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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16055 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Ottava Civile
in persona del Giudice dott. Fausto Basile ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. n. 29095 del Ruolo degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, e vertente
TRA
Parte_1
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Formia, alla Via Marziale n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Masiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Corrado Morrone, in Roma, Viale XXI Aprile
n. 11, che la rappresenta e difende, congiuntamente all' Avv. Martin Ganner, in virtù di apposita delega del 18.02.2025;
CONVENUTO
E
P. IVA. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con sede in Milano, Via Montenapoleone n. 29;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: subappalto - pagamento indennizzo ex art. 1671 c.c. e risarcimento danni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: Nei confronti di Controparte_3
1 1) Accertato/dichiarato che la cancellazione del contratto di subappalto stipulato dalla con Pt_1
e/o con avente ad oggetto parte delle opere di manutenzione della Controparte_3 CP_1 centrale fotovoltaica di Spigno, costituisce recesso ad nutum del committente ai sensi dell'art. 1671
c.c., conseguentemente condannare al pagamento dell'indennizzo ex art. Controparte_3
1671 c.c. da corrispondersi alla nella somma che sarà quantificata in corso di causa e Pt_1 ritenuta di Giustizia dal Tribunale adito e/o al risarcimento del danno pari quanto meno al quantificato indennizzo ex art. 1671 c.c.
2) Accertare/dichiarare che fino alla data del recesso contrattuale operato dalla Pt_1 [...]
ha regolarmente eseguito le opere di manutenzione subappaltate, conseguentemente CP_3 condannare la al pagamento della somma di € 53.736,12 oltre Iva per opere Controparte_3 di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di € 7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati e non pagati.
3) in accoglimento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., accertare/dichiarare dovuto il credito pari ad € 1.484.980,00 spettante a quale indennizzo ex art. 1671 c.c. Controparte_3 dovutole dalla per effetto del recesso del committente nell'ambito del contratto di appalto CP_1
O&M stipulato tra la e la in data 24.04.2012 e che si chiede di CP_1 Controparte_3 accertare/dichiarare/quantificare in € 1.484.980,00 o nella somma che sarà ritenuta di Giustizia dal Tribunale adito. Con riserva di agire successivamente, in via esecutiva per il pagamento di quanto dovuto alla dalla a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. e per Pt_1 Controparte_3 la somma € 53.736,12 oltre Iva per opere di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di €
7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati e non pagati.
4) Il tutto oltre interessi commerciali dal dovuto al soddisfo.
Nei confronti di CP_1
5) accertare/dichiarare, anche incidenter tantum ed ove ritenuto necessario, la nullità della sentenza del Tribunale di Roma n. 7385/21 (avente ad oggetto risoluzione della scrittura privata dell'11.04.2012 e relativo risarcimento danni) poiché resa in violazione del litisconsorzio necessario non essendo stata parte del relativo giudizio la Immobiliare Marittima srl quale
2 soggetto parte della transazione dell'11.04.2012 dichiarando/accertando che la predetta sentenza non spiega alcun effetto tra le parti del presente giudizio e comunque tra la e la Pt_1 CP_1
6) accertare/dichiarare che la era società controllante la ai sensi CP_1 Controparte_3 dell'art. 2497 c.c. e/o per abuso del diritto e/o per concorso nella causazione dell'immotivato recesso e del susseguente danno arrecato all'attrice, conseguentemente condannare la CP_1 per quanto di spettanza, al pagamento delle somme che la sarà ritenuta Controparte_3 debitrice di per l'indennizzo ex art. 1671 c.c. oltre al pagamento della somma di € Pt_1
53.736,12 oltre Iva per opere di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di € 7.390,82 oltre
Iva per materiali acquistati e non pagati;
7) in subordine accertare/dichiarare il collegamento negoziale tra la transazione principale dell'11.04.2012, il contratto di Operations e della centrale fotovoltaica di Spigno, ed CP_4 il contratto di subappalto siglato tra la (quale subappaltante) e la Controparte_3 Pt_1
(quale subappaltatrice), e per l'effetto condannare la al pagamento in favore della CP_1 Pt_1
[... dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. pari alla somma che sarà quantificata in corso di causa e ritenuta di Giustizia dal Tribunale adito e/o al risarcimento del danno pari quanto meno al quantificato indennizzo ex art. 1671 c.c. oltre al pagamento della somma di € 53.736,12 oltre Iva per opere di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di € 7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati e non pagati;
8) Accertare/dichiarare che è lo schermo societario costituito e preordinato Controparte_3 da al fine di limitare la propria responsabilità patrimoniale in riferimento al contratto di CP_1 subappalto stipulato tra e in data 15.05.2012, conseguentemente Controparte_3 Pt_1 accertare/dichiarare che effettivo committente del contratto di subappalto stipulato dalla in Pt_1 data 15.05.2012 è la e per l'effetto condannare per quanto di CP_1 Controparte_3 spettanza, al pagamento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. da corrispondersi alla nella Pt_1 somma che sarà quantificata in corso di causa e ritenuta di Giustizia dal Tribunale adito, oltre alla somma di € 53.736,12 oltre Iva per opere di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di €
7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati e non pagati;
3 9) Ove non ritenute accoglibili le superiori domande nei confronti di Condannare in CP_1 ogni caso a corrispondere a la somma di € 7.390,82 oltre Iva per materiali CP_1 Pt_1 sostitutivi della Centrale di fotovoltaica di Spigno acquistati e non pagati;
10) Il tutto oltre interessi commerciali dal dovuto al soddisfo.
11) Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per il convenuto costituito: “In via preliminare: - dichiarare, per i motivi sopra esposti, inammissibile ogni domanda e richiesta formulata dall'attrice nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto coperta dal giudicato della sentenza n. 7385/2021- Tribunale di Roma, emessa nel CP_1 procedimento R.G. n. 71639;
In via principale: - rigettare, per i motivi sopra esposti, ogni domanda e richiesta formulata dall'attrice nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Parte_1 CP_1 condannare l'attrice al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1 cpc., da liquidare in via equitativa;
In subordine: - qualora il Tribunale dovesse ritenere ammissibile e fondata l'azione surrogatoria proposta da ridurre l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art 16.2 del contratto di appalto Parte_1 tra e al 5% del Prezzo O&M dei lavori che devono ancora CP_1 Controparte_3 essere effettuati;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, incluso le spese per consulenti tecnici d'ufficio o di parte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la ha citato in giudizio la e la Parte_1 CP_1 [...]
dichiarata contumace all'udienza del 17.10.2024. A sostegno della propria Controparte_3 domanda, l'attrice ha preliminarmente eccepito la nullità della sentenza n. 7385/2021 resa in data
16.04.2021 dal Tribunale di Roma, nella causa promossa da Parte_2 contro per difetto di integrità del contraddittorio, adducendo che nel suddetto giudizio CP_1 non sarebbe stata citata la Immobiliare Marittima S.r.l. la quale, unitamente alla e alla CP_1
aveva stipulato la scrittura privata transattiva dell'11.04.2012, di cui si chiedeva la CP_5 risoluzione per grave inadempimento oltre al risarcimento dei danni patiti.
4 Nel merito, parte attrice ha dedotto che, in ossequio a quanto previsto dal punto 2.2. della scrittura privata dell'11.04.2021, sono stati stipulati due ulteriori contratti, ovvero:
a. in data 26.04.2012 la previo accordo con ha concluso con la CP_1 CP_5 società un contratto di per il Controparte_3 Controparte_6 funzionamento, la gestione e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico (c.d. “Contratto di
Appalto O&M”);
b. in data 15.05.2012 la ha stipulato con la Controparte_3 [...]
(società a tale scopo designata da Effedi S.p.A.) un Controparte_7 contratto di subappalto definito “Contratto di sub-O&M”, per l'esecuzione dei servizi di monitoraggio, assistenza, gestione, riparazione, pulizia e manutenzione dell'impianto fotovoltaico, di cui al contratto di appalto del 26.04.2012.
Tanto premesso, ha sostenuto che, dato il collegamento negoziale tra i due contratti, la revoca immotivata del contratto di appalto O&M da parte della nei confronti della CP_1 [...] avrebbe causato “a cascata” anche la revoca - altrettanto immotivata - del contratto Controparte_3 di subappalto che è stato risolto in data 1.07.2014 dalla provocando così Controparte_3 ingenti danni alla Parte_1
Ha quindi concluso chiedendo la condanna della al pagamento: Controparte_3
- della somma di € 810.000,00, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. o comunque di risarcimento dei danni patiti dalla per il recesso ingiustificato della convenuta dal Parte_1 contratto di sub-O&M;
- l'importo di € 53.736,12 oltre Iva, relativo alle fatture emesse in data 19.03.2014 e
16.06.2014 dalla per l'opera di manutenzione che è stata dalla stessa prestata e Parte_1 non pagata;
- l'importo di € 7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati dalla e alla stessa non Parte_1 pagati dalla Controparte_3
Inoltre, l'attrice ha chiesto che tale somma di cui è debitrice la venga Controparte_3 corrisposta direttamente dalla società GEE1 S.r.l. in qualità di committente del collegato contratto di Appalto O&M. Tale richiesta troverebbe la sua giustificazione nel fatto che, dall'analisi di molteplici indici di natura indiziaria, sarebbe provata l'esistenza di un vero e proprio “schermo societario” facente capo alla Più nello specifico, a parere dell'attrice, sarebbe emerso CP_1
5 che la Società – diretta controparte contrattuale della – sarebbe Controparte_3 Parte_1 stata appositamente costituita ed utilizzata dalla al solo fine di “schermarla” dagli CP_1 effetti negativi in caso di prematuro scioglimento del contratto di sub-O&M; come poi avvenuto nel caso di specie.
Infine, l'attrice ha chiesto la surroga ex art. 2900 c.c. della nei diritti che la debitrice, Parte_1
vanta nei confronti della non essendosi quest'ultima attivata Controparte_3 CP_1 giudizialmente per far valere i diritti di credito cagionati dall'ingiustificato recesso dal contratto di appalto O&M avvenuto in data 02.07.2014.
La convenuta GEE1 S.r.l., costituitisi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tutte le domande proposte contro la stessa per violazione del principio del ne bis in idem stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 7385/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data
16/29.04.2021 e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Con l'ordinanza del 27 febbraio 2025, ritenuta la necessità di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di giudicato, la causa è stata rinviata all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza n. 7385/2021 resa dal Tribunale di Roma in data 16/29.04.2021, nel giudizio iscritto al n. R.G. 71639/2014.
Il suddetto giudizio, introdotto con atto di citazione del 10.11.2014 da ed Parte_1 CP_5 aveva ad oggetto la risoluzione per grave inadempimento da parte della agli impegni CP_1 assunti con la scrittura privata transattiva dell'11.04.2012.
L'odierna attrice ha rilevato che la suddetta scrittura privata era stata stipulata tra la la CP_1
e la Immobiliare Marittima S.r.l., di conseguenza, la sentenza n. 7385/21 emessa dal CP_5
Tribunale di Roma, avrebbe dovuto essere pronunciata nel contraddittorio tra tutte le parti stipulanti, circostanza non avvenuta nel caso dí specie, non essendo stato integrato il contraddittorio con la società Immobiliare Marittima S.r.l.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che il preteso vizio di difetto di integrità del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario nel giudizio di primo grado può essere denunciato soltanto con
6 l'appello della sentenza, atteso che, l'art. 161 c.p.c. dispone che “la nullità delle sentenze soggette ad appello o ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”.
Conseguentemente, una volta che la sentenza di primo grado è passata in giudicato non può essere chiesto in via di azione o di eccezione l'accertamento, anche solo incidentale, della sua nullità per difetto di integrità del contraddittorio.
Inoltre, va osservato che, nel giudizio iscritto al n. R.G. 71639/2014, sono stati gli stessi attori a non aver attivato o integrato compiutamente il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, sicché in caso di loro soccombenza, non sono neppure legittimati “ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto
l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi;
tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100
c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo” (Cass., n. 6815 del 14/03/2024; conforme, Cass., n. 20091 del 13/07/2023).
Fermo restando l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della sentenza n. 7385/2021 resa dal
Tribunale di Roma in data 16/29.04.2021, si rileva che il vizio in esame non integra una ipotesi di litisconsorzio necessario dal momento che, analizzando le posizioni assunte delle parti a seguito della scrittura privata dell'11.04.2012, esse risultano scindibili ed indipendenti le une dalle altre, con conseguente possibilità di una risoluzione parziale del contratto. Invero, l'art. 1459 c.c. stabilisce che in tema di contratti plurilaterali l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Nel caso di specie, il grave inadempimento della - CP_1 tale da legittimare la risoluzione della scrittura privata - non avrebbe avuto alcuna diretta conseguenza sulla posizione della Immobiliare Marittima S.r.l., estranea ai rapporti tra le attrici e la convenuta.
7 Ed infatti, mentre l'azione di risoluzione e di risarcimento danni era stata proposta dalle attrici nei confronti della nessuna domanda era stata, invece, avanzata nei riguardi della CP_1
Immobiliare Marittima S.r.l., pur essendo anch'essa parte della citata scrittura privata, avendo, quest'ultima, assunto obbligazioni soltanto nei confronti della (e non anche con CP_1 [...]
impegnandosi, dietro corrispettivo, a concedere a quest'ultima il diritto di CP_8 Parte_1 superficie/locazione sui terreni su cui sono istallati gli impianti fotovoltaici e sul passaggio per il raggiungimento dei suddetti impianti.
Per tali ragioni, la mancanza di un rapporto di dipendenza tra le obbligazioni contrattuali assunte tra le società partecipanti al giudizio e la Immobiliare Marittima S.r.l., impedisce la configurabilità di quel rapporto “unico” ed “inscindibile” che costituisce il presupposto per dar vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, versandosi, al contrario, in una tipica fattispecie di litisconsorzio facoltativo con posizioni processualmente scindibili, dal momento che alla pluralità dei rapporti sostanziali dedotti contrattualmente corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro autonomi.
2. Nel merito, il Tribunale ritiene inammissibili le domande proposte dalla
[...] nei confronti della GEE1 S.r.l. per i seguenti motivi. Parte_3
Ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza avente valore di cosa giudicata fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa.
È noto che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudicato copre con la sua efficacia “il dedotto ed il deducibile”, ovvero non solo le situazioni giuridiche che sono state fatte espressamente oggetto della domanda giudiziale decisa in via definitiva, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia e tutte quelle che, per la identità o la connessione con il titolo ivi dedotto, avrebbero potuto essere avanzate in quella stessa sede, anche in base al principio di economica processuale e di divieto di frazionamento del credito (ex multis vedi Cass. sez. L., n. 3488 del 23/02/2016; sez. 3, n. 5245 del 6/03/2014).
La cosa giudicata in senso sostanziale consiste, dunque, nella definitività dell'accertamento contenuto nella sentenza emessa al di fuori del processo nel quale è stata pronunziata, e ciò preclude
8 alle parti l'instaurazione di un successivo giudizio avente ad oggetto l'idem factum anche se diversamente qualificato.
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel giudizio avente R.G. n. 71639/2014 il
Tribunale di Roma - con sentenza divenuta definitiva - ha rigettato le domande proposte dalle attrici, e dalla nei confronti della CP_5 Parte_1 CP_1
Successivamente la sola ha introdotto l'odierno giudizio citando nuovamente la GEE1 Parte_1
S.r.l. e integrando il contraddittorio con la Controparte_3
I due giudizi instaurati dall'attrice sono sovrapponibili avendo ad oggetto le stesse parti nonché lo stesso petitum e causa petendi.
Nell'odierno giudizio sono state, di fatto, reiterate le stesse domande già precedentemente esperite,
e rigettate dal Tribunale, nei confronti della convenuta CP_1
Nello specifico, le medesime doglianze in precedenza sollevate delle appellanti (domanda di grave inadempimento della scrittura privata dell'11.04.2021 e di risarcimento dei danni patiti) sono ad oggi state riproposte sottoforma di indennizzo ex art. 1671 c.c. per il recesso ingiustificato dal contratto cd. “di sub-O&M” della Controparte_3
Inoltre, solo nel presente giudizio è stato specificato – proponendo la tesi del cd. “schermo- societario” – il motivo per il quale tali somme venivano richieste direttamente all'appaltatrice GEE1
S.r.l. e non alla propria controparte contrattuale, eludendo così il difetto di legittimazione dichiarato dal Tribunale nella già emessa sentenza di rigetto.
Sul punto, il Tribunale di Roma aveva così disposto: “…da ciò consegue che, difettando in capo alla la qualità di parte del contratto inter alios del 11.4.2012, del quale in questa sede Parte_1 chiede la risoluzione, difetta, in capo alla medesima, la legittimazione ad agire in tal senso;
ne deriva pure l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta per
l'inadempimento di un contratto del quale la non è mai stata parte”. Parte_1
E ancora con specifico riferimento alla risoluzione del contratto di subappalto: “In altre parole, la
senza alcuna specifica considerazione della struttura e del contenuto del contratto del Parte_1
11.4.2012, ha individuato, quale unica causa petendi della sua domanda (in tal modo cristallizzandone e limitandone definitivamente l'oggetto e l'estensione), l'inadempimento della
9 convenuta alle relative obbligazioni, facendo discendere semplicisticamente la pretesa responsabilità risarcitoria della nei suoi confronti direttamente dall'inadempimento CP_1 dell'accordo transattivo del 11.4.2012, del tutto incurante della complessità della vicenda oggetto di causa, derivante dal collegamento negoziale di una pluralità di contratti che, lungi dal prevedere in via diretta obbligazioni a carico della nei confronti della e determinano Parte_4 Parte_1 una partecipazione alle vicende oggetto di causa parzialmente mediata dalla presenza di soggetti estranei al presente giudizio (la e dalla stipula di contratti diversi ed Controparte_3 ulteriori (di appalto e subappalto) per la gestione e manutenzione dell'impianto fotovoltaico oggetto di causa”.
Per cui, l'attuale giudizio ha consentito indebitamente alla di “aggiustare il tiro” Parte_1 evidenziando specificatamente il collegamento negoziale tra il contratto di appalto e quello di subappalto conclusi dalle parti in ottemperanza alla scrittura privata dell'11.04.2012, integrando il contraddittorio anche con la Controparte_3
Infine, è stato nuovamente domandato alla GEE1 Srl il pagamento delle fatture emesse in data
19.03.2014 e 16.06.2014 dalla nei confronti della già Parte_1 Controparte_3 espressamente richieste in precedenza e rigettate dal tribunale per difetto di legittimazione passiva.
Sempre il Tribunale di Roma, sul punto, aveva stabilito che: “Pure la domanda di condanna della al pagamento delle fatture insolute (che, peraltro, non si rinvengono agli atti del Parte_4 giudizio), formulata dalla è infondata e meritevole di integrale rigetto, in considerazione Parte_1 del difetto di legittimazione passiva della odierna convenuta rispetto ad una pretesa di pagamento che la subappaltatrice ( , nell'ambito di un appalto di natura privatistica, avrebbe potuto Parte_1 far valere nei confronti dell'appaltatrice . Controparte_3
Da quanto esposto consegue che va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dalla
[...] nei confronti della trattandosi di doglianze che hanno formato oggetto di altro Pt_1 CP_1 precedente giudizio iscritto al n. 71639/2014 del Tribunale di Roma e, quindi, coperte dal giudicato sostanziale formatosi a seguito del passaggio in giudicato dei capi della predetta sentenza che hanno deciso le analoghe domande riformulate anche nel presente giudizio.
3. Unica eccezione all'inammissibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti della GEE1
S.r.l., non rientrando nel petitum e causa petendi del precedente giudizio, riguarda la domanda di
10 surrogatoria ex art. 2900 c.c. che va però rigettata nel merito data la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge.
Sul punto, è sufficiente rammentare che l'azione di cui all'art. 2900 c.c. è prevista esclusivamente in capo al creditore che, per assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale a lui spettante, può surrogarsi al debitore esercitando i diritti e le azioni che spettano a quest'ultimo verso i terzi.
Tuttavia, la proposizione dell'azione ex art. 2900 c.c. è giustificata solo qualora si abbia un effettivo e ragionevole timore circa l'insolvibilità del patrimonio del debitore, considerato in rapporto all'entità del credito dell'agente e degli altri soggetti che possono concorrervi con parità di diritti.
In mancanza di tale requisito, l'intervento del terzo creditore apparirebbe un'arbitraria intromissione nella sfera giuridica del debitore allorquando il suo patrimonio, attuale o residuato dalla depauperazione, si presentasse ancora largamente sufficiente a garantire il credito.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che: “per quanto diretta ad assicurare che siano conservate le ragioni del creditore, l'azione surrogatoria nella prospettiva del legislatore poggia sulla ricorrenza di un «pericolo di insolvenza», riferito alla sfera del debitore, che per la sua inerzia rischia di compromettere la generica garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. È necessario che
l'inerzia del debitore produca o aggravi il pericolo dell'insolvenza, ossia produca o aggravi il pericolo di insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare il diritto del creditore, dovendo essa risultare pregiudizievole per le ragioni del creditore. Tale pericolo di insolvenza legittima
l'esercizio dell'azione surrogatoria, poiché in assenza di esso non vi è interesse che giustifichi
l'ingerenza del creditore nella sfera giuridica del debitore in deroga al principio dell'autonomia privata. Inoltre, il pericolo di insolvenza deve essere attuale e concreto, non bastando una generica eventualità di futura insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore. Tale interesse, per il principio generale dell'onere probatorio, deve essere provato da chi lo allega, non potendo la prova di essa ritenersi implicita nel solo fatto dell'esercizio dell'azione” (Cass. civ., Sez. III, ord. n.
25382/25)
A tale stregua, nel caso di specie difetta non solo la prova, ma l'allegazione stessa del pericolo di incapienza patrimoniale della società debitrice. Difatti, parte attrice si è limitata a constatare che:
“la in seguito al recesso ad nutum subito dalla GEE1 S.r.l. in relazione al Controparte_3 contratto di O&M non ha attivato alcuno strumento al fine di recuperare il danno subito pari
11 all'indennizzo ad essa dovuto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e che costituisce un vero e proprio diritto della senza null'altro specificare sul punto. Controparte_3
Per tali motivi l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. non può essere accolta.
4. Devono invece ritenersi ammissibili le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 non avendo quest'ultima assunto la qualità di parte nel più volte citato Controparte_3 giudizio iscritto al n. RG71639/2014.
L'odierna attrice ha richiesto la condanna della al pagamento di somma a Controparte_3 titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. e/o il risarcimento dei danni subiti a causa dell'ingiustificato recesso della stessa dal contratto di “sub-O&M” concluso con la il quale, dato il Parte_1 collegamento negoziale, sarebbe derivato “a cascata” dal recesso della dal contratto di CP_1 appalto concluso in data 26.04.2012.
È noto che il diritto di recesso dal contratto di appalto può essere esercitato dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto e, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 c.c., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto;
tale recesso determina tuttavia un obbligo indennitario in capo al committente correlato alle perdite subite dall'appaltatore.
Nella presente fattispecie la committente, ha esercitato il diritto Controparte_3 potestativo di recesso dal contratto di subappalto concluso con la in ragione del venir Parte_1 meno del distinto rapporto contrattuale di appalto intercorrente tra la stessa e la GEE1 S.r.l.
Tale circostanza è confermata dalla e-mail del 1.07.2014 inviata dalla al Controparte_3
Sig. l.r.p.t. della ove veniva precisato che: “il contratto di O&M per Parte_5 Parte_1
è stato annullato con effetto immediato dal nuovo proprietario e per tale ragione Parte_6 anche la non è in grado di onorare gli obblighi nei vostri confronti”. Con tale Controparte_3 missiva veniva pertanto data notizia alla della immediata cessazione del contratto di “sub- Parte_1
.
Deve pertanto ritenersi che lo scioglimento del contratto di appalto O&M abbia comportato la perdita di interesse da parte della all'esecuzione del subappalto concluso Controparte_3 con la Parte_1
12 In punto di diritto - con riferimento ai rapporti tra il contratto “madre” di appalto e quello “figlio” di subappalto – si evidenzia che il tratto caratteristico del contratto di subappalto è quello dell'autonomia e della distinzione rispetto al contratto principale di appalto e, di conseguenza, dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente.
Per cui, in caso di recesso del subcommittente risulta inapplicabile l'art. 1672 c.c. il quale stabilisce che: “se l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile per una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera”. La norma riguarda infatti i casi di impossibilità assoluta ed oggettiva che concernono la prestazione in sé ma non eventi di natura personale quale la perdita di interesse al rapporto contrattuale (ex multis. Cass. n. 21599/2010, Cass.
n. 1364/1979). In altri termini l'art. 1672 c.c. disciplina solo i casi in cui il risultato del rapporto non possa oggettivamente essere conseguito.
Nella presente fattispecie non si è, quindi, in presenza dell'impossibilità oggettiva di raggiungere il risultato del subappalto (per factum principis, caso fortuito, forza maggiore, fatto del creditore), bensì della soggettiva perdita di interesse del subcommittente al rapporto di subappalto in conseguenza della risoluzione del distinto rapporto principale di appalto che detto interesse aveva generato.
Indi per cui, in caso di avvenuta cessazione del contratto di subappalto si applica la disciplina prevista dall'art. 1671 c.c. e non quella di cui all'art. 1672 c.c.
Di conseguenza, a causa del recesso dal contratto di subappalto ad opera della Controparte_3
il subappaltatore leso deve essere indennizzato ai sensi dell'art. 1671 c.c.; norma che seppur
[...] prevista normativamente per il solo contratto di appalto è applicabile analogicamente anche al contratto di subappalto.
Circa la quantificazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. va precisato che la consolidata giurisprudenza di Cassazione (in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova su cui Cass. n. 19146 del 2013) ha affermato che: “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo
13 globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”
(Cass. n. 15304/2020; Cass. n. 8853 del 2017; Cass. n. 9132 del 2012).
Proprio con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo, la ha fatto esplicito Parte_1 riferimento a quanto emerso a seguito della CTU redatta nel giugno del 2018 dall'ing. Per_1
, disposta su richiesta delle attrici nel giudizio iscritto al n. RG 71639/2014. Nella suddetta
[...] relazione tecnica, il CTU ha accertato che la ha “svolto diligentemente la manutenzione Parte_1 dell'impianto fotovoltaico il quale ha prodotto energia secondo le potenzialità intrinseche dell'impianto e in linea con le prestazioni che l'impianto ha dimostrato successivamente al
30.06.2014, quando l'impianto è passato al nuovo operatore”. Il CTU ha ritenuto, pertanto, che la a seguito del recesso dal contratto di subappalto dovesse ricevere dalla Parte_1 [...]
la totale somma di € 431.211,55 + IVA di cui: 370.084, 61 + iva a titolo di lucro Controparte_3 cessante, €53.736,12 + IVA per la manutenzione svolta e non pagata ed € 7.390,82 + IVA per materiali acquistati e non pagati.
Il Tribunale ritiene pregevole per metodo e tecnica utilizzata l'accertamento peritale effettuato dal
Prof. Ing. , di cui se ne accolgono integralmente le conclusioni. Per_1
In conclusione, la deve essere condannata al pagamento in favore della Controparte_3 della somma complessiva di € 370.084, 61 + iva a titolo di indennizzo del mancato Parte_1 guadagno per la prematura cessazione del contratto di subappalto (cd. sub-O&M).
Vanno altresì riconosciute, in quanto documentalmente provate e riscontrate dal CTU del separato giudizio, le ulteriori somme di € 53.736,12 + IVA per la manutenzione svolta e non pagata ed €
7.390,82 + IVA per materiali acquistati e non pagati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma – Sezione Ottava Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
14 - dichiara inammissibile l'eccezione di nullità della sentenza ella sentenza n. 7385/2021 resa dal
Tribunale di Roma in data 16/29.04.2021;
- dichiara inammissibili le domande proposte dalla nei confronti della GEE1 S.r.l.; Parte_1
- condanna la al pagamento, in favore della la totale somma di € Controparte_3 Parte_1
431.211,55 + IVA di cui: 370.084, 61 + iva a titolo di indennizzo da lucro cessante, €53.736,12 +
IVA per la manutenzione svolta e non pagata ed € 7.390,82 + IVA per materiali acquistati e non pagati;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio in favore della che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 14.600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna la al pagamento in favore della delle spese del Controparte_3 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 14.600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Sentenza redatta con l'ausilio della Magistrata Ordinaria in Tirocinio, Dott.ssa Marta Leone.
15
in persona del Giudice dott. Fausto Basile ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. n. 29095 del Ruolo degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, e vertente
TRA
Parte_1
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Formia, alla Via Marziale n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Masiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Corrado Morrone, in Roma, Viale XXI Aprile
n. 11, che la rappresenta e difende, congiuntamente all' Avv. Martin Ganner, in virtù di apposita delega del 18.02.2025;
CONVENUTO
E
P. IVA. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con sede in Milano, Via Montenapoleone n. 29;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: subappalto - pagamento indennizzo ex art. 1671 c.c. e risarcimento danni;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: Nei confronti di Controparte_3
1 1) Accertato/dichiarato che la cancellazione del contratto di subappalto stipulato dalla con Pt_1
e/o con avente ad oggetto parte delle opere di manutenzione della Controparte_3 CP_1 centrale fotovoltaica di Spigno, costituisce recesso ad nutum del committente ai sensi dell'art. 1671
c.c., conseguentemente condannare al pagamento dell'indennizzo ex art. Controparte_3
1671 c.c. da corrispondersi alla nella somma che sarà quantificata in corso di causa e Pt_1 ritenuta di Giustizia dal Tribunale adito e/o al risarcimento del danno pari quanto meno al quantificato indennizzo ex art. 1671 c.c.
2) Accertare/dichiarare che fino alla data del recesso contrattuale operato dalla Pt_1 [...]
ha regolarmente eseguito le opere di manutenzione subappaltate, conseguentemente CP_3 condannare la al pagamento della somma di € 53.736,12 oltre Iva per opere Controparte_3 di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di € 7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati e non pagati.
3) in accoglimento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., accertare/dichiarare dovuto il credito pari ad € 1.484.980,00 spettante a quale indennizzo ex art. 1671 c.c. Controparte_3 dovutole dalla per effetto del recesso del committente nell'ambito del contratto di appalto CP_1
O&M stipulato tra la e la in data 24.04.2012 e che si chiede di CP_1 Controparte_3 accertare/dichiarare/quantificare in € 1.484.980,00 o nella somma che sarà ritenuta di Giustizia dal Tribunale adito. Con riserva di agire successivamente, in via esecutiva per il pagamento di quanto dovuto alla dalla a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. e per Pt_1 Controparte_3 la somma € 53.736,12 oltre Iva per opere di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di €
7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati e non pagati.
4) Il tutto oltre interessi commerciali dal dovuto al soddisfo.
Nei confronti di CP_1
5) accertare/dichiarare, anche incidenter tantum ed ove ritenuto necessario, la nullità della sentenza del Tribunale di Roma n. 7385/21 (avente ad oggetto risoluzione della scrittura privata dell'11.04.2012 e relativo risarcimento danni) poiché resa in violazione del litisconsorzio necessario non essendo stata parte del relativo giudizio la Immobiliare Marittima srl quale
2 soggetto parte della transazione dell'11.04.2012 dichiarando/accertando che la predetta sentenza non spiega alcun effetto tra le parti del presente giudizio e comunque tra la e la Pt_1 CP_1
6) accertare/dichiarare che la era società controllante la ai sensi CP_1 Controparte_3 dell'art. 2497 c.c. e/o per abuso del diritto e/o per concorso nella causazione dell'immotivato recesso e del susseguente danno arrecato all'attrice, conseguentemente condannare la CP_1 per quanto di spettanza, al pagamento delle somme che la sarà ritenuta Controparte_3 debitrice di per l'indennizzo ex art. 1671 c.c. oltre al pagamento della somma di € Pt_1
53.736,12 oltre Iva per opere di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di € 7.390,82 oltre
Iva per materiali acquistati e non pagati;
7) in subordine accertare/dichiarare il collegamento negoziale tra la transazione principale dell'11.04.2012, il contratto di Operations e della centrale fotovoltaica di Spigno, ed CP_4 il contratto di subappalto siglato tra la (quale subappaltante) e la Controparte_3 Pt_1
(quale subappaltatrice), e per l'effetto condannare la al pagamento in favore della CP_1 Pt_1
[... dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. pari alla somma che sarà quantificata in corso di causa e ritenuta di Giustizia dal Tribunale adito e/o al risarcimento del danno pari quanto meno al quantificato indennizzo ex art. 1671 c.c. oltre al pagamento della somma di € 53.736,12 oltre Iva per opere di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di € 7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati e non pagati;
8) Accertare/dichiarare che è lo schermo societario costituito e preordinato Controparte_3 da al fine di limitare la propria responsabilità patrimoniale in riferimento al contratto di CP_1 subappalto stipulato tra e in data 15.05.2012, conseguentemente Controparte_3 Pt_1 accertare/dichiarare che effettivo committente del contratto di subappalto stipulato dalla in Pt_1 data 15.05.2012 è la e per l'effetto condannare per quanto di CP_1 Controparte_3 spettanza, al pagamento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. da corrispondersi alla nella Pt_1 somma che sarà quantificata in corso di causa e ritenuta di Giustizia dal Tribunale adito, oltre alla somma di € 53.736,12 oltre Iva per opere di manutenzione eseguite in vigenza del contratto e precedenti al recesso del contratto di cui è stata omessa la corresponsione, oltre alla somma di €
7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati e non pagati;
3 9) Ove non ritenute accoglibili le superiori domande nei confronti di Condannare in CP_1 ogni caso a corrispondere a la somma di € 7.390,82 oltre Iva per materiali CP_1 Pt_1 sostitutivi della Centrale di fotovoltaica di Spigno acquistati e non pagati;
10) Il tutto oltre interessi commerciali dal dovuto al soddisfo.
11) Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per il convenuto costituito: “In via preliminare: - dichiarare, per i motivi sopra esposti, inammissibile ogni domanda e richiesta formulata dall'attrice nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto coperta dal giudicato della sentenza n. 7385/2021- Tribunale di Roma, emessa nel CP_1 procedimento R.G. n. 71639;
In via principale: - rigettare, per i motivi sopra esposti, ogni domanda e richiesta formulata dall'attrice nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Parte_1 CP_1 condannare l'attrice al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1 cpc., da liquidare in via equitativa;
In subordine: - qualora il Tribunale dovesse ritenere ammissibile e fondata l'azione surrogatoria proposta da ridurre l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art 16.2 del contratto di appalto Parte_1 tra e al 5% del Prezzo O&M dei lavori che devono ancora CP_1 Controparte_3 essere effettuati;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, incluso le spese per consulenti tecnici d'ufficio o di parte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la ha citato in giudizio la e la Parte_1 CP_1 [...]
dichiarata contumace all'udienza del 17.10.2024. A sostegno della propria Controparte_3 domanda, l'attrice ha preliminarmente eccepito la nullità della sentenza n. 7385/2021 resa in data
16.04.2021 dal Tribunale di Roma, nella causa promossa da Parte_2 contro per difetto di integrità del contraddittorio, adducendo che nel suddetto giudizio CP_1 non sarebbe stata citata la Immobiliare Marittima S.r.l. la quale, unitamente alla e alla CP_1
aveva stipulato la scrittura privata transattiva dell'11.04.2012, di cui si chiedeva la CP_5 risoluzione per grave inadempimento oltre al risarcimento dei danni patiti.
4 Nel merito, parte attrice ha dedotto che, in ossequio a quanto previsto dal punto 2.2. della scrittura privata dell'11.04.2021, sono stati stipulati due ulteriori contratti, ovvero:
a. in data 26.04.2012 la previo accordo con ha concluso con la CP_1 CP_5 società un contratto di per il Controparte_3 Controparte_6 funzionamento, la gestione e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico (c.d. “Contratto di
Appalto O&M”);
b. in data 15.05.2012 la ha stipulato con la Controparte_3 [...]
(società a tale scopo designata da Effedi S.p.A.) un Controparte_7 contratto di subappalto definito “Contratto di sub-O&M”, per l'esecuzione dei servizi di monitoraggio, assistenza, gestione, riparazione, pulizia e manutenzione dell'impianto fotovoltaico, di cui al contratto di appalto del 26.04.2012.
Tanto premesso, ha sostenuto che, dato il collegamento negoziale tra i due contratti, la revoca immotivata del contratto di appalto O&M da parte della nei confronti della CP_1 [...] avrebbe causato “a cascata” anche la revoca - altrettanto immotivata - del contratto Controparte_3 di subappalto che è stato risolto in data 1.07.2014 dalla provocando così Controparte_3 ingenti danni alla Parte_1
Ha quindi concluso chiedendo la condanna della al pagamento: Controparte_3
- della somma di € 810.000,00, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. o comunque di risarcimento dei danni patiti dalla per il recesso ingiustificato della convenuta dal Parte_1 contratto di sub-O&M;
- l'importo di € 53.736,12 oltre Iva, relativo alle fatture emesse in data 19.03.2014 e
16.06.2014 dalla per l'opera di manutenzione che è stata dalla stessa prestata e Parte_1 non pagata;
- l'importo di € 7.390,82 oltre Iva per materiali acquistati dalla e alla stessa non Parte_1 pagati dalla Controparte_3
Inoltre, l'attrice ha chiesto che tale somma di cui è debitrice la venga Controparte_3 corrisposta direttamente dalla società GEE1 S.r.l. in qualità di committente del collegato contratto di Appalto O&M. Tale richiesta troverebbe la sua giustificazione nel fatto che, dall'analisi di molteplici indici di natura indiziaria, sarebbe provata l'esistenza di un vero e proprio “schermo societario” facente capo alla Più nello specifico, a parere dell'attrice, sarebbe emerso CP_1
5 che la Società – diretta controparte contrattuale della – sarebbe Controparte_3 Parte_1 stata appositamente costituita ed utilizzata dalla al solo fine di “schermarla” dagli CP_1 effetti negativi in caso di prematuro scioglimento del contratto di sub-O&M; come poi avvenuto nel caso di specie.
Infine, l'attrice ha chiesto la surroga ex art. 2900 c.c. della nei diritti che la debitrice, Parte_1
vanta nei confronti della non essendosi quest'ultima attivata Controparte_3 CP_1 giudizialmente per far valere i diritti di credito cagionati dall'ingiustificato recesso dal contratto di appalto O&M avvenuto in data 02.07.2014.
La convenuta GEE1 S.r.l., costituitisi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tutte le domande proposte contro la stessa per violazione del principio del ne bis in idem stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 7385/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data
16/29.04.2021 e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Con l'ordinanza del 27 febbraio 2025, ritenuta la necessità di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di giudicato, la causa è stata rinviata all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza n. 7385/2021 resa dal Tribunale di Roma in data 16/29.04.2021, nel giudizio iscritto al n. R.G. 71639/2014.
Il suddetto giudizio, introdotto con atto di citazione del 10.11.2014 da ed Parte_1 CP_5 aveva ad oggetto la risoluzione per grave inadempimento da parte della agli impegni CP_1 assunti con la scrittura privata transattiva dell'11.04.2012.
L'odierna attrice ha rilevato che la suddetta scrittura privata era stata stipulata tra la la CP_1
e la Immobiliare Marittima S.r.l., di conseguenza, la sentenza n. 7385/21 emessa dal CP_5
Tribunale di Roma, avrebbe dovuto essere pronunciata nel contraddittorio tra tutte le parti stipulanti, circostanza non avvenuta nel caso dí specie, non essendo stato integrato il contraddittorio con la società Immobiliare Marittima S.r.l.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che il preteso vizio di difetto di integrità del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario nel giudizio di primo grado può essere denunciato soltanto con
6 l'appello della sentenza, atteso che, l'art. 161 c.p.c. dispone che “la nullità delle sentenze soggette ad appello o ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”.
Conseguentemente, una volta che la sentenza di primo grado è passata in giudicato non può essere chiesto in via di azione o di eccezione l'accertamento, anche solo incidentale, della sua nullità per difetto di integrità del contraddittorio.
Inoltre, va osservato che, nel giudizio iscritto al n. R.G. 71639/2014, sono stati gli stessi attori a non aver attivato o integrato compiutamente il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, sicché in caso di loro soccombenza, non sono neppure legittimati “ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto
l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi;
tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100
c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo” (Cass., n. 6815 del 14/03/2024; conforme, Cass., n. 20091 del 13/07/2023).
Fermo restando l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della sentenza n. 7385/2021 resa dal
Tribunale di Roma in data 16/29.04.2021, si rileva che il vizio in esame non integra una ipotesi di litisconsorzio necessario dal momento che, analizzando le posizioni assunte delle parti a seguito della scrittura privata dell'11.04.2012, esse risultano scindibili ed indipendenti le une dalle altre, con conseguente possibilità di una risoluzione parziale del contratto. Invero, l'art. 1459 c.c. stabilisce che in tema di contratti plurilaterali l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Nel caso di specie, il grave inadempimento della - CP_1 tale da legittimare la risoluzione della scrittura privata - non avrebbe avuto alcuna diretta conseguenza sulla posizione della Immobiliare Marittima S.r.l., estranea ai rapporti tra le attrici e la convenuta.
7 Ed infatti, mentre l'azione di risoluzione e di risarcimento danni era stata proposta dalle attrici nei confronti della nessuna domanda era stata, invece, avanzata nei riguardi della CP_1
Immobiliare Marittima S.r.l., pur essendo anch'essa parte della citata scrittura privata, avendo, quest'ultima, assunto obbligazioni soltanto nei confronti della (e non anche con CP_1 [...]
impegnandosi, dietro corrispettivo, a concedere a quest'ultima il diritto di CP_8 Parte_1 superficie/locazione sui terreni su cui sono istallati gli impianti fotovoltaici e sul passaggio per il raggiungimento dei suddetti impianti.
Per tali ragioni, la mancanza di un rapporto di dipendenza tra le obbligazioni contrattuali assunte tra le società partecipanti al giudizio e la Immobiliare Marittima S.r.l., impedisce la configurabilità di quel rapporto “unico” ed “inscindibile” che costituisce il presupposto per dar vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, versandosi, al contrario, in una tipica fattispecie di litisconsorzio facoltativo con posizioni processualmente scindibili, dal momento che alla pluralità dei rapporti sostanziali dedotti contrattualmente corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro autonomi.
2. Nel merito, il Tribunale ritiene inammissibili le domande proposte dalla
[...] nei confronti della GEE1 S.r.l. per i seguenti motivi. Parte_3
Ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza avente valore di cosa giudicata fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa.
