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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 840/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 840 del Ruolo generale dell'anno
2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luca Bellabarba (fax: 0734/633139; pec:
ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio in Fermo (FM), Viale della Carriera n. 24;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
[...] P.IVA_2
1 Ravagnani (pec: telefax: Email_2
0734.330707), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto
Sant'Elpidio (FM), Via Cavour n. 98;
-appellata-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_3 C.F._2
dall'Avv. Massimo Monaldi (pec:
ed elettivamente domiciliato Email_3
presso il suo studio in Fermo, C.so Cavour n. 43;
- appellante incidentale-
E
(C.F. ); Controparte_4 C.F._3
(C.F. ; CP_5 C.F._4
-appellati contumaci-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 54/2022 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 4.2.2022 e non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previ gli incombenti di rito, ritenuta l'ammissibilità del gravame, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 54/2022 emessa dal Tribunale di Fermo, rigettare ogni domanda dell'odierna convenuta appellata ), Controparte_6
2 e condannare la stessa alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'odierno appellante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con distrazione delle stesse a favore dello scrivente difensore che si dichiara sin d'ora
antistatario”.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'escussione della teste indicata nella memoria di replica e note istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di primo grado dell'avv. Massimo Monaldi, non ammessa in primo grado, sui capitoli di prova
indicati nella medesima memoria.
Si chiede inoltre ordinarsi ai sigg.ri , e Controparte_4 CP_3 CP_5
difesi in primo grado dall'avv. Massimo Monaldi la produzione degli originali
[...]
relativi alle allegazioni nn. 8 e 9 della comparsa di costituzione e di risposta di primo grado (contratto preliminare di vendita del 24.09.2008 e ricevute di spedizione e avvenuta consegna).”
Per l'appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previ gli incombenti di rito, ritenuta l'ammissibilità del gravame, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 54/2022 emessa dal Tribunale di Fermo, rigettare ogni domanda dell'odierna convenuta appellata, e condannare la stessa
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'odierna appellata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con
3 distrazione delle stesse a favore dello scrivente difensore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado
per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'escussione della teste indicata nella memoria ex art. 183, VI comma
n. 2 c.p.c. di primo grado, non ammessa in primo grado, sui capitoli di prova indicati nella medesima memoria.
- Si produce telematicamente gli originali relativi alle allegazioni n. 8 e 9 memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc (contratto preliminare di vendita del
24.09.2008 e ricevute di spedizione e avvenuta consegna).
Con riserva di ogni richiesta, eccezione e deduzione.
Con riferimento al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (in particolare artt. 9 e ss. DPR 115/2002) si dichiara che la presente costituzione con appello incidentale non modifica la domanda in quanto adesivo all'appello principale nè il valore della causa, pertanto non è dovuto
alcun CU.”
Per l'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto della preliminare istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado
impugnata in ogni suo capo e punto, rigettando ogni deduzione, eccezione, richiesta e conclusione formulata da parte appellante. In ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese e del compenso professionale
4 dell'avvocato del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 54/2022 il Tribunale di Fermo, ritenuta l'anteriorità del credito della banca rispetto all'atto dispositivo impugnato, accoglieva la domanda revocatoria proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
ed e, per l'effetto, Parte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
dichiarava inefficace nei confronti della banca l'atto pubblico di compravendita del 13.10.2014, con cui aveva trasferito a Parte_1 CP_3
ed la proprietà di un fabbricato sito nel Comune Controparte_4 CP_5
di Montelparo (FM) Contrada Sala (fabbricato distinto al NCEU del Comune di
Montelparo al Fg.13, particelle n. 637 sub. 3 C/2; sub. 4 A/2; sub.5 A/2, nonché
i terreni distinti al NCT del predetto Comune al Fg. 13. particelle n. 333-334-
636-338-342-344).
Veniva invece respinta la domanda di simulazione proposta da , Parte_2
avente ad oggetto il medesimo atto di compravendita del 13.10.2014 impugnato in revocatoria.I convenuti venivano inoltre condannati in via solidale al pagamento delle spese di lite in favore della banca.
Avverso detta sentenza propone appello il quale, rimasto Parte_1
contumace in primo grado, chiede di riformarsi integralmente l'impugnata sentenza, rigettando tutte le domande proposte da con Parte_2
condanna della banca alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituisce il quale spiega appello incidentale tardivo, con cui CP_3
5 aderisce al gravame proposto dal Parte_1
Si costituisce anche rappresentata da , quale Controparte_1 Controparte_7
successore a titolo particolare di in virtù di contratto di Parte_2
cessione di crediti concluso in data 19.4.2022, chiedendo di rigettare i gravami proposti.
ed sono rimati contumaci. Controparte_4 CP_5
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conviene anzitutto rilevare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da in quanto tardivo. CP_3
La Suprema Corte ha chiarito che le regole sull'impugnazione tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operano esclusivamente per l'appello incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Cas., 22/12/2021, ord. n. 41254).
Nel caso di specie, ha proposto appello incidentale adesivo al CP_3
gravame principale proposto dal riproponendo, nella sostanza, i Parte_1
medesimi motivi d'impugnazione.
Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, in quanto proposta oltre il termine di decadenza di sei mesi della pubblicazione della sentenza di
6 primo grado.
1.1.Deve altresì disattendersi, per tardività, l'eccezione, sollevata dagli appellanti solo in comparsa conclusionale, di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria CP
, infatti, sin dalla comparsa di costituzione nel presente grado, ha CP
specificamente allegato la propria qualità di cessionaria del credito ex art. 111 cpc ed ha indicato il titolo in forza del quale era succeduta ex art. 58 TUB nella titolarità di rapporti bancari e crediti facenti capo ad , Controparte_6
specificando altresì che l'avviso era stato pubblicato nella G.U. n.45 del
19.4.2022, laddove gli appellanti, né in sede di trattazione ex art. 350 cpc, né di precisazione delle conclusioni, hanno specificamente contestato la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
2. Passando all'esame dell'appello principale, censura la Parte_1
sentenza n. 54/2022 del Tribunale di Fermo nella parte in cui ha accolto l'azione revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
In primo luogo, l'appellante si duole che il giudice di primo grado abbia valutato l'esistenza dei requisiti fondanti l'azione revocatoria al momento della stipula dell'atto definitivo di vendita del 13.10.2014, anziché alla data di sottoscrizione del preliminare, il 24.9.2008, di cui l'atto impugnato in revocatoria costituirebbe mera formalizzazione.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il contratto preliminare stipulato nel 2008 tra e sarebbe un vero e Parte_1 Controparte_4
7 proprio atto di vendita, per effetto del quale si sarebbe realizzato l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile, mentre la conclusione del definitivo costituirebbe mero adempimento dell'obbligo precedentemente assunto con il preliminare.
Ciò sarebbe dimostrato, da un lato, dal fatto che il veva già il possesso CP_3
dell'immobile alla data del preliminare, dall'altro dalla circostanza che il prezzo era stato interamente corrisposto prima della conclusione del definitivo. Nello specifico, il pagamento era avvenuto in parte mediante compensazione di un precedente debito del promittente venditore verso il promissario acquirente (pari a 90.000,00 €) e in parte tramite un vaglia postale di 65.000,00 € emesso dal in data 17.7.2009 e incassato dal il 12.10.2009. CP_3 Parte_1
In aggiunta, l'appellante rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il suddetto contratto preliminare avrebbe data certa, opponibile ai terzi, data l'apposizione sul retro del documento del timbro postale attestante la data del 24.9.2008.
Parimenti, la data risulterebbe dal vaglia postale del 17.7.2009, emesso da nei confronti di nel quale è indicata come Controparte_4 Parte_1
causale “pagamento contratto preliminare del 24.09.2008”.
A dimostrazione dell'effettiva sottoscrizione del preliminare in tale data,
l'appellante insiste, inoltre, per l'ammissione della prova testimoniale di Tes_1
.
[...]
2.1. Il motivo è infondato.
8 2.2. Conviene premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, poiché il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi esso non è qualificabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo alla data della conclusione del contratto preliminare, in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass., 12/6/2018, n. 15215; conf.
26/6/2019, n. 17067).
2.3. Ciò posto, nel caso di specie, manca tuttavia la prova della data certa del preliminare, cui ricondurre la prova dell'elemento soggettivo .
2.4. Costituisce principio costante in giurisprudenza quello secondo cui in caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo quando la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass., 5/10/2017, n. 23281; conf. 6/7/2020, n.
13920).
Nel caso di specie, invece, la copia del preteso preliminare depositata in primo grado da (All. 8) non reca sul testo alcun timbro che ne Controparte_8
attesti la data;
né a tal fine può essere utilizzata la ricevuta della raccomandata
9 (All. 9) inviata dallo studio dell'Avv. Monaldi a che non risulta Controparte_4
con certezza riconducibile al preliminare tra e potendo Parte_1 CP_3
riferirsi a qualsiasi spedizione effettuata in quel giorno dall'Avv. Monaldi a
Controparte_4
Del pari inidoneo a conferire data certa al preliminare appare il vaglia postale del 17.7.2009 (All. 3) in cui è riportata la causale del pagamento “contratto preliminare del 24.9.2008”, senza che possa peraltro ricondursi in modo univoco tale indicazione al contrato preliminare per cui è causa.
2.4. Va, inoltre, dichiarata inammissibile l'istanza di prova testimoniale avanzata dall'appellante, essendo pacificamente esclusa l'ammissibilità della prova per testi direttamente vertente sulla data di una scrittura privata non autenticata
(Cass., 8/11/2001, n. 13813; conf. 30/09/2016, n. 19595).
2.5. L'appellante non ha, dunque, provato l'esistenza di un preliminare dotato di data certa anteriore a quella del definitivo che sia opponibile ai creditori.
2.6. Del pari, non appare dimostrata la tesi dell'appellante secondo cui la conclusione del definitivo, avvenuta nell'anno 2014, costituirebbe atto dovuto, essendo il corrispettivo già interamente versato.
Invero, oltre alla singolare distanza temporale tra la conclusione del preliminare, che non era stato trascritto, e la stipula del definitivo, non sono chiare le modalità di pagamento del prezzo, che secondo la prospettazione dell'appellante sarebbe avvenuto prima dalla stipula del definitivo – con diversi pagamenti effettuati tra il 2007, e dunque finanche prima della conclusione del preliminare (24.9.2008)
10 e persino prima che il acquistasse il bene (30.1.2008), ed il 2009 - Parte_1
senza peraltro che a tali pagamenti avesse fatto seguito, fino al 13.10.2014 il trasferimento del bene.
Il afferma che una parte del corrispettivo, per un importo di Parte_1
90.000,00 €, sarebbe oggetto di compensazione con la somma che nel 2007 gli avrebbe anticipato ma tale circostanza non risulta provata, Controparte_4
apparendo del tutto inidoneo al riguardo il “piano di ammortamento parziale” del
14.3.2008 versato in atti, in assenza di qualsiasi riferimento alla sua provenienza.
Con riferimento poi al vaglia postale di 65.000,00 € del 17.7.2009 manca la prova della certa riconducibilità dello stesso ai pretesi acquirenti, tanto più considerato che la presunta dichiarazione di accettazione da parte del Parte_1
è priva di data certa. Parimenti problematica appare l'imputazione a corrispettivo degli assegni per complessivi 12.000,00 € intestati al notaio e degli altri Per_1
presunti pagamenti indicati dal Parte_1
2.7. Ne deriva, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, che è solo con riguardo all'atto di compravendita del 13.10.2014 che occorre valutare la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
3. Orbene, quanto al requisito dell'eventus damni, l'appellante deduce l'insussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie di Parte_2
derivante dall'atto dispositivo del 2014, non essendo in alcun modo provato che attraverso tale trasferimento il si sia spogliato di tutti i suoi beni. Parte_1
11 In aggiunta, l'appellante rileva che l'atto dispositivo impugnato non potrebbe aver arrecato alcun pregiudizio alla banca, avendo ad oggetto il trasferimento di immobili acquistati dal successivamente al sorgere del credito posto Parte_1
a fondamento dell'azione revocatoria, con la conseguenza che, al momento del sorgere del credito, l'appellata non poteva aver fatto affidamento sulla presenza del compendio immobiliare nel patrimonio del proprio debitore.
3.1. Le doglianze appaiono infondate.
3.2. Occorre anzitutto evidenziare che, secondo l'indirizzo costante della
Suprema Corte in tema di azione revocatoria, perché sussista l'eventus damni non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Detta modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale del debitore può derivare anche dalla sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.
(Cass., 09/02/2012, n. 1896).
La Cassazione ha poi chiarito che, mentre grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., 19/7/2018, n. 19207; 9/2/2012, n. 1896).
12 3.3. Nel caso di specie, a fronte della circostanza dedotta da , Parte_2
secondo cui in seguito all'atto di vendita del 2014 sarebbe Parte_1
rimasto privo di un patrimonio immobiliare escutibile dai creditori, l'appellante, su cui gravava il relativo onere probatorio, si è solo limitato a censurare genericamente le deduzioni avversarie, senza fornire alcun concreto elemento idoneo a provare che il suo patrimonio fosse di dimensioni tali, in rapporto all'entità della complessiva posizione debitoria, da non esporre a un rischio apprezzabile il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
3.4. Si precisa inoltre che secondo l'orientamento consolidato della S.C., in tema di azione revocatoria ordinaria l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dell'istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass., 29/9/2021, n.
26310).
3.5. Ciò posto, risulta del tutto irrilevante la circostanza per cui il credito di
[...]
sia sorto prima che l'immobile oggetto dell'atto dispositivo impugnato Parte_2
entrasse a far parte del patrimonio del debitore, in quanto la fideiussione rilasciata dal era anteriore all'acquisto del bene oggetto dell'atto di Parte_1
disposizione impugnato, posto che la valutazione dell' eventus damni non può che essere riferita alla data di conclusione dell'atto di disposizione impugnato.
4. Del pari, risulta provato anche il requisito soggettivo della scientia damni, consistente nella consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto
13 di disposizione poteva arrecare alle ragioni creditorie.
4.1. In proposito, non possono essere condivise le doglianze dell'appellante, secondo cui l'atto definitivo di compravendita del 13.10.2014 costituirebbe atto di adempimento dell'obbligo precedentemente assunto con la sottoscrizione del preliminare del 24.9.2008, allorquando la situazione finanziaria della CP_9
era florida e non faceva presagire il futuro dissesto economico della società.
[...]
Al contrario, e per le ragioni suesposte, non risulta in alcun modo provato che la stipula del contratto definitivo abbia costituito atto dovuto, in quanto adempimento dell'obbligo assunto con la sottoscrizione del preliminare, sicché è all'atto dispositivo del 2014 che occorre fare riferimento anche ai fini della valutazione della scientia damni.
4.2. Ebbene, si deve ritenere che all'epoca del trasferimento (13.10.2014), il fosse a conoscenza della grave situazione debitoria della società Parte_1
così come delle garanzie prestate in favore della stessa. CP_9
Invero, per giurisprudenza consolidata, la presunzione della consapevolezza del fideiussore di ledere, mediante l'atto dispositivo, le ragioni del creditore può desumersi da varie circostanze, quali lo status di socio della società debitrice
(Cass, 10/10/2008, n. 25016) e, a maggior ragione, la qualità di amministratore della società.
Nel caso di specie, era amministratore e rappresentante legale Parte_1
della sicché non poteva non conoscere il dissesto ed ancora prima CP_9
le difficoltà economiche della società.
14 D'altra parte, la situazione di crisi risultava anche dall'avvio di un piano di risanamento ex art. 67 L. Fall. (poi conclusosi con esito negativo) e dal sequestro penale di gran parte del patrimonio immobiliare della società, disposto in via preventiva ex art. 321 c.p.p. in data 23.5.2014 e, dunque, pochi mesi prima dell'atto di compravendita impugnato, trascritto il 25.2.2015.
5. Infine, quanto alla scientia damni, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. nel caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, secondo il consolidato indirizzo della S.C. è sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore
(Cass. 28423 del 2021; n.25614 del 2014).
In proposito, la Cassazione ha inoltre chiarito che la prova di tale consapevolezza in capo al terzo, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 18/1/2019, n. 1286).
Ulteriori elementi presuntivi della consapevolezza del terzo sono poi rappresentati dalla divergenza tra il prezzo di mercato del bene venduto e il prezzo pattuito dalle parti (Cass., n. 1286/2019 cit.), così come dalla previsione di modalità anomale di pagamento del prezzo.
5.1. Nel caso di specie, sussistono tutti i predetti elementi presuntivi, né in senso opposto depongono le censure dell'appellante.
15 5.1.1. In primo luogo, al vincolo di parentela esistente tra il e gli Parte_1
acquirenti è lo zio di il cugino ed CP_3 Parte_1 CP_4
è la compagna di si aggiungono una serie di CP_5 Controparte_4
rapporti economici intercorsi tra le parti a partire dal 2007 (assegni datati 2007 per un importo totale di 90.000,00 €, vaglia cambiario del 2009 di 65.000,00
€): non appare dunque, credibile la tesi degli appellanti secondo cui il legame tra i parenti non fosse “così stretto”.
5.1.2. In secondo luogo, del tutto anomale risultano le modalità di pagamento convenute dalle parti contraenti nell'atto di compravendita.
Il pagamento del prezzo sarebbe infatti avvenuto molti anni prima della stipula del contratto (nel 2014), in parte mediante somme asseritamente riscosse nel
2007 - ossia quando il non era nemmeno proprietario dell'immobile Parte_1
trasferito (acquistato nel gennaio 2008) - e in parte tramite un vaglia postale, emesso nel 2009, ma rispetto al quale non è provata l'effettiva riscossione da parte dell'alienante.
In particolare, non risulta a tal fine sufficiente la generica quietanza prodotta dal contenente la scritta a penna “per accettazione del pagamento di cui Parte_1
al contratto preliminare del 24/09/2008” (All. 3 fascicolo di primo grado di
[...]
, né l'estratto contro di presso la Banca Apulia Parte_1 Parte_1
s.p.a. alla data del 31.12.2009, da cui risulta solo l'accredito di 65.000,00 € a titolo di “assegno fuori piazza”, peraltro effettuato tre mesi dopo l'emissione del vaglia postale e cinque anni prima dell'atto di compravendita.
16 5.1.3. Ulteriore indice dell'elemento soggettivo degli acquirenti è rappresentato dal fatto che l'immobile acquistato era gravato da un' ipoteca in favore della
ER NK per 225.000,00 € (importo, peraltro, di molto superiore al prezzo di vendita pattuito pari a 155.000,00 €), iscritta tra l'altro successivamente alla stipula del preliminare, iscrizione da cui emergeva, quindi, l'esistenza di una rilevante esposizione debitoria dell'alienante.
5.2. Alla stregua di tutti i predetti elementi si deve ritenere che Controparte_4
ed fossero consapevoli della potenziale lesività CP_3 CP_5
dell'atto di compravendita nei confronti dei creditori del Parte_1
6. In ragione del rigetto dell'appello principale e dell'inammissibilità di quello incidentale risulta assorbito il capo d'impugnazione relativo alle spese di lite, che anche per il presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte degli appellanti, sia principale che incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
54/2022 del Tribunale di Fermo, proposto in via principale da Parte_1
ed in via incidentale da nei confronti di CP_3 Parte_2
cui è succeduta ex art. 111 cpc rappresentata da Controparte_1 CP0
[...]
[...] nonché nei confronti di ed , rimasti
[...] Controparte_4 CP_5
contumaci, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_3
- condanna gli appellanti (principale ed incidentale) in solido al pagamento delle spese del grado in favore di che liquida in 9.256,00 €, di cui Controparte_1
200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del
15% ed accessori di legge;
- compensa le spese del grado tra le altre parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale ed incidentale, a norma del comma
1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 840 del Ruolo generale dell'anno
2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luca Bellabarba (fax: 0734/633139; pec:
ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio in Fermo (FM), Viale della Carriera n. 24;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
[...] P.IVA_2
1 Ravagnani (pec: telefax: Email_2
0734.330707), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto
Sant'Elpidio (FM), Via Cavour n. 98;
-appellata-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_3 C.F._2
dall'Avv. Massimo Monaldi (pec:
ed elettivamente domiciliato Email_3
presso il suo studio in Fermo, C.so Cavour n. 43;
- appellante incidentale-
E
(C.F. ); Controparte_4 C.F._3
(C.F. ; CP_5 C.F._4
-appellati contumaci-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 54/2022 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data 4.2.2022 e non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previ gli incombenti di rito, ritenuta l'ammissibilità del gravame, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 54/2022 emessa dal Tribunale di Fermo, rigettare ogni domanda dell'odierna convenuta appellata ), Controparte_6
2 e condannare la stessa alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'odierno appellante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con distrazione delle stesse a favore dello scrivente difensore che si dichiara sin d'ora
antistatario”.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'escussione della teste indicata nella memoria di replica e note istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di primo grado dell'avv. Massimo Monaldi, non ammessa in primo grado, sui capitoli di prova
indicati nella medesima memoria.
Si chiede inoltre ordinarsi ai sigg.ri , e Controparte_4 CP_3 CP_5
difesi in primo grado dall'avv. Massimo Monaldi la produzione degli originali
[...]
relativi alle allegazioni nn. 8 e 9 della comparsa di costituzione e di risposta di primo grado (contratto preliminare di vendita del 24.09.2008 e ricevute di spedizione e avvenuta consegna).”
Per l'appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previ gli incombenti di rito, ritenuta l'ammissibilità del gravame, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 54/2022 emessa dal Tribunale di Fermo, rigettare ogni domanda dell'odierna convenuta appellata, e condannare la stessa
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'odierna appellata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con
3 distrazione delle stesse a favore dello scrivente difensore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado
per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'escussione della teste indicata nella memoria ex art. 183, VI comma
n. 2 c.p.c. di primo grado, non ammessa in primo grado, sui capitoli di prova indicati nella medesima memoria.
- Si produce telematicamente gli originali relativi alle allegazioni n. 8 e 9 memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc (contratto preliminare di vendita del
24.09.2008 e ricevute di spedizione e avvenuta consegna).
Con riserva di ogni richiesta, eccezione e deduzione.
Con riferimento al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (in particolare artt. 9 e ss. DPR 115/2002) si dichiara che la presente costituzione con appello incidentale non modifica la domanda in quanto adesivo all'appello principale nè il valore della causa, pertanto non è dovuto
alcun CU.”
Per l'appellata: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto della preliminare istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado
impugnata in ogni suo capo e punto, rigettando ogni deduzione, eccezione, richiesta e conclusione formulata da parte appellante. In ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese e del compenso professionale
4 dell'avvocato del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 54/2022 il Tribunale di Fermo, ritenuta l'anteriorità del credito della banca rispetto all'atto dispositivo impugnato, accoglieva la domanda revocatoria proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
ed e, per l'effetto, Parte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
dichiarava inefficace nei confronti della banca l'atto pubblico di compravendita del 13.10.2014, con cui aveva trasferito a Parte_1 CP_3
ed la proprietà di un fabbricato sito nel Comune Controparte_4 CP_5
di Montelparo (FM) Contrada Sala (fabbricato distinto al NCEU del Comune di
Montelparo al Fg.13, particelle n. 637 sub. 3 C/2; sub. 4 A/2; sub.5 A/2, nonché
i terreni distinti al NCT del predetto Comune al Fg. 13. particelle n. 333-334-
636-338-342-344).
Veniva invece respinta la domanda di simulazione proposta da , Parte_2
avente ad oggetto il medesimo atto di compravendita del 13.10.2014 impugnato in revocatoria.I convenuti venivano inoltre condannati in via solidale al pagamento delle spese di lite in favore della banca.
Avverso detta sentenza propone appello il quale, rimasto Parte_1
contumace in primo grado, chiede di riformarsi integralmente l'impugnata sentenza, rigettando tutte le domande proposte da con Parte_2
condanna della banca alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituisce il quale spiega appello incidentale tardivo, con cui CP_3
5 aderisce al gravame proposto dal Parte_1
Si costituisce anche rappresentata da , quale Controparte_1 Controparte_7
successore a titolo particolare di in virtù di contratto di Parte_2
cessione di crediti concluso in data 19.4.2022, chiedendo di rigettare i gravami proposti.
ed sono rimati contumaci. Controparte_4 CP_5
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conviene anzitutto rilevare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da in quanto tardivo. CP_3
La Suprema Corte ha chiarito che le regole sull'impugnazione tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operano esclusivamente per l'appello incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Cas., 22/12/2021, ord. n. 41254).
Nel caso di specie, ha proposto appello incidentale adesivo al CP_3
gravame principale proposto dal riproponendo, nella sostanza, i Parte_1
medesimi motivi d'impugnazione.
Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, in quanto proposta oltre il termine di decadenza di sei mesi della pubblicazione della sentenza di
6 primo grado.
1.1.Deve altresì disattendersi, per tardività, l'eccezione, sollevata dagli appellanti solo in comparsa conclusionale, di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria CP
, infatti, sin dalla comparsa di costituzione nel presente grado, ha CP
specificamente allegato la propria qualità di cessionaria del credito ex art. 111 cpc ed ha indicato il titolo in forza del quale era succeduta ex art. 58 TUB nella titolarità di rapporti bancari e crediti facenti capo ad , Controparte_6
specificando altresì che l'avviso era stato pubblicato nella G.U. n.45 del
19.4.2022, laddove gli appellanti, né in sede di trattazione ex art. 350 cpc, né di precisazione delle conclusioni, hanno specificamente contestato la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
2. Passando all'esame dell'appello principale, censura la Parte_1
sentenza n. 54/2022 del Tribunale di Fermo nella parte in cui ha accolto l'azione revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
In primo luogo, l'appellante si duole che il giudice di primo grado abbia valutato l'esistenza dei requisiti fondanti l'azione revocatoria al momento della stipula dell'atto definitivo di vendita del 13.10.2014, anziché alla data di sottoscrizione del preliminare, il 24.9.2008, di cui l'atto impugnato in revocatoria costituirebbe mera formalizzazione.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il contratto preliminare stipulato nel 2008 tra e sarebbe un vero e Parte_1 Controparte_4
7 proprio atto di vendita, per effetto del quale si sarebbe realizzato l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile, mentre la conclusione del definitivo costituirebbe mero adempimento dell'obbligo precedentemente assunto con il preliminare.
Ciò sarebbe dimostrato, da un lato, dal fatto che il veva già il possesso CP_3
dell'immobile alla data del preliminare, dall'altro dalla circostanza che il prezzo era stato interamente corrisposto prima della conclusione del definitivo. Nello specifico, il pagamento era avvenuto in parte mediante compensazione di un precedente debito del promittente venditore verso il promissario acquirente (pari a 90.000,00 €) e in parte tramite un vaglia postale di 65.000,00 € emesso dal in data 17.7.2009 e incassato dal il 12.10.2009. CP_3 Parte_1
In aggiunta, l'appellante rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il suddetto contratto preliminare avrebbe data certa, opponibile ai terzi, data l'apposizione sul retro del documento del timbro postale attestante la data del 24.9.2008.
Parimenti, la data risulterebbe dal vaglia postale del 17.7.2009, emesso da nei confronti di nel quale è indicata come Controparte_4 Parte_1
causale “pagamento contratto preliminare del 24.09.2008”.
A dimostrazione dell'effettiva sottoscrizione del preliminare in tale data,
l'appellante insiste, inoltre, per l'ammissione della prova testimoniale di Tes_1
.
[...]
2.1. Il motivo è infondato.
8 2.2. Conviene premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, poiché il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi esso non è qualificabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo alla data della conclusione del contratto preliminare, in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass., 12/6/2018, n. 15215; conf.
26/6/2019, n. 17067).
2.3. Ciò posto, nel caso di specie, manca tuttavia la prova della data certa del preliminare, cui ricondurre la prova dell'elemento soggettivo .
2.4. Costituisce principio costante in giurisprudenza quello secondo cui in caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo quando la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass., 5/10/2017, n. 23281; conf. 6/7/2020, n.
13920).
Nel caso di specie, invece, la copia del preteso preliminare depositata in primo grado da (All. 8) non reca sul testo alcun timbro che ne Controparte_8
attesti la data;
né a tal fine può essere utilizzata la ricevuta della raccomandata
9 (All. 9) inviata dallo studio dell'Avv. Monaldi a che non risulta Controparte_4
con certezza riconducibile al preliminare tra e potendo Parte_1 CP_3
riferirsi a qualsiasi spedizione effettuata in quel giorno dall'Avv. Monaldi a
Controparte_4
Del pari inidoneo a conferire data certa al preliminare appare il vaglia postale del 17.7.2009 (All. 3) in cui è riportata la causale del pagamento “contratto preliminare del 24.9.2008”, senza che possa peraltro ricondursi in modo univoco tale indicazione al contrato preliminare per cui è causa.
2.4. Va, inoltre, dichiarata inammissibile l'istanza di prova testimoniale avanzata dall'appellante, essendo pacificamente esclusa l'ammissibilità della prova per testi direttamente vertente sulla data di una scrittura privata non autenticata
(Cass., 8/11/2001, n. 13813; conf. 30/09/2016, n. 19595).
2.5. L'appellante non ha, dunque, provato l'esistenza di un preliminare dotato di data certa anteriore a quella del definitivo che sia opponibile ai creditori.
2.6. Del pari, non appare dimostrata la tesi dell'appellante secondo cui la conclusione del definitivo, avvenuta nell'anno 2014, costituirebbe atto dovuto, essendo il corrispettivo già interamente versato.
Invero, oltre alla singolare distanza temporale tra la conclusione del preliminare, che non era stato trascritto, e la stipula del definitivo, non sono chiare le modalità di pagamento del prezzo, che secondo la prospettazione dell'appellante sarebbe avvenuto prima dalla stipula del definitivo – con diversi pagamenti effettuati tra il 2007, e dunque finanche prima della conclusione del preliminare (24.9.2008)
10 e persino prima che il acquistasse il bene (30.1.2008), ed il 2009 - Parte_1
senza peraltro che a tali pagamenti avesse fatto seguito, fino al 13.10.2014 il trasferimento del bene.
Il afferma che una parte del corrispettivo, per un importo di Parte_1
90.000,00 €, sarebbe oggetto di compensazione con la somma che nel 2007 gli avrebbe anticipato ma tale circostanza non risulta provata, Controparte_4
apparendo del tutto inidoneo al riguardo il “piano di ammortamento parziale” del
14.3.2008 versato in atti, in assenza di qualsiasi riferimento alla sua provenienza.
Con riferimento poi al vaglia postale di 65.000,00 € del 17.7.2009 manca la prova della certa riconducibilità dello stesso ai pretesi acquirenti, tanto più considerato che la presunta dichiarazione di accettazione da parte del Parte_1
è priva di data certa. Parimenti problematica appare l'imputazione a corrispettivo degli assegni per complessivi 12.000,00 € intestati al notaio e degli altri Per_1
presunti pagamenti indicati dal Parte_1
2.7. Ne deriva, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, che è solo con riguardo all'atto di compravendita del 13.10.2014 che occorre valutare la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
3. Orbene, quanto al requisito dell'eventus damni, l'appellante deduce l'insussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie di Parte_2
derivante dall'atto dispositivo del 2014, non essendo in alcun modo provato che attraverso tale trasferimento il si sia spogliato di tutti i suoi beni. Parte_1
11 In aggiunta, l'appellante rileva che l'atto dispositivo impugnato non potrebbe aver arrecato alcun pregiudizio alla banca, avendo ad oggetto il trasferimento di immobili acquistati dal successivamente al sorgere del credito posto Parte_1
a fondamento dell'azione revocatoria, con la conseguenza che, al momento del sorgere del credito, l'appellata non poteva aver fatto affidamento sulla presenza del compendio immobiliare nel patrimonio del proprio debitore.
3.1. Le doglianze appaiono infondate.
3.2. Occorre anzitutto evidenziare che, secondo l'indirizzo costante della
Suprema Corte in tema di azione revocatoria, perché sussista l'eventus damni non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Detta modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale del debitore può derivare anche dalla sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.
(Cass., 09/02/2012, n. 1896).
La Cassazione ha poi chiarito che, mentre grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., 19/7/2018, n. 19207; 9/2/2012, n. 1896).
12 3.3. Nel caso di specie, a fronte della circostanza dedotta da , Parte_2
secondo cui in seguito all'atto di vendita del 2014 sarebbe Parte_1
rimasto privo di un patrimonio immobiliare escutibile dai creditori, l'appellante, su cui gravava il relativo onere probatorio, si è solo limitato a censurare genericamente le deduzioni avversarie, senza fornire alcun concreto elemento idoneo a provare che il suo patrimonio fosse di dimensioni tali, in rapporto all'entità della complessiva posizione debitoria, da non esporre a un rischio apprezzabile il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
3.4. Si precisa inoltre che secondo l'orientamento consolidato della S.C., in tema di azione revocatoria ordinaria l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dell'istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass., 29/9/2021, n.
26310).
3.5. Ciò posto, risulta del tutto irrilevante la circostanza per cui il credito di
[...]
sia sorto prima che l'immobile oggetto dell'atto dispositivo impugnato Parte_2
entrasse a far parte del patrimonio del debitore, in quanto la fideiussione rilasciata dal era anteriore all'acquisto del bene oggetto dell'atto di Parte_1
disposizione impugnato, posto che la valutazione dell' eventus damni non può che essere riferita alla data di conclusione dell'atto di disposizione impugnato.
4. Del pari, risulta provato anche il requisito soggettivo della scientia damni, consistente nella consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto
13 di disposizione poteva arrecare alle ragioni creditorie.
4.1. In proposito, non possono essere condivise le doglianze dell'appellante, secondo cui l'atto definitivo di compravendita del 13.10.2014 costituirebbe atto di adempimento dell'obbligo precedentemente assunto con la sottoscrizione del preliminare del 24.9.2008, allorquando la situazione finanziaria della CP_9
era florida e non faceva presagire il futuro dissesto economico della società.
[...]
Al contrario, e per le ragioni suesposte, non risulta in alcun modo provato che la stipula del contratto definitivo abbia costituito atto dovuto, in quanto adempimento dell'obbligo assunto con la sottoscrizione del preliminare, sicché è all'atto dispositivo del 2014 che occorre fare riferimento anche ai fini della valutazione della scientia damni.
4.2. Ebbene, si deve ritenere che all'epoca del trasferimento (13.10.2014), il fosse a conoscenza della grave situazione debitoria della società Parte_1
così come delle garanzie prestate in favore della stessa. CP_9
Invero, per giurisprudenza consolidata, la presunzione della consapevolezza del fideiussore di ledere, mediante l'atto dispositivo, le ragioni del creditore può desumersi da varie circostanze, quali lo status di socio della società debitrice
(Cass, 10/10/2008, n. 25016) e, a maggior ragione, la qualità di amministratore della società.
Nel caso di specie, era amministratore e rappresentante legale Parte_1
della sicché non poteva non conoscere il dissesto ed ancora prima CP_9
le difficoltà economiche della società.
14 D'altra parte, la situazione di crisi risultava anche dall'avvio di un piano di risanamento ex art. 67 L. Fall. (poi conclusosi con esito negativo) e dal sequestro penale di gran parte del patrimonio immobiliare della società, disposto in via preventiva ex art. 321 c.p.p. in data 23.5.2014 e, dunque, pochi mesi prima dell'atto di compravendita impugnato, trascritto il 25.2.2015.
5. Infine, quanto alla scientia damni, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. nel caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, secondo il consolidato indirizzo della S.C. è sufficiente la mera consapevolezza da parte del terzo della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore
(Cass. 28423 del 2021; n.25614 del 2014).
In proposito, la Cassazione ha inoltre chiarito che la prova di tale consapevolezza in capo al terzo, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 18/1/2019, n. 1286).
Ulteriori elementi presuntivi della consapevolezza del terzo sono poi rappresentati dalla divergenza tra il prezzo di mercato del bene venduto e il prezzo pattuito dalle parti (Cass., n. 1286/2019 cit.), così come dalla previsione di modalità anomale di pagamento del prezzo.
5.1. Nel caso di specie, sussistono tutti i predetti elementi presuntivi, né in senso opposto depongono le censure dell'appellante.
15 5.1.1. In primo luogo, al vincolo di parentela esistente tra il e gli Parte_1
acquirenti è lo zio di il cugino ed CP_3 Parte_1 CP_4
è la compagna di si aggiungono una serie di CP_5 Controparte_4
rapporti economici intercorsi tra le parti a partire dal 2007 (assegni datati 2007 per un importo totale di 90.000,00 €, vaglia cambiario del 2009 di 65.000,00
€): non appare dunque, credibile la tesi degli appellanti secondo cui il legame tra i parenti non fosse “così stretto”.
5.1.2. In secondo luogo, del tutto anomale risultano le modalità di pagamento convenute dalle parti contraenti nell'atto di compravendita.
Il pagamento del prezzo sarebbe infatti avvenuto molti anni prima della stipula del contratto (nel 2014), in parte mediante somme asseritamente riscosse nel
2007 - ossia quando il non era nemmeno proprietario dell'immobile Parte_1
trasferito (acquistato nel gennaio 2008) - e in parte tramite un vaglia postale, emesso nel 2009, ma rispetto al quale non è provata l'effettiva riscossione da parte dell'alienante.
In particolare, non risulta a tal fine sufficiente la generica quietanza prodotta dal contenente la scritta a penna “per accettazione del pagamento di cui Parte_1
al contratto preliminare del 24/09/2008” (All. 3 fascicolo di primo grado di
[...]
, né l'estratto contro di presso la Banca Apulia Parte_1 Parte_1
s.p.a. alla data del 31.12.2009, da cui risulta solo l'accredito di 65.000,00 € a titolo di “assegno fuori piazza”, peraltro effettuato tre mesi dopo l'emissione del vaglia postale e cinque anni prima dell'atto di compravendita.
16 5.1.3. Ulteriore indice dell'elemento soggettivo degli acquirenti è rappresentato dal fatto che l'immobile acquistato era gravato da un' ipoteca in favore della
ER NK per 225.000,00 € (importo, peraltro, di molto superiore al prezzo di vendita pattuito pari a 155.000,00 €), iscritta tra l'altro successivamente alla stipula del preliminare, iscrizione da cui emergeva, quindi, l'esistenza di una rilevante esposizione debitoria dell'alienante.
5.2. Alla stregua di tutti i predetti elementi si deve ritenere che Controparte_4
ed fossero consapevoli della potenziale lesività CP_3 CP_5
dell'atto di compravendita nei confronti dei creditori del Parte_1
6. In ragione del rigetto dell'appello principale e dell'inammissibilità di quello incidentale risulta assorbito il capo d'impugnazione relativo alle spese di lite, che anche per il presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte degli appellanti, sia principale che incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
54/2022 del Tribunale di Fermo, proposto in via principale da Parte_1
ed in via incidentale da nei confronti di CP_3 Parte_2
cui è succeduta ex art. 111 cpc rappresentata da Controparte_1 CP0
[...]
[...] nonché nei confronti di ed , rimasti
[...] Controparte_4 CP_5
contumaci, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_3
- condanna gli appellanti (principale ed incidentale) in solido al pagamento delle spese del grado in favore di che liquida in 9.256,00 €, di cui Controparte_1
200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del
15% ed accessori di legge;
- compensa le spese del grado tra le altre parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello principale ed incidentale, a norma del comma
1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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