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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17441 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 25646/2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 14.02.2024 con il quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2025; visto il provvedimento del 17.11.2025, con il quale è stata confermata l'udienza del 10.12.2025, disponendo la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
lette le note scritte finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza depositate dalle parti;
letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 25646 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, emessa all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.12.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco De Santis 15, presso lo studio dell'avv. Simona
Di FO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Timavo 22, presso lo studio dell'avv. Claudia Capodagli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata–
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Paolo Alaimo in virtù di procura in atti;
- intervenuta–
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
23.12.2022 nel giudizio iscritto al N.R.G. 1373/2021; opposizione avverso cartella di pagamento - sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Roma del Parte_1
23.12.2022, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al N.R.G. 1373/2021, avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720199059106453000 e avverso la cartella di pagamento ad essa sottesa n. 09720110108616975000.
A fondamento del ricorso, aveva eccepito la prescrizione del credito Parte_1 dell'amministrazione, la nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella di pagamento;
la nullità della notificazione della cartella di pagamento;
l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo, la nullità della cartella di pagamento per difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo.
L aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto Controparte_1 tardivamente proposta, tenuto conto della rituale notificazione della cartella di pagamento e in ogni caso, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
Con provvedimento del 22.04.2022 Giudice di Pace aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore e all'udienza del 23.12.2022, attesa la mancata esecuzione dell'adempimento, il Giudice di Pace ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 quarto comma c.p.c.
Avverso tale statuizione ha proposto appello rilevando l'erroneità del Parte_1 provvedimento di prime cure, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione. Nel merito, l'appellante ha quindi chiesto accertarsi l'estinzione della pretesa creditoria oggetto della cartella di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione.
L ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato e, in via Controparte_1 subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto di non essere gravata dal carico delle spese processuali, essendo riferibili le contestazioni dell'opponente all'attività di competenza dell'ente titolare del credito.
E' intervenuta volontariamente nel giudizio di appello chiedendo dichiararsi CP_2 inammissibile l'opposizione proposta da per violazione del principio del ne bis in Parte_1 idem. Secondo la prospettazione difensiva dell'amministrazione l'opposizione avverso la medesima cartella di pagamento sarebbe stata già oggetto di altro giudizio, definito con sentenza del rigetto dell'opposizione n. 9287/2017 del Giudice di Pace di Roma
L'appello avverso tale sentenza sarebbe stato rigettato dal Tribunale di Roma. ha quindi chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_2
2. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem sollevata da non può trovare accoglimento. CP_2 ha omesso infatti di produrre copia della sentenza del Giudice di Pace e della CP_2 sentenza del Tribunale di Roma che avrebbero definito le medesime domande proposte in questa sede dall'opponente.
3. Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va premesso che nel giudizio di prime cure, tra le altre doglianze, l'opponente aveva contestato l'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione, introduttivo del giudizio di prime cure, in cui si legge: “Si eccepisce …
l'inesistenza del diritto … stante il difetto di e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento, nonché dei titoli esecutivi”; nello stesso senso pag. 12 dell'atto di citazione in cui è contestata la notificazione del titolo esecutivo e la conseguente prescrizione del credito).
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. n. 11661/2024; nello stesso senso cfr. Cass. n. 5129/2023; Cass. n. 30777/2023; Cass. n. 15900/2017)
In base ai principi di diritto sopra richiamati, la statuizione del primo giudice, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, quale litisconsorte necessario, nei confronti di CP_2 quale titolare della pretesa creditoria oggetto di contestazione, al quale è imputabile la notificazione del verbale di accertamento in contestazione, deve in questa sede essere confermata.
