Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dott.ssa Francesca Fucci, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 960/2023 R.G.Affari
Previdenza tra
rapp. e dif. dall'avv.to GENNARO CRISPO;
Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
Direttore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CARLO MARIA LIGUORI;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22/02/2023 il ricorrente, in qualità di guardia giurata in servizio presso la
Stazione della Circumvesuviana di Napoli deduceva di aver subito un infortunio in quanto, in data 25/01/2017, nell'inseguire un individuo sprovvisto di biglietto, veniva aggredito da quest'ultimo il quale lo colpiva con lo zaino al volto. Rilevava che a seguito del colpo improvviso, non avvedendosi della presenza delle scale, cadeva violentemente al suolo riportando lesioni personali di frattura scomposta dei polsi bilateralmente, trattate chirurgicamente a sinistra con viti e placca e con immobilizzazione in apparecchio gessato a destra. Evidenziava che effettuata regolare denuncia di infortunio sul lavoro, veniva convocato a visita per la valutazione CP_ medico-legale del danno dall' che, con provvedimento del 16/01/2018, riconosceva allo stesso la seguente menomazione: “ ingrossamento, dimorfismo ed infiltrazione bilaterale polsi da frattura scomposta, intrarticolare epifisi distale bilaterale, trattata chirurgicamente a sinistra, con dolore e segni di patimento articolare;
deficit funzionale bilaterale del polso, più accentuato a sx in destrimane, placca e viti in situ polso a sx da osteosintesi metallica” valutata nella misura del 14%, percentuale che veniva confermata anche a seguito di opposizione con provvedimento del 17/07/2021. CP_ Deduceva ulteriormente che a causa del peggioramento delle lesioni riportate aveva inoltrato all' domanda di aggravamento ex art. 83 comma 8 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e che convocato a visita per la valutazione medico-legale, l' , con comunicazione del 12/03/2022 riconosceva allo stesso nuovamente una percentuale CP_1 del 14% di danno biologico CP_ Proposto ricorso amministrativo, senza esito alcuno, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la condanna dell'Istituto al riconoscimento di un'inabilità del 20% o comunque superiore al 14% già riconosciuto.
Si costituiva l' che eccepiva la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso per genericità della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto. In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica a seguito della quale, sulla base della documentazione in atti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° all'esito di trattazione scritta, ex art. 127 Ter c.p.c.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965); - per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). Nel caso di specie trova applicazione la nuova disciplina, trattandosi di infortunio del 25/01/2017.
Il consulente d'ufficio, dott. , espletate le necessarie indagini, rilevava Persona_1 che il sig. , a causa dell'evento infortunistico di cui si tratta, aveva riportato “frattura Parte_1 radiale pluriframmentaria metaepifisaria distale ed infrazione del piramidale a sinistra, trattata mediante riduzione e sintesi con placca volare di radio e viti ancora in situ, e frattura pluriframmentaria della stiloide radiale di destra in soggetto destrimane” con esiti permanenti residuati a carico dei polsi caratterizzati da dismorfismo di entrambi i polsi con plus perimetrico, alle misurazioni comparative, di circa 0.5-1 cm. del polso sinistro rispetto al controlato, limitazione algodisfunzionale dell'articolarità fra 1/3 ed 1/4 all'incirca a sinistra e di circa 1/4 a destra e moderato deficit della forza e della capacità prensile delle mani, più accentuato a sinistra” e che dalle suddette lesioni è derivato “un danno biologico complessivamente valutabile nella misura del 14% (10% (dieci per cento) Voce 237 per analogia, e 4% (quattro per cento) Voce 234 per analogia, della Tabella delle Menomazioni approvata con D.M. del 12.07.2000) con decorrenza dalla data del 25.01.2017 e da indennizzare, pertanto, in capitale”.
In risposta alle osservazioni del CTP dott. , in merito ad una presunta omessa considerazione Per_2 del danno estetico rapportabile agli esiti cicatriziali ai polsi ed al dismorfismo del profilo anatomico dei predetti, il CTU condivisibilmente la contestava, essendo lo stesso espressione evidente ed oggettiva dei postumi residuati che “compongono” il danno di specie. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Nola il 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesca Fucci