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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3689/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3689/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALANO Parte_1 C.F._1
GIULIETTA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA', 30 87036 RENDE ITALIA presso il difensore avv. CATALANO GIULIETTA
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DEL VESPRO 7 98040 VENETICO presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO
CONVENUTO/I
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Per l'opponente: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della quale Controparte_1 cessionaria dei crediti vantati da CR SP, e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto della medesima a pretendere il pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 1009/2020 e, in via gradata, revocare lo stesso per difetto di idonea prova scritta nonché per insussistenza pagina 1 di 6 del credito. In subordine, qualora fornita prova del rapporto obbligatorio, rideterminare l'importo eventualmente dovuto e determinato con eventuale disponenda CTU contabile.
Per l'opposta: provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile;
nel merito, rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e diritto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1009/20 avuto notificato in data 22.09.2020 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.684,91, oltre spese legali della procedura monitoria e successive occorrende, e ciò a titolo di un residuo da pagare relativo al rapporto di carta di credito
CRCard Flexia circuito Mastercard n. 81160300 intercorso tra il medesimo opponente e la CR SP giusta certificazione ex art. 50 D.lgs n. 385/1993;
L'opponente ha eccepito carenza di legittimazione attiva della quale Controparte_1 cessionaria del credito stante l'assenza in capo alla medesima della titolarità del potere/dovere di promuovere il presente giudizio e pretendere il pagamento del presunto credito in quanto il contratto di intervenuta cessione tra quest'ultima e CR SP non sarebbe mai stato notificato al debitore ceduto e di questo non vi sarebbe prova e che, quindi, la cessione nei confronti dell'opponente non spiegherebbe alcun effetto;
ha altresì sostenuto il difetto di idonea prova scritta atteso che nessun contratto di apertura di credito, tra l'opponente e la CR da cui originerebbe il credito vantato dalla banca, era stato prodotto in sede di monitorio ai fini della emissione dell'opposto decreto ingiuntivo essendo, invece, stata prodotta la certificazione ex art. 50 D.lgs del 01.09.1993, n. 385, ha, anche, rilevato l'insussistenza del credito preteso per come quantificato non potendosi eseguire un calcolo dell'eventuale dovuto;
infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
Pertanto, in considerazione di quanto detto ha chiesto l'accoglimento della spiegata opposizione con ogni conseguenziale.
Si è costituita l'opposta quale cessionaria di un portafoglio di crediti della CR SP ritenendo infondati in fatto e diritto gli assunti opponenti ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo essendo lo stesso fondato su prova scritta e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
pagina 2 di 6 Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e intrapresa la mediazione, la causa proseguiva verosimilmente anche a fini conciliativi con l'espletamento della CTU contabile volta ad accertare la somma dovuta dall'opponente sulla scorta dei movimenti documentati negli estratti conto, con esclusione di spese ed oneri accessori e applicazione del tasso di interesse legale.
La causa, pertanto, all'esito della consulenza, è risultata matura per la decisione e dal giudice introitata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
Si esamina l'eccezione di parte opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta cessionaria.
Ed invero, la legittimazione ad causam rappresenta una delle cosiddette condizioni dell'azione, in assenza delle quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito.
La Suprema Corte, con ordinanza del 22 marzo 2024, n. 7866, pronunciandosi sul tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscano in giudizio per il recupero di crediti ricompresi in operazioni di cessione di crediti in blocco e rifacendosi già a precedenti pronunce, cass. ordinanza n. 941 del 05 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno
2023 a cui si sono uniformate giudici di merito, in ultimo Tribunale di Lecce, sez. II, 4 marzo
2025, ha affermato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, (come anche nel nostro caso avvenuto) esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto trattandosi di adempimento che si pone sullo stesso piano di quello prescritto in via generale dall'art. 1264 c.c. purchè il credito per il quale si agisce sia riconducibile, riscontrabile e compreso tra quelli nell'operazione di trasferimento in blocco.
A riguardo, la disamina dei documenti in atti, ovvero GU parte seconda n 52 del 30.04.2016, visura camerale, diffida notificata con comunicazione dell'avvenuta cessione che non appare contestata e soprattutto del contratto di cessione e allegato elenco delle posizioni cedute,
(nello specifico pagg 274), prodotti con le note 183 n. 2 cpc che indicano la posizione del recante il numero NDG 34274587 associato al numero del rapporto 81160300 carte Parte_1
di credito estratto dal 02.12.2014 al 29.04.2016, consente di affermare che parte opposta ha dato prova dei suoi assunti dal cui esame congiunto si può ritenere la piena legittimazione attiva dell'opposta e della possibilità di risalire al credito ceduto. Inoltre, è in atti la comunicazione dell'avvenuta cessione (all 5 fase monitoria), anche se la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia pagina 3 di 6 traslativa del contratto a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari, Tribunale di Siracusa, 27 settembre 2022,
1778, del resto l'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. che detta principio generale, può reputarsi soddisfatto e integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio, con estensione di detto principio anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 TUB come nel caso in esame.
