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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 738/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 738 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ) residente in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ilvo Tolu – C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como C.F._2
Via Mugiasca n.4 (p.e.c.: Email_1
-appellante- E
(c.f. n. e p. iva ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppe Ragadali (cod. fisc.
, pec: , Chiara Piatti (cod. fisc. C.F._3 Email_2
, pec: , Marilisa Ogliaroso (cod. fisc. C.F._4 Email_3
, pec: , Antonio Tafuri (cod. fisc. C.F._5 Email_4
pec: , in servizio presso l'Avvocatura Comunale, ed C.F._6 Email_5 elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale, in 22100 Como, via Vittorio Emanuele II n. 97.
-appellata- E
2I (Cod. Fisc. e Part. IVA ), con sede in Milano, via Alberico Albricci n. 10, in Controparte_2 P.IVA_3 persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurilio
Fratino con Studio in Alba, piazza Cristo Re 13 (Cod. Fisc. , e-mail: C.F._7 Email_6 pec: , fax n. 0173 283841) ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Email_7
Denise Canu al suo Studio in Cantù (CO), Via G. da Fossano n. 17 (Cod. Fisc. , pec: C.F._8
fax 031 714229), Email_8
-appellata-
E con sede legale in Paderno Dugnano, Via Valassina, P. IVA , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro-tempore, dall'Avv. Alessio COLISTRA (C.F. , ed elettivamente C.F._9 domiciliata presso lo studio legale associato Avv.ti Agostino Caridà e Vincenzo Trungadi, Via Pellegrino Rossi
n.43, Milano (FAX al numero 0963/1950084, PEC ; Email_9
-appellata-
1 Oggetto: appello in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
per parte appellante : Parte_1
“NEL MERITO: Piaccia al Tribunale di Como, in riforma della sentenza n. 753/2022 del Giudice di Pace di
Como, condannare il al pagamento in favore della signora della CP_1 Pt_1 Parte_1 somma di euro 989,76 con gli interessi e/o rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo, per le causali di cui in narrativa. Col favore delle spese per entrambi i gradi del giudizio.” per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Como adito ogni contraria istanza, eccezione e domanda, disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito: In via preliminare:
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Signora nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice CP_1 di Pace di Como ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 113 e 339 c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla Signora nei confronti del avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice di Pace di Como ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo. In via principale:
per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere l'appello proposto dalla Signora Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
[...]
753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice di Pace di Como;
in ogni caso, respingere tutte le domande dell'appellante formulate nei confronti del CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
[...] In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità –anche parziale- del : CP_1
accertare e dichiarare, in ogni caso, la concorrente responsabilità della Signora Parte_1 nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa, riducendo per l'effetto la misura
[...] dell'eventuale risarcimento dovuto in proporzione della quota di responsabilità parziaria ritenuta sussistente in capo all'Ente locale appellato e previa detrazione delle somme eventualmente già percepite dalla Signora a titolo di indennizzo assicurativo a seguito del sinistro in oggetto;
Parte_1
dichiarare la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 tenuta a garantire e manlevare il da ogni domanda proposta nei suoi confronti oppure CP_1 condannarla, direttamente, al risarcimento dei danni lamentati da parte appellante. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali per il giudizio di primo e di secondo grado, oltre accessori di legge per avvocati dipendenti P.A.” per parte appellata : Controparte_5
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Piaccia al Tribunale ill.mo: Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Signora Parte_1
Nel merito, respingere l'appello proposto dalla Signora Parte_1 respingere così la sua domanda di merito sia per le motivazioni di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Como, della cui impugnazione ora si tratta, sia per le diverse ed ulteriori motivazioni poste a base delle difese
2 svolte in primo grado dal convenuto e dalle terze chiamate, che vengono ad ogni fine ora CP_1 espressamente richiamate;
e pertanto: in via pregiudiziale, dichiarare, la carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio;
CP_5 nel merito, respingere ogni domanda proposta dalle altre parti in causa
contro
Controparte_5 in via subordinata, per il caso in cui dovesse essere ritenuta sussistente una responsabilità, anche parziale, di
dichiarare la terza chiamata tenuta a garantirla da ogni domanda contro di CP_5 Controparte_3 essa proposta dalle altre parti in causa;
in ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
per parte appellata : Controparte_3
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Signora avverso Parte_1 la sentenza n. 753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice di Pace di Como, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 113 e 339, 342 c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla Signora avverso la sentenza n. 753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Parte_1 Giudice di Pace di Como ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della quindi estrometterla dal presente Controparte_3 giudizio;
- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; Nel merito:
- Confermare la sentenza n. 753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice di Pace di Como e, per l'effetto, respingere integralmente l'appello e la domanda giudiziale proposta dall'attore poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, sguarnita di qualsivoglia elemento di prova in virtù delle ragioni sopra esposte e dedotte;
- Respingere la domanda di risarcimento danni stante la totale infondatezza della quantificazione degli stessi e la prova dei danni patiti e subiti;
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui la superiore domanda giudiziale dovesse essere accolta, allora condannare – a titolo di concorso di colpa l'attore – responsabile nella verificazione dell'evento e, per l'effetto, respingere integralmente la domanda giudiziale;
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di giudizio, aumentati dell'i.v.a., c.p.a. e 15% di spese generali come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 20.2.2023 Parte_1 evocava in giudizio e , per ottenere la riforma della sentenza n. Controparte_6 CP_3
753/2022 depositata il 16.11.2022 con cui il Giudice di Pace di Como, ad esito del giudizio R.G. n. 998/2021, aveva rigettato la domanda della stessa, volta ad ottenere la condanna di al pagamento in CP_1 proprio favore della somma di euro 989,76 (oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite), a titolo di risarcimento del danno subito nel pomeriggio del giorno 24 ottobre 2019 in via Risorgimento, all'interno del territorio comunale, per essere incorsa con il proprio veicolo BMW 530i, tg. BX048LH in una “voragine” nella sede stradale.
Il procedimento davanti al giudice di prime cure aveva visto la costituzione anche di , chiamata Controparte_4 dal , e di , chiamata da , e si era snodato in istruttoria con CP_1 CP_3 Controparte_4
l'escussione dei testi di parte attrice e , rispettivamente figlia e marito di e, Parte_2 Testimone_1 Pt_1 per il , di , geometra dipendente presso il Settore Reti del Comune di Como. Gli CP_1 Controparte_7 esiti documentali e probatori avevano portato il Giudice al rigetto della domanda, previa qualificazione quale
3 ipotesi di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., sul presupposto della mancata prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (vds pag.8 rigo terzo sentenza impugnata), onere probatorio incombente sull'attrice oggi appellante.
Il contenuto dell'atto di citazione in appello si incentra sul presunto raggiungimento, invece, già in primo grado, della prova, con essa intendendosi quella presuntiva ex art. 2729 c.c.
Esso è stato contestato dalle tempestive costituzioni delle parti appellate , e CP_1 Controparte_4
, con richiesta di inammissibilità dello stesso e comunque di rigetto nel merito. CP_3
Ad esito della prima udienza, cartolare, del 28.6.2023 il sottoscritto G.I., tenuto conto delle richieste di tutte le parti volte alla fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, ed opportuno decidere la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello insieme al merito, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 19 giugno 2024 disciplinandola nuovamente ex art. 127 ter cpc.
In vista della stessa le parti depositavano i propri fogli di precisazione delle conclusioni e pertanto il G.I. provvedeva a trattenere in decisione la causa, con cessione dei termini ex art. 190 cpc nel rispetto dei quali tutte le parti depositavano le comparse conclusionale e parte appellante e depositavano le CP_1 memorie di replica.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio.
II. Giova principiare dal rilievo di inammissibilità dell'appello svolto dalle parti appellate.
L'appello è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 cpc e 339 cpc, in ragione del principio di non appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità.
Precisa quest'ultima disposizione, al comma terzo: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Risulta di palmare evidenza che le contestazioni di parte appellante attengono al merito delle determinazioni del Giudice, sulla valenza probatoria di alcune risultanze, e non quindi “violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
E che la sentenza impugnata sia stata pronunciata secondo equità risulta palesemente dalla soglia indicata nell'art. 113 co.II c.p.c. (ratione temporis, essendo il giudizio stato introdotto nel mese di aprile 2021 e la norma attualmente in vigore risalente al 30.10.21), a norma del quale “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
E così, essendo il valore della domanda ampiamente inferiore al valore soglia indicato, e non rientrando la causa tra “quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo
1342 del codice civile”, essa deve intendersi decisa secondo equità, e pertanto non appellabile.
Né può escludersi –come invece sostenuto dall'appellante, peraltro tardivamente (non nella prima difesa successiva all'eccezione, ma in conclusionale)- che la pronuncia non sia stata compiuta secondo equità per l'omessa specifica indicazione della modalità di pronuncia, e per avere il giudice fatto riferimento a criteri di legge: né il codice di rito né la giurisprudenza della Suprema Corte prescrivono infatti che il Giudice di Pace debba specificare se giudica secondo equità (precisando, invece e diversamente, che, ove lo specifichi, si faccia
4 riferimento al principio dell'apparenza “in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione” (vds Cass. n. 34811 del 12/12/2023, Cass. 9923 / 2010, Cass sez. Un.
10073/ 2011)).
