TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12136 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. 25695/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca, all'esito dell'udienza del 17/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
, nata ad [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Grazia Deledda n.2 presso C.F._1 la studio dell'Avv. Federica Severoni e dell'Avv. Antonio Teano che la rappresentano e difendono, giusta procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(c.f. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale elettivamente domiciliato in Roma presso la sede di Roma di viale Regina CP_1
Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Dott. Ciro Vasaturo in forza di delega CP_ rilasciata dal Direttore della Sede di Roma Flaminio depositata unitamente alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. CP_1 PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 15 luglio 2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- di aver ottenuto Decreto di Omologa del 1 marzo 2025 (r.g. 24135/2024) – Tribunale di Roma, il riconoscimento del “requisito sanitario previsto dall'art. 1, L. 18/80 per fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 5 marzo 2024”;
- di aver inoltrato in data 4 marzo 2025 alle competenti sedi il decreto di omologa;
CP_1
- di aver inoltrato, in data 11 marzo 2025, alle competenti sedi , il modello AP70 ai fini di CP_1 permettere la liquidazione della prestazione de quo a mezzo PEC;
- di non aver ricevuto ancora la liquidazione dei ratei maturati.
La ricorrente, essendo decorso dalla notifica del decreto di omologa il termine di centoventi giorni indicato dal comma quinto dell'art. 445 bis c.p.c. per il pagamento della prestazione, ne chiedeva il riconoscimento in via giudiziaria oltre interessi di mora.
In data 20 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l' , deducendo di avere provveduto in data CP_1
29/07/2025 alla liquidazione della prestazione e al pagamento dall'agosto 2025, chiedendo dichiararsi, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente, depositava note in sostituzione di udienza, confermava l'avvenuto pagamento e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
2.- Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo nell'agosto 2025 (dopo la notifica del ricorso), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 4/3/2025. Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). CP_ 3.- Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in una sola udienza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 26 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca, all'esito dell'udienza del 17/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
, nata ad [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma alla Via Grazia Deledda n.2 presso C.F._1 la studio dell'Avv. Federica Severoni e dell'Avv. Antonio Teano che la rappresentano e difendono, giusta procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(c.f. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale elettivamente domiciliato in Roma presso la sede di Roma di viale Regina CP_1
Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Dott. Ciro Vasaturo in forza di delega CP_ rilasciata dal Direttore della Sede di Roma Flaminio depositata unitamente alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. CP_1 PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 15 luglio 2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- di aver ottenuto Decreto di Omologa del 1 marzo 2025 (r.g. 24135/2024) – Tribunale di Roma, il riconoscimento del “requisito sanitario previsto dall'art. 1, L. 18/80 per fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 5 marzo 2024”;
- di aver inoltrato in data 4 marzo 2025 alle competenti sedi il decreto di omologa;
CP_1
- di aver inoltrato, in data 11 marzo 2025, alle competenti sedi , il modello AP70 ai fini di CP_1 permettere la liquidazione della prestazione de quo a mezzo PEC;
- di non aver ricevuto ancora la liquidazione dei ratei maturati.
La ricorrente, essendo decorso dalla notifica del decreto di omologa il termine di centoventi giorni indicato dal comma quinto dell'art. 445 bis c.p.c. per il pagamento della prestazione, ne chiedeva il riconoscimento in via giudiziaria oltre interessi di mora.
In data 20 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l' , deducendo di avere provveduto in data CP_1
29/07/2025 alla liquidazione della prestazione e al pagamento dall'agosto 2025, chiedendo dichiararsi, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente, depositava note in sostituzione di udienza, confermava l'avvenuto pagamento e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
2.- Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo nell'agosto 2025 (dopo la notifica del ricorso), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 4/3/2025. Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). CP_ 3.- Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in una sola udienza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 26 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca