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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5351 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Desantis
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.5.2025, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro, invocando la nomina di un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71). CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo l'improponibilità della domanda giudiziale.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2.2. Il ricorso è improponibile, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni espresse da
Cass. Sez. Lav. n. 23618/2021, di seguito richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
2.1. “Questa Corte ha già precisato al riguardo (Sez. L, Sentenza n. 20664 del 07/10/2011,
Rv. 619186 - 01) che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Si è anche aggiunto (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005,
Rv. 581039 - 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”.
2.2. Nella specie, l' convenuto, costituendosi in giudizio, ha espressamente dedotto (e CP_2 documentato) quanto segue: “…il verbale oggi impugnato scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall' al fine di verificare la permanenza delle condizioni legittimanti il CP_1 riconoscimento dell'invalidità già in precedenza (verbale del 24.11.2022 invalidità del 67% )
2 confermata, peraltro, anche in sede giudiziale come da decreto di omologa che si allega unitamente al D.B integrato inv. civ. relativo al signor ”. Pt_1
CP_
2.3. Orbene, dalle deduzioni difensive dell' – suffragate dalla produzione documentale versata in atti (v. Data Base integrato e decreto di omologa) e neppure infirmate da elementi di segno contrario – emerge che la parte ricorrente non ha mai beneficiato della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/71.
Difatti, nei confronti di era stato espresso - in data 24.11.2022 - un primo giudizio Pt_1 sanitario (a seguito di domanda presentata il 19.4.2022), concretizzatosi nel riconoscimento di un complessivo grado di invalidità pari al 67%.
Espletata - in data 4.12.2024 - la prescritta visita di revisione, l'assistibile veniva, quindi, giudicato invalido in misura pari all'80%. CP_ Ne consegue che, ove anche l' avesse riscontrato, in sede di visita di revisione, una modifica peggiorativa delle condizioni sanitarie, tale accertamento non avrebbe potuto costituire un diritto alla pensione d'inabilità (in assenza di una specifica domanda di aggravamento), ma avrebbe potuto integrare solo la premessa di una domanda amministrativa in tal senso (cfr., in tal senso, Cass. n. 23618 cit.).
E poiché, nella fattispecie concreta, manca la previa domanda amministrativa di aggravamento, diretta ad ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità (prestazione di cui, come detto, l'odierno istante non è mai stato titolare), il processo non può che concludersi con una pronuncia di mero rito, dichiarativa dell'improponibilità del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5351/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, previa revoca del decreto di nomina del
C.T.U., così provvede:
a) dichiara improponibile il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/10/2025
Il Giudice
IV TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5351 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Desantis
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.5.2025, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro, invocando la nomina di un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71). CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo l'improponibilità della domanda giudiziale.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2.2. Il ricorso è improponibile, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni espresse da
Cass. Sez. Lav. n. 23618/2021, di seguito richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
2.1. “Questa Corte ha già precisato al riguardo (Sez. L, Sentenza n. 20664 del 07/10/2011,
Rv. 619186 - 01) che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Si è anche aggiunto (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005,
Rv. 581039 - 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”.
2.2. Nella specie, l' convenuto, costituendosi in giudizio, ha espressamente dedotto (e CP_2 documentato) quanto segue: “…il verbale oggi impugnato scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall' al fine di verificare la permanenza delle condizioni legittimanti il CP_1 riconoscimento dell'invalidità già in precedenza (verbale del 24.11.2022 invalidità del 67% )
2 confermata, peraltro, anche in sede giudiziale come da decreto di omologa che si allega unitamente al D.B integrato inv. civ. relativo al signor ”. Pt_1
CP_
2.3. Orbene, dalle deduzioni difensive dell' – suffragate dalla produzione documentale versata in atti (v. Data Base integrato e decreto di omologa) e neppure infirmate da elementi di segno contrario – emerge che la parte ricorrente non ha mai beneficiato della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/71.
Difatti, nei confronti di era stato espresso - in data 24.11.2022 - un primo giudizio Pt_1 sanitario (a seguito di domanda presentata il 19.4.2022), concretizzatosi nel riconoscimento di un complessivo grado di invalidità pari al 67%.
Espletata - in data 4.12.2024 - la prescritta visita di revisione, l'assistibile veniva, quindi, giudicato invalido in misura pari all'80%. CP_ Ne consegue che, ove anche l' avesse riscontrato, in sede di visita di revisione, una modifica peggiorativa delle condizioni sanitarie, tale accertamento non avrebbe potuto costituire un diritto alla pensione d'inabilità (in assenza di una specifica domanda di aggravamento), ma avrebbe potuto integrare solo la premessa di una domanda amministrativa in tal senso (cfr., in tal senso, Cass. n. 23618 cit.).
E poiché, nella fattispecie concreta, manca la previa domanda amministrativa di aggravamento, diretta ad ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità (prestazione di cui, come detto, l'odierno istante non è mai stato titolare), il processo non può che concludersi con una pronuncia di mero rito, dichiarativa dell'improponibilità del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5351/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, previa revoca del decreto di nomina del
C.T.U., così provvede:
a) dichiara improponibile il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/10/2025
Il Giudice
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