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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1098/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 26/06/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. C.F._2
Marina Cozzi e dall'avv. Stefano Agostini, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
IL (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Luigi Russo, con P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
1 appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2574 emessa il 21/12/23 dal
Tribunale di Padova (Giudice dott. Roberto Beghini).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
Riformare la sentenza n. 2574/2023 – Tribunale di Padova, pubblicata il
21/12/2023, R.G. n. 5331/2022, repertorio n. 4467/2023 del 27/12/2023 non notificata e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame sopra proposti: nel merito:
- accertare, per i titoli e causali dedotte in narrativa e/o ai sensi dell'art. 1005 c.c.
e/o ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., la sussistenza del credito vantato dal Sig.
[..
e dalla Sig.ra nei confronti della società Parte_1 Parte_2 nella misura di € 396.715,44 e/o nella Controparte_2 maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda istruttoria, e, per l'effetto, condannare la appellata al pagamento a favore degli odierni appellanti del predetto importo e/o a indennizzarli della correlativa diminuzione patrimoniale;
nel merito sempre in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. al pagamento del Parte_1 corrispettivo ex artt. 2222 e 2225 c.c. per la prestazione d'opera svolta, su incarico della committente “ , dal Controparte_2
12/05/1999 al 31/12/2005 sul terreno corrispondente al mappale 124, foglio 33,
2 N.C.T. di Padova, consistente nell'esecuzione di lavori di demolizione della cisterna e/o accertare l'arricchimento senza giusta causa della società di mutuo C soccorso appellata in danno del Sig. anche CP_1 Parte_1 per la prestazione da lui svolta e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata ex artt. 2222 e segg. e/o 2041 c.c. al pagamento a favore del Sig. Parte_1
della somma per un importo pari ad € 15.000,00 e/o per la maggiore o
[...] minor somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda istruttoria.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi ai seguenti mezzi istruttori erroneamente non ammessi in primo grado:
A) prova testimoniale e per interpello del legale rappresentante della appellata, sui capitoli di prova formulati con la nota depositata in data
6/5/25, con i testimoni lì indicati;
B) venga disposta CTU, anche contabile, avente ad oggetto il seguente quesito: “previa acquisizione presso la Pubblica Amministrazione di tutte le informazioni relative ad atti e documenti inerenti alle pratiche edilizie relative a) al fabbricato sito in Via Faà di Bruno, n. 32, censito al
N.C.E.U. del Comune di Padova alla Sez. A, foglio 18, particella originaria 534, corrispondente all'immobile censito al N.C.T. del medesimo Comune, foglio 33, mapp. 1010; b) al fabbricato sito in
Padova, in Via Emilio Faà di Bruno, n. 34, censito al N.C.E.U. del
Comune di Padova alla Sez. A, foglio 18, particella 522 corrispondente al
N.C.T del medesimo Comune, foglio 33, mappali 124 e 132; c) ai fabbricati rurali, magazzini e locali di deposito (“casette”, capannoni, fienile) che insistono nell'area corrispondente al N.C.T del Comune di
Padova, foglio 33, mappale 124 nonché agli impianti elettrici ed idrici di irrigazione a favore del mappale 124, serra degli ortaggi e serra dei
3 limoni pertinenti al fabbricato di cui alla lettera b); d) alle opere
(ristrutturazione del tetto, porzioni e/o verande, impianto elettrico) eseguite sul terreno censito al N.C.T. del Comune di Padova, foglio 33, particella 132, e per la ristrutturazione dei fabbricati, siti a Padova a in
Via Emilio Faà di Bruno, n. 34, censiti al N.C.E.U. del Comune Padova alla Sez. A, foglio 18, particella 368, Sub 1 e 2, nonché alle pratiche di condono edilizio per le modifiche forometriche, per la costruzione dei poggioli, per la ristrutturazione del garage interno, per la costruzione del locale ad uso legnaia e locale ad uso cantina e/o per la ristrutturazione dei fabbricati (cosiddetti “capannoni” e “casette”) sopradescritti e/o per le altre opere relative ai fabbricati e/o magazzini e/o locali di deposito sopradescritti, vengano accertate: i) le tecniche costruttive con cui sono stati costruiti e/o ristrutturati i fabbricati e/o eseguite le opere sopradescritte;
ii) i materiali con cui è stato costruito il fabbricato e/o con cui sono stati ristrutturati i fabbricati sopradescritti e/o i materiali con cui sono state eseguite le opere sopradescritte;
iii) la presenza e/o la realizzazione nei e/o all'interno dei fabbricati di tutte le opere e/o i materiali indicati nelle singole note di consegna e nelle singole fatture prodotte e/o risultanti dall'assunzione della prova per testimoni e, conseguentemente, la riferibilità di tali opere e/o materiali ai lavori di edificazione e/o costruzione e/o ristrutturazione dei fabbricati sopradescritti e/o all'esecuzione delle opere sopraindicate;
iv) la congruità delle somme spese per la realizzazione dei fabbricati sopra descritti e/o per l'esecuzione delle singole opere e/o per l'acquisto dei materiali indicati in atti e/o nelle singole note di consegna e/o nelle singole fatture prodotte in atti e/o risultanti dall'assunzione della prova per testimoni;
v) il costo di realizzo e/o il valore dei fabbricati costruiti
4 e/o ristrutturati e/o delle opere sopradescritte da stimarsi all'epoca della loro costruzione e/o ristrutturazione e/o esecuzione nonché all'attualità”;
C) venga ordinata: i) l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della appellata dei verbali dell'Assemblea dei soci della società di mutuo soccorso, odierna appellata;
ii) l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della appellata o della
Banca Fideuram S.p.A. degli estratti relativi agli anni dal 1998 al 2008 del conto corrente n. 20947398 intestato - Controparte_3 acceso presso la Banca Fideuram S.p.a.;
D) Si formula richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213
c.p.c. e, in particolare, al Comune di Padova volta ad ottenere informazioni scritte relative ad atti e documenti inerenti alle pratiche di condono edilizio per le opere inerenti al fabbricato sito in Via Faà di Bruno, n. 32, censito al N.C.E.U. del Comune di Padova alla Sez. A, foglio 18, particella originaria 534, corrispondente all'immobile censito al N.C.T. del medesimo Comune, foglio 33, mapp. 1010 nonché relativi annessi ed accessori. E nello specifico relative alle modifiche forometriche e per la costruzione di due poggioli, per la ristrutturazione del garage interno e per la costruzione del locale ad uso legnaia e locale ad uso cantina pertinenti alla suindicata abitazione.
E) venga disposta CTU contabile volta a quantificare il valore dell'opera prestata e/o dell'attività prestata come meglio descritta in narrativa dal Sig. Parte_1
pari ad almeno due giorni lavorativi per ciascuna settimana per otto
[...] ore giornaliere dal 2000 al 2008;
F) nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie, si chiede: - di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso richiesti con i medesimi testimoni indicati a prova diretta. - sempre a prova contraria, di essere ammessi alla prova per testimoni ed interpello sulle ulteriori circostanze riportate ai cap. 267-273 nella nota di precisazione delle
5 conclusioni depositata in data 6/5/25; - sempre a prova contraria, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della appellata in ordine alla documentazione comprovante tutti i versamenti effettuati a favore della società di mutuo soccorso
Il Raggio da parte dei Sigg.ri e . Parte_2 Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata:
Per i motivi tutti di cui alla narrativa della comparsa di costituzione in appello, richiamate anche le argomentazioni, domande, eccezioni ed istanze dedotte nel primo grado di giudizio, da aversi tutte per riproposte e nessuna abbandonata, e rigettata ogni contraria istanza e domanda,
NEL MERITO
- confermarsi la sentenza n. 2574/2024 del Tribunale di Padova integralmente respingendosi, di conseguenza, l'appello promosso da e Parte_1
e tutte le domande dagli stessi proposte nel merito. Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le memorie depositate in primo grado ai sensi dell'art. 183 co. 6
c.p.c. e la produzione documentale cui si è fatto con le stesse e con la citazione introduttiva.
Tuzioristicamente si insiste per l'accoglimento delle istanze di prova testimoniale articolate nella nostra Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c. sui capitoli formulati nella nota di precisazione delle conclusioni depositata in data
8/5/25 con il teste ivi indicato.
Si insiste per il rigetto e/o la dichiarazione di inammissibilità di tutte le istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado.
Ragioni della decisione
6 Con atto di citazione notificato il 25/8/22, e Parte_1 Parte_3
C convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Padova, Controparte_1 per sentire accertare il loro credito di € 396.715,44 nonché
[...] il diritto del al pagamento del corrispettivo ex art 2222 cc per la Parte_1 demolizione di una cisterna, pari a € 15.000,00, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dei relativi importi.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande.
Con sentenza n. 2574 del 21/12/23, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, rigettava la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza, e proponevano Parte_1 Parte_3 tempestivo appello, mentre Controparte_2 costituitosi, resisteva al gravame.
All'udienza del giorno 8/7/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione sulle conclusioni soprariportate, con rispettivo richiamo alle difese svolte nelle memorie conclusionali e repliche già depositate nei termini preventivamente assegnati.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice, rigettata l'eccezione di prescrizione decennale, ha dato atto che , uno dei fondatori di CP_4 Controparte_2
società senza finalità di lucro i cui soci si erano impegnati a
[...] vivere i principi evangelici in fraterna solidarietà come attuato nelle prime comunità cristiane, aveva conferito tutto il patrimonio immobiliare di cui disponeva a disposizione di tale società, riservando l'usufrutto degli immobili a sé e, alla sua morte, a favore di e Parte_1 Parte_3
7 Sulla premessa che avrebbe dovuto acquisire la piena proprietà degli CP_2 immobili al termine dell'usufrutto per continuare la sua missione, ha escluso che gli attori potessero vantare il diritto al rimborso delle spese pacificamente sostenute per la costruzione di un fabbricato e per la realizzazione di altre opere sulla base di plurimi elementi, quali: i) la deliberazione del 30 Aprile 2000, avente ad oggetto la costituzione di un fondo per la costruzione del nuovo fabbricato ad uso residenziale con dotazione iniziale di 50 milioni di lire correlata alla scrittura privata 29/12/2006 in cui, con valore confessorio, gli stessi attori avevano riconosciuto che le spese in questione erano state inserite nella contabilità di solo per motivi contabili senza un espresso obbligo CP_2 di quest'ultima al rimborso;
ii) il pacifico diritto e Parte_1 Pt_3 di abitare a titolo gratuito nell'immobile vita natural durante,
[...] completamente a spese di , per cui l'esistenza di un'eventuale obbligo CP_2 convenzionale di rimborso era scarsamente compatibile con lo scopo evangelico della società di mutuo soccorso;
iii) la clausola 18 della scrittura privata
29/12/2006, secondo cui le spese future di qualsiasi tipo erano a carico esclusivo dei rispettivi fruitori.
