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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RA TE Presidente
Dott.ssa GI RE Consigliere rel.
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CIRO Parte_1 C.F._1
ANNUNZIATA (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio della C.F._2
stessa in Ottaviano (NA), Viale Elena n.12, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. in persona del e l.r. pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ) e elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Milano (MI), Via Freguglia n.1;
APPELLATO
(C.F. P.I. , con sede in Milano, Piazza Vetra 17, in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del suo rappresentante generale per l'Italia e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti, congiuntamente e Controparte_4 disgiuntamente, dall'Avv. RAFFAELE GAGLIARDI (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3
EF RD (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._4
pagina 1 di 14 studio in Milano, via Macedonio Melloni n. 8
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
All'udienza del 16 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere:
I) In via principale, per i motivi tutti dedotti innanzi, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 6017/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il
13/06/2024, accogliere le domande, istanze ed eccezioni proposte dal sig. nei Parte_1 confronti del . Controparte_1
II) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale o, in via subordinata, extracontrattuale del personale scolastico o dell'amministrazione scolastica in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del in carica pt, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni
[...] CP_2
patrimoniali e non patrimoniali da egli subiti, nella misura di Euro 19.976,25, come specificati nel paragrafo 3 dell'atto di appello- applicando le tabelle del Tribunale di Milano, ovvero in quella misura anche maggiore che dovesse ritenersi di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
III) In via subordinata, previa declaratoria di responsabilità come richiesta al capo precedente, condannare il , in persona del in carica pt, al Controparte_1 CP_2
risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da egli Parte_1
subiti, nella misura che il Giudice riterrà congruo liquidare anche in seguito a CTU medico – legale di cui si reitera la richiesta e applicando le tabelle del Tribunale di Milano. Il tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
IV) In ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
In ogni caso ci si riporta alle conclusioni già rese.
Si dichiara che non si intende accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e conclusioni nuove o modificate.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 2 di 14 - in via principale: respingere l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
- in via subordinata e trasversale: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una responsabilità civile del in ordine alla causazione dell'infortunio Controparte_1
e fosse dunque ritenuta la fondatezza delle pretese risarcitorie del sig. accogliere le domande Pt_1
avversarie solo nel limite di quanto effettivamente allegato e provato da parte appellante e dichiarare la tenuta a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione di quanto, per i fatti di causa, CP_3
essa dovesse essere condannata a pagare in favore di parte appellante.
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per : CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile o manifestamente infondato l'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c.;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato per i motivi esposti in atti, Pt_1
con integrale conferma della sentenza n.6017/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, accertare e dichiarare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalla concludente, a titolo di garanzia e manleva, il tutto nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza prodotte, al netto di importi eventualmente già percepiti dall'appellante.
- in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di parte appellante di disporsi CTU medico legale e, nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si reiterano le istanze formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n.2 e 3 cpc ivi allegate, compresa la richiesta di CTU medico legale volta a determinare, in modo imparziale ed oggettivo, l'ammontare degli eventuali danni subiti dall'appellante e la loro riconducibilità all'evento dannoso così come descritto in atti, con costi da porsi provvisoriamente a carico dell'appellante.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al
DM 147/2022 e successive modifiche e/o aggiornamenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. o, in via Controparte_1
subordinata extracontrattuale ex art. 2048 c.c., del personale scolastico in ordine all'infortunio occorsogli in data 29.05.2017 e, per l'effetto condannare il al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti, quantificati nella somma di euro pagina 3 di 14 19.976,25. In via subordinata chiedeva la condanna del al risarcimento di Controparte_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti, nella misura ritenuta congrua dal giudice.
In particolare, parte attrice deduceva che il 29 maggio 2017 alunno della classe III, Parte_1 della scuola secondaria di primo grado dell' , si recava Controparte_1
unitamente ai propri compagni di classe e alla professoressa di educazione fisica sig.ra
[...]
, presso la palestra denominata “360 Gym” ubicata in via Moscati n. 11 ove si sarebbe dovuto Per_1
svolgere un corso di difesa personale.
Una volta arrivati in palestra agli alunni veniva chiesto dall'insegnante di eduzione fisica di rimuovere le scarpe da ginnastica, per non danneggiare la pavimentazione in legno della palestra, pertanto, rimanevano con i soli calzini.
Verso le ore 10:00 , senza calzature e con i soli calzini, stava svolgendo le prime fasi Parte_1
della lezione quando scivolava sul pavimento di parquet, del tutto inadatto ad essere utilizzato senza scarpe, riportando lesioni alla spalla destra.
A seguito della caduta veniva accompagnato presso la segreteria dell'istituto e successivamente prelevato dal padre ed accompagnato presso l'A.O. “Fatebenefratelli-Sacco” di Milano ove, in pronto soccorso, dopo esame radiografico e visita ortopedica traumatologica, gli diagnosticavano: “frattura claveale frattura scomposta del III medio diafisario della clavicola” e prescrivevano le seguenti terapie “ibuprofene 400 mg a stomaco pieno 3 volte al giorno tachidol 500 mg al bisogno visita ortopedica il 13.06.2017”.
L'attore deduceva che la responsabilità per il danno subito doveva essere attribuita unicamente alla condotta colposa dell'insegnante, la quale non aveva osservato le regole di comune prudenza, né quelle specificamente previste per la sicurezza personale durante lo svolgimento dell'attività sul tatami che impongono ai partecipanti di gareggiare a piedi nudi sull'area coperta dal tatami e di indossare le calzature al di fuori di essa.
In particolare, addebitava all'insegnante di non aver preventivamente ispezionato i locali prima dell'ingresso degli alunni, di aver imposto la rimozione delle calzature con l'unico intento di preservare la pavimentazione, trascurando invece la tutela dell'incolumità degli studenti, e di aver disposto il trasferimento della scolaresca in un locale diverso da quello in dotazione alla scuola, la cui pavimentazione risultava inidonea e non sicura per gli alunni se utilizzata senza scarpe o con calzature non adeguate.
Si costituiva il che chiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, qualora fosse accertata la sussistenza di una pagina 4 di 14 responsabilità civile del , di essere manlevato e tenuto indenne da . CP_1 CP_3
Deduceva che parte attrice non aveva fornito alcuna prova di una condotta colposa imputabile all'insegnante e, in particolare, evidenziava che, al momento del sinistro, la classe cui apparteneva si trovava sotto la vigilanza della docente e di un istruttore di difesa personale. Parte_1
Sottolineava, inoltre, che l'area destinata allo svolgimento degli esercizi era idonea e conforme alle esigenze dell'attività praticata.
Il Giudice, con decreto ex art. 269, 2 co. c.p.c., assegnava termine perentorio al convenuto CP_1
fino al 20.07.2022 per la chiamata in causa del terzo e differiva l'udienza ex art. 183 c.p.c. al
22.11.2022.
All'udienza del 22.11.2022 si costituiva che chiedeva, in via principale, di accertare e CP_3
dichiarare l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico e del suo personale docente e del e, per l'effetto, di rigettare tutte le domande svolte da parte attrice e dal nei suoi CP_1 CP_1 confronti;
in via gradata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda predetta, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'esatta quantificazione dell'importo dovuto nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza prodotte.
Deduceva che non poteva essere ravvisato alcun addebito di natura colposa a carico dell'Amministrazione convenuta, la quale aveva posto in essere tutte le necessarie e preventive misure organizzative idonee a scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo e che, tenuto conto della repentinità con cui l'evento si era verificato, non sarebbe stato possibile prevederlo né prevenirlo.
Nella stessa udienza il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c., riservandosi alla scadenza dell'ultimo termine.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta con il termine del 13.02.2023, pronunciava ordinanza che ammetteva parzialmente le prove dedotte da tutte le parti costituite e rinviava la causa per l'escussione dei testi all'udienza del 14.12.2023.
All'udienza del 14.12.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.04.2024.
Il Giudice, su istanza di parte rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_3
alla data del 23.04.2024.
In quest'ultima udienza, le parti precisavano le conclusioni come da fogli già depositati in via telematica. Il Giudice, sentite le parti, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.06.2024 ore 10.15 e assegnava termine alle parti fino al 17.05.2024 per brevi note conclusive.
Nella successiva udienza del 13.06.2024, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa pagina 5 di 14 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 6017/2024 pubblicata in data 13.06.2024 con il seguente dispositivo:
“Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande, eccezioni e istanze proposte dall'attore ; Parte_1
✓ condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida Controparte_1
in euro 264,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
✓ condanna l'attore a rifondere alla terza chiamata le spese processuali, che liquida Controparte_3
in euro 4.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed
I.V.A.;
✓ dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Il Tribunale riteneva fondate le contestazioni sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata in merito al carattere repentino e imprevedibile dell'incidente. Dalla ricostruzione dei fatti, invero, era emerso che l'attore era scivolato sul parquet immediatamente dopo essersi alzato e aver compiuto pochi passi.