I richiamati documenti consentono di verificare la posizione di che è associata Parte_1
al NGD 34274587 e dal numero del rapporto 81160300 carte di credito e che quindi si tratta proprio di quel credito, tali indici sono anche riportati nella certificazione ex art. 50 TUB rilasciato da CR ed utilizzato per la corretta emissione dell'opposto decreto ingiuntivo per come in realtà essere avvenuto.
L'incarto pone in evidenza che la posizione dell'opponente è in un rapporto a sofferenza su carta di credito n. 81160300, il che significa un rapporto regolarmente in essere e Pt_2
adempiuto fino ad un dato periodo, entrato poi in sofferenza e di cui il era a piena Parte_1 conoscenza. Infatti, è risultato incontestato l'iniziale rapporto di apertura di credito tra
CR SP e l'odierno opponente che nel tempo è entrato in sofferenza, quindi, l'opponente ha utilizzato, dando esecuzione al contratto intercorso tra esso e CR (carta di credito) fino ad un dato periodo, le somme messe a disposizione dall'istituto rimanendo un residuo dare per come rideterminato dal perito di cui alla redatta consulenza.
Riguardo poi il fatto che l'opposta non ha prodotto l'originale della richiesta di carta di credito ai fini della prova dell'instaurazione del rapporto e del suo svolgimento, per essere la stessa andata smarrita per come dichiarato dalla , ciò non incide perché l'opponente non ha CP_1
contestato di avere usufruito della linea di credito che ha utilizzato fino ad un certo punto per poi andare in sofferenza, Tribunale di Siracusa, 22 agosto 2022, n. 1623.
La espletata consulenza, poi, ha avuto modo di accertare che, sebbene non presente nel monitorio e nemmeno nell'opposizione il contratto relativo alla carta di credito intestata al circuito Mastercard n. 81160300, il perito ha comunque potuto Controparte_2
elaborare la perizia sulla sola base degli estratti conto afferenti il periodo gennaio 2014 al novembre 2014 rilevando che erano presenti movimenti antecedenti allo 01.01.2014 come risultante dall'estratto conto del gennaio 2014. In assenza, quindi, del contratto relativo alla sottoscrizione della carta di credito revolving, il CTU ha potuto comunque ricostruire dai pagina 4 di 6 movimenti presenti in estratto conto gli importi effettivamente utilizzati dall'opponente durante il rapporto ricostruendo i relativi piani di ammortamento per ogni importo rateizzato, arrivando alla conclusione, secondo le tabelle elaborate in uno alla relazione, che si condividono e si fanno proprie, che la somma utilizzata ammonta ad euro 3.733,50 che l'opponente deve alla opposta ed è pari alla quota capitale degli importi risultanti negli estratti conto nella “Linea di credito dedicata”, maggiorata dei dovuti interessi secondo l'elaborato tabellare pari ad euro
249,37 e così per un complessivo importo dovuto dall'opponente pari ad euro 3.982,87.
In ultimo e brevemente, si esamina la eccepita prescrizione dei crediti.
Secondo l'art. 2946 c.c, i debiti derivanti da obbligazioni contrattuali, - come mutui, prestiti personali o carte di credito – si prescrivono in dieci anni.
Nel nostro caso, il rapporto di carta di credito, per come anche rilevato dal CTU, si è interrotto il 02.12.2014 peraltro evincibile dall'estratto certificato ex art. 50 TUB e dagli estratti conto prodotti, la prescrizione è stata interrotta con atto di diffida del 30.07.2018 pure prodotta, dunque nessuna prescrizione è intervenuta.
Conclusivamente, l'opposta ha provato, attraverso la documentazione in atti e dall'andamento del rapporto i fatti costitutivi della domanda su cui cadeva l'onere in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo laddove l'opposto assume la veste sostanziale di attore, il ha Parte_1
utilizzato le somme che deve alla per come rideterminate dal consulente, mentre CP_1
l'opponente convenuto in senso sostanziale non ha dato prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa;
l'opposizione proposta, pertanto, seppur più volte le parti hanno provato a transigere la vicenda senza riuscirvi, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo revocato in quanto il titolo su cui si fonda la pretesa è costituito dalla presente sentenza con la quale è rideterminato il dare dell'opponente per come indicato dal CTU.
Le spese, stante l'esito del giudizio, possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese o assorbite, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta;
revoca l'opposto decreto ingiuntivo per come in parte motiva;
pagina 5 di 6 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 3.982,87, oltre interessi fino al soddisfo;
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3689/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALANO Parte_1 C.F._1
GIULIETTA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA', 30 87036 RENDE ITALIA presso il difensore avv. CATALANO GIULIETTA
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA DEL VESPRO 7 98040 VENETICO presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO
CONVENUTO/I
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Per l'opponente: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della quale Controparte_1 cessionaria dei crediti vantati da CR SP, e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto della medesima a pretendere il pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 1009/2020 e, in via gradata, revocare lo stesso per difetto di idonea prova scritta nonché per insussistenza pagina 1 di 6 del credito. In subordine, qualora fornita prova del rapporto obbligatorio, rideterminare l'importo eventualmente dovuto e determinato con eventuale disponenda CTU contabile.
Per l'opposta: provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile;
nel merito, rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e diritto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1009/20 avuto notificato in data 22.09.2020 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.684,91, oltre spese legali della procedura monitoria e successive occorrende, e ciò a titolo di un residuo da pagare relativo al rapporto di carta di credito
CRCard Flexia circuito Mastercard n. 81160300 intercorso tra il medesimo opponente e la CR SP giusta certificazione ex art. 50 D.lgs n. 385/1993;
L'opponente ha eccepito carenza di legittimazione attiva della quale Controparte_1 cessionaria del credito stante l'assenza in capo alla medesima della titolarità del potere/dovere di promuovere il presente giudizio e pretendere il pagamento del presunto credito in quanto il contratto di intervenuta cessione tra quest'ultima e CR SP non sarebbe mai stato notificato al debitore ceduto e di questo non vi sarebbe prova e che, quindi, la cessione nei confronti dell'opponente non spiegherebbe alcun effetto;
ha altresì sostenuto il difetto di idonea prova scritta atteso che nessun contratto di apertura di credito, tra l'opponente e la CR da cui originerebbe il credito vantato dalla banca, era stato prodotto in sede di monitorio ai fini della emissione dell'opposto decreto ingiuntivo essendo, invece, stata prodotta la certificazione ex art. 50 D.lgs del 01.09.1993, n. 385, ha, anche, rilevato l'insussistenza del credito preteso per come quantificato non potendosi eseguire un calcolo dell'eventuale dovuto;
infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
Pertanto, in considerazione di quanto detto ha chiesto l'accoglimento della spiegata opposizione con ogni conseguenziale.
Si è costituita l'opposta quale cessionaria di un portafoglio di crediti della CR SP ritenendo infondati in fatto e diritto gli assunti opponenti ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo essendo lo stesso fondato su prova scritta e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
pagina 2 di 6 Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e intrapresa la mediazione, la causa proseguiva verosimilmente anche a fini conciliativi con l'espletamento della CTU contabile volta ad accertare la somma dovuta dall'opponente sulla scorta dei movimenti documentati negli estratti conto, con esclusione di spese ed oneri accessori e applicazione del tasso di interesse legale.
La causa, pertanto, all'esito della consulenza, è risultata matura per la decisione e dal giudice introitata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
Si esamina l'eccezione di parte opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta cessionaria.
Ed invero, la legittimazione ad causam rappresenta una delle cosiddette condizioni dell'azione, in assenza delle quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito.
La Suprema Corte, con ordinanza del 22 marzo 2024, n. 7866, pronunciandosi sul tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscano in giudizio per il recupero di crediti ricompresi in operazioni di cessione di crediti in blocco e rifacendosi già a precedenti pronunce, cass. ordinanza n. 941 del 05 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno
2023 a cui si sono uniformate giudici di merito, in ultimo Tribunale di Lecce, sez. II, 4 marzo
2025, ha affermato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, (come anche nel nostro caso avvenuto) esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto trattandosi di adempimento che si pone sullo stesso piano di quello prescritto in via generale dall'art. 1264 c.c. purchè il credito per il quale si agisce sia riconducibile, riscontrabile e compreso tra quelli nell'operazione di trasferimento in blocco.
A riguardo, la disamina dei documenti in atti, ovvero GU parte seconda n 52 del 30.04.2016, visura camerale, diffida notificata con comunicazione dell'avvenuta cessione che non appare contestata e soprattutto del contratto di cessione e allegato elenco delle posizioni cedute,
(nello specifico pagg 274), prodotti con le note 183 n. 2 cpc che indicano la posizione del recante il numero NDG 34274587 associato al numero del rapporto 81160300 carte Parte_1
di credito estratto dal 02.12.2014 al 29.04.2016, consente di affermare che parte opposta ha dato prova dei suoi assunti dal cui esame congiunto si può ritenere la piena legittimazione attiva dell'opposta e della possibilità di risalire al credito ceduto. Inoltre, è in atti la comunicazione dell'avvenuta cessione (all 5 fase monitoria), anche se la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia pagina 3 di 6 traslativa del contratto a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari, Tribunale di Siracusa, 27 settembre 2022,
1778, del resto l'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. che detta principio generale, può reputarsi soddisfatto e integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio, con estensione di detto principio anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 TUB come nel caso in esame.
I richiamati documenti consentono di verificare la posizione di che è associata Parte_1
al NGD 34274587 e dal numero del rapporto 81160300 carte di credito e che quindi si tratta proprio di quel credito, tali indici sono anche riportati nella certificazione ex art. 50 TUB rilasciato da CR ed utilizzato per la corretta emissione dell'opposto decreto ingiuntivo per come in realtà essere avvenuto.
L'incarto pone in evidenza che la posizione dell'opponente è in un rapporto a sofferenza su carta di credito n. 81160300, il che significa un rapporto regolarmente in essere e Pt_2
adempiuto fino ad un dato periodo, entrato poi in sofferenza e di cui il era a piena Parte_1 conoscenza. Infatti, è risultato incontestato l'iniziale rapporto di apertura di credito tra
CR SP e l'odierno opponente che nel tempo è entrato in sofferenza, quindi, l'opponente ha utilizzato, dando esecuzione al contratto intercorso tra esso e CR (carta di credito) fino ad un dato periodo, le somme messe a disposizione dall'istituto rimanendo un residuo dare per come rideterminato dal perito di cui alla redatta consulenza.
Riguardo poi il fatto che l'opposta non ha prodotto l'originale della richiesta di carta di credito ai fini della prova dell'instaurazione del rapporto e del suo svolgimento, per essere la stessa andata smarrita per come dichiarato dalla , ciò non incide perché l'opponente non ha CP_1
contestato di avere usufruito della linea di credito che ha utilizzato fino ad un certo punto per poi andare in sofferenza, Tribunale di Siracusa, 22 agosto 2022, n. 1623.
La espletata consulenza, poi, ha avuto modo di accertare che, sebbene non presente nel monitorio e nemmeno nell'opposizione il contratto relativo alla carta di credito intestata al circuito Mastercard n. 81160300, il perito ha comunque potuto Controparte_2
elaborare la perizia sulla sola base degli estratti conto afferenti il periodo gennaio 2014 al novembre 2014 rilevando che erano presenti movimenti antecedenti allo 01.01.2014 come risultante dall'estratto conto del gennaio 2014. In assenza, quindi, del contratto relativo alla sottoscrizione della carta di credito revolving, il CTU ha potuto comunque ricostruire dai pagina 4 di 6 movimenti presenti in estratto conto gli importi effettivamente utilizzati dall'opponente durante il rapporto ricostruendo i relativi piani di ammortamento per ogni importo rateizzato, arrivando alla conclusione, secondo le tabelle elaborate in uno alla relazione, che si condividono e si fanno proprie, che la somma utilizzata ammonta ad euro 3.733,50 che l'opponente deve alla opposta ed è pari alla quota capitale degli importi risultanti negli estratti conto nella “Linea di credito dedicata”, maggiorata dei dovuti interessi secondo l'elaborato tabellare pari ad euro
249,37 e così per un complessivo importo dovuto dall'opponente pari ad euro 3.982,87.
In ultimo e brevemente, si esamina la eccepita prescrizione dei crediti.
Secondo l'art. 2946 c.c, i debiti derivanti da obbligazioni contrattuali, - come mutui, prestiti personali o carte di credito – si prescrivono in dieci anni.
Nel nostro caso, il rapporto di carta di credito, per come anche rilevato dal CTU, si è interrotto il 02.12.2014 peraltro evincibile dall'estratto certificato ex art. 50 TUB e dagli estratti conto prodotti, la prescrizione è stata interrotta con atto di diffida del 30.07.2018 pure prodotta, dunque nessuna prescrizione è intervenuta.
Conclusivamente, l'opposta ha provato, attraverso la documentazione in atti e dall'andamento del rapporto i fatti costitutivi della domanda su cui cadeva l'onere in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo laddove l'opposto assume la veste sostanziale di attore, il ha Parte_1
utilizzato le somme che deve alla per come rideterminate dal consulente, mentre CP_1
l'opponente convenuto in senso sostanziale non ha dato prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa;
l'opposizione proposta, pertanto, seppur più volte le parti hanno provato a transigere la vicenda senza riuscirvi, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo revocato in quanto il titolo su cui si fonda la pretesa è costituito dalla presente sentenza con la quale è rideterminato il dare dell'opponente per come indicato dal CTU.
Le spese, stante l'esito del giudizio, possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese o assorbite, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta;
revoca l'opposto decreto ingiuntivo per come in parte motiva;
pagina 5 di 6 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 3.982,87, oltre interessi fino al soddisfo;
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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