Esclusa l'esistenza di un impegno al rimborso, il primo giudice ha ritenuto che non vi fossero nemmeno i presupposti di cui all'art. 1005 cc, dato che le opere eseguite non potevano rientrare nel concetto di riparazione straordinaria, e che dovessero trovare applicazione gli art. 985 e 986 cc, i quali disciplinano le indennità spettanti all'usufruttuario per i miglioramenti e le addizioni da regolare alla fine dell'usufrutto.
Infine, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 cc per mancanza del requisito della sussidiarietà.
Ne è seguito il rigetto delle domande e la condanna di e Parte_1 alla rifusione delle spese processuali. Parte_3
8 I motivi, in forza dei quali e lamentano Parte_1 Parte_3
l'erroneità della sentenza impugnata, riguardano i seguenti aspetti:
1. l'interpretazione della documentazione prodotta;
2. l'irrilevanza dello scopo evangelico de;
CP_2
3. l'applicabilità dell'art. 1005 cc;
4. l'omessa pronuncia circa il pagamento del corrispettivo per la prestazione svolta in relazione alla demolizione della cisterna;
5. l'applicabilità degli artt. 2041 e 2042 cc, in via subordinata.
***
Con il primo motivo di appello, i consorti sostengono che il Controparte_5 primo giudice avrebbe travisato il significato dei documenti 7 e 8 del fascicolo attoreo di primo grado, documenti che, invece, secondo gli appellanti, comproverebbero l'utilizzo del loro denaro personale per la realizzazione delle opere in questione e vincerebbero così la presunzione risultante dai documenti contabili (o, meglio, delle fatture emesse a favore della società ). CP_2
Secondo e , l'utilità di specificare che la spesa Parte_1 Parte_2 era stata inserita nella contabilità del solo per ragioni contabili era CP_2 avvenuta al solo scopo di evidenziare la necessità di rimborsare e/o indennizzare gli appellanti della spesa effettuata da loro. Inoltre, l'affermazione secondo cui non vi sarebbe alcuna prova del diritto al rimborso, era smentita dalla costituzione di ben due fondi in forza di due distinte delibere assembleari (doc.
4-5 primo grado).
Pertanto, gli appellanti, con il primo motivo di appello, insistono per la riforma della sentenza chiedendo il riconoscimento della sussistenza del diritto degli
[.. stessi al rimborso ed integrale rifusione delle spese sostenute a beneficio de
. CP_2
Il motivo non può essere accolto.
9 Nessuno dei documenti richiamati dai consorti dimostra Controparte_5
l'assunzione dell'obbligo de alla restituzione delle somme sostenute CP_2 per la costruzione del fabbricato realizzato, pacificamente, a spese degli appellanti.
Infatti, nell'esaminare distintamente tali documenti, va rilevato che, nella dichiarazione 12/3/2003 di , fondatore de , si legge: “Io CP_4 CP_2 sottoscritto dichiaro che il Signor con me CP_4 Parte_1 domiciliato dal 12 maggio 1999 nell'abitazione di mia residenza…. ha costruito la sua abitazione sul terreno che io ho lasciato in usufrutto generale vitalizio a lui e dopo di lui a . Tale costruzione è stata fatta esclusivamente Parte_4 con denaro personale di e e la costituzione del Parte_1 Parte_2 fondo per la costruzione di tale abitazione da parte della società di mutuo soccorso “ ” è stata fatta solo per motivi contabili ma in realtà nessun CP_2 socio, compreso il sottoscritto ha mai versato nulla per questa costruzione” (v. doc. 7 primo grado attore). Anche nella scrittura privata 29/12/2006, Parte_1
e nonché quale usufruttuaria di
[...] Parte_2 Controparte_6
[.. altro bene insieme a e quale legale rappresentante de Controparte_7
, danno atto della realizzazione dei manufatti a spese degli odierni CP_2 appellanti, ma senza prevedere alcun impegno della società alla restituzione delle spese sostenute (v. doc. 8 primo grado attore).
E tale impegno non è certo desumibile dalle delibere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci de in data 30/4/2000 ed in data 8/5/2000 (v. doc. 5 e CP_2 doc. 4 primo grado attore), in forza delle quali era stato costituito un fondo per la costruzione di un fabbricato residenziale, non di lusso, fondo che, secondo gli appellanti, dimostrerebbe che era a doversi fare carico dei relativi CP_2 oneri.
10 In realtà, si tratta di una deduzione che non trova alcun riscontro, specie se si considera che tali delibere sono anteriori all'accordo del 29/12/2006, accordo in cui nulla è previsto circa le restituzioni. Ed appare inverosimile che tale accordo, raggiunto proprio al fine di disciplinare i rapporti fra gli usufruttuari dopo la morte di e verso , nuda proprietaria, lasciasse sottinteso CP_4 CP_2
l'impegno alla restituzione delle somme sostenute dai consorti Controparte_5 per la costruzione dei manufatti e non lo esplicitasse chiaramente, nonostante l'importanza economica e relazionale di un tale aspetto.
[.. Dunque, manca l'assunzione di un espresso impegno della nuda proprietaria di restituire a e le somme per la CP_2 Parte_1 Parte_2 realizzazione sul mappale 1010 di un fabbricato da destinare a loro abitazione
(cfr. dichiarazione 12/3/2003) o per la ristrutturazione del locale ad uso CP_4 legnaia sul lato Sud-Ovest o per la ristrutturazione dei fabbricati insistenti sul terreno corrispondente al mappale 132 e al mappale 124, foglio 33, N.C.T. di
Padova nonché per la costruzione sul terreno corrispondente al mappale 124 della serra limoni e della serra ortaggi nonché di tutti gli impianti a favore del mappale 124, per un ammontare richiesto di complessivi € 396.715,44.
Nemmeno può sostenersi che si tratti di somme anticipate da Parte_1
e , su richiesta de per il solo fatto che quest'ultima società Parte_2 CP_2 aveva deliberato lo stanziamento di un fondo di £ 50.000.000, in quanto risulta che la costituzione del fondo per la costruzione dell'abitazione era stata fatta solo per motivi contabili senza che nessun socio avesse mai versato nulla a quel fine
(v. dichiarazione del donante, : v. doc. 4 primo grado attori). Ne CP_4 consegue che tale stanziamento non dimostra nulla, specie se si considera che l'accordo del 29/12/2006è successivo a quelle delibere e, come già evidenziato, nulla prevede al riguardo.
11 Con il secondo motivo di appello, e lamentano Parte_1 Parte_2
l'erroneità della sentenza, nella parte in cui statuisce che “…in presenza del pacifico diritto - riconosciuto agli attori - di abitare a titolo gratuito nell'immobile vita natural durante, l'esistenza di un eventuale obbligo convenzionale di rimborso apparirebbe scarsamente compatibile col il cit. scopo
- della società di mutuo soccorso - di “impegnarsi a vivere i principi evangelici, in fraterna solidarietà come era attuato nelle prime comunità cristiane”, poiché gli attori avrebbero allora abitato gratuitamente - vita natural durante - nell'immobile costruito completamente a spese del : il tutto CP_2 completamente ed esclusivamente a loro vantaggio” (cfr. sentenza pagg. 3 e 4).
Secondo gli appellanti, il fatto che Il fosse società di mutuo soccorso, CP_2 senza finalità di lucro, con lo scopo primario di ottenere prestazioni di assistenza e sussidi nei casi di bisogno, non significava che gli usufruttuari dovessero farsi carico di spese spettanti alla società di mutuo soccorso nella sua qualità di nuda proprietaria dei fondi sui quali le opere erano state realizzate con denaro personale anticipato dai medesimi, con conseguente irrilevanza delle finalità evangeliche de . CP_2
Il motivo non può essere accolto, pur con le precisazioni che seguono.
È pur vero che è irrilevante la considerazione svolta dal primo giudice circa la fraterna solidarietà perseguita dalla società di mutuo soccorso, laddove ha evidenziato l'incompatibilità, del diritto di abitare a titolo gratuito nell'immobile vita natural durante, con l'esistenza di un eventuale obbligo convenzionale di rimborso, tuttavia, si tratta di argomentazione aggiuntiva che non incide sul corretto inquadramento normativo della vicenda da cui discende l'esclusione del diritto al rimborso.
Infatti – ed è oggetto del terzo motivo di appello a mezzo del quale Parte_1
e si dolgono della erroneità della sentenza nella parte in cui
[...] Parte_2
12 è stata esclusa l'applicazione dell'art. 1005 cc sul presupposto che la realizzazione ex novo di un manufatto o la sua ristrutturazione non possa rientrare tra le riparazioni straordinarie disciplinate dalla norma appena invocata
– la disciplina in materia di usufrutto prevede che:
- per le spese relative a ristrutturazioni o a riparazioni straordinarie, eseguite dall'usufruttuario in luogo del nudo proprietario, il rimborso avviene alla fine dell'usufrutto ex artt. 1006-1007 cc. Prima di tale momento, l'usufruttuario è carente di azione e la mancanza di tale condizione, rilevabile anche d'ufficio, rende la domanda di rimborso improponibile (v. Cass. 22703/2015);
- per le spese sostenute per miglioramenti o per addizioni in genere,
l'usufruttuario ha diritto all'indennità prevista dagli artt. 985-986 cc, al termine dell'usufrutto. In tale ambito, sono riconducibili sia le spese per la realizzazione del nuovo fabbricato, adibito a propria abitazione, nonché l'opera relativa alla demolizione della cisterna;
Tanto basta per il rigetto dell'appello, anche in relazione alla domanda ex art. 2041 cc, in mancanza dei relativi presupposti indicati nell'art. 2042 cc (“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”). Né può sostenersi che, trattandosi di usufrutto vitalizio, e non Parte_1 Parte_2 potrebbero mai esperire le azioni ex artt. 985 e 986 cc o ex artt. 1006 e 1007 cc in quanto il termine dell'usufrutto coinciderebbe con la loro morte, considerato che il diritto al rimborso o all'indennità rappresenta un valore economicamente valutabile che entra nel patrimonio dell'avente diritto anche e dei suoi successori.
Il convincimento espresso rende superflua qualsiasi indagine istruttoria.
13 Ne consegue il rigetto dell'appello, con la conferma integrale della sentenza n.
2574 emessa il 21/12/23 dal Tribunale di Padova.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di e Parte_1 Pt_2
secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai
[...] parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia
(€.396.715,44) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2574 emessa il 21/12/23 dal Tribunale di Padova;
[..
