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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 115/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MATRONE ELENA RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n.
89/2001 depositato da parte ricorrente in data 11.2.2025; rilevato che il processo presupposto è il fallimento della società dichiarato Controparte_2 dal tribunale di Forlì con sentenza depositata in data 17.4.2015; che la ricorrente è stata ammessa allo stato passivo in data 17.6.2015; che il fallimento è stato chiuso con decreto del 4.7.2024;
ritenuto che
il ricorso sia tempestivo, in quanto proposto entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento presupposto;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente, a far data dall'ammissione al passivo sino alla data di chiusura la durata di 9 anni ex l. 89/01; che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 3 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo all'istante la somma di € 400 per ciascun anno di ritardo, e così €1.200,00, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori
(Cass., n. 16512/2020); esclusa la maggiorazione per la predisposizione al pct, in quanto inefficiente - ed € 27 per spese.
p.q.m.
pagina 1 di 2 ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e Controparte_1 segg. Legge n.89/2001, il pagamento a dell'importo di €1.200,00, oltre agli Parte_1 interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27 per spese e in € 250,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge Bologna, 3.4.2025
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 115/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MATRONE ELENA RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n.
89/2001 depositato da parte ricorrente in data 11.2.2025; rilevato che il processo presupposto è il fallimento della società dichiarato Controparte_2 dal tribunale di Forlì con sentenza depositata in data 17.4.2015; che la ricorrente è stata ammessa allo stato passivo in data 17.6.2015; che il fallimento è stato chiuso con decreto del 4.7.2024;
ritenuto che
il ricorso sia tempestivo, in quanto proposto entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento presupposto;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente, a far data dall'ammissione al passivo sino alla data di chiusura la durata di 9 anni ex l. 89/01; che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 3 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo all'istante la somma di € 400 per ciascun anno di ritardo, e così €1.200,00, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori
(Cass., n. 16512/2020); esclusa la maggiorazione per la predisposizione al pct, in quanto inefficiente - ed € 27 per spese.
p.q.m.
pagina 1 di 2 ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e Controparte_1 segg. Legge n.89/2001, il pagamento a dell'importo di €1.200,00, oltre agli Parte_1 interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27 per spese e in € 250,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge Bologna, 3.4.2025
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2