Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 448
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Sentenza 11 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone, riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo. L'attore ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria del credito, sostenendo che la cessione non fosse stata notificata e che non vi fosse prova scritta del rapporto obbligatorio. Ha inoltre eccepito l'insussistenza del credito e la prescrizione. Dall'altra parte, la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, ritenendo infondate le eccezioni dell'opponente.

Il Giudice ha esaminato le questioni di legittimazione e prova, affermando che la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dall'obbligo di notifica al debitore. Ha ritenuto che la documentazione presentata, inclusa la consulenza tecnica, dimostrasse la legittimazione attiva della parte opposta e la sussistenza del credito. La prescrizione è stata esclusa, poiché interrotta da un atto di diffida. Pertanto, l'opposizione è stata rigettata, il decreto ingiuntivo revocato in parte e l'opponente condannato al pagamento della somma dovuta, con spese compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 448
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 448
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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