L'appello proposto da deve pertanto essere rigettato. Parte_1
4. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto degli orientamenti non uniformi della giurisprudenza in ordine alle questioni sottese al gravame proposto.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Roma in data 23.12.2022 nel giudizio iscritto al N.R.G. 1373/2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello, compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 11.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 14.02.2024 con il quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2025; visto il provvedimento del 17.11.2025, con il quale è stata confermata l'udienza del 10.12.2025, disponendo la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
lette le note scritte finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza depositate dalle parti;
letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 25646 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, emessa all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.12.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco De Santis 15, presso lo studio dell'avv. Simona
Di FO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Timavo 22, presso lo studio dell'avv. Claudia Capodagli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata–
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Paolo Alaimo in virtù di procura in atti;
- intervenuta–
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
23.12.2022 nel giudizio iscritto al N.R.G. 1373/2021; opposizione avverso cartella di pagamento - sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Roma del Parte_1
23.12.2022, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al N.R.G. 1373/2021, avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 09720199059106453000 e avverso la cartella di pagamento ad essa sottesa n. 09720110108616975000.
A fondamento del ricorso, aveva eccepito la prescrizione del credito Parte_1 dell'amministrazione, la nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella di pagamento;
la nullità della notificazione della cartella di pagamento;
l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo, la nullità della cartella di pagamento per difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo.
L aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto Controparte_1 tardivamente proposta, tenuto conto della rituale notificazione della cartella di pagamento e in ogni caso, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
Con provvedimento del 22.04.2022 Giudice di Pace aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore e all'udienza del 23.12.2022, attesa la mancata esecuzione dell'adempimento, il Giudice di Pace ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 quarto comma c.p.c.
Avverso tale statuizione ha proposto appello rilevando l'erroneità del Parte_1 provvedimento di prime cure, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione. Nel merito, l'appellante ha quindi chiesto accertarsi l'estinzione della pretesa creditoria oggetto della cartella di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione.
L ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato e, in via Controparte_1 subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto di non essere gravata dal carico delle spese processuali, essendo riferibili le contestazioni dell'opponente all'attività di competenza dell'ente titolare del credito.
E' intervenuta volontariamente nel giudizio di appello chiedendo dichiararsi CP_2 inammissibile l'opposizione proposta da per violazione del principio del ne bis in Parte_1 idem. Secondo la prospettazione difensiva dell'amministrazione l'opposizione avverso la medesima cartella di pagamento sarebbe stata già oggetto di altro giudizio, definito con sentenza del rigetto dell'opposizione n. 9287/2017 del Giudice di Pace di Roma
L'appello avverso tale sentenza sarebbe stato rigettato dal Tribunale di Roma. ha quindi chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_2
2. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem sollevata da non può trovare accoglimento. CP_2 ha omesso infatti di produrre copia della sentenza del Giudice di Pace e della CP_2 sentenza del Tribunale di Roma che avrebbero definito le medesime domande proposte in questa sede dall'opponente.
3. Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Va premesso che nel giudizio di prime cure, tra le altre doglianze, l'opponente aveva contestato l'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione in opposizione, introduttivo del giudizio di prime cure, in cui si legge: “Si eccepisce …
l'inesistenza del diritto … stante il difetto di e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento, nonché dei titoli esecutivi”; nello stesso senso pag. 12 dell'atto di citazione in cui è contestata la notificazione del titolo esecutivo e la conseguente prescrizione del credito).
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. n. 11661/2024; nello stesso senso cfr. Cass. n. 5129/2023; Cass. n. 30777/2023; Cass. n. 15900/2017)
In base ai principi di diritto sopra richiamati, la statuizione del primo giudice, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio, quale litisconsorte necessario, nei confronti di CP_2 quale titolare della pretesa creditoria oggetto di contestazione, al quale è imputabile la notificazione del verbale di accertamento in contestazione, deve in questa sede essere confermata.
L'appello proposto da deve pertanto essere rigettato. Parte_1
4. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto degli orientamenti non uniformi della giurisprudenza in ordine alle questioni sottese al gravame proposto.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Roma in data 23.12.2022 nel giudizio iscritto al N.R.G. 1373/2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello, compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 11.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini