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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 3378/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'AGATA SIMONA FILIPPA giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] , c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SEMINARA MARTINA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 17/07/2024, e Parte_1 Parte_2 premettendo di avere contratto matrimonio in Acireale il 22.09.1995 e che dalla loro unione sono nati i figli il 06.09.1996, il 19.08.1999 e il 31.05.2006, hanno chiesto al Per_1 Per_2 Per_3
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Acireale – Ct - il 22 settembre 1995, tra la Sig.ra e dando disposizione Parte_2 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale perché effettui le annotazioni sui pubblici registri anagrafici conseguenti alla sentenza da emanarsi, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. nulla disporre circa l'affidamento dei figli, in quanto maggiorenni;
3. statuire che il sig. provvederà al versamento su Postepay con Iban Parte_1
[...], intestata alla sig.ra di € 200,00 (duecento) Parte_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge a titolo di contributo per il mantenimento di il quale continua a vivere con la madre, è ancora studente e non è Per_3 economicamente indipendente;
4. disporre che il Sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 Parte_2 straordinarie, previamente concordate, che si riterranno necessarie per il figlio tra cui spese Per_3 mediche, scolastiche, sportive, ecc.
5. statuire che il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile mensile Parte_1 Parte_2 pari ad € 150,00 (centocinquanta), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
6. confermare quanto statuito in sede di separazione circa la casa coniugale, di proprietà del sig.
, sita in Acireale – Ct – Piazza IV Settembre n. 14, la quale rimarrà assegnata alla moglie Parte_1 ove vi continuerà a vivere unitamente a fino a quando quest'ultimo non sarà Per_3 economicamente autonomo, e, nell'ipotesi di sua demolizione, per ordine dell'Autorità Comunale, per inagibilità, alla sig.ra sarà assegnata l'abitazione che dovesse essere attribuita in Parte_2 sostituzione della prima al sig. , e fino al raggiungimento dell'autonomia economica del Parte_1 figlio Per_3
7. si fa presente, inoltre che il sig. è debitore nei confronti della moglie della somma di Parte_1
€ 2.500,00, per un finanziamento da essa contratto nell'interesse del marito.
Pertanto, lo stesso si impegna a restituire alla sig.ra il suddetto importo, maggiorato di Parte_2 eventuali interessi e spese, entro una settimana dalla eventuale richiesta di pagamento avanzata nei confronti della moglie dalla società OM (o sua mandataria) per il suddetto finanziamento.
All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione del 5/12/2014, emesso nel procedimento n. RG: 350/2014) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3378/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Acireale il 22.09.1995, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] Parte_2 di Acireale atto n. 99 parte II , serie C, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 3378/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'AGATA SIMONA FILIPPA giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] , c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SEMINARA MARTINA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 17/07/2024, e Parte_1 Parte_2 premettendo di avere contratto matrimonio in Acireale il 22.09.1995 e che dalla loro unione sono nati i figli il 06.09.1996, il 19.08.1999 e il 31.05.2006, hanno chiesto al Per_1 Per_2 Per_3
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Acireale – Ct - il 22 settembre 1995, tra la Sig.ra e dando disposizione Parte_2 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale perché effettui le annotazioni sui pubblici registri anagrafici conseguenti alla sentenza da emanarsi, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. nulla disporre circa l'affidamento dei figli, in quanto maggiorenni;
3. statuire che il sig. provvederà al versamento su Postepay con Iban Parte_1
[...], intestata alla sig.ra di € 200,00 (duecento) Parte_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge a titolo di contributo per il mantenimento di il quale continua a vivere con la madre, è ancora studente e non è Per_3 economicamente indipendente;
4. disporre che il Sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 Parte_2 straordinarie, previamente concordate, che si riterranno necessarie per il figlio tra cui spese Per_3 mediche, scolastiche, sportive, ecc.
5. statuire che il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile mensile Parte_1 Parte_2 pari ad € 150,00 (centocinquanta), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
6. confermare quanto statuito in sede di separazione circa la casa coniugale, di proprietà del sig.
, sita in Acireale – Ct – Piazza IV Settembre n. 14, la quale rimarrà assegnata alla moglie Parte_1 ove vi continuerà a vivere unitamente a fino a quando quest'ultimo non sarà Per_3 economicamente autonomo, e, nell'ipotesi di sua demolizione, per ordine dell'Autorità Comunale, per inagibilità, alla sig.ra sarà assegnata l'abitazione che dovesse essere attribuita in Parte_2 sostituzione della prima al sig. , e fino al raggiungimento dell'autonomia economica del Parte_1 figlio Per_3
7. si fa presente, inoltre che il sig. è debitore nei confronti della moglie della somma di Parte_1
€ 2.500,00, per un finanziamento da essa contratto nell'interesse del marito.
Pertanto, lo stesso si impegna a restituire alla sig.ra il suddetto importo, maggiorato di Parte_2 eventuali interessi e spese, entro una settimana dalla eventuale richiesta di pagamento avanzata nei confronti della moglie dalla società OM (o sua mandataria) per il suddetto finanziamento.
All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione del 5/12/2014, emesso nel procedimento n. RG: 350/2014) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3378/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Acireale il 22.09.1995, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] Parte_2 di Acireale atto n. 99 parte II , serie C, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco