TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4087/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4087/2023
Tra
Parte_1
E
Parte_2
Oggi 26 giugno 2025, innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi: per l'opponente l'avv. Fabio Talluto e per l'opposto l'avv. Emanuele Picciotto. Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti difensivi e chiedono cha la causa sia decisa.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.00, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1 nella controversia civile iscritta al n°4087 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Salvatore Puglisi C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Fabio Talluto, che la rappresenta per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIALE REGIONE C.F._2
SICILIANA 2629 90145 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIOTTO
EMANUELE per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo. mediante la lettura, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi, all'udienza del 26/06/2025, alle ore 19.00 , ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da;
Parte_1
.- conferma il decreto ingiuntivo n. 4348/2022, emesso dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2022;
.- condanna la signora al rimborso a favore del signor Parte_1 Pt_2
delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso per spese generali e iva e cpa come per legge
e della seguente contestuale motivazione:
La signora con atto di citazione notificato a mezzo pec in Parte_1
data 1/3/2023 ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 4348/2022, emesso dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2022, con il quale è stato ingiunto alla stessa di pagare l'importo complessivo di Euro 15.291,56, a titolo di canoni di
2 locazione, di mancato preavviso di rilascio dell'immobile, di oneri condominiali e fatture per consumo idrico non pagati oltre relativi interessi legali, maturati e maturandi, oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi
Euro 540,00 per compensi, ed Euro 145,50, per spese, oltre oneri fiscali e previdenziali.
L'odierna opponente ha dichiarato la sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 650 c.p.c., non avendo ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, per avere rilasciato l'immobile locato e non avere potuto comunicare il cambio di residenza per lavori di ristrutturazione effettuati nel nuovo immobile.
La signora ha chiesto in via pregiudiziale, la dichiarazione della Pt_1 piena sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 650, c.p.c., in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito,
l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, contestando la debenza delle somme ingiunte e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento della somma di euro ventimila o della somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dei danni subiti per le innumerevoli criticità presenti nell'immobile locato e in subordine, la dichiarazione dell'obbligo a carico dell'odierna opponente, di corrispondere alla parte opposta, una somma inferiore a quella ingiunta, a titolo di canoni di locazione dovuti dall'01 gennaio 2022 al 29 luglio 2022 (data di rilascio effettivo dell'immobile de quo) e degli eventuali oneri residuali, con la condanna del alle spese del presente giudizio. Pt_2
L'opposto si è costituito tempestivamente, eccependo preliminarmente l'irregolare proposizione dell'opposizione con atto di citazione piuttosto che ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., trattandosi di materia locatizia e la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 650 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione tardiva. Nel merito, il signor ha contestato la fondatezza delle asserzioni di controparte e la Pt_2
carenza di qualsiasi supporto probatorio a sostegno di quanto dedotto. Ha infine eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento della negoziazione assistita, prevista quale condizione di procedibilità della stessa, nonché come conseguenza della inammissibilità dell'opposizione
3 proposta. Ha chiesto pertanto il rigetto di tutte le domande formulate dall'odierna opponente con la condanna della stessa alle spese di giudizio.
L'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo opposto è stata rigettata con ordinanza dell'11/3/2024, con la quale è stato disposto altresì il mutamento del rito da ordinario a locatizio.
La causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 26/6/2025, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Motivi della decisione.
All'esito della istruttoria documentale e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la presente opposizione appare inammissibile.
Come è noto, l'art. 650 c.p.c. così recita: “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Detta norma quindi legittima l'opposizione al decreto ingiuntivo tardiva, e cioè oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel caso in cui vi è prova - da fornirsi da parte dell'opponente - della nullità della notificazione del decreto stesso, da cui sia derivata l'impossibilità per il debitore di avere tempestiva conoscenza del provvedimento di ingiunzione ovvero se la mancata conoscenza sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Chi si avvale dell'opposizione tardiva pertanto deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore. Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana, che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore si intende una forza esterna assolutamente ostativa.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, oltre che risultante dagli atti prodotti dagli stessi opponenti, che il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo opposto sono stati notificati alla signora prima presso l'immobile Parte_1
locato, eletto a domicilio con la sottoscrizione del contratto di locazione, e, successivamente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo la destinataria irreperibile, in
4 quanto non aveva comunicato il cambio di residenza agli uffici dell'anagrafe del comune di Palermo.
Infatti, la notifica del decreto ingiuntivo da parte dell'opposto appare perfettamente regolare, mentre il fatto che la signora non abbia avuto Pt_1
tempestiva conoscenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento non può trovare giustificazione nella ristrutturazione del nuovo immobile, che non può essere rapportato al caso fortuito o alla forza maggiore previsti dall'art. 650 c.p.c., essendo un fatto del tutto dipendente dalla volontà dell'odierna opponente.
Infine, va sottolineato che la signora non ha allegato agli atti del Pt_1
giudizio alcuna prova della data dell'effettiva conoscenza del decreto opposto, dalla quale decorre il termine di giorni quaranta previsti per la proposizione dell'opposizione tardiva.
Anche il documento attestante la richiesta di cambio di residenza, depositato da parte opponente, risulta privo di data ed è quindi inutilizzabile ai fini della prova della sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.
Dalle esposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva avanzata da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4348/2022, emesso dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2022.
L'opposizione proposta va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
Così è deciso in Palermo il 26.06.2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
5
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4087/2023
Tra
Parte_1
E
Parte_2
Oggi 26 giugno 2025, innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi: per l'opponente l'avv. Fabio Talluto e per l'opposto l'avv. Emanuele Picciotto. Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti difensivi e chiedono cha la causa sia decisa.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.00, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1 nella controversia civile iscritta al n°4087 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Salvatore Puglisi C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Fabio Talluto, che la rappresenta per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIALE REGIONE C.F._2
SICILIANA 2629 90145 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. PICCIOTTO
EMANUELE per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo. mediante la lettura, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi, all'udienza del 26/06/2025, alle ore 19.00 , ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da;
Parte_1
.- conferma il decreto ingiuntivo n. 4348/2022, emesso dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2022;
.- condanna la signora al rimborso a favore del signor Parte_1 Pt_2
delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso per spese generali e iva e cpa come per legge
e della seguente contestuale motivazione:
La signora con atto di citazione notificato a mezzo pec in Parte_1
data 1/3/2023 ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 4348/2022, emesso dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2022, con il quale è stato ingiunto alla stessa di pagare l'importo complessivo di Euro 15.291,56, a titolo di canoni di
2 locazione, di mancato preavviso di rilascio dell'immobile, di oneri condominiali e fatture per consumo idrico non pagati oltre relativi interessi legali, maturati e maturandi, oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi
Euro 540,00 per compensi, ed Euro 145,50, per spese, oltre oneri fiscali e previdenziali.
L'odierna opponente ha dichiarato la sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 650 c.p.c., non avendo ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, per avere rilasciato l'immobile locato e non avere potuto comunicare il cambio di residenza per lavori di ristrutturazione effettuati nel nuovo immobile.
La signora ha chiesto in via pregiudiziale, la dichiarazione della Pt_1 piena sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 650, c.p.c., in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito,
l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, contestando la debenza delle somme ingiunte e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento della somma di euro ventimila o della somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento dei danni subiti per le innumerevoli criticità presenti nell'immobile locato e in subordine, la dichiarazione dell'obbligo a carico dell'odierna opponente, di corrispondere alla parte opposta, una somma inferiore a quella ingiunta, a titolo di canoni di locazione dovuti dall'01 gennaio 2022 al 29 luglio 2022 (data di rilascio effettivo dell'immobile de quo) e degli eventuali oneri residuali, con la condanna del alle spese del presente giudizio. Pt_2
L'opposto si è costituito tempestivamente, eccependo preliminarmente l'irregolare proposizione dell'opposizione con atto di citazione piuttosto che ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., trattandosi di materia locatizia e la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 650 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione tardiva. Nel merito, il signor ha contestato la fondatezza delle asserzioni di controparte e la Pt_2
carenza di qualsiasi supporto probatorio a sostegno di quanto dedotto. Ha infine eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento della negoziazione assistita, prevista quale condizione di procedibilità della stessa, nonché come conseguenza della inammissibilità dell'opposizione
3 proposta. Ha chiesto pertanto il rigetto di tutte le domande formulate dall'odierna opponente con la condanna della stessa alle spese di giudizio.
L'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo opposto è stata rigettata con ordinanza dell'11/3/2024, con la quale è stato disposto altresì il mutamento del rito da ordinario a locatizio.
La causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 26/6/2025, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Motivi della decisione.
All'esito della istruttoria documentale e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la presente opposizione appare inammissibile.
Come è noto, l'art. 650 c.p.c. così recita: “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Detta norma quindi legittima l'opposizione al decreto ingiuntivo tardiva, e cioè oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel caso in cui vi è prova - da fornirsi da parte dell'opponente - della nullità della notificazione del decreto stesso, da cui sia derivata l'impossibilità per il debitore di avere tempestiva conoscenza del provvedimento di ingiunzione ovvero se la mancata conoscenza sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
Chi si avvale dell'opposizione tardiva pertanto deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore. Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana, che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore si intende una forza esterna assolutamente ostativa.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, oltre che risultante dagli atti prodotti dagli stessi opponenti, che il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo opposto sono stati notificati alla signora prima presso l'immobile Parte_1
locato, eletto a domicilio con la sottoscrizione del contratto di locazione, e, successivamente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo la destinataria irreperibile, in
4 quanto non aveva comunicato il cambio di residenza agli uffici dell'anagrafe del comune di Palermo.
Infatti, la notifica del decreto ingiuntivo da parte dell'opposto appare perfettamente regolare, mentre il fatto che la signora non abbia avuto Pt_1
tempestiva conoscenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento non può trovare giustificazione nella ristrutturazione del nuovo immobile, che non può essere rapportato al caso fortuito o alla forza maggiore previsti dall'art. 650 c.p.c., essendo un fatto del tutto dipendente dalla volontà dell'odierna opponente.
Infine, va sottolineato che la signora non ha allegato agli atti del Pt_1
giudizio alcuna prova della data dell'effettiva conoscenza del decreto opposto, dalla quale decorre il termine di giorni quaranta previsti per la proposizione dell'opposizione tardiva.
Anche il documento attestante la richiesta di cambio di residenza, depositato da parte opponente, risulta privo di data ed è quindi inutilizzabile ai fini della prova della sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.
Dalle esposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva avanzata da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4348/2022, emesso dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2022.
L'opposizione proposta va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
Così è deciso in Palermo il 26.06.2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
5