TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/09/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 338/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
11.09.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudia Bacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - accertare e Parte_1 dichiarare che il ricorrente, sin dalla data di presentazione Parte_1 dell'istanza in sede amministrativa, salva la diversa data accertabile, si trovava affetto da malattia professionale, determinante una inabilità permanente e/o alla integrità psico-fisica in ragione della percentuale non inferiore al 6% per quanto concerne la tendinopatia alle spalle bil., salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenute di giustizia. - Inoltre, considerata la precedente invalidità già riconosciuta dall' in ragione del 4% e 5% di DB, Voglia accertare e dichiarare una CP_1 valutazione complessiva dei postumi in ragione del 14% d DB, salva la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia o sarà ritenuta all'esito della CTU. - Conseguentemente, accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere l'indennità di legge, in capitale, a decorrere dal giorno della presentazione della domanda amministrativa o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/'65 e 149 disp. att. cpc. - Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della L. n. 412/'91. - Con vittoria di spese, compensi professionali,
CNPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'antistatario Avv. Claudia Bacci, ex art. 93
c.p.c.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.02.2024, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “tendinopatia alle spalle blaterale”, di cui il Pt_1 risultava affetto, aveva origine dall'attività professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di tassista dall'anno 2004 per 8-10 ore al giorno, percorrendo circa 40.000 chilometri all'anno. Nello svolgimento di tale attività, il spiegava di avere Pt_1 provveduto continuativamente a caricare e scaricare dell'autovettura le valigie dei
Pag. 2 di 5 clienti dal peso variabile (da 10 a 30 kg). Lo svolgimento di tale attività generava la malattia professionale sopra indicata.
3. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alle conclusioni della relazione tecnica depositata del proprio CTP (dott.ssa ). Persona_1
4. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
6%, da sommare al precedente riconoscimento, per una valutazione complessiva dei postumi pari almeno al 14%,
5. In data 30.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia comune non riconducibile alle mansioni svolte per anni dal
Pt_1
7. In data 29.07.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_2 il suo elaborato peritale in data 19.01.2025.
8. All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza della malattia professionale (“tendinopatia alle spalle blaterale”) lamentata dal ricorrente.
Pag. 3 di 5 11. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Il sig. Pt_1 risulta affetto da tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori. Tale malattia, ricomprese nella “Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965” e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al Decreto del . del lavoro e della previdenza sociale del 9 aprile 2008, CP_2 vigente all'epoca della domanda amministrativa, alla voce 78 punti a) e b), risulta essere state contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa cui era adibito il ricorrente e, come tale, può essere ritenuta malattia professionale, nel caso di specie. L'epoca di insorgenza della malattia può farsi risalire ad alcuni mesi prima della data della diagnosi strumentale (31/5/2022). Si ritiene aderente al caso di specie, una valutazione del 4 (quattro) % in termini di danno biologico permanente, così come da previsione legislativa. Per effetto della unificazione con i precedenti riconoscimenti del 4 % e 5%i, il danno biologico complessivo è quantificabile nell'intorno del 12 (dodici)%”.
12. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza della malattia Pt_1 professionale di cui si tratta.
13. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza della malattia e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 4% la percentuale invalidante, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 12%, rendendo possibile e CP_1 rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore riconducibile allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, come indicato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale Parte_1
“tendinopatia alle spalle blaterale”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tale malattia è del 4%, che, sommato ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al CP_1 complessivo 12%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Claudia Bacci, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pisa, 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 338/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
11.09.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudia Bacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - accertare e Parte_1 dichiarare che il ricorrente, sin dalla data di presentazione Parte_1 dell'istanza in sede amministrativa, salva la diversa data accertabile, si trovava affetto da malattia professionale, determinante una inabilità permanente e/o alla integrità psico-fisica in ragione della percentuale non inferiore al 6% per quanto concerne la tendinopatia alle spalle bil., salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenute di giustizia. - Inoltre, considerata la precedente invalidità già riconosciuta dall' in ragione del 4% e 5% di DB, Voglia accertare e dichiarare una CP_1 valutazione complessiva dei postumi in ragione del 14% d DB, salva la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia o sarà ritenuta all'esito della CTU. - Conseguentemente, accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere l'indennità di legge, in capitale, a decorrere dal giorno della presentazione della domanda amministrativa o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/'65 e 149 disp. att. cpc. - Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della L. n. 412/'91. - Con vittoria di spese, compensi professionali,
CNPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'antistatario Avv. Claudia Bacci, ex art. 93
c.p.c.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.02.2024, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “tendinopatia alle spalle blaterale”, di cui il Pt_1 risultava affetto, aveva origine dall'attività professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di tassista dall'anno 2004 per 8-10 ore al giorno, percorrendo circa 40.000 chilometri all'anno. Nello svolgimento di tale attività, il spiegava di avere Pt_1 provveduto continuativamente a caricare e scaricare dell'autovettura le valigie dei
Pag. 2 di 5 clienti dal peso variabile (da 10 a 30 kg). Lo svolgimento di tale attività generava la malattia professionale sopra indicata.
3. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Pt_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alle conclusioni della relazione tecnica depositata del proprio CTP (dott.ssa ). Persona_1
4. Il ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
6%, da sommare al precedente riconoscimento, per una valutazione complessiva dei postumi pari almeno al 14%,
5. In data 30.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. La resistente confermava la valutazione in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia comune non riconducibile alle mansioni svolte per anni dal
Pt_1
7. In data 29.07.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_2 il suo elaborato peritale in data 19.01.2025.
8. All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza della malattia professionale (“tendinopatia alle spalle blaterale”) lamentata dal ricorrente.
Pag. 3 di 5 11. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Il sig. Pt_1 risulta affetto da tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori. Tale malattia, ricomprese nella “Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965” e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al Decreto del . del lavoro e della previdenza sociale del 9 aprile 2008, CP_2 vigente all'epoca della domanda amministrativa, alla voce 78 punti a) e b), risulta essere state contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa cui era adibito il ricorrente e, come tale, può essere ritenuta malattia professionale, nel caso di specie. L'epoca di insorgenza della malattia può farsi risalire ad alcuni mesi prima della data della diagnosi strumentale (31/5/2022). Si ritiene aderente al caso di specie, una valutazione del 4 (quattro) % in termini di danno biologico permanente, così come da previsione legislativa. Per effetto della unificazione con i precedenti riconoscimenti del 4 % e 5%i, il danno biologico complessivo è quantificabile nell'intorno del 12 (dodici)%”.
12. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza della malattia Pt_1 professionale di cui si tratta.
13. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza della malattia e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 4% la percentuale invalidante, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 12%, rendendo possibile e CP_1 rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore riconducibile allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, come indicato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale Parte_1
“tendinopatia alle spalle blaterale”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tale malattia è del 4%, che, sommato ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al CP_1 complessivo 12%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Claudia Bacci, dichiaratisi antistataria;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU.
Pisa, 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5