TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1844/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. ROSANNA ARNALDI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in San Giovanni Valdarno (AR), via Montegrappa, 10
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.01.2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “
1. Affidamento super esclusivo delle due minori alla SI.ra , Parte_2
con collocamento presso la residenza della stessa. In denegata ipotesi affidamento esclusivo delle
1 bambine sempre alla madre SI.ra ;
2. Dato il rapporto ormai compromesso tra il padre e le due Pt_2 figlie minori, questo patrocinio richiede che il Tribunale disponga l'ausilio dei Servizi Sociali competenti affinché, una volta accertata l'idoneità genitoriale del SI. , predispongano per lo CP_1
stesso un percorso di sostegno alla genitorialità e conseguente calendario visita padre figlie;
3.
Modificare l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del SI. da € Controparte_1
200,00 ad € 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, fermo restando il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
4. Prevedere che l'assegno unico universale e le relative detrazioni fiscali previste da legge siano in favore della SInora , quale Pt_2
unica affidataria e collocataria della figlia;
5. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 16.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.09.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_2
resistente al fine di ottenere l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, in deroga all'art. Controparte_1
337-quater c.c., delle figlie minori , nata a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2
nata ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta dalla ricorrente con il resistente.
La ricorrente ha dedotto che, nel dicembre 2021, i genitori avevano già fatto ricorso congiuntamente al Tribunale di Ancona, al fine di disciplinare i rapporti dei genitori con le figlie minori.
Nello specifico, il ricorso congiunto veniva accolto con provvedimento n. 2700/2021 del 22.12.2021, con il quale il Tribunale di Ancora aveva disposto l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento prevalente presso la madre. Con il medesimo decreto, il Tribunale aveva disposto un determinato regime di visita padre-figlie ed aveva altresì posto a carico del padre un contributo al mantenimento in favore delle figlie minori pari ad € 200,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, almeno fino a quando lo stipendio del fosse stato CP_1
gravato dalla cessione del quinto, dopodiché l'importo dell'assegno sarebbe aumentato a complessivi
€ 300,00 mensili. Veniva inoltre disposta la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie, mentre gli assegni familiari venivano posti integralmente a favore dalla madre.
La ricorrente, in questa sede, ha dedotto che le condizioni stabilite nel suddetto provvedimento in ordine al regime di visita padre-figlie non sarebbero state rispettate dal resistente, anche in considerazione del fatto che il padre non avrebbe più frequentato le figlie minori dal mese di agosto
2 Per_ 2023 e che pertanto le figlie ed attualmente sarebbero gestite nelle loro incombenze Per_1
quotidiane solo dalla madre.
La ha inoltre dedotto che la situazione economica del sarebbe migliorata rispetto Pt_2 CP_1 all'epoca dell'emissione del decreto del Tribunale di Ancona (2021), in quanto il resistente ad oggi percepirebbe, a dire della ricorrente, uno stipendio pari ad € 1.400,00 mensili, e che, invece, la situazione economica della sarebbe peggiorata, essendo rimasta la stessa senza occupazione e Pt_2 con un'indennità di disoccupazione pari ad € 700,00 mensili, dovendo altresì provvedere al pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 690,00.
La ricorrente, dunque, ha chiesto che le figlie minori e venissero affidate in via Per_1 Persona_2
super-esclusiva alla madre, anche in deroga all'art. 337-quater c.c., atteso il totale disinteresse del padre nella gestione delle figlie, nonché la sua inidoneità genitoriale, tenuto conto anche che il resistente, a dire della ricorrente, risulterebbe fare uso di alcool in modo eccessivo.
La ricorrente, inoltre, ha chiesto che le figlie minori venissero collocate prevalentemente presso la madre, con facoltà della stessa di adottare autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse relative alle minori.
In ordine al diritto di visita padre-figlie, la ricorrente ha chiesto che, qualora il resistente manifestasse la volontà di rivedere le figlie, le visite possano avvenire solo previo contatto, da parte del padre, con i Servizi Sociali competenti, affinché gli stessi possano definire un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un calendario di visite padre-figlie adeguato.
In ordine al contributo al mantenimento, la ha chiesto che l'assegno a carico del padre ed in Pt_2 favore delle figlie venisse aumentato da € 200,00 ad € 600,00 mensili, fermo restando il 50% della contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori, oltre al godimento integrale da parte della madre dell'assegno unico universale e delle relative detrazioni fiscali.
In via subordinata, la ha chiesto che venisse disposto l'affido esclusivo alla stessa delle figlie Pt_2
minori.
Infine, in via istruttoria, la ricorrente ha chiesto che le minori venissero sentite dal Tribunale in sede di audizione.
All'udienza del 09.01.2025, verificata la regolarità della notifica al resistente, quest'ultimo è stato dichiarato contumace. Alla medesima udienza, sentita la ricorrente, quest'ultima ha chiesto in via principale che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendo in ogni caso che venisse emesso un provvedimento provvisorio per l'affidamento esclusivo delle minori, tenuto conto dell'urgenza della situazione.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
3 Primariamente, si rileva che non appaiono sussistenti i presupposti di legge per disporre l'audizione delle figlie minori, entrambe infradodicenni, posto che in tal caso l'audizione è adempimento necessario solo se non ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo in ragione dell'età o del grado di maturità (cfr. in questo senso Cass. civ. Ord. n. 24626/2023).
Nel caso di specie, tenuto conto della tenera età delle minori (9 e 7 anni), l'audizione appare contraria all'interesse delle stesse ma anche superflua, considerate le allegazioni di parte ricorrente, al fine dell'adozione dei provvedimenti di modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale più opportuni.
Ciò premesso, relativamente alla richiesta di affidamento super-esclusivo delle figlie minori alla madre, occorre rilevare che alla luce degli elementi probatori emersi, appare maggiormente adeguato al caso di specie disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre, ma non anche in deroga all'art. 337-quater c.c, così come richiesto dalla ricorrente, in quanto l'affido esclusivo appare essere, secondo le condizioni del momento, il regime di maggior tutela dell'interesse delle figlie.
Nel caso in esame, occorre rilevare che, da un lato, l'assunzione di decisioni concordate per la gestione quotidiana delle minori risulta, nel concreto e secondo le condizioni del momento, difficilmente praticabile, non risultando il padre, rimasto contumace, coinvolto attivamente nella vita giornaliera delle figlie minori e nella cura delle loro eSIenze, dall'altro, non si ravvisa un disinteresse e un allontanamento totale del padre rispetto alle figlie (posto che comunque il padre mantiene uno sporadico contatto telefonico con le figlie e contribuisce parzialmente al loro mantenimento, per stessa ammissione della ricorrente), tale da giustificare l'affido monogenitoriale con la forma dell'affidamento “super-esclusivo” o “rafforzato” delle minori alla madre e dunque l'esclusione della necessità del consenso paterno in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le minori.
In particolare, la ricorrente, all'udienza del 09.01.2025, ha dichiarato che “i contatti con il padre delle bambine sono sporadici, manda in genere due o tre messaggi vocali a settimana, principalmente per sapere com'è andato il week end e le bambine rispondono al messaggio vocale dal mio cellulare.
Però è da agosto 2023 che il padre non vede le figlie, non le ha più viste da allora. Prima dell'agosto
2023 ero io a portarle da lui, che vive nelle Marche, poi però sono rimasta senza auto e avevo chiesto
a lui se fosse possibile trovare un punto di incontro. Lui non mi ha neanche risposto, si è disinteressato completamente, anche dopo la notifica del ricorso non mi ha detto nulla al riguardo.
(…). Chiedo l'affidamento esclusivo perché il padre si disinteressa delle figlie e non partecipa alla gestione delle loro eSIenze.” (cfr. verbale d'udienza del 09.01.2025).
Considerato che la disciplina dell'affidamento condiviso impone sempre più frequentemente l'accordo dei genitori, la sottoscrizione degli atti da parte di entrambi, pena l'impossibilità di affrontare molte delle attività proposte dalla scuola, ovvero affrontare cure ed interventi medici non
4 di routine, le eSIenze delle minori non appaiono adeguatamente soddisfatte, secondo le condizioni del momento per come emerse dagli atti, dalla disciplina dell'affidamento condiviso.
Dunque, considerati gli elementi raccolti, ed in particolare il fatto che il padre, che vive nelle Marche, non partecipi attivamente alla vita quotidiana delle minori e alla gestione delle loro necessità, non vedendole da oltre un anno, e mantenendo solo contatti telefonici saltuari con le bambine, comprova le difficoltà della ricorrente nell'ottenere il supporto paterno ed i consensi necessari alla gestione delle eSIenze quotidiane delle bambine e della famiglia, e giustifica, dunque, allo stato, l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, risultando nel caso di specie il regime dell'affidamento condiviso contrario all'interesse delle minori.
Pertanto, si ritiene opportuno attribuire alla madre l'affidamento esclusivo, ex artt. 337-ter co. II° c.c.
e 337-quater co. I° c.c., delle figlie minori e , nate rispettivamente in Persona_1 Persona_2
data 04.12.2015 ed in data 15.07.2017, tenuto conto che l'affidamento condiviso, allo stato attuale, determina obiettivi problemi per l'assunzione di decisioni tempestive nell'interesse delle minori stesse e per la gestione quotidiana delle loro eSIenze.
Ciò posto, in ordine al regime di visita padre-figlie, non si ritiene opportuno disporre modifiche a quanto già previsto nel decreto del Tribunale di Ancona del 22.12.2021, ove veniva previsto che le figlie stessero con il padre a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera.
Tuttavia, considerato quanto riferito dalla parte ricorrente in ordine alla circostanza che il padre non vedrebbe le figlie dall'agosto 2023, risulta altresì opportuno prevedere che, nel caso in cui il padre intenda riprendere regolarmente la frequentazione con le figlie, tale ripresa sia graduale e mediata dal supporto professionale del Servizio Sociale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza delle figlie minori, al fine di salvaguardare il benessere psicologico delle figlie.
Per quanto attiene, infine, alle questioni economiche, la ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico del resistente contumace un contributo al mantenimento pari a complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, quanto alla propria situazione economica, nel periodo di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 14.679,00, mentre nel periodo di imposta 2021, la ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 12.064,00. Nel periodo di imposta 2022, invece, la ha Pt_2
dichiarato un reddito imponibile pari ad € 12.574,00.
Inoltre, all'udienza del 09.01.2025, la ricorrente ha dichiarato che “Con i pagamenti del contributo al mantenimento ordinario devo dire che è abbastanza costante, paga tutti i mesi le 200€ che erano stabilite dal provvedimento del Tribunale di Ancona, a volte in ritardo, ma le paga. Invece per le spese straordinarie non mi da nulla. (…). Poi faccio presente che io ho una situazione lavorativa molto precaria, fino al 19 di gennaio ho un rapporto di lavoro a contratto con la Coop, ma so già
5 che non mi verrà rinnovato, e non ce la faccio senza risorse a mantenere la famiglia e pagare l'affitto, che a San Giovanni Valdarno è pari ad € 620,00 mensili. A fine mese sarò senza casa quindi sarò costretta a trovare una diversa situazione lavorativa. (…) Il mio ex compagno so che lavora da diversi anni presso la stessa azienda, so che è un operaio saldatore.” (cfr. verbale d'udienza del 09.01.2025).
Dunque, tenuto conto della presumibile capacità lavorativa del resistente contumace, anche in relazione alla non avanzata età del resistente (nato nel 1973), e in assenza di un più approfondito riscontro documentale sulle disponibilità economiche del padre, il Tribunale ritiene congruo disporre a carico del resistente contumace, , quale contributo al mantenimento delle figlie Controparte_1
minori e , rispettivamente di anni 9 e 7, la somma di euro 300,00 mensili (€ Per_1 Persona_2
150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente , tenuto conto anche dell'accresciuta età anagrafica Parte_2
delle minori e delle loro attuali eSIenze, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha precisato che “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eSIenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.” (cfr. Cass. civ. Ord. n. 13664/2022).
Il Tribunale ritiene congruo aumentare il contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del padre anche in considerazione della circostanza che lo stesso non risulta contribuire attivamente in misura diretta al mantenimento delle figlie, non tenendole con sé da oltre un anno, e che pertanto, rispetto alle condizioni economiche indicate nel precedente provvedimento del Tribunale di Ancona, gli oneri di mantenimento diretto delle minori gravano in misura maggiore sulla madre.
Si ritiene opportuno altresì confermare che la madre possa godere integralmente degli assegni unici familiari e delle detrazioni fiscali, qualora ve ne sia diritto.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, di parziale accoglimento delle richieste della ricorrente, nonché la contumacia del resistente, ritiene il Collegio integrati i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
6 - dispone l'affidamento esclusivo ai sensi degli artt. 337-ter co. II° c.c. e 337-quater co. I° c.c.,
delle figlie minori , nata a [...] il [...], e , nata ad Persona_1 Persona_2
Ancona il 15.07.2017, alla madre , con collocamento prevalente delle stesse Parte_2
presso la madre;
- pone a carico del resistente contumace , quale contributo al mantenimento Controparte_1
delle figlie minori e , la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 Persona_1 Persona_2
per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_2 sostenute nell'interesse delle minori, come da protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Arezzo, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
- dispone che gli unici familiari e le detrazioni fiscali in favore delle minori, qualora ve ne sia diritto, vengano percepiti integralmente dalla madre;
Parte_2
- conferma il regime di permanenza padre-figlie già previsto nel decreto del Tribunale di
Ancona del 22.12.2021, disponendo che, nel caso in cui il padre intenda riprendere regolarmente la frequentazione con le figlie, tale ripresa sia graduale e mediata dal supporto professionale del Servizio Sociale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza delle figlie minori, al fine di salvaguardare il loro benessere psicologico;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di conSIlio del 17 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1844/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. ROSANNA ARNALDI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in San Giovanni Valdarno (AR), via Montegrappa, 10
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.01.2025, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “
1. Affidamento super esclusivo delle due minori alla SI.ra , Parte_2
con collocamento presso la residenza della stessa. In denegata ipotesi affidamento esclusivo delle
1 bambine sempre alla madre SI.ra ;
2. Dato il rapporto ormai compromesso tra il padre e le due Pt_2 figlie minori, questo patrocinio richiede che il Tribunale disponga l'ausilio dei Servizi Sociali competenti affinché, una volta accertata l'idoneità genitoriale del SI. , predispongano per lo CP_1
stesso un percorso di sostegno alla genitorialità e conseguente calendario visita padre figlie;
3.
Modificare l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del SI. da € Controparte_1
200,00 ad € 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, fermo restando il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
4. Prevedere che l'assegno unico universale e le relative detrazioni fiscali previste da legge siano in favore della SInora , quale Pt_2
unica affidataria e collocataria della figlia;
5. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 16.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.09.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_2
resistente al fine di ottenere l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, in deroga all'art. Controparte_1
337-quater c.c., delle figlie minori , nata a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2
nata ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta dalla ricorrente con il resistente.
La ricorrente ha dedotto che, nel dicembre 2021, i genitori avevano già fatto ricorso congiuntamente al Tribunale di Ancona, al fine di disciplinare i rapporti dei genitori con le figlie minori.
Nello specifico, il ricorso congiunto veniva accolto con provvedimento n. 2700/2021 del 22.12.2021, con il quale il Tribunale di Ancora aveva disposto l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori ed il loro collocamento prevalente presso la madre. Con il medesimo decreto, il Tribunale aveva disposto un determinato regime di visita padre-figlie ed aveva altresì posto a carico del padre un contributo al mantenimento in favore delle figlie minori pari ad € 200,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, almeno fino a quando lo stipendio del fosse stato CP_1
gravato dalla cessione del quinto, dopodiché l'importo dell'assegno sarebbe aumentato a complessivi
€ 300,00 mensili. Veniva inoltre disposta la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie, mentre gli assegni familiari venivano posti integralmente a favore dalla madre.
La ricorrente, in questa sede, ha dedotto che le condizioni stabilite nel suddetto provvedimento in ordine al regime di visita padre-figlie non sarebbero state rispettate dal resistente, anche in considerazione del fatto che il padre non avrebbe più frequentato le figlie minori dal mese di agosto
2 Per_ 2023 e che pertanto le figlie ed attualmente sarebbero gestite nelle loro incombenze Per_1
quotidiane solo dalla madre.
La ha inoltre dedotto che la situazione economica del sarebbe migliorata rispetto Pt_2 CP_1 all'epoca dell'emissione del decreto del Tribunale di Ancona (2021), in quanto il resistente ad oggi percepirebbe, a dire della ricorrente, uno stipendio pari ad € 1.400,00 mensili, e che, invece, la situazione economica della sarebbe peggiorata, essendo rimasta la stessa senza occupazione e Pt_2 con un'indennità di disoccupazione pari ad € 700,00 mensili, dovendo altresì provvedere al pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 690,00.
La ricorrente, dunque, ha chiesto che le figlie minori e venissero affidate in via Per_1 Persona_2
super-esclusiva alla madre, anche in deroga all'art. 337-quater c.c., atteso il totale disinteresse del padre nella gestione delle figlie, nonché la sua inidoneità genitoriale, tenuto conto anche che il resistente, a dire della ricorrente, risulterebbe fare uso di alcool in modo eccessivo.
La ricorrente, inoltre, ha chiesto che le figlie minori venissero collocate prevalentemente presso la madre, con facoltà della stessa di adottare autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse relative alle minori.
In ordine al diritto di visita padre-figlie, la ricorrente ha chiesto che, qualora il resistente manifestasse la volontà di rivedere le figlie, le visite possano avvenire solo previo contatto, da parte del padre, con i Servizi Sociali competenti, affinché gli stessi possano definire un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un calendario di visite padre-figlie adeguato.
In ordine al contributo al mantenimento, la ha chiesto che l'assegno a carico del padre ed in Pt_2 favore delle figlie venisse aumentato da € 200,00 ad € 600,00 mensili, fermo restando il 50% della contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori, oltre al godimento integrale da parte della madre dell'assegno unico universale e delle relative detrazioni fiscali.
In via subordinata, la ha chiesto che venisse disposto l'affido esclusivo alla stessa delle figlie Pt_2
minori.
Infine, in via istruttoria, la ricorrente ha chiesto che le minori venissero sentite dal Tribunale in sede di audizione.
All'udienza del 09.01.2025, verificata la regolarità della notifica al resistente, quest'ultimo è stato dichiarato contumace. Alla medesima udienza, sentita la ricorrente, quest'ultima ha chiesto in via principale che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendo in ogni caso che venisse emesso un provvedimento provvisorio per l'affidamento esclusivo delle minori, tenuto conto dell'urgenza della situazione.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
3 Primariamente, si rileva che non appaiono sussistenti i presupposti di legge per disporre l'audizione delle figlie minori, entrambe infradodicenni, posto che in tal caso l'audizione è adempimento necessario solo se non ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo in ragione dell'età o del grado di maturità (cfr. in questo senso Cass. civ. Ord. n. 24626/2023).
Nel caso di specie, tenuto conto della tenera età delle minori (9 e 7 anni), l'audizione appare contraria all'interesse delle stesse ma anche superflua, considerate le allegazioni di parte ricorrente, al fine dell'adozione dei provvedimenti di modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale più opportuni.
Ciò premesso, relativamente alla richiesta di affidamento super-esclusivo delle figlie minori alla madre, occorre rilevare che alla luce degli elementi probatori emersi, appare maggiormente adeguato al caso di specie disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre, ma non anche in deroga all'art. 337-quater c.c, così come richiesto dalla ricorrente, in quanto l'affido esclusivo appare essere, secondo le condizioni del momento, il regime di maggior tutela dell'interesse delle figlie.
Nel caso in esame, occorre rilevare che, da un lato, l'assunzione di decisioni concordate per la gestione quotidiana delle minori risulta, nel concreto e secondo le condizioni del momento, difficilmente praticabile, non risultando il padre, rimasto contumace, coinvolto attivamente nella vita giornaliera delle figlie minori e nella cura delle loro eSIenze, dall'altro, non si ravvisa un disinteresse e un allontanamento totale del padre rispetto alle figlie (posto che comunque il padre mantiene uno sporadico contatto telefonico con le figlie e contribuisce parzialmente al loro mantenimento, per stessa ammissione della ricorrente), tale da giustificare l'affido monogenitoriale con la forma dell'affidamento “super-esclusivo” o “rafforzato” delle minori alla madre e dunque l'esclusione della necessità del consenso paterno in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le minori.
In particolare, la ricorrente, all'udienza del 09.01.2025, ha dichiarato che “i contatti con il padre delle bambine sono sporadici, manda in genere due o tre messaggi vocali a settimana, principalmente per sapere com'è andato il week end e le bambine rispondono al messaggio vocale dal mio cellulare.
Però è da agosto 2023 che il padre non vede le figlie, non le ha più viste da allora. Prima dell'agosto
2023 ero io a portarle da lui, che vive nelle Marche, poi però sono rimasta senza auto e avevo chiesto
a lui se fosse possibile trovare un punto di incontro. Lui non mi ha neanche risposto, si è disinteressato completamente, anche dopo la notifica del ricorso non mi ha detto nulla al riguardo.
(…). Chiedo l'affidamento esclusivo perché il padre si disinteressa delle figlie e non partecipa alla gestione delle loro eSIenze.” (cfr. verbale d'udienza del 09.01.2025).
Considerato che la disciplina dell'affidamento condiviso impone sempre più frequentemente l'accordo dei genitori, la sottoscrizione degli atti da parte di entrambi, pena l'impossibilità di affrontare molte delle attività proposte dalla scuola, ovvero affrontare cure ed interventi medici non
4 di routine, le eSIenze delle minori non appaiono adeguatamente soddisfatte, secondo le condizioni del momento per come emerse dagli atti, dalla disciplina dell'affidamento condiviso.
Dunque, considerati gli elementi raccolti, ed in particolare il fatto che il padre, che vive nelle Marche, non partecipi attivamente alla vita quotidiana delle minori e alla gestione delle loro necessità, non vedendole da oltre un anno, e mantenendo solo contatti telefonici saltuari con le bambine, comprova le difficoltà della ricorrente nell'ottenere il supporto paterno ed i consensi necessari alla gestione delle eSIenze quotidiane delle bambine e della famiglia, e giustifica, dunque, allo stato, l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, risultando nel caso di specie il regime dell'affidamento condiviso contrario all'interesse delle minori.
Pertanto, si ritiene opportuno attribuire alla madre l'affidamento esclusivo, ex artt. 337-ter co. II° c.c.
e 337-quater co. I° c.c., delle figlie minori e , nate rispettivamente in Persona_1 Persona_2
data 04.12.2015 ed in data 15.07.2017, tenuto conto che l'affidamento condiviso, allo stato attuale, determina obiettivi problemi per l'assunzione di decisioni tempestive nell'interesse delle minori stesse e per la gestione quotidiana delle loro eSIenze.
Ciò posto, in ordine al regime di visita padre-figlie, non si ritiene opportuno disporre modifiche a quanto già previsto nel decreto del Tribunale di Ancona del 22.12.2021, ove veniva previsto che le figlie stessero con il padre a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera.
Tuttavia, considerato quanto riferito dalla parte ricorrente in ordine alla circostanza che il padre non vedrebbe le figlie dall'agosto 2023, risulta altresì opportuno prevedere che, nel caso in cui il padre intenda riprendere regolarmente la frequentazione con le figlie, tale ripresa sia graduale e mediata dal supporto professionale del Servizio Sociale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza delle figlie minori, al fine di salvaguardare il benessere psicologico delle figlie.