2. condanna e alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2 delle spese processuali del Controparte_2 presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 24/7/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1098/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 26/06/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. C.F._2
Marina Cozzi e dall'avv. Stefano Agostini, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
IL (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Luigi Russo, con P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
1 appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2574 emessa il 21/12/23 dal
Tribunale di Padova (Giudice dott. Roberto Beghini).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
Riformare la sentenza n. 2574/2023 – Tribunale di Padova, pubblicata il
21/12/2023, R.G. n. 5331/2022, repertorio n. 4467/2023 del 27/12/2023 non notificata e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame sopra proposti: nel merito:
- accertare, per i titoli e causali dedotte in narrativa e/o ai sensi dell'art. 1005 c.c.
e/o ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., la sussistenza del credito vantato dal Sig.
[..
e dalla Sig.ra nei confronti della società Parte_1 Parte_2 nella misura di € 396.715,44 e/o nella Controparte_2 maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda istruttoria, e, per l'effetto, condannare la appellata al pagamento a favore degli odierni appellanti del predetto importo e/o a indennizzarli della correlativa diminuzione patrimoniale;
nel merito sempre in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. al pagamento del Parte_1 corrispettivo ex artt. 2222 e 2225 c.c. per la prestazione d'opera svolta, su incarico della committente “ , dal Controparte_2
12/05/1999 al 31/12/2005 sul terreno corrispondente al mappale 124, foglio 33,
2 N.C.T. di Padova, consistente nell'esecuzione di lavori di demolizione della cisterna e/o accertare l'arricchimento senza giusta causa della società di mutuo C soccorso appellata in danno del Sig. anche CP_1 Parte_1 per la prestazione da lui svolta e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata ex artt. 2222 e segg. e/o 2041 c.c. al pagamento a favore del Sig. Parte_1
della somma per un importo pari ad € 15.000,00 e/o per la maggiore o
[...] minor somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda istruttoria.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi ai seguenti mezzi istruttori erroneamente non ammessi in primo grado:
A) prova testimoniale e per interpello del legale rappresentante della appellata, sui capitoli di prova formulati con la nota depositata in data
6/5/25, con i testimoni lì indicati;
B) venga disposta CTU, anche contabile, avente ad oggetto il seguente quesito: “previa acquisizione presso la Pubblica Amministrazione di tutte le informazioni relative ad atti e documenti inerenti alle pratiche edilizie relative a) al fabbricato sito in Via Faà di Bruno, n. 32, censito al
N.C.E.U. del Comune di Padova alla Sez. A, foglio 18, particella originaria 534, corrispondente all'immobile censito al N.C.T. del medesimo Comune, foglio 33, mapp. 1010; b) al fabbricato sito in
Padova, in Via Emilio Faà di Bruno, n. 34, censito al N.C.E.U. del
Comune di Padova alla Sez. A, foglio 18, particella 522 corrispondente al
N.C.T del medesimo Comune, foglio 33, mappali 124 e 132; c) ai fabbricati rurali, magazzini e locali di deposito (“casette”, capannoni, fienile) che insistono nell'area corrispondente al N.C.T del Comune di
Padova, foglio 33, mappale 124 nonché agli impianti elettrici ed idrici di irrigazione a favore del mappale 124, serra degli ortaggi e serra dei
3 limoni pertinenti al fabbricato di cui alla lettera b); d) alle opere
(ristrutturazione del tetto, porzioni e/o verande, impianto elettrico) eseguite sul terreno censito al N.C.T. del Comune di Padova, foglio 33, particella 132, e per la ristrutturazione dei fabbricati, siti a Padova a in
Via Emilio Faà di Bruno, n. 34, censiti al N.C.E.U. del Comune Padova alla Sez. A, foglio 18, particella 368, Sub 1 e 2, nonché alle pratiche di condono edilizio per le modifiche forometriche, per la costruzione dei poggioli, per la ristrutturazione del garage interno, per la costruzione del locale ad uso legnaia e locale ad uso cantina e/o per la ristrutturazione dei fabbricati (cosiddetti “capannoni” e “casette”) sopradescritti e/o per le altre opere relative ai fabbricati e/o magazzini e/o locali di deposito sopradescritti, vengano accertate: i) le tecniche costruttive con cui sono stati costruiti e/o ristrutturati i fabbricati e/o eseguite le opere sopradescritte;
ii) i materiali con cui è stato costruito il fabbricato e/o con cui sono stati ristrutturati i fabbricati sopradescritti e/o i materiali con cui sono state eseguite le opere sopradescritte;
iii) la presenza e/o la realizzazione nei e/o all'interno dei fabbricati di tutte le opere e/o i materiali indicati nelle singole note di consegna e nelle singole fatture prodotte e/o risultanti dall'assunzione della prova per testimoni e, conseguentemente, la riferibilità di tali opere e/o materiali ai lavori di edificazione e/o costruzione e/o ristrutturazione dei fabbricati sopradescritti e/o all'esecuzione delle opere sopraindicate;
iv) la congruità delle somme spese per la realizzazione dei fabbricati sopra descritti e/o per l'esecuzione delle singole opere e/o per l'acquisto dei materiali indicati in atti e/o nelle singole note di consegna e/o nelle singole fatture prodotte in atti e/o risultanti dall'assunzione della prova per testimoni;
v) il costo di realizzo e/o il valore dei fabbricati costruiti
4 e/o ristrutturati e/o delle opere sopradescritte da stimarsi all'epoca della loro costruzione e/o ristrutturazione e/o esecuzione nonché all'attualità”;
C) venga ordinata: i) l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della appellata dei verbali dell'Assemblea dei soci della società di mutuo soccorso, odierna appellata;
ii) l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della appellata o della
Banca Fideuram S.p.A. degli estratti relativi agli anni dal 1998 al 2008 del conto corrente n. 20947398 intestato - Controparte_3 acceso presso la Banca Fideuram S.p.a.;
D) Si formula richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213
c.p.c. e, in particolare, al Comune di Padova volta ad ottenere informazioni scritte relative ad atti e documenti inerenti alle pratiche di condono edilizio per le opere inerenti al fabbricato sito in Via Faà di Bruno, n. 32, censito al N.C.E.U. del Comune di Padova alla Sez. A, foglio 18, particella originaria 534, corrispondente all'immobile censito al N.C.T. del medesimo Comune, foglio 33, mapp. 1010 nonché relativi annessi ed accessori. E nello specifico relative alle modifiche forometriche e per la costruzione di due poggioli, per la ristrutturazione del garage interno e per la costruzione del locale ad uso legnaia e locale ad uso cantina pertinenti alla suindicata abitazione.
E) venga disposta CTU contabile volta a quantificare il valore dell'opera prestata e/o dell'attività prestata come meglio descritta in narrativa dal Sig. Parte_1
pari ad almeno due giorni lavorativi per ciascuna settimana per otto
[...] ore giornaliere dal 2000 al 2008;
F) nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie, si chiede: - di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso richiesti con i medesimi testimoni indicati a prova diretta. - sempre a prova contraria, di essere ammessi alla prova per testimoni ed interpello sulle ulteriori circostanze riportate ai cap. 267-273 nella nota di precisazione delle
5 conclusioni depositata in data 6/5/25; - sempre a prova contraria, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della appellata in ordine alla documentazione comprovante tutti i versamenti effettuati a favore della società di mutuo soccorso
Il Raggio da parte dei Sigg.ri e . Parte_2 Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata:
Per i motivi tutti di cui alla narrativa della comparsa di costituzione in appello, richiamate anche le argomentazioni, domande, eccezioni ed istanze dedotte nel primo grado di giudizio, da aversi tutte per riproposte e nessuna abbandonata, e rigettata ogni contraria istanza e domanda,
NEL MERITO
- confermarsi la sentenza n. 2574/2024 del Tribunale di Padova integralmente respingendosi, di conseguenza, l'appello promosso da e Parte_1
e tutte le domande dagli stessi proposte nel merito. Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le memorie depositate in primo grado ai sensi dell'art. 183 co. 6
c.p.c. e la produzione documentale cui si è fatto con le stesse e con la citazione introduttiva.
Tuzioristicamente si insiste per l'accoglimento delle istanze di prova testimoniale articolate nella nostra Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c. sui capitoli formulati nella nota di precisazione delle conclusioni depositata in data
8/5/25 con il teste ivi indicato.
Si insiste per il rigetto e/o la dichiarazione di inammissibilità di tutte le istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado.
Ragioni della decisione
6 Con atto di citazione notificato il 25/8/22, e Parte_1 Parte_3
C convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Padova, Controparte_1 per sentire accertare il loro credito di € 396.715,44 nonché
[...] il diritto del al pagamento del corrispettivo ex art 2222 cc per la Parte_1 demolizione di una cisterna, pari a € 15.000,00, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dei relativi importi.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande.
Con sentenza n. 2574 del 21/12/23, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, rigettava la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza, e proponevano Parte_1 Parte_3 tempestivo appello, mentre Controparte_2 costituitosi, resisteva al gravame.
All'udienza del giorno 8/7/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione sulle conclusioni soprariportate, con rispettivo richiamo alle difese svolte nelle memorie conclusionali e repliche già depositate nei termini preventivamente assegnati.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice, rigettata l'eccezione di prescrizione decennale, ha dato atto che , uno dei fondatori di CP_4 Controparte_2
società senza finalità di lucro i cui soci si erano impegnati a
[...] vivere i principi evangelici in fraterna solidarietà come attuato nelle prime comunità cristiane, aveva conferito tutto il patrimonio immobiliare di cui disponeva a disposizione di tale società, riservando l'usufrutto degli immobili a sé e, alla sua morte, a favore di e Parte_1 Parte_3
7 Sulla premessa che avrebbe dovuto acquisire la piena proprietà degli CP_2 immobili al termine dell'usufrutto per continuare la sua missione, ha escluso che gli attori potessero vantare il diritto al rimborso delle spese pacificamente sostenute per la costruzione di un fabbricato e per la realizzazione di altre opere sulla base di plurimi elementi, quali: i) la deliberazione del 30 Aprile 2000, avente ad oggetto la costituzione di un fondo per la costruzione del nuovo fabbricato ad uso residenziale con dotazione iniziale di 50 milioni di lire correlata alla scrittura privata 29/12/2006 in cui, con valore confessorio, gli stessi attori avevano riconosciuto che le spese in questione erano state inserite nella contabilità di solo per motivi contabili senza un espresso obbligo CP_2 di quest'ultima al rimborso;
ii) il pacifico diritto e Parte_1 Pt_3 di abitare a titolo gratuito nell'immobile vita natural durante,
[...] completamente a spese di , per cui l'esistenza di un'eventuale obbligo CP_2 convenzionale di rimborso era scarsamente compatibile con lo scopo evangelico della società di mutuo soccorso;
iii) la clausola 18 della scrittura privata
29/12/2006, secondo cui le spese future di qualsiasi tipo erano a carico esclusivo dei rispettivi fruitori.
Esclusa l'esistenza di un impegno al rimborso, il primo giudice ha ritenuto che non vi fossero nemmeno i presupposti di cui all'art. 1005 cc, dato che le opere eseguite non potevano rientrare nel concetto di riparazione straordinaria, e che dovessero trovare applicazione gli art. 985 e 986 cc, i quali disciplinano le indennità spettanti all'usufruttuario per i miglioramenti e le addizioni da regolare alla fine dell'usufrutto.
Infine, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 cc per mancanza del requisito della sussidiarietà.
Ne è seguito il rigetto delle domande e la condanna di e Parte_1 alla rifusione delle spese processuali. Parte_3
8 I motivi, in forza dei quali e lamentano Parte_1 Parte_3
l'erroneità della sentenza impugnata, riguardano i seguenti aspetti:
1. l'interpretazione della documentazione prodotta;
2. l'irrilevanza dello scopo evangelico de;
CP_2
3. l'applicabilità dell'art. 1005 cc;
4. l'omessa pronuncia circa il pagamento del corrispettivo per la prestazione svolta in relazione alla demolizione della cisterna;
5. l'applicabilità degli artt. 2041 e 2042 cc, in via subordinata.
***
Con il primo motivo di appello, i consorti sostengono che il Controparte_5 primo giudice avrebbe travisato il significato dei documenti 7 e 8 del fascicolo attoreo di primo grado, documenti che, invece, secondo gli appellanti, comproverebbero l'utilizzo del loro denaro personale per la realizzazione delle opere in questione e vincerebbero così la presunzione risultante dai documenti contabili (o, meglio, delle fatture emesse a favore della società ). CP_2
Secondo e , l'utilità di specificare che la spesa Parte_1 Parte_2 era stata inserita nella contabilità del solo per ragioni contabili era CP_2 avvenuta al solo scopo di evidenziare la necessità di rimborsare e/o indennizzare gli appellanti della spesa effettuata da loro. Inoltre, l'affermazione secondo cui non vi sarebbe alcuna prova del diritto al rimborso, era smentita dalla costituzione di ben due fondi in forza di due distinte delibere assembleari (doc.
4-5 primo grado).
Pertanto, gli appellanti, con il primo motivo di appello, insistono per la riforma della sentenza chiedendo il riconoscimento della sussistenza del diritto degli
[.. stessi al rimborso ed integrale rifusione delle spese sostenute a beneficio de
. CP_2
Il motivo non può essere accolto.
9 Nessuno dei documenti richiamati dai consorti dimostra Controparte_5
l'assunzione dell'obbligo de alla restituzione delle somme sostenute CP_2 per la costruzione del fabbricato realizzato, pacificamente, a spese degli appellanti.
Infatti, nell'esaminare distintamente tali documenti, va rilevato che, nella dichiarazione 12/3/2003 di , fondatore de , si legge: “Io CP_4 CP_2 sottoscritto dichiaro che il Signor con me CP_4 Parte_1 domiciliato dal 12 maggio 1999 nell'abitazione di mia residenza…. ha costruito la sua abitazione sul terreno che io ho lasciato in usufrutto generale vitalizio a lui e dopo di lui a . Tale costruzione è stata fatta esclusivamente Parte_4 con denaro personale di e e la costituzione del Parte_1 Parte_2 fondo per la costruzione di tale abitazione da parte della società di mutuo soccorso “ ” è stata fatta solo per motivi contabili ma in realtà nessun CP_2 socio, compreso il sottoscritto ha mai versato nulla per questa costruzione” (v. doc. 7 primo grado attore). Anche nella scrittura privata 29/12/2006, Parte_1
e nonché quale usufruttuaria di
[...] Parte_2 Controparte_6
[.. altro bene insieme a e quale legale rappresentante de Controparte_7
, danno atto della realizzazione dei manufatti a spese degli odierni CP_2 appellanti, ma senza prevedere alcun impegno della società alla restituzione delle spese sostenute (v. doc. 8 primo grado attore).
E tale impegno non è certo desumibile dalle delibere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci de in data 30/4/2000 ed in data 8/5/2000 (v. doc. 5 e CP_2 doc. 4 primo grado attore), in forza delle quali era stato costituito un fondo per la costruzione di un fabbricato residenziale, non di lusso, fondo che, secondo gli appellanti, dimostrerebbe che era a doversi fare carico dei relativi CP_2 oneri.
10 In realtà, si tratta di una deduzione che non trova alcun riscontro, specie se si considera che tali delibere sono anteriori all'accordo del 29/12/2006, accordo in cui nulla è previsto circa le restituzioni. Ed appare inverosimile che tale accordo, raggiunto proprio al fine di disciplinare i rapporti fra gli usufruttuari dopo la morte di e verso , nuda proprietaria, lasciasse sottinteso CP_4 CP_2
l'impegno alla restituzione delle somme sostenute dai consorti Controparte_5 per la costruzione dei manufatti e non lo esplicitasse chiaramente, nonostante l'importanza economica e relazionale di un tale aspetto.
[.. Dunque, manca l'assunzione di un espresso impegno della nuda proprietaria di restituire a e le somme per la CP_2 Parte_1 Parte_2 realizzazione sul mappale 1010 di un fabbricato da destinare a loro abitazione
(cfr. dichiarazione 12/3/2003) o per la ristrutturazione del locale ad uso CP_4 legnaia sul lato Sud-Ovest o per la ristrutturazione dei fabbricati insistenti sul terreno corrispondente al mappale 132 e al mappale 124, foglio 33, N.C.T. di
Padova nonché per la costruzione sul terreno corrispondente al mappale 124 della serra limoni e della serra ortaggi nonché di tutti gli impianti a favore del mappale 124, per un ammontare richiesto di complessivi € 396.715,44.
Nemmeno può sostenersi che si tratti di somme anticipate da Parte_1
e , su richiesta de per il solo fatto che quest'ultima società Parte_2 CP_2 aveva deliberato lo stanziamento di un fondo di £ 50.000.000, in quanto risulta che la costituzione del fondo per la costruzione dell'abitazione era stata fatta solo per motivi contabili senza che nessun socio avesse mai versato nulla a quel fine
(v. dichiarazione del donante, : v. doc. 4 primo grado attori). Ne CP_4 consegue che tale stanziamento non dimostra nulla, specie se si considera che l'accordo del 29/12/2006è successivo a quelle delibere e, come già evidenziato, nulla prevede al riguardo.
11 Con il secondo motivo di appello, e lamentano Parte_1 Parte_2
l'erroneità della sentenza, nella parte in cui statuisce che “…in presenza del pacifico diritto - riconosciuto agli attori - di abitare a titolo gratuito nell'immobile vita natural durante, l'esistenza di un eventuale obbligo convenzionale di rimborso apparirebbe scarsamente compatibile col il cit. scopo
- della società di mutuo soccorso - di “impegnarsi a vivere i principi evangelici, in fraterna solidarietà come era attuato nelle prime comunità cristiane”, poiché gli attori avrebbero allora abitato gratuitamente - vita natural durante - nell'immobile costruito completamente a spese del : il tutto CP_2 completamente ed esclusivamente a loro vantaggio” (cfr. sentenza pagg. 3 e 4).
Secondo gli appellanti, il fatto che Il fosse società di mutuo soccorso, CP_2 senza finalità di lucro, con lo scopo primario di ottenere prestazioni di assistenza e sussidi nei casi di bisogno, non significava che gli usufruttuari dovessero farsi carico di spese spettanti alla società di mutuo soccorso nella sua qualità di nuda proprietaria dei fondi sui quali le opere erano state realizzate con denaro personale anticipato dai medesimi, con conseguente irrilevanza delle finalità evangeliche de . CP_2
Il motivo non può essere accolto, pur con le precisazioni che seguono.
È pur vero che è irrilevante la considerazione svolta dal primo giudice circa la fraterna solidarietà perseguita dalla società di mutuo soccorso, laddove ha evidenziato l'incompatibilità, del diritto di abitare a titolo gratuito nell'immobile vita natural durante, con l'esistenza di un eventuale obbligo convenzionale di rimborso, tuttavia, si tratta di argomentazione aggiuntiva che non incide sul corretto inquadramento normativo della vicenda da cui discende l'esclusione del diritto al rimborso.
Infatti – ed è oggetto del terzo motivo di appello a mezzo del quale Parte_1
e si dolgono della erroneità della sentenza nella parte in cui
[...] Parte_2
12 è stata esclusa l'applicazione dell'art. 1005 cc sul presupposto che la realizzazione ex novo di un manufatto o la sua ristrutturazione non possa rientrare tra le riparazioni straordinarie disciplinate dalla norma appena invocata
– la disciplina in materia di usufrutto prevede che:
- per le spese relative a ristrutturazioni o a riparazioni straordinarie, eseguite dall'usufruttuario in luogo del nudo proprietario, il rimborso avviene alla fine dell'usufrutto ex artt. 1006-1007 cc. Prima di tale momento, l'usufruttuario è carente di azione e la mancanza di tale condizione, rilevabile anche d'ufficio, rende la domanda di rimborso improponibile (v. Cass. 22703/2015);
- per le spese sostenute per miglioramenti o per addizioni in genere,
l'usufruttuario ha diritto all'indennità prevista dagli artt. 985-986 cc, al termine dell'usufrutto. In tale ambito, sono riconducibili sia le spese per la realizzazione del nuovo fabbricato, adibito a propria abitazione, nonché l'opera relativa alla demolizione della cisterna;
Tanto basta per il rigetto dell'appello, anche in relazione alla domanda ex art. 2041 cc, in mancanza dei relativi presupposti indicati nell'art. 2042 cc (“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”). Né può sostenersi che, trattandosi di usufrutto vitalizio, e non Parte_1 Parte_2 potrebbero mai esperire le azioni ex artt. 985 e 986 cc o ex artt. 1006 e 1007 cc in quanto il termine dell'usufrutto coinciderebbe con la loro morte, considerato che il diritto al rimborso o all'indennità rappresenta un valore economicamente valutabile che entra nel patrimonio dell'avente diritto anche e dei suoi successori.
Il convincimento espresso rende superflua qualsiasi indagine istruttoria.
13 Ne consegue il rigetto dell'appello, con la conferma integrale della sentenza n.
2574 emessa il 21/12/23 dal Tribunale di Padova.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di e Parte_1 Pt_2
secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai
[...] parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia
(€.396.715,44) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2574 emessa il 21/12/23 dal Tribunale di Padova;
[..
2. condanna e alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2 delle spese processuali del Controparte_2 presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 24/7/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
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