La circostanza che nel caso di specie giudicante si sia limitato unicamente a qualificare la fattispecie e ad evidenziare la carenza del nesso causale tra condotta e danno non risulta sufficiente ad escludere, di per sé, che la pronuncia sia stata resa secondo equità: la verifica dell'assenza del nesso causale, e della non probabile inferibilità del danno dalla specifica condotta, è infatti principio logico prima ancora che giuridico, pertanto l'averne fatto applicazione non significa aver deciso la vertenza stricto iure; né d'altra parte può il Giudice di
Pace, quando decide secondo equità, sostituire liberamente i fatti previsti dalle norme di stretta legalità con altri stabiliti secondo le proprie personali e soggettive convinzioni.
Si rileva, infine, d'ufficio, che il valore di causa deve ritenersi espressamente indicato dall'attore in atto di citazione, non essendo (vds conclusioni pag. 4 atto di citazione in primo grado) presente la richiesta di accoglimento della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, circostanza che avrebbe potuto invece, secondo parte della giurisprudenza, ritenere la controversia di valore indeterminato, con appellabilità della stessa senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. 33219/2021 e Cass. 3290/2018).
L'appello deve dunque dichiararsi inammissibile, dovendo il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al limite suindicato, essere tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità
III. In ogni caso, oltre che inammissibile l'appello risulta anche infondato.
Con unico motivo di appello, sostiene che la prova del nesso causale tra fatto/condotta ed evento Pt_1 dannoso (rottura del radiatore oggetto di riparazione) sia ricavabile in via presuntiva in ragione della gravità, precisione e concordanza di una molteplicità di elementi indiziari.
Afferma, in sintesi, che, pur non esistendo “una prova diretta che il danno alla vettura sia stato causato dalla buca visto che la conducente dopo esserci finita dentro ha continuato la sua marcia senza fermarsi a controllare quali erano state le conseguenze” (vds.pag.3 appello), nondimeno l'onere probatorio debba ritenersi soddisfatto, con pari dignità di prova, in ragione delle circostanze, pacifiche, date (I) dalla presenza di fondo irregolare in via Risorgimento, in ragione della concomitanza di cantiere (per intervento su rete gas metano),
(II) dal passaggio in tale via da parte della BMW guidata da il pomeriggio del giorno 24 ottobre 2019, Pt_1 con caduta nella buca, (III) dal danno riscontratosi al radiatore, per come verificato il giorno seguente dal marito dell'attrice: le ultime due circostanze sarebbero state provate testimonialmente, la prima documentale ed incontestata.
Ebbene, va invece osservato come la prova presuntiva non possa avere, nel caso di specie, l'articolazione e gli effetti dedotti dall'appellante.
Non risulta infatti adeguatamente illustrata la dinamica, tanto con riferimento alla collocazione spaziale della condotta –id est il punto preciso nel quale l'auto attorea sarebbe finita nella voragine, né con quale ruota (sia con l'atto di citazione che con la memoria ex art. 320 cpc, infatti, l'attrice indicava che fosse l'auto, genericamente, a finire nella voragine, senza meglio specificare)-, quanto con riferimento specifico all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato;
risulta correttamente sviluppato il ragionamento del
5 giudice allorché stigmatizza l'assenza di prova che il sinistro sia dipeso proprio dalle abrasioni fotografate sul manto stradale in viale Risorgimento.
Va ricordata peraltro la scarsa attendibilità dei due testi attori (marito e figlia dell'attrice), non solo per l'appartenenza allo stesso nucleo familiare –quanto a ai limiti dell'incapacità ex art. 246 cpc, non Pt_2 risultando specificato il regime di comunione dei beni (vds pag. 3 udienza 19.5.22, fascicolo primo grado)- ma anche, nel caso del marito, per non essere presente al momento della verificazione del danno evento.
Nemmeno, può ritenersi, secondo un giudizio cd. della “probabilità logica”, o della cd. “preponderanza dell'evidenza” (criterio del “più probabile che non”), che la rottura del radiatore sia avvenuta nel pomeriggio del
24.10.2019 per il sol fatto che il giorno seguente il marito dell'appellante abbia constatato la fuoriuscita del liquido refrigerante dall'auto; a quest'ultimo riguardo, d'altro canto, si noti come l'attrice non abbia provato il mancato utilizzo dell'auto in orario successivo a quello del sinistro, o la giornata seguente prima della verifica ad opera del marito;
tantomeno, egualmente, non può escludersi che il radiatore dell'auto già prima del pomeriggio del 24 perdesse, seppur in maniera assai contenuta e tale da non richiedere l'intervento del meccanico (a tale ultimo riguardo, deve chiosarsi come il capitolo n.7 formulato dall'attrice, erroneamente non ammesso dal Giudice di prime cure per essere di carattere negativo, comunque risulta inidoneo a provare la circostanza, essendo invece –e come tale comunque non ammissibile- eccessivamente generico in quanto laddove è formulato in termini “vero che il giorno prima tale danno non era presente”, avrebbe dovuto invece essere al più formulato come “vero che la mattina del giorno prima tale danno non era presente”, ciò in quanto il giorno prima, e precisamente la sera, il danno doveva essere con certezza presente secondo la ricostruzione attorea).
Non è possibile, in altri termini, inferire dalla rottura del radiatore il passaggio in una buca sulla sede stradale il giorno antecedente, peraltro tenuto conto che la prima circostanza è confermata solo da un teste (il marito), mentre la seconda difetta di testimoni oculari (nemmeno la figlia, non essendo scesa dall'auto immediatamente dopo il colpo avvertito). Comunemente, peraltro, consta la rottura di altri punti bassi dell'auto –come la coppa dell'olio- insieme o addirittura prima del radiatore.
D'altra parte, non può non ravvedersi nella mancata vista dell'eventuale buca in area di cantiere –circostanza pacifica (emersa dalle stesse prove attoree: testimonianze e docc. 2, 3 e 4 fascicolo di primo grado)- pertanto a velocità ridotta, una “condotta imprudente del danneggiato” che, secondo consolidata, anche recente (Cass.
Sez. 3 Ord.n. 21675 del 20/07/2023), giurisprudenza della Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2051 cc “è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”;
l'appellante risulta infatti –né ha dimostrato il contrario nei due gradi di giudizio- non aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, tenuto conto della presenza di cantiere indicato con cartellonistica.
Il fatto poi che una volta avvertito il sobbalzo tipico da entrata in una buca non si sia comunque fermata e scesa dal veicolo a constatare lo stato di esso, può semmai assumere valorizzazione presuntiva contraria, ovvero che abbia ritenuto essere poca cosa la percezione avvertita.
Per tutte le ragioni addotte, pertanto, l'appellodeve essere anche rigettato nel merito.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto alla luce del citato principio, nonché di quello di causazione che (ex multis Cass. n. 31889 del 06/12/2019), unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite”, “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto
6 deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Orbene, nei rapporti tra e la fondatezza della chiamata, sebbene non possa dirsi CP_1 CP_4 lampante, certamente non può considerarsi manifestamente infondata, avendo il provato che il CP_1 sinistro si è verificato nel periodo di rilasciata autorizzazione a alla manomissione di suolo pubblico, CP_4
(n. 316, del 4 ottobre 2019, PG 57185), ciò che determinava un temporaneo vincolo di custodia. L'intensità di tale vincolo, ed in particolare l'imputazione del mantenimento della sicurezza in area cantierizzata, risulta circostanza irrilevante nel caso in esame. Per tali ragioni le spese di lite vanno compensate tra chiamante e chiamato e vanno invece poste a carico dell'attore nei rapporti con esso.
Egualmente, nei rapporti tra e opera la ritualità della chiamata, stante la natura, CP_4 CP_3 rispettivamente di appaltatore e subappaltatore delle parti, e la non manifesta infondatezza della chiamata.
Pertanto tra le parti appellate le spese di lite devono essere compensate, non anche, salvo diverso accordo, tra l'appellante e le tre parti convenute.
Esse vengono liquidate utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 (essendo stata l'attività svolta successivamente al 23.10.22), e secondo lo scaglione di riferimento (da € 1.101,01 ad € 5.200,00), avuto riguardo al valore di causa, ai valori medi per le prime due fasi (tra i minimi e medi per e CP_4 CP_3
, stante il diverso contenuto delle difese), e minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
[...]
Sussistono, infine, i presupposti, in ragione del rigetto del gravame, per l'affermazione dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così
[...] Controparte_4 CP_3 provvede:
Dichiara inammissibile il gravame, oltre che infondato nel merito, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 753/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como il 16.11.2022 (a definizione del giudizio R.G. n. 998/2021).
Condanna l'appellante , alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio di appello in favore di , in persona del sindaco pro termpore, che si liquidano, CP_1 limitatamente al presente grado, in € 479,00 (quattrocentosettantanove/00) oltre rimborso accessori di legge per avvocati dipendenti P.A come per legge.
Condanna l'appellante , alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio di appello in favore di , in persona del l.r.p.t., che si liquidano, limitatamente al Controparte_4
7 presente grado, in € 370,00 (trecentosettanta/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Condanna l'appellante , alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio di appello in favore di , in persona del l.r.p.t., che si liquidano, limitatamente al CP_3 presente grado, in € 370,00 (trecentosettanta/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Conferma le statuizione rese in punto spese con la pronuncia di primo grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R, 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 738 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ) residente in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ilvo Tolu – C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como C.F._2
Via Mugiasca n.4 (p.e.c.: Email_1
-appellante- E
(c.f. n. e p. iva ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppe Ragadali (cod. fisc.