Per quanto attiene, infine, alle questioni economiche, la ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico del resistente contumace un contributo al mantenimento pari a complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, quanto alla propria situazione economica, nel periodo di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 14.679,00, mentre nel periodo di imposta 2021, la ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 12.064,00. Nel periodo di imposta 2022, invece, la ha Pt_2
dichiarato un reddito imponibile pari ad € 12.574,00.
Inoltre, all'udienza del 09.01.2025, la ricorrente ha dichiarato che “Con i pagamenti del contributo al mantenimento ordinario devo dire che è abbastanza costante, paga tutti i mesi le 200€ che erano stabilite dal provvedimento del Tribunale di Ancona, a volte in ritardo, ma le paga. Invece per le spese straordinarie non mi da nulla. (…). Poi faccio presente che io ho una situazione lavorativa molto precaria, fino al 19 di gennaio ho un rapporto di lavoro a contratto con la Coop, ma so già
5 che non mi verrà rinnovato, e non ce la faccio senza risorse a mantenere la famiglia e pagare l'affitto, che a San Giovanni Valdarno è pari ad € 620,00 mensili. A fine mese sarò senza casa quindi sarò costretta a trovare una diversa situazione lavorativa. (…) Il mio ex compagno so che lavora da diversi anni presso la stessa azienda, so che è un operaio saldatore.” (cfr. verbale d'udienza del 09.01.2025).
Dunque, tenuto conto della presumibile capacità lavorativa del resistente contumace, anche in relazione alla non avanzata età del resistente (nato nel 1973), e in assenza di un più approfondito riscontro documentale sulle disponibilità economiche del padre, il Tribunale ritiene congruo disporre a carico del resistente contumace, , quale contributo al mantenimento delle figlie Controparte_1
minori e , rispettivamente di anni 9 e 7, la somma di euro 300,00 mensili (€ Per_1 Persona_2
150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente , tenuto conto anche dell'accresciuta età anagrafica Parte_2
delle minori e delle loro attuali eSIenze, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha precisato che “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eSIenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.” (cfr. Cass. civ. Ord. n. 13664/2022).
Il Tribunale ritiene congruo aumentare il contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del padre anche in considerazione della circostanza che lo stesso non risulta contribuire attivamente in misura diretta al mantenimento delle figlie, non tenendole con sé da oltre un anno, e che pertanto, rispetto alle condizioni economiche indicate nel precedente provvedimento del Tribunale di Ancona, gli oneri di mantenimento diretto delle minori gravano in misura maggiore sulla madre.
Si ritiene opportuno altresì confermare che la madre possa godere integralmente degli assegni unici familiari e delle detrazioni fiscali, qualora ve ne sia diritto.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, di parziale accoglimento delle richieste della ricorrente, nonché la contumacia del resistente, ritiene il Collegio integrati i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
6 - dispone l'affidamento esclusivo ai sensi degli artt. 337-ter co. II° c.c. e 337-quater co. I° c.c.,
delle figlie minori , nata a [...] il [...], e , nata ad Persona_1 Persona_2
Ancona il 15.07.2017, alla madre , con collocamento prevalente delle stesse Parte_2
presso la madre;
- pone a carico del resistente contumace , quale contributo al mantenimento Controparte_1
delle figlie minori e , la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 Persona_1 Persona_2
per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_2 sostenute nell'interesse delle minori, come da protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Arezzo, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
- dispone che gli unici familiari e le detrazioni fiscali in favore delle minori, qualora ve ne sia diritto, vengano percepiti integralmente dalla madre;
Parte_2
- conferma il regime di permanenza padre-figlie già previsto nel decreto del Tribunale di
Ancona del 22.12.2021, disponendo che, nel caso in cui il padre intenda riprendere regolarmente la frequentazione con le figlie, tale ripresa sia graduale e mediata dal supporto professionale del Servizio Sociale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza delle figlie minori, al fine di salvaguardare il loro benessere psicologico;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di conSIlio del 17 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
7