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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8721/23 RG in data 5.12.23 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Stefano De Luca Musella e Elisabetta
Buldo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani
n. 48;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 CodiceFiscale_2 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Michele Troisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Raffaele Ricci n. 46;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30.10.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.12.23, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Vallo della Lucania in data 20.10.01 con e che dalla loro unione CP_1 erano nati i figli (14.11.02), (31.5.04) e (21.11.05), Persona_1 Persona_2 Persona_3 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge con addebito a carico del coniuge, lamentando ripetuti tradimenti e violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alle domande proposte, contestando la ricostruzione dei fatti in ordine alle cause della separazione.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori con ordinanza depositata in data 3.4.24, determinando in €
250,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento da corrispondersi alla ricorrente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, quantificando nel 50% il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per i figli ed assegnando la casa coniugale, di proprietà della ricorrente, alla stessa per la convivenza con i figli. Rigettate, infine, le richieste istruttorie articolate, la causa all'udienza del 14.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Con sentenza non definitiva depositata in data 18.11.24, il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi, rigettando la domanda di addebito, assegnando la casa coniugale alla ricorrente, con la quale coabitavano i figli e determinando in € 250,00 per ciascun figlio il contributo per il mantenimento che il resistente era tenuto a corrispondere mensilmente alla oltre rivalutazione annuale Pt_1 secondo gli indici Istat, dovendo poi ciascuna delle parti contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate tra le parti e/o documentate se urgenti.
Come da separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, nonché del decorso di un anno dalla prima comparizione dei coniugi, come previsto per legge, per l'esame della domanda di divorzio.
All'udienza del 30.10.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emergendo dalle risultanze di causa che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data in cui sono comparsi i coniugi, oltre alla prova del passaggio in giudicato della sentenza della separazione.
Ne segue che va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La casa coniugale in proprietà della ricorrente, sulla quale grava un mutuo, va assegnata alla medesima, convivendo i figli con lei.
Va quindi esaminata, da ultimo, la domanda di mantenimento dei figli tutti maggiorenni, studenti universitari (come documentato dalla ricorrente), evidenziandosi che, rispetto alla situazione vagliata in sede di separazione, quale nuova circostanza è stata indicata ed anche provata (si vedano i video ed il sito professionale Linkedin) la realizzazione di due nuovi progetti comunicativi (quali Casa
Granata e Fun Comunication Hub) che, tuttavia, hanno una limitata rilevanza a livello locale, non potendo incidere così in modo significativo sui guadagni.
Da l'altra parte, è innegabile che rispetto alla prima udienza è trascorso più di un anno, dovendo ritenersi che siano aumentate le esigenze dei figli, anche considerando le attività universitarie.
Si determina pertanto dalla presente pronuncia in € 300,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre, ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Quanto alle spese di lite, stante la natura necessitata del procedimento, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
Lucania 28.11.72, e , nato a [...] il [...], celebrato nel Comune di CP_1
Vallo della Lucania in data 20.10.01;
- assegna la casa familiare, sita in Salerno al viale degli Aranci n. 24, alla ricorrente;
- determina dalla presente pronuncia in € 300,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento per ciascuno figlio che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
- compensa tra le parti le spese di lite.
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallo della Lucania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.11.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi