizzate con concessione in sanatoria in data 02.12.1994 n. 28321/1353/00. Trattamento fiscale. Per gli effetti del decreto legge 27.04.1990 n. 90, convertito con modifiche nella legge 26.06.1990 n. 165, le parti, richiamati sulle sanzioni penali cui sono soggetti in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del
DPR 28.12.2000 n. 445, dichiarano che il reddito fondiario dell'immobile oggetto di questo atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione. Le parti dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per i trasferimenti immobiliari intervenuti nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali in sede di divorzio. Solo in subordine in quanto applicabili, le parti dichiarano di volersi avvalere dei benefici della prima casa previsti dalla Legge 28.12.1995 n. 549 art. 3 così come modificata dalla Legge n. 488/1999 e successive ulteriori modifiche ed a tal fine le parti dichiarano che oggetto della presente cessione è un appartamento, adibito ad abitazione ut supra identificato, appartamento non avente le caratteristiche di lusso secondo i criteri del D.M.
02/08/1969 e successive modifiche ed integrazioni, di non agire nell'esercizio di impresa o professione, di essere residenti nel Comune di Venezia, di non essere titolari, neppure per quota, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa per abitazione acquistata con le agevolazioni previste dall'art. 3 della Legge 549/95 e dalle norme agevolative dell'edilizia abitativa a partire dalla prima “Legge Formica” (Legge
22/4/1928 n. 168) sino all'art. 16 del D.L. 22/5/1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla
Legge 19/7/1993 n. 243, di voler adibire l'immobile, quanto alla Signora a propria Pt_5
abitazione. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento delle proprietà da intendersi quale condizione del divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/ o nel caso in cui il conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti
5 al notaio. Le parti si impegnano a curare la trascrizione dell'atto. Si allegano: sub A: visure catastali e planimetria catastale;
sub B: APE del 23.04.2024”
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 27.03.1999 contratto matrimonio con rito civile in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.09.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (R.G. 8771/2020) omologata con decreto del 05.10.2021.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia le quali prevedono anche la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali con trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto all'udienza del 06.03.2025, fissata per la comparizione personale avanti al Giudice Delegato, nella quale hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al verbale sottoscritto e riportate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.09.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (R.G. 8771/2020) omologata con decreto del 05.10.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
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P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Venezia in data 27.03.1999 da Parte_1
e e trascritto in Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia
[...] Parte_2
al n. 22, parte I, uff. 8, dell'anno 1999;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, prendendo atto degli ulteriori accordi di natura economica comprensivi di trasferimento immobiliare, confermati nel verbale sottoscritto in udienza e riportati in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 13.03.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
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