È noto che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudicato copre con la sua efficacia “il dedotto ed il deducibile”, ovvero non solo le situazioni giuridiche che sono state fatte espressamente oggetto della domanda giudiziale decisa in via definitiva, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia e tutte quelle che, per la identità o la connessione con il titolo ivi dedotto, avrebbero potuto essere avanzate in quella stessa sede, anche in base al principio di economica processuale e di divieto di frazionamento del credito (ex multis vedi Cass. sez. L., n. 3488 del 23/02/2016; sez. 3, n. 5245 del 6/03/2014).
La cosa giudicata in senso sostanziale consiste, dunque, nella definitività dell'accertamento contenuto nella sentenza emessa al di fuori del processo nel quale è stata pronunziata, e ciò preclude
8 alle parti l'instaurazione di un successivo giudizio avente ad oggetto l'idem factum anche se diversamente qualificato.
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel giudizio avente R.G. n. 71639/2014 il
Tribunale di Roma - con sentenza divenuta definitiva - ha rigettato le domande proposte dalle attrici, e dalla nei confronti della CP_5 Parte_1 CP_1
Successivamente la sola ha introdotto l'odierno giudizio citando nuovamente la GEE1 Parte_1
S.r.l. e integrando il contraddittorio con la Controparte_3
I due giudizi instaurati dall'attrice sono sovrapponibili avendo ad oggetto le stesse parti nonché lo stesso petitum e causa petendi.
Nell'odierno giudizio sono state, di fatto, reiterate le stesse domande già precedentemente esperite,
e rigettate dal Tribunale, nei confronti della convenuta CP_1
Nello specifico, le medesime doglianze in precedenza sollevate delle appellanti (domanda di grave inadempimento della scrittura privata dell'11.04.2021 e di risarcimento dei danni patiti) sono ad oggi state riproposte sottoforma di indennizzo ex art. 1671 c.c. per il recesso ingiustificato dal contratto cd. “di sub-O&M” della Controparte_3
Inoltre, solo nel presente giudizio è stato specificato – proponendo la tesi del cd. “schermo- societario” – il motivo per il quale tali somme venivano richieste direttamente all'appaltatrice GEE1
S.r.l. e non alla propria controparte contrattuale, eludendo così il difetto di legittimazione dichiarato dal Tribunale nella già emessa sentenza di rigetto.
Sul punto, il Tribunale di Roma aveva così disposto: “…da ciò consegue che, difettando in capo alla la qualità di parte del contratto inter alios del 11.4.2012, del quale in questa sede Parte_1 chiede la risoluzione, difetta, in capo alla medesima, la legittimazione ad agire in tal senso;
ne deriva pure l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta per
l'inadempimento di un contratto del quale la non è mai stata parte”. Parte_1
E ancora con specifico riferimento alla risoluzione del contratto di subappalto: “In altre parole, la
senza alcuna specifica considerazione della struttura e del contenuto del contratto del Parte_1
11.4.2012, ha individuato, quale unica causa petendi della sua domanda (in tal modo cristallizzandone e limitandone definitivamente l'oggetto e l'estensione), l'inadempimento della
9 convenuta alle relative obbligazioni, facendo discendere semplicisticamente la pretesa responsabilità risarcitoria della nei suoi confronti direttamente dall'inadempimento CP_1 dell'accordo transattivo del 11.4.2012, del tutto incurante della complessità della vicenda oggetto di causa, derivante dal collegamento negoziale di una pluralità di contratti che, lungi dal prevedere in via diretta obbligazioni a carico della nei confronti della e determinano Parte_4 Parte_1 una partecipazione alle vicende oggetto di causa parzialmente mediata dalla presenza di soggetti estranei al presente giudizio (la e dalla stipula di contratti diversi ed Controparte_3 ulteriori (di appalto e subappalto) per la gestione e manutenzione dell'impianto fotovoltaico oggetto di causa”.
Per cui, l'attuale giudizio ha consentito indebitamente alla di “aggiustare il tiro” Parte_1 evidenziando specificatamente il collegamento negoziale tra il contratto di appalto e quello di subappalto conclusi dalle parti in ottemperanza alla scrittura privata dell'11.04.2012, integrando il contraddittorio anche con la Controparte_3
Infine, è stato nuovamente domandato alla GEE1 Srl il pagamento delle fatture emesse in data
19.03.2014 e 16.06.2014 dalla nei confronti della già Parte_1 Controparte_3 espressamente richieste in precedenza e rigettate dal tribunale per difetto di legittimazione passiva.
Sempre il Tribunale di Roma, sul punto, aveva stabilito che: “Pure la domanda di condanna della al pagamento delle fatture insolute (che, peraltro, non si rinvengono agli atti del Parte_4 giudizio), formulata dalla è infondata e meritevole di integrale rigetto, in considerazione Parte_1 del difetto di legittimazione passiva della odierna convenuta rispetto ad una pretesa di pagamento che la subappaltatrice ( , nell'ambito di un appalto di natura privatistica, avrebbe potuto Parte_1 far valere nei confronti dell'appaltatrice . Controparte_3
Da quanto esposto consegue che va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dalla
[...] nei confronti della trattandosi di doglianze che hanno formato oggetto di altro Pt_1 CP_1 precedente giudizio iscritto al n. 71639/2014 del Tribunale di Roma e, quindi, coperte dal giudicato sostanziale formatosi a seguito del passaggio in giudicato dei capi della predetta sentenza che hanno deciso le analoghe domande riformulate anche nel presente giudizio.
3. Unica eccezione all'inammissibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti della GEE1
S.r.l., non rientrando nel petitum e causa petendi del precedente giudizio, riguarda la domanda di
10 surrogatoria ex art. 2900 c.c. che va però rigettata nel merito data la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge.
Sul punto, è sufficiente rammentare che l'azione di cui all'art. 2900 c.c. è prevista esclusivamente in capo al creditore che, per assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale a lui spettante, può surrogarsi al debitore esercitando i diritti e le azioni che spettano a quest'ultimo verso i terzi.
Tuttavia, la proposizione dell'azione ex art. 2900 c.c. è giustificata solo qualora si abbia un effettivo e ragionevole timore circa l'insolvibilità del patrimonio del debitore, considerato in rapporto all'entità del credito dell'agente e degli altri soggetti che possono concorrervi con parità di diritti.
In mancanza di tale requisito, l'intervento del terzo creditore apparirebbe un'arbitraria intromissione nella sfera giuridica del debitore allorquando il suo patrimonio, attuale o residuato dalla depauperazione, si presentasse ancora largamente sufficiente a garantire il credito.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che: “per quanto diretta ad assicurare che siano conservate le ragioni del creditore, l'azione surrogatoria nella prospettiva del legislatore poggia sulla ricorrenza di un «pericolo di insolvenza», riferito alla sfera del debitore, che per la sua inerzia rischia di compromettere la generica garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. È necessario che
l'inerzia del debitore produca o aggravi il pericolo dell'insolvenza, ossia produca o aggravi il pericolo di insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare il diritto del creditore, dovendo essa risultare pregiudizievole per le ragioni del creditore. Tale pericolo di insolvenza legittima
l'esercizio dell'azione surrogatoria, poiché in assenza di esso non vi è interesse che giustifichi
l'ingerenza del creditore nella sfera giuridica del debitore in deroga al principio dell'autonomia privata. Inoltre, il pericolo di insolvenza deve essere attuale e concreto, non bastando una generica eventualità di futura insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore. Tale interesse, per il principio generale dell'onere probatorio, deve essere provato da chi lo allega, non potendo la prova di essa ritenersi implicita nel solo fatto dell'esercizio dell'azione” (Cass. civ., Sez. III, ord. n.
25382/25)
A tale stregua, nel caso di specie difetta non solo la prova, ma l'allegazione stessa del pericolo di incapienza patrimoniale della società debitrice. Difatti, parte attrice si è limitata a constatare che:
“la in seguito al recesso ad nutum subito dalla GEE1 S.r.l. in relazione al Controparte_3 contratto di O&M non ha attivato alcuno strumento al fine di recuperare il danno subito pari
11 all'indennizzo ad essa dovuto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e che costituisce un vero e proprio diritto della senza null'altro specificare sul punto. Controparte_3
Per tali motivi l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. non può essere accolta.
4. Devono invece ritenersi ammissibili le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 non avendo quest'ultima assunto la qualità di parte nel più volte citato Controparte_3 giudizio iscritto al n. RG71639/2014.
L'odierna attrice ha richiesto la condanna della al pagamento di somma a Controparte_3 titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. e/o il risarcimento dei danni subiti a causa dell'ingiustificato recesso della stessa dal contratto di “sub-O&M” concluso con la il quale, dato il Parte_1 collegamento negoziale, sarebbe derivato “a cascata” dal recesso della dal contratto di CP_1 appalto concluso in data 26.04.2012.
È noto che il diritto di recesso dal contratto di appalto può essere esercitato dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto e, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 c.c., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto;
tale recesso determina tuttavia un obbligo indennitario in capo al committente correlato alle perdite subite dall'appaltatore.
Nella presente fattispecie la committente, ha esercitato il diritto Controparte_3 potestativo di recesso dal contratto di subappalto concluso con la in ragione del venir Parte_1 meno del distinto rapporto contrattuale di appalto intercorrente tra la stessa e la GEE1 S.r.l.
Tale circostanza è confermata dalla e-mail del 1.07.2014 inviata dalla al Controparte_3
Sig. l.r.p.t. della ove veniva precisato che: “il contratto di O&M per Parte_5 Parte_1
è stato annullato con effetto immediato dal nuovo proprietario e per tale ragione Parte_6 anche la non è in grado di onorare gli obblighi nei vostri confronti”. Con tale Controparte_3 missiva veniva pertanto data notizia alla della immediata cessazione del contratto di “sub- Parte_1
.
Deve pertanto ritenersi che lo scioglimento del contratto di appalto O&M abbia comportato la perdita di interesse da parte della all'esecuzione del subappalto concluso Controparte_3 con la Parte_1
12 In punto di diritto - con riferimento ai rapporti tra il contratto “madre” di appalto e quello “figlio” di subappalto – si evidenzia che il tratto caratteristico del contratto di subappalto è quello dell'autonomia e della distinzione rispetto al contratto principale di appalto e, di conseguenza, dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente.
Per cui, in caso di recesso del subcommittente risulta inapplicabile l'art. 1672 c.c. il quale stabilisce che: “se l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile per una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera”. La norma riguarda infatti i casi di impossibilità assoluta ed oggettiva che concernono la prestazione in sé ma non eventi di natura personale quale la perdita di interesse al rapporto contrattuale (ex multis. Cass. n. 21599/2010, Cass.
n. 1364/1979). In altri termini l'art. 1672 c.c. disciplina solo i casi in cui il risultato del rapporto non possa oggettivamente essere conseguito.
Nella presente fattispecie non si è, quindi, in presenza dell'impossibilità oggettiva di raggiungere il risultato del subappalto (per factum principis, caso fortuito, forza maggiore, fatto del creditore), bensì della soggettiva perdita di interesse del subcommittente al rapporto di subappalto in conseguenza della risoluzione del distinto rapporto principale di appalto che detto interesse aveva generato.
Indi per cui, in caso di avvenuta cessazione del contratto di subappalto si applica la disciplina prevista dall'art. 1671 c.c. e non quella di cui all'art. 1672 c.c.
Di conseguenza, a causa del recesso dal contratto di subappalto ad opera della Controparte_3
il subappaltatore leso deve essere indennizzato ai sensi dell'art. 1671 c.c.; norma che seppur
[...] prevista normativamente per il solo contratto di appalto è applicabile analogicamente anche al contratto di subappalto.
Circa la quantificazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. va precisato che la consolidata giurisprudenza di Cassazione (in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova su cui Cass. n. 19146 del 2013) ha affermato che: “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo
13 globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”
(Cass. n. 15304/2020; Cass. n. 8853 del 2017; Cass. n. 9132 del 2012).
Proprio con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo, la ha fatto esplicito Parte_1 riferimento a quanto emerso a seguito della CTU redatta nel giugno del 2018 dall'ing. Per_1
, disposta su richiesta delle attrici nel giudizio iscritto al n. RG 71639/2014. Nella suddetta
[...] relazione tecnica, il CTU ha accertato che la ha “svolto diligentemente la manutenzione Parte_1 dell'impianto fotovoltaico il quale ha prodotto energia secondo le potenzialità intrinseche dell'impianto e in linea con le prestazioni che l'impianto ha dimostrato successivamente al
30.06.2014, quando l'impianto è passato al nuovo operatore”. Il CTU ha ritenuto, pertanto, che la a seguito del recesso dal contratto di subappalto dovesse ricevere dalla Parte_1 [...]
la totale somma di € 431.211,55 + IVA di cui: 370.084, 61 + iva a titolo di lucro Controparte_3 cessante, €53.736,12 + IVA per la manutenzione svolta e non pagata ed € 7.390,82 + IVA per materiali acquistati e non pagati.
Il Tribunale ritiene pregevole per metodo e tecnica utilizzata l'accertamento peritale effettuato dal
Prof. Ing. , di cui se ne accolgono integralmente le conclusioni. Per_1
In conclusione, la deve essere condannata al pagamento in favore della Controparte_3 della somma complessiva di € 370.084, 61 + iva a titolo di indennizzo del mancato Parte_1 guadagno per la prematura cessazione del contratto di subappalto (cd. sub-O&M).
Vanno altresì riconosciute, in quanto documentalmente provate e riscontrate dal CTU del separato giudizio, le ulteriori somme di € 53.736,12 + IVA per la manutenzione svolta e non pagata ed €
7.390,82 + IVA per materiali acquistati e non pagati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma – Sezione Ottava Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
14 - dichiara inammissibile l'eccezione di nullità della sentenza ella sentenza n. 7385/2021 resa dal
Tribunale di Roma in data 16/29.04.2021;
- dichiara inammissibili le domande proposte dalla nei confronti della GEE1 S.r.l.; Parte_1
- condanna la al pagamento, in favore della la totale somma di € Controparte_3 Parte_1
431.211,55 + IVA di cui: 370.084, 61 + iva a titolo di indennizzo da lucro cessante, €53.736,12 +
IVA per la manutenzione svolta e non pagata ed € 7.390,82 + IVA per materiali acquistati e non pagati;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio in favore della che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 14.600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna la al pagamento in favore della delle spese del Controparte_3 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 14.600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Sentenza redatta con l'ausilio della Magistrata Ordinaria in Tirocinio, Dott.ssa Marta Leone.
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