Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 7923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7923 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07923/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02374/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2025, proposto da:
Valinor s.r.l. – Impresa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessio Raiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piedimonte Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo, Riccardo Schininà e Teodolinda Stocchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ambito Territoriale C04 - Comune capofila Piedimonte Matese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della determinazione del Responsabile del Settore finanziario, tributi, personale e attività produttive n. 401 del 3 aprile 2025, avente ad oggetto: “L. 328/2000 – ambito territoriale C04. determina n. 819 del 01/07/2024. annullamento in autotutela”;
b) di qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, lesivo degli interessi della Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte Matese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. PP SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con determina del Responsabile del Settore finanziario del 21/6/2023 n. 623 il Comune di Piedimonte Matese, Ente capofila dell’Ambito Territoriale C04 del “Piano di zona dei servizi socio-sanitari”, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi, affidava all’impresa sociale ricorrente il servizio di assistenza tecnica e supporto all’Ufficio di Piano.
L’affidamento avveniva nel quadro del contesto emergenziale da Covid-19, ex art. 1, co. 2, lett. a), dei decreti legge n. 76/2020 e n. 77/2021, convertiti con leggi n. 120/2020 e n. 108/2021.
Il servizio veniva prorogato di 12 mesi con determina dell’1/7/2024 n. 819, annullata in autotutela con l’impugnato provvedimento del 3/4/2025 n. 401, sul presupposto dell’adibizione al servizio di soggetto rivestente carica elettiva in uno dei Comuni afferenti all’Ambito, in contrasto con l’art. 7 del Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano, per il quale tale carica è incompatibile.
Con sei motivi di ricorso sono dedotti l’assenza dei presupposti ex art. 21- nonies della legge n. 241/90 e la violazione degli artt. 7 ss. della stessa legge, nonché l’eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà dell’azione amministrativa e difetto di motivazione, oltre alla lesione del legittimo affidamento e alla violazione dei principi di certezza, continuità e stabilità degli affidamenti pubblici emergenziali.
È addotto che, contraddittoriamente, sia stato prorogato il servizio per poi disporre l’annullamento dell’atto, che difettano i presupposti ex art. 21- nonies cit. (interesse pubblico, termine ragionevole e comparazione con l’affidamento ingenerato), che l’atto avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e manca di adeguata motivazione, incidendo sull’interesse del destinatario e ledendo i principi sottesi all’esigenza di assicurare il servizio.
Con l’ultimo motivo è formulata una domanda di risarcimento del danno, commisurata al danno emergente per le spese e investimenti sostenuti e al lucro cessante per la perdita dei corrispettivi attesi.
Il Comune si è costituito in giudizio per resistere, esibendo documentazione e svolgendo difese nella memoria depositata.
La ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare all’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2025.
Per l’udienza di merito le parti hanno prodotto scritti difensivi e documentazione.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- Il provvedimento di annullamento si fonda, come ricordato, sull’adibizione al servizio di un soggetto versante in condizione di incompatibilità, consigliere comunale di Pietramelara facente parte dell’Ambito Territoriale C04, in contrasto con quanto dispone l’art. 7 del Regolamento dell’Ufficio di Piano (“ La carica di Sindaco, di Assessore e di Consigliere Comunale dei Comuni afferenti all’Ambito C04, nonché la posizione di socio, rappresentante legale, direttore tecnico, collaboratore e/o dipendente di un soggetto del terzo settore operante nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari sono incompatibili con l’incarico di Coordinatore e componente dell’UdP ).
Ciò posto, risulta agli atti di causa che l’incarico al soggetto in questione, da parte dell’impresa sociale ricorrente, era comunicato con nota acquisita al prot. n. 5614 del 6/3/2025 del Comune, che il giorno seguente rappresentava la necessità, in considerazione delle possibili situazioni di incompatibilità, di sospendere temporaneamente il servizio (nota prot. 5773 del 7/3/2025).
Alla nota rispondeva prontamente la ricorrente che, nella stessa giornata, chiedeva di non tener conto della sua precedente comunicazione, indicando altro nominativo (è affermato in ricorso che tale sostituzione sia avvenuta dopo 2 ore).
Tale circostanza non è fondatamente contraddetta dal Comune.
Va da sé che, in tale contesto, non sono ravvisabili i presupposti per l’annullamento della proroga del servizio, sulla base della riscontrata incompatibilità che, al momento dell’adozione dell’atto, era stata rimossa.
Non può accedersi alla prospettazione del Comune, secondo cui legittimamente sia stata esercitata l’autotutela, in presenza della violazione regolamentare accertata, occorrendo che il comportamento contravvenente alle regole abbia un grado di effettività tale, da incidere negativamente sul mantenimento del rapporto, non potendo sanzionarsi in maniera punitiva una lieve violazione i cui effetti, con il comportamento operoso dell’interessato, siano stati immediatamente eliminati.
Né è palesabile alcuna altra motivazione, che possa aver determinato l’adozione dell’atto.
Per tali ragioni la censura della ricorrente sul difetto dei presupposti ex art. 21- nonies della legge n. 241/90 è meritevole di accoglimento, assorbita ogni altra censura, conseguendone l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
La domanda risarcitoria va disattesa, essendo sfornita di qualsivoglia elemento di prova del danno sofferto, peraltro osservandosi che, per stessa ammissione di parte ricorrente, il rapporto era stato risolto consensualmente con verbale di conciliazione del 25 marzo 2025 (cfr. pag. 2 della memoria di parte ricorrente, depositata il 18/9/2025).
La peculiarità della questione giustifica la compensazione per intero delle spese di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dell’Ambito Territoriale C04, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la determinazione del Responsabile del Settore finanziario, tributi, personale e attività produttive del Comune di Piedimonte Matese del 3/4/2025 n. 401; respinge la domanda risarcitoria.
Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dell'Ambito Territoriale C04.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ON, Presidente
PP SI, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP SI | EN ON |
IL SEGRETARIO