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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15468 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75418/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75418/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LO) il 06/11/1967, con il patrocinio dell'Avv. RUGGIERO VALENTINA ( ), con elezione di domicilio presso lo Email_1 studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/08/1972, con il patrocinio dell'Avv. BELLOMI ELISABETTA ( ), con elezione di domicilio presso lo Email_2 studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/12/2022 ha chiesto la Parte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 3.3.2012 a Roma con
[...]
, precisando che dall'unione erano nati i figli CP_1 Per_1
(2.7.2008) e (27.4.2011), e che a far data dalla comparizione dinanzi al Per_2
Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con sentenza n.
55563/2017, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i
1 presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione relativa all'affidamento della prole e al mantenimento della stessa.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto Controparte_1 da controparte in ordine alle condizioni economiche del divorzio. Il Presidente f.f. all'esito dell'udienza del 17.7.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, disponeva la conferma delle condizioni economiche della separazione. Con sentenza parziale n. 1580/2024 pubblicata il 29.1.2024 l'intestato Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Con ordinanza del 24 marzo 2025 su istanza di modifica dei provvedimenti provvisori avanzata da il Giudice , Controparte_1 preso atto del trasferimento di a Palermo, per motivi di servizio, Parte_1 disponeva la modifica dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli, riducendoli come peraltro richiesto dal padre e salvo diverso accordo come segue.” durante le vacanze di Pasqua per una settimana, e durante le vacanze estive per almeno un mese consecutivo tra luglio e agosto (da comunicare alla controparte entro il 30 aprile di ciascun anno), durante le ulteriori festività allorquando sia previsto dalla scuola il c.d. ponte, e per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana dal 24 al 31 dicembre con quella dal 31 dicembre al
6 gennaio;
” disponeva quindi l'aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli minori nella misura pari ad Euro 2000,00 al mese oltre rivalutazione annuale su base ISTAT;
stabiliva infine che la “possa CP_1 adottare in via esclusiva le decisioni che riguardano l'attività scolastica (per es. gite e visite di istruzione ed altre attività), il supporto psicologico e di sostegno didattico per i figli, oltre ad altre decisioni che riguardano la salute, purché supportate da adeguata prescrizione medica proveniente da struttura pubblica”.
All'udienza del 19.6.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio concessi i termini ex art. 190 cpc. In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente, il ricorrente, ha chiesto: “1) Disporsi l'affido condiviso dei figli minori a entrambi
i genitori e disporre che il padre possa vedere e tenere con se i minori il piu' possibile nelle festivita' scolastiche sin quando lavorera' in Sicilia , secondo le modalita' richieste con la memoria autorizzata del 18.3.2025, che si intendono qui ripetute , per poi ripristinare le normali frequentazioni statuite in sede separatizia
2 quando ritornera' su Roma;
2) Statuirsi che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori con una somma mensile non superiore a euro 1000 mensile, per undici mesi dato che un mese di vacanza estiva i minori li trascorreranno interamente con il padre ( come oggi sta avvenendo ) e al 50% delle spese extra per i figli preventivamente concordate tenendo conto delle disponibilita' economiche del padre;
3) Riconfermare che ciascuna delle parti e'autonoma , provvista di propri redditi e provvedera' al proprio mantenimento, come e' avvenuto sinora dalla separazione dei coniugi;
4) Condanna della controparte alle spese di giustizia, anche per le continue richieste temerarie presentate nel procedimento “.
La resistente ha chiesto invece: “1) in ordine all'affidamento dei figli minori, disporre il regime che più apparirà consono ai loro interessi, con i provvedimenti conseguenti, confermando comunque il loro collocamento stabile presso la madre, nonché l'attribuzione alla medesima dell'affidamento esclusivo e/o dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle questioni relative alla salute, alla scuola, all'istruzione in genere, allo sport e allo svolgimento delle attività extrascolastiche dei figli;
2) prevedere il regime di frequentazione e di permanenza del padre con i figli che più risulterà consono all'interesse dei minori;
3) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Carlo Conti
Rossini 113, int. 1 e 2, alla sig.ra con quanto in esso contenuto;
4) porre CP_1
a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra pari Pt_1 CP_1
a € 750,00 mensili, o a quella diversa maggiore misura che apparirà equa, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici pubblicati dall'Istat e con ogni conseguenza ex artt. 9 e 12-bis L. 898/1970 e successive modifiche;
5) determinare a carico del padre e a favore della madre un contributo al mantenimento dei figli minori con la medesima conviventi, comprensivo delle spese straordinarie, nella misura di almeno € 2.800,00 mensili ovvero nella diversa, maggiore misura ritenuta equa, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici pubblicati dall'Istat, tenuto anche conto del persistente, documentato, rifiuto del padre di contribuire a qualsiasi spesa straordinaria, obbligatoria o non obbligatoria;
6) in subordine al punto 5, determinare tale contributo al mantenimento nella misura di almeno €
2.400,00, ponendo inoltre a carico del sig. le spese straordinarie per il Pt_1
50%; 7) all'esito delle domande e delle deduzioni svolte nel giudizio, e
3 segnatamente alla mancata produzione della documentazione ordinata dall'Ill.mo
Tribunale, condannare il sig. alle spese ex art. 92, 1° co., c.p.c. Parte_1 nonché condannarlo al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° e 3° co., c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa;
8) ai sensi degli artt. 709 ter, 2° co., c.p.c. o
473bis.39 c.p.c., ammonire il sig. ad attenersi ai provvedimenti vigenti sia Pt_1 in punto di frequentazione che di contribuzione alle loro spese ordinarie e straordinarie e condannarlo altresì al pagamento della sanzione massima applicabile alla Cassa delle Ammende e al risarcimento dei danni in favore della sig.ra e/o dei figli minori, da liquidarsi anche in via equitativa ovvero ai CP_1 sensi dell'art. 709 ter, 2° co., n. 3 c.p.c.; 9) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.”
Per quanto relativo ai due figli deve stabilirsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori ed il collocamento presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto a
Roma in via Carlo Conti Rossini n.113 int.1 e 2. Ciò tenuto conto che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni che non risultano sussistenti nel caso in esame. Dalla disamina degli atti risulta infatti che il padre vive e lavora in Sicilia, che incontra i figli solo durante le vacanze e per un lungo periodo durante l'estate. Dagli atti non risulta che il medesimo si sia disinteressato dei due ragazzi sia dal punto di vista morale che materiale. Le parti invero sono entrate in conflitto sulla necessità delle spese straordinarie sostenute dalla resistente per i due figli, di talchè il debito reclamato dalla resistente attiene esclusivamente alla mancata condivisione delle decisioni afferenti le spese straordinarie per i due minori.
I due figli, dei quali il primo diciasettenne e il secondo quattordicenne, sono accuditi da sempre in via preminente dalla madre, in quanto le parti hanno implicitamente stabilito ciò fin dalla loro tenera età, tenuto conto del fatto che il padre ha sempre svolto la professione di militare e di Ufficiale dell'Esercito, con la conseguente possibilità di essere trasferito in numerose occasioni fuori sede. L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della
"bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro
4 probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (sent. Cass.
N.24876/2025). Nel caso di specie l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (in tal senso cfr.Cass. 16280/2025). La casa familiare sita in via Carlo Conti Rossini n.113 di proprietà della ricorrente per quanto relativo all'int. 1, e dei figli minori quanto all'int.2, deve essere assegnata a . Controparte_1
Per quanto relativo alla frequentazione tra padre e figli, tenuto conto dell'età dei due ragazzi e della lontananza tra l'abitazione del padre e quella dei figli minori deve stabilirsi che la medesima avverrà alle modalità concordate dal padre con i figli e, in difetto di accordo, secondo le modalità stabilite nel dispositivo.
Le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di , cui c'è l'opposizione del ricorrente e alla Persona_3 misura del mantenimento dovuto da per i due figli minori. La Parte_1 domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga
5 a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi
6 costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale in via preliminare che la durata del matrimonio è stata di sette anni, che le parti hanno sempre lavorato entrambi, il ricorrente come militare dell'Esercito e la resistente come avvocato.
Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che , Parte_1 attualmente Ufficiale dell'Esercito svolge le sue mansioni a Palermo e percepisce entrate mensili nette pari ad Euro 4100, che possono aumentare oltre la somma di
Euro 5000 al mese a seconda dei servizi eseguiti e delle indennità percepite (cfr. buste paga di gennaio e febbraio 2025 in atti). Il ricorrente non sostiene spese di alloggio e non risulta proprietario di beni immobili.
, di professione avvocato, ha dichiarato nell'anno 2024 Controparte_1 entrate nette pari ad Euro 20.100 nell'anno d'imposta 2024(reddito lordo 31.100 come dalla dichiarazione dei redditi acquisita in atti), è proprietaria della casa familiare (int. 1) nonché di un immobile a Polignano, oltre che di ¼ di un immobile sito a Roma, dive vive la madre. Da tutto quanto sopra esposto risulta chiaramente che non vi è una disparità economica tale da consentire di stabilire un assegno divorzile in funzione assistenziale o perequativa. La circostanza dedotta relativa alle numerose trasferte effettuate dal marito per motivi di lavoro, in ragione delle quali la ha riferito di avere sacrificato la propria professione, non risulta CP_1 suffragata inoltre di idonea prova in atti (posto la ha sempre lavorato) CP_1 assumendo di contro valore al fine di stabilire la misura dell'assegno dovuto dal per il mantenimento dei figli. Ed invero sul punto appare inequivocabile Pt_1 che l'assenza protratta del padre, per motivi di lavoro, ha investito la resistente in via esclusiva della cura dei figli, dovendo ella quindi ricorrere evidentemente ad un aiuto domestico che le consentisse di lavorare senza doversi occupare del menage familiare, più di quanto nella norma accade quando i due genitori vivono nella stessa città e si possono occupare entrambi di tenere i figli.
Ciò posto, considerati la più florida condizione reddituale del marito, il prevalente se non esclusivo contributo offerto dalla moglie nell'accudimento e nell'educazione dei figli e la durata della convivenza coniugale, il Collegio ritiene equo disporre
7 l'obbligo di di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei due figli minori la somma mensile pari ad euro 2000,00, oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT e al 50 % delle somme straordinarie per i figli. La domanda di forfetizzazione delle spese straordinarie formulata dalla resistente non merita accoglimento tenuto conto della imprevedibilità delle spese straordinarie obbligatorie e non obbligatorie come stabilite dal Protocollo del 2014 sottoscritto dal Tribunale di Roma che interamente si richiama.
La domanda di risarcimento ex art. 96 secondo comma cpc parimenti non merita accoglimento csì come la domanda ex art. 709 cpc per mancanza di prova sottesa alla domanda.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
75418/2022, preso atto della sentenza parziale n. 1580/2024 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di assegno divorzile;
- Affida in via condivisa i due figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori collocandoli presso la madre. Il padre terrà i figli con sé, salvo diverso accordo, durante le vacanze di Pasqua per una settimana, durante le vacanze estive per almeno un mese consecutivo tra luglio e agosto (da comunicare alla controparte entro il 30 aprile di ciascun anno), durante le ulteriori festività ogni qualvolta sia previsto dalla scuola il c.d. ponte, e per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana dal 24 al 31 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Assegna la casa familiare sita in Roma alla via Carlo Conti Rossini n.113 int. 1
e 2 a Controparte_1
- Determina in euro 2000,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i due figli dovuto da in favore di da Parte_1 Controparte_1 corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- Compensa le spese di lite.
8 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 24/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75418/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LO) il 06/11/1967, con il patrocinio dell'Avv. RUGGIERO VALENTINA ( ), con elezione di domicilio presso lo Email_1 studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/08/1972, con il patrocinio dell'Avv. BELLOMI ELISABETTA ( ), con elezione di domicilio presso lo Email_2 studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/12/2022 ha chiesto la Parte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 3.3.2012 a Roma con
[...]
, precisando che dall'unione erano nati i figli CP_1 Per_1
(2.7.2008) e (27.4.2011), e che a far data dalla comparizione dinanzi al Per_2
Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con sentenza n.
55563/2017, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i
1 presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione relativa all'affidamento della prole e al mantenimento della stessa.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto Controparte_1 da controparte in ordine alle condizioni economiche del divorzio. Il Presidente f.f. all'esito dell'udienza del 17.7.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, disponeva la conferma delle condizioni economiche della separazione. Con sentenza parziale n. 1580/2024 pubblicata il 29.1.2024 l'intestato Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Con ordinanza del 24 marzo 2025 su istanza di modifica dei provvedimenti provvisori avanzata da il Giudice , Controparte_1 preso atto del trasferimento di a Palermo, per motivi di servizio, Parte_1 disponeva la modifica dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli, riducendoli come peraltro richiesto dal padre e salvo diverso accordo come segue.” durante le vacanze di Pasqua per una settimana, e durante le vacanze estive per almeno un mese consecutivo tra luglio e agosto (da comunicare alla controparte entro il 30 aprile di ciascun anno), durante le ulteriori festività allorquando sia previsto dalla scuola il c.d. ponte, e per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana dal 24 al 31 dicembre con quella dal 31 dicembre al
6 gennaio;
” disponeva quindi l'aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli minori nella misura pari ad Euro 2000,00 al mese oltre rivalutazione annuale su base ISTAT;
stabiliva infine che la “possa CP_1 adottare in via esclusiva le decisioni che riguardano l'attività scolastica (per es. gite e visite di istruzione ed altre attività), il supporto psicologico e di sostegno didattico per i figli, oltre ad altre decisioni che riguardano la salute, purché supportate da adeguata prescrizione medica proveniente da struttura pubblica”.
All'udienza del 19.6.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio concessi i termini ex art. 190 cpc. In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente, il ricorrente, ha chiesto: “1) Disporsi l'affido condiviso dei figli minori a entrambi
i genitori e disporre che il padre possa vedere e tenere con se i minori il piu' possibile nelle festivita' scolastiche sin quando lavorera' in Sicilia , secondo le modalita' richieste con la memoria autorizzata del 18.3.2025, che si intendono qui ripetute , per poi ripristinare le normali frequentazioni statuite in sede separatizia
2 quando ritornera' su Roma;
2) Statuirsi che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori con una somma mensile non superiore a euro 1000 mensile, per undici mesi dato che un mese di vacanza estiva i minori li trascorreranno interamente con il padre ( come oggi sta avvenendo ) e al 50% delle spese extra per i figli preventivamente concordate tenendo conto delle disponibilita' economiche del padre;
3) Riconfermare che ciascuna delle parti e'autonoma , provvista di propri redditi e provvedera' al proprio mantenimento, come e' avvenuto sinora dalla separazione dei coniugi;
4) Condanna della controparte alle spese di giustizia, anche per le continue richieste temerarie presentate nel procedimento “.
La resistente ha chiesto invece: “1) in ordine all'affidamento dei figli minori, disporre il regime che più apparirà consono ai loro interessi, con i provvedimenti conseguenti, confermando comunque il loro collocamento stabile presso la madre, nonché l'attribuzione alla medesima dell'affidamento esclusivo e/o dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle questioni relative alla salute, alla scuola, all'istruzione in genere, allo sport e allo svolgimento delle attività extrascolastiche dei figli;
2) prevedere il regime di frequentazione e di permanenza del padre con i figli che più risulterà consono all'interesse dei minori;
3) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Carlo Conti
Rossini 113, int. 1 e 2, alla sig.ra con quanto in esso contenuto;
4) porre CP_1
a carico del sig. un assegno divorzile in favore della sig.ra pari Pt_1 CP_1
a € 750,00 mensili, o a quella diversa maggiore misura che apparirà equa, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici pubblicati dall'Istat e con ogni conseguenza ex artt. 9 e 12-bis L. 898/1970 e successive modifiche;
5) determinare a carico del padre e a favore della madre un contributo al mantenimento dei figli minori con la medesima conviventi, comprensivo delle spese straordinarie, nella misura di almeno € 2.800,00 mensili ovvero nella diversa, maggiore misura ritenuta equa, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale secondo gli indici pubblicati dall'Istat, tenuto anche conto del persistente, documentato, rifiuto del padre di contribuire a qualsiasi spesa straordinaria, obbligatoria o non obbligatoria;
6) in subordine al punto 5, determinare tale contributo al mantenimento nella misura di almeno €
2.400,00, ponendo inoltre a carico del sig. le spese straordinarie per il Pt_1
50%; 7) all'esito delle domande e delle deduzioni svolte nel giudizio, e
3 segnatamente alla mancata produzione della documentazione ordinata dall'Ill.mo
Tribunale, condannare il sig. alle spese ex art. 92, 1° co., c.p.c. Parte_1 nonché condannarlo al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° e 3° co., c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa;
8) ai sensi degli artt. 709 ter, 2° co., c.p.c. o
473bis.39 c.p.c., ammonire il sig. ad attenersi ai provvedimenti vigenti sia Pt_1 in punto di frequentazione che di contribuzione alle loro spese ordinarie e straordinarie e condannarlo altresì al pagamento della sanzione massima applicabile alla Cassa delle Ammende e al risarcimento dei danni in favore della sig.ra e/o dei figli minori, da liquidarsi anche in via equitativa ovvero ai CP_1 sensi dell'art. 709 ter, 2° co., n. 3 c.p.c.; 9) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.”
Per quanto relativo ai due figli deve stabilirsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori ed il collocamento presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto a
Roma in via Carlo Conti Rossini n.113 int.1 e 2. Ciò tenuto conto che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni che non risultano sussistenti nel caso in esame. Dalla disamina degli atti risulta infatti che il padre vive e lavora in Sicilia, che incontra i figli solo durante le vacanze e per un lungo periodo durante l'estate. Dagli atti non risulta che il medesimo si sia disinteressato dei due ragazzi sia dal punto di vista morale che materiale. Le parti invero sono entrate in conflitto sulla necessità delle spese straordinarie sostenute dalla resistente per i due figli, di talchè il debito reclamato dalla resistente attiene esclusivamente alla mancata condivisione delle decisioni afferenti le spese straordinarie per i due minori.
I due figli, dei quali il primo diciasettenne e il secondo quattordicenne, sono accuditi da sempre in via preminente dalla madre, in quanto le parti hanno implicitamente stabilito ciò fin dalla loro tenera età, tenuto conto del fatto che il padre ha sempre svolto la professione di militare e di Ufficiale dell'Esercito, con la conseguente possibilità di essere trasferito in numerose occasioni fuori sede. L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della
"bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro
4 probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (sent. Cass.
N.24876/2025). Nel caso di specie l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (in tal senso cfr.Cass. 16280/2025). La casa familiare sita in via Carlo Conti Rossini n.113 di proprietà della ricorrente per quanto relativo all'int. 1, e dei figli minori quanto all'int.2, deve essere assegnata a . Controparte_1
Per quanto relativo alla frequentazione tra padre e figli, tenuto conto dell'età dei due ragazzi e della lontananza tra l'abitazione del padre e quella dei figli minori deve stabilirsi che la medesima avverrà alle modalità concordate dal padre con i figli e, in difetto di accordo, secondo le modalità stabilite nel dispositivo.
Le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di , cui c'è l'opposizione del ricorrente e alla Persona_3 misura del mantenimento dovuto da per i due figli minori. La Parte_1 domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga
5 a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi
6 costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale in via preliminare che la durata del matrimonio è stata di sette anni, che le parti hanno sempre lavorato entrambi, il ricorrente come militare dell'Esercito e la resistente come avvocato.
Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che , Parte_1 attualmente Ufficiale dell'Esercito svolge le sue mansioni a Palermo e percepisce entrate mensili nette pari ad Euro 4100, che possono aumentare oltre la somma di
Euro 5000 al mese a seconda dei servizi eseguiti e delle indennità percepite (cfr. buste paga di gennaio e febbraio 2025 in atti). Il ricorrente non sostiene spese di alloggio e non risulta proprietario di beni immobili.
, di professione avvocato, ha dichiarato nell'anno 2024 Controparte_1 entrate nette pari ad Euro 20.100 nell'anno d'imposta 2024(reddito lordo 31.100 come dalla dichiarazione dei redditi acquisita in atti), è proprietaria della casa familiare (int. 1) nonché di un immobile a Polignano, oltre che di ¼ di un immobile sito a Roma, dive vive la madre. Da tutto quanto sopra esposto risulta chiaramente che non vi è una disparità economica tale da consentire di stabilire un assegno divorzile in funzione assistenziale o perequativa. La circostanza dedotta relativa alle numerose trasferte effettuate dal marito per motivi di lavoro, in ragione delle quali la ha riferito di avere sacrificato la propria professione, non risulta CP_1 suffragata inoltre di idonea prova in atti (posto la ha sempre lavorato) CP_1 assumendo di contro valore al fine di stabilire la misura dell'assegno dovuto dal per il mantenimento dei figli. Ed invero sul punto appare inequivocabile Pt_1 che l'assenza protratta del padre, per motivi di lavoro, ha investito la resistente in via esclusiva della cura dei figli, dovendo ella quindi ricorrere evidentemente ad un aiuto domestico che le consentisse di lavorare senza doversi occupare del menage familiare, più di quanto nella norma accade quando i due genitori vivono nella stessa città e si possono occupare entrambi di tenere i figli.
Ciò posto, considerati la più florida condizione reddituale del marito, il prevalente se non esclusivo contributo offerto dalla moglie nell'accudimento e nell'educazione dei figli e la durata della convivenza coniugale, il Collegio ritiene equo disporre
7 l'obbligo di di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei due figli minori la somma mensile pari ad euro 2000,00, oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT e al 50 % delle somme straordinarie per i figli. La domanda di forfetizzazione delle spese straordinarie formulata dalla resistente non merita accoglimento tenuto conto della imprevedibilità delle spese straordinarie obbligatorie e non obbligatorie come stabilite dal Protocollo del 2014 sottoscritto dal Tribunale di Roma che interamente si richiama.
La domanda di risarcimento ex art. 96 secondo comma cpc parimenti non merita accoglimento csì come la domanda ex art. 709 cpc per mancanza di prova sottesa alla domanda.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
75418/2022, preso atto della sentenza parziale n. 1580/2024 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di assegno divorzile;
- Affida in via condivisa i due figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori collocandoli presso la madre. Il padre terrà i figli con sé, salvo diverso accordo, durante le vacanze di Pasqua per una settimana, durante le vacanze estive per almeno un mese consecutivo tra luglio e agosto (da comunicare alla controparte entro il 30 aprile di ciascun anno), durante le ulteriori festività ogni qualvolta sia previsto dalla scuola il c.d. ponte, e per una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana dal 24 al 31 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Assegna la casa familiare sita in Roma alla via Carlo Conti Rossini n.113 int. 1
e 2 a Controparte_1
- Determina in euro 2000,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i due figli dovuto da in favore di da Parte_1 Controparte_1 corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- Compensa le spese di lite.
8 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 24/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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