, pec: , Chiara Piatti (cod. fisc. C.F._3 Email_2
, pec: , Marilisa Ogliaroso (cod. fisc. C.F._4 Email_3
, pec: , Antonio Tafuri (cod. fisc. C.F._5 Email_4
pec: , in servizio presso l'Avvocatura Comunale, ed C.F._6 Email_5 elettivamente domiciliato presso il Palazzo Municipale, in 22100 Como, via Vittorio Emanuele II n. 97.
-appellata- E
2I (Cod. Fisc. e Part. IVA ), con sede in Milano, via Alberico Albricci n. 10, in Controparte_2 P.IVA_3 persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurilio
Fratino con Studio in Alba, piazza Cristo Re 13 (Cod. Fisc. , e-mail: C.F._7 Email_6 pec: , fax n. 0173 283841) ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Email_7
Denise Canu al suo Studio in Cantù (CO), Via G. da Fossano n. 17 (Cod. Fisc. , pec: C.F._8
fax 031 714229), Email_8
-appellata-
E con sede legale in Paderno Dugnano, Via Valassina, P. IVA , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro-tempore, dall'Avv. Alessio COLISTRA (C.F. , ed elettivamente C.F._9 domiciliata presso lo studio legale associato Avv.ti Agostino Caridà e Vincenzo Trungadi, Via Pellegrino Rossi
n.43, Milano (FAX al numero 0963/1950084, PEC ; Email_9
-appellata-
1 Oggetto: appello in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
per parte appellante : Parte_1
“NEL MERITO: Piaccia al Tribunale di Como, in riforma della sentenza n. 753/2022 del Giudice di Pace di
Como, condannare il al pagamento in favore della signora della CP_1 Pt_1 Parte_1 somma di euro 989,76 con gli interessi e/o rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo, per le causali di cui in narrativa. Col favore delle spese per entrambi i gradi del giudizio.” per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Como adito ogni contraria istanza, eccezione e domanda, disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito: In via preliminare:
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Signora nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice CP_1 di Pace di Como ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 113 e 339 c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla Signora nei confronti del avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice di Pace di Como ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo. In via principale:
per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere l'appello proposto dalla Signora Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
[...]
753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice di Pace di Como;
in ogni caso, respingere tutte le domande dell'appellante formulate nei confronti del CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
[...] In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità –anche parziale- del : CP_1
accertare e dichiarare, in ogni caso, la concorrente responsabilità della Signora Parte_1 nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa, riducendo per l'effetto la misura
[...] dell'eventuale risarcimento dovuto in proporzione della quota di responsabilità parziaria ritenuta sussistente in capo all'Ente locale appellato e previa detrazione delle somme eventualmente già percepite dalla Signora a titolo di indennizzo assicurativo a seguito del sinistro in oggetto;
Parte_1
dichiarare la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 tenuta a garantire e manlevare il da ogni domanda proposta nei suoi confronti oppure CP_1 condannarla, direttamente, al risarcimento dei danni lamentati da parte appellante. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali per il giudizio di primo e di secondo grado, oltre accessori di legge per avvocati dipendenti P.A.” per parte appellata : Controparte_5
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Piaccia al Tribunale ill.mo: Preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Signora Parte_1
Nel merito, respingere l'appello proposto dalla Signora Parte_1 respingere così la sua domanda di merito sia per le motivazioni di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Como, della cui impugnazione ora si tratta, sia per le diverse ed ulteriori motivazioni poste a base delle difese
2 svolte in primo grado dal convenuto e dalle terze chiamate, che vengono ad ogni fine ora CP_1 espressamente richiamate;
e pertanto: in via pregiudiziale, dichiarare, la carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio;
CP_5 nel merito, respingere ogni domanda proposta dalle altre parti in causa
contro
Controparte_5 in via subordinata, per il caso in cui dovesse essere ritenuta sussistente una responsabilità, anche parziale, di
dichiarare la terza chiamata tenuta a garantirla da ogni domanda contro di CP_5 Controparte_3 essa proposta dalle altre parti in causa;
in ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
per parte appellata : Controparte_3
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Signora avverso Parte_1 la sentenza n. 753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice di Pace di Como, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 113 e 339, 342 c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla Signora avverso la sentenza n. 753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Parte_1 Giudice di Pace di Como ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, respingerlo;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della quindi estrometterla dal presente Controparte_3 giudizio;
- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; Nel merito:
- Confermare la sentenza n. 753/2022, pubblicata il 16 novembre 2022, del Giudice di Pace di Como e, per l'effetto, respingere integralmente l'appello e la domanda giudiziale proposta dall'attore poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, sguarnita di qualsivoglia elemento di prova in virtù delle ragioni sopra esposte e dedotte;
- Respingere la domanda di risarcimento danni stante la totale infondatezza della quantificazione degli stessi e la prova dei danni patiti e subiti;
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui la superiore domanda giudiziale dovesse essere accolta, allora condannare – a titolo di concorso di colpa l'attore – responsabile nella verificazione dell'evento e, per l'effetto, respingere integralmente la domanda giudiziale;
In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari di giudizio, aumentati dell'i.v.a., c.p.a. e 15% di spese generali come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 20.2.2023 Parte_1 evocava in giudizio e , per ottenere la riforma della sentenza n. Controparte_6 CP_3
753/2022 depositata il 16.11.2022 con cui il Giudice di Pace di Como, ad esito del giudizio R.G. n. 998/2021, aveva rigettato la domanda della stessa, volta ad ottenere la condanna di al pagamento in CP_1 proprio favore della somma di euro 989,76 (oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite), a titolo di risarcimento del danno subito nel pomeriggio del giorno 24 ottobre 2019 in via Risorgimento, all'interno del territorio comunale, per essere incorsa con il proprio veicolo BMW 530i, tg. BX048LH in una “voragine” nella sede stradale.
Il procedimento davanti al giudice di prime cure aveva visto la costituzione anche di , chiamata Controparte_4 dal , e di , chiamata da , e si era snodato in istruttoria con CP_1 CP_3 Controparte_4
l'escussione dei testi di parte attrice e , rispettivamente figlia e marito di e, Parte_2 Testimone_1 Pt_1 per il , di , geometra dipendente presso il Settore Reti del Comune di Como. Gli CP_1 Controparte_7 esiti documentali e probatori avevano portato il Giudice al rigetto della domanda, previa qualificazione quale
3 ipotesi di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., sul presupposto della mancata prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (vds pag.8 rigo terzo sentenza impugnata), onere probatorio incombente sull'attrice oggi appellante.
Il contenuto dell'atto di citazione in appello si incentra sul presunto raggiungimento, invece, già in primo grado, della prova, con essa intendendosi quella presuntiva ex art. 2729 c.c.
Esso è stato contestato dalle tempestive costituzioni delle parti appellate , e CP_1 Controparte_4
, con richiesta di inammissibilità dello stesso e comunque di rigetto nel merito. CP_3
Ad esito della prima udienza, cartolare, del 28.6.2023 il sottoscritto G.I., tenuto conto delle richieste di tutte le parti volte alla fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, ed opportuno decidere la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello insieme al merito, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 19 giugno 2024 disciplinandola nuovamente ex art. 127 ter cpc.
In vista della stessa le parti depositavano i propri fogli di precisazione delle conclusioni e pertanto il G.I. provvedeva a trattenere in decisione la causa, con cessione dei termini ex art. 190 cpc nel rispetto dei quali tutte le parti depositavano le comparse conclusionale e parte appellante e depositavano le CP_1 memorie di replica.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio.
II. Giova principiare dal rilievo di inammissibilità dell'appello svolto dalle parti appellate.
L'appello è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 cpc e 339 cpc, in ragione del principio di non appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità.
Precisa quest'ultima disposizione, al comma terzo: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Risulta di palmare evidenza che le contestazioni di parte appellante attengono al merito delle determinazioni del Giudice, sulla valenza probatoria di alcune risultanze, e non quindi “violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
E che la sentenza impugnata sia stata pronunciata secondo equità risulta palesemente dalla soglia indicata nell'art. 113 co.II c.p.c. (ratione temporis, essendo il giudizio stato introdotto nel mese di aprile 2021 e la norma attualmente in vigore risalente al 30.10.21), a norma del quale “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
E così, essendo il valore della domanda ampiamente inferiore al valore soglia indicato, e non rientrando la causa tra “quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo
1342 del codice civile”, essa deve intendersi decisa secondo equità, e pertanto non appellabile.
Né può escludersi –come invece sostenuto dall'appellante, peraltro tardivamente (non nella prima difesa successiva all'eccezione, ma in conclusionale)- che la pronuncia non sia stata compiuta secondo equità per l'omessa specifica indicazione della modalità di pronuncia, e per avere il giudice fatto riferimento a criteri di legge: né il codice di rito né la giurisprudenza della Suprema Corte prescrivono infatti che il Giudice di Pace debba specificare se giudica secondo equità (precisando, invece e diversamente, che, ove lo specifichi, si faccia
4 riferimento al principio dell'apparenza “in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione” (vds Cass. n. 34811 del 12/12/2023, Cass. 9923 / 2010, Cass sez. Un.
10073/ 2011)).
La circostanza che nel caso di specie giudicante si sia limitato unicamente a qualificare la fattispecie e ad evidenziare la carenza del nesso causale tra condotta e danno non risulta sufficiente ad escludere, di per sé, che la pronuncia sia stata resa secondo equità: la verifica dell'assenza del nesso causale, e della non probabile inferibilità del danno dalla specifica condotta, è infatti principio logico prima ancora che giuridico, pertanto l'averne fatto applicazione non significa aver deciso la vertenza stricto iure; né d'altra parte può il Giudice di
Pace, quando decide secondo equità, sostituire liberamente i fatti previsti dalle norme di stretta legalità con altri stabiliti secondo le proprie personali e soggettive convinzioni.
Si rileva, infine, d'ufficio, che il valore di causa deve ritenersi espressamente indicato dall'attore in atto di citazione, non essendo (vds conclusioni pag. 4 atto di citazione in primo grado) presente la richiesta di accoglimento della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, circostanza che avrebbe potuto invece, secondo parte della giurisprudenza, ritenere la controversia di valore indeterminato, con appellabilità della stessa senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. (Cass. 33219/2021 e Cass. 3290/2018).
L'appello deve dunque dichiararsi inammissibile, dovendo il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al limite suindicato, essere tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità
III. In ogni caso, oltre che inammissibile l'appello risulta anche infondato.
Con unico motivo di appello, sostiene che la prova del nesso causale tra fatto/condotta ed evento Pt_1 dannoso (rottura del radiatore oggetto di riparazione) sia ricavabile in via presuntiva in ragione della gravità, precisione e concordanza di una molteplicità di elementi indiziari.
Afferma, in sintesi, che, pur non esistendo “una prova diretta che il danno alla vettura sia stato causato dalla buca visto che la conducente dopo esserci finita dentro ha continuato la sua marcia senza fermarsi a controllare quali erano state le conseguenze” (vds.pag.3 appello), nondimeno l'onere probatorio debba ritenersi soddisfatto, con pari dignità di prova, in ragione delle circostanze, pacifiche, date (I) dalla presenza di fondo irregolare in via Risorgimento, in ragione della concomitanza di cantiere (per intervento su rete gas metano),
(II) dal passaggio in tale via da parte della BMW guidata da il pomeriggio del giorno 24 ottobre 2019, Pt_1 con caduta nella buca, (III) dal danno riscontratosi al radiatore, per come verificato il giorno seguente dal marito dell'attrice: le ultime due circostanze sarebbero state provate testimonialmente, la prima documentale ed incontestata.
Ebbene, va invece osservato come la prova presuntiva non possa avere, nel caso di specie, l'articolazione e gli effetti dedotti dall'appellante.
Non risulta infatti adeguatamente illustrata la dinamica, tanto con riferimento alla collocazione spaziale della condotta –id est il punto preciso nel quale l'auto attorea sarebbe finita nella voragine, né con quale ruota (sia con l'atto di citazione che con la memoria ex art. 320 cpc, infatti, l'attrice indicava che fosse l'auto, genericamente, a finire nella voragine, senza meglio specificare)-, quanto con riferimento specifico all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato;
risulta correttamente sviluppato il ragionamento del
5 giudice allorché stigmatizza l'assenza di prova che il sinistro sia dipeso proprio dalle abrasioni fotografate sul manto stradale in viale Risorgimento.
Va ricordata peraltro la scarsa attendibilità dei due testi attori (marito e figlia dell'attrice), non solo per l'appartenenza allo stesso nucleo familiare –quanto a ai limiti dell'incapacità ex art. 246 cpc, non Pt_2 risultando specificato il regime di comunione dei beni (vds pag. 3 udienza 19.5.22, fascicolo primo grado)- ma anche, nel caso del marito, per non essere presente al momento della verificazione del danno evento.
Nemmeno, può ritenersi, secondo un giudizio cd. della “probabilità logica”, o della cd. “preponderanza dell'evidenza” (criterio del “più probabile che non”), che la rottura del radiatore sia avvenuta nel pomeriggio del
24.10.2019 per il sol fatto che il giorno seguente il marito dell'appellante abbia constatato la fuoriuscita del liquido refrigerante dall'auto; a quest'ultimo riguardo, d'altro canto, si noti come l'attrice non abbia provato il mancato utilizzo dell'auto in orario successivo a quello del sinistro, o la giornata seguente prima della verifica ad opera del marito;
tantomeno, egualmente, non può escludersi che il radiatore dell'auto già prima del pomeriggio del 24 perdesse, seppur in maniera assai contenuta e tale da non richiedere l'intervento del meccanico (a tale ultimo riguardo, deve chiosarsi come il capitolo n.7 formulato dall'attrice, erroneamente non ammesso dal Giudice di prime cure per essere di carattere negativo, comunque risulta inidoneo a provare la circostanza, essendo invece –e come tale comunque non ammissibile- eccessivamente generico in quanto laddove è formulato in termini “vero che il giorno prima tale danno non era presente”, avrebbe dovuto invece essere al più formulato come “vero che la mattina del giorno prima tale danno non era presente”, ciò in quanto il giorno prima, e precisamente la sera, il danno doveva essere con certezza presente secondo la ricostruzione attorea).
Non è possibile, in altri termini, inferire dalla rottura del radiatore il passaggio in una buca sulla sede stradale il giorno antecedente, peraltro tenuto conto che la prima circostanza è confermata solo da un teste (il marito), mentre la seconda difetta di testimoni oculari (nemmeno la figlia, non essendo scesa dall'auto immediatamente dopo il colpo avvertito). Comunemente, peraltro, consta la rottura di altri punti bassi dell'auto –come la coppa dell'olio- insieme o addirittura prima del radiatore.
D'altra parte, non può non ravvedersi nella mancata vista dell'eventuale buca in area di cantiere –circostanza pacifica (emersa dalle stesse prove attoree: testimonianze e docc. 2, 3 e 4 fascicolo di primo grado)- pertanto a velocità ridotta, una “condotta imprudente del danneggiato” che, secondo consolidata, anche recente (Cass.
Sez. 3 Ord.n. 21675 del 20/07/2023), giurisprudenza della Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2051 cc “è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”;
l'appellante risulta infatti –né ha dimostrato il contrario nei due gradi di giudizio- non aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, tenuto conto della presenza di cantiere indicato con cartellonistica.
Il fatto poi che una volta avvertito il sobbalzo tipico da entrata in una buca non si sia comunque fermata e scesa dal veicolo a constatare lo stato di esso, può semmai assumere valorizzazione presuntiva contraria, ovvero che abbia ritenuto essere poca cosa la percezione avvertita.
Per tutte le ragioni addotte, pertanto, l'appellodeve essere anche rigettato nel merito.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto alla luce del citato principio, nonché di quello di causazione che (ex multis Cass. n. 31889 del 06/12/2019), unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite”, “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto
6 deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Orbene, nei rapporti tra e la fondatezza della chiamata, sebbene non possa dirsi CP_1 CP_4 lampante, certamente non può considerarsi manifestamente infondata, avendo il provato che il CP_1 sinistro si è verificato nel periodo di rilasciata autorizzazione a alla manomissione di suolo pubblico, CP_4
(n. 316, del 4 ottobre 2019, PG 57185), ciò che determinava un temporaneo vincolo di custodia. L'intensità di tale vincolo, ed in particolare l'imputazione del mantenimento della sicurezza in area cantierizzata, risulta circostanza irrilevante nel caso in esame. Per tali ragioni le spese di lite vanno compensate tra chiamante e chiamato e vanno invece poste a carico dell'attore nei rapporti con esso.
Egualmente, nei rapporti tra e opera la ritualità della chiamata, stante la natura, CP_4 CP_3 rispettivamente di appaltatore e subappaltatore delle parti, e la non manifesta infondatezza della chiamata.
Pertanto tra le parti appellate le spese di lite devono essere compensate, non anche, salvo diverso accordo, tra l'appellante e le tre parti convenute.
Esse vengono liquidate utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 (essendo stata l'attività svolta successivamente al 23.10.22), e secondo lo scaglione di riferimento (da € 1.101,01 ad € 5.200,00), avuto riguardo al valore di causa, ai valori medi per le prime due fasi (tra i minimi e medi per e CP_4 CP_3
, stante il diverso contenuto delle difese), e minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
[...]
Sussistono, infine, i presupposti, in ragione del rigetto del gravame, per l'affermazione dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così
[...] Controparte_4 CP_3 provvede:
Dichiara inammissibile il gravame, oltre che infondato nel merito, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 753/2022 emessa dal Giudice di Pace di Como il 16.11.2022 (a definizione del giudizio R.G. n. 998/2021).
Condanna l'appellante , alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio di appello in favore di , in persona del sindaco pro termpore, che si liquidano, CP_1 limitatamente al presente grado, in € 479,00 (quattrocentosettantanove/00) oltre rimborso accessori di legge per avvocati dipendenti P.A come per legge.
Condanna l'appellante , alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio di appello in favore di , in persona del l.r.p.t., che si liquidano, limitatamente al Controparte_4
7 presente grado, in € 370,00 (trecentosettanta/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Condanna l'appellante , alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio di appello in favore di , in persona del l.r.p.t., che si liquidano, limitatamente al CP_3 presente grado, in € 370,00 (trecentosettanta/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Conferma le statuizione rese in punto spese con la pronuncia di primo grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R, 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
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