Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 101/2025 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
21.1.2025, congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via Pontenuovo e Croce n. 8/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Fanciullacci, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della stessa;
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Pontenuovo e Croce n. 8/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessio Baldi, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia, alla via Fiorentina n. 141/B;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 21.1.2025, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data 8.9.2013 in Parte_2
Pistoia (PT) e precisavano che dall'unione nasceva la figlia (nata il Per_1
16.5.2015).
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 202/2024 del 21.2.2024, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 2466/2023) dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni concordate dalle stesse.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
“1. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento per la figlia la somma di Euro 350 entro e non oltre il 5 Per_1
di ogni mese mediante bonifico bancario, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come stabilito per legge;
2. il Sig. contribuirà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle Pt_2
spese straordinarie della figlia , individuate sulla base del protocollo Per_1
del Tribunale di Pistoia.
3. Per quanto concerne la casa coniugale sita in Pistoia via Pontenuovo e
Croce n. 8/A di proprietà di ciascun coniuge al 50% (identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Pistoia al Foglio 207, numero 70 e 497, sub. 7 e 4 cat. A/2, classe 2, 8 vani, mq 209, Rendita Euro 743,70) e sulla quale è acceso un mutuo presso la a nome di entrambi e pagato a tutt'oggi da CP_1
ambo le parti, la Sig.ra trasferirà, obbligandosi in tal senso, Parte_1
quale circostanza fondamentale per poter addivenire ad una richiesta congiunta di divorzio, costituendo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale finalizzato ad evitare un
2 contenzioso e risolvere ogni contrasto, al Sig. la propria quota Parte_2
di proprietà pari al 50% sul predetto immobile;
4. Le parti convengono che il Sig. a fronte del trasferimento Parte_2
versi alla Sig.ra la somma complessiva di Euro 120.000,00 di cui Pt_1
Euro 100.000,00 alla data del rogito ed Euro 20.000,00 in 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto.
5. Le parti convengono altresì che il Sig. si accolli in via esclusiva Pt_2
l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso la (ex Cassa di CP_1
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia spa) per un mutuo originario di Euro
182.640,60 di cui al contratto di mutuo fondiario datato 14 Gennaio 2014 registrato a Pistoia il 29.01.2014 al n. 625 Serie 1/T, ai rogiti Notaio Dott. garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 31.01.2014 Persona_2
al n. 73 reg. part. e 568 reg. gen., che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del signor una volta completamente estinto il mutuo. Pt_2
A tali effetti il Signor riconosce di subentrare alla Signora Parte_2
verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le Pt_1
singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
6. Al fine di poter addivenire al predetto accollo integrale del mutuo da parte del Sig. con liberazione della Sig.ra quest'ultima si Pt_2 Parte_1 impegna a rinunciare all'assegnazione della casa coniugale disposta con sentenza di separazione e trascritta al n. Reg. Gen. N. 3697, Reg. Part. N.
2473 del 16.04.2024 entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza di divorzio congiunto. Il Sig. si Parte_2
obbliga entro i successivi 10 giorni a presentarsi davanti al Notaio dal medesimo scelto per procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita. I coniugi concordano altresì che gli oneri di cancellazione della predetta trascrizione di assegnazione siano posti integralmente a carico del Sig. Parte_2
7. Le parti convengono che la Sig.ra potrà continuare ad Parte_1
abitare nella ex casa coniugale sita in Pistoia Via Pontenuovo e Croce n. 8/A anche dopo l'avvenuto trasferimento dell'intera proprietà al Sig. e la Pt_2
cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione per tutto
3 il tempo necessario affinchè la Sig.ra trovi un nuovo alloggio ove Pt_1
poter risiedere con la minore.
8. Si dispone l'affidamento condiviso della minore regolamentando il Per_1
diritto di visita del padre nei confronti della figlia in ragione di:
.un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino al lunedì mattina,
.un incontro settimanale con pernottamento, nel giorno di mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00 del giovedì quando il fine settimana successivo è con la madre e nel giorno di martedì dall'uscita di scuola con pernottamento sino al mercoledì alle ore 19.30 quando il fine settimana successivo è con il padre,
quattro giorni consecutivi durante le Festività Natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno,
tre giorni durante le Festività Pasquali, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, alternativamente nel mese di
Luglio o nel mese di Agosto;
periodo da concordarsi fra i genitori preventivamente entro e non oltre il 30 Marzo di ogni anno”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.2.2025 ed acquisito il parere del PM in data
30.1.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
4 Stante l'accordo delle parti, il Tribunale provvede alla revoca dell'assegnazione della casa familiare (identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Pistoia al Foglio 207, particella 70 sub 7 e particella 497 sub 4, cat. A/2, classe 2, 8 vani, mq 209, Rendita Euro 743,70) disposta in favore di come da sentenza di separazione n. 202/2024 e successiva nota Parte_1
di trascrizione reg. gen. n. 3697 e reg. part. n. 2473, presentazione n. 18 del
16.4.2024.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pistoia (PT) in data 8.9.2013 tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
21.5.1982 e nato a [...] il [...], alle condizioni da Parte_2
essi concordate;
2) revoca l'assegnazione della casa familiare (identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Pistoia al Foglio 207, particella 70 sub 7 e particella
497 sub 4, cat. A/2, classe 2, 8 vani, mq 209, Rendita Euro 743,70) disposta in favore di come da sentenza di separazione n. 202/2024 e Parte_1
successiva nota di trascrizione reg. gen. n. 3697 e reg. part. n. 2473, presentazione n. 18 del 16.4.2024;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 98, P. II s. a, anno 2013);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 6.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5