Secondo il giudice, la dinamica improvvisa e inaspettata della caduta induceva ad escludere che l'evento potesse essere ricondotto a una condotta colposa della scuola o dell'insegnante.
Riteneva non potersi condividere la tesi attorea secondo cui la responsabilità per l'incidente sarebbe derivata dalla scelta dell'insegnante di far togliere le scarpe agli alunni per proteggere la pavimentazione anziché tutelarne l'incolumità, tanto più in considerazione del fatto che dall'istruttoria testimoniale era emerso che la richiesta di togliere le calzature era stata fatta dall'istruttore di difesa personale.
Il giudice deduceva, inoltre, che gli alunni erano rimasti temporaneamente scalzi sul parquet unicamente per assistere alle dimostrazioni dell'istruttore e successivamente ripeterle, a piedi nudi, sul tatami e che tale circostanza, dunque, costituiva una fase preliminare all'attività di esercitazione vera e propria.
L'istruttoria non aveva evidenziato alcuna anomalia o difetto della pavimentazione del locale in cui si era verificato il sinistro. Né poteva attribuirsi rilievo alla distanza che l'attore avrebbe dovuto percorrere per raggiungere il tatami, atteso che la caduta si era verificata dopo uno o due passi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice riteneva di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell'insegnante e/o dell'Amministrazione scolastica.
Rigettava, inoltre la domanda proposta dall'attore ex art. 2048 c.c. poiché, come precisato dalla pagina 6 di 14 Cassazione nella sentenza n. 12966 del 16 giugno 2005, la presunzione di responsabilità prevista per i precettori si applica esclusivamente ai danni cagionati a terzi dal fatto illecito dell'allievo, e non al danno che l'allievo procuri a sé stesso.
Nel caso di specie, dunque, trattandosi di un danno autoindotto dall'alunno, non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2048 c.c., né per configurare una responsabilità dell'insegnante o della scuola.
Il giudice rigettava, altresì, le istanze istruttorie e l'istanza di CTU medico legale, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendone la riforma per i motivi dedotti. Parte_1
Si costituiva il che chiedeva di respingere l'appello in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto e per l'effetto di confermare la sentenza impugnata e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la responsabilità del , di dichiarare tenuta a Controparte_1 CP_3 manlevare l'Amministrazione di quanto dovesse essere condannata a pagare in favore dell'appellante.
Si costituiva chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile o manifestamente CP_3 infondato l'appello, nel merito, il rigetto dell'appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dello stesso, di accertare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto a titolo di garanzia e manleva.
Alla prima udienza del 16.09.2025 il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza dell'11.11.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Nello specifico l'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi:
1) Erronea illogica e contradditoria motivazione della sentenza sulla valutazione dei fatti e sull'accertamento della responsabilità – violazione dell'art. 1218 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c.
2) Mezzi istruttori richiesti e non ammessi nel giudizio di primo grado – sulla richiesta CTU.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 7 di 14 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha escluso la responsabilità dell'insegnante, ritenendo che la caduta dell'alunno sul parquet della palestra sia avvenuta in modo improvviso e imprevedibile.
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non ha preso adeguatamente in considerazione la condotta negligente e imprudente dell'insegnante, il quale, in qualità di soggetto preposto alla vigilanza sugli alunni, era tenuto ad adottare tutte le cautele e misure organizzative necessarie a prevenire situazioni di pericolo, anche intervenendo per correggere eventuali disposizioni impartite dall'istruttore di difesa personale, permanendo in ogni caso in capo al docente l'obbligo di vigilanza sugli studenti.
Sostiene che la colpa dell'insegnante è consistita nella mancata preventiva verifica dell'idoneità dei locali destinati all'attività, al fine di assicurarne la sicurezza, nonché nell'omessa informazione agli alunni circa le caratteristiche della pavimentazione della palestra, così da consentire loro di adottare un abbigliamento adeguato, in particolare con riferimento al tipo di calzature o calzini da indossare.
L'appellante rileva che i convenuti non hanno fornito alcuna prova liberatoria idonea ad escluderne la responsabilità. Al di là dei meri riferimenti generici all'imprevedibilità e repentinità dell'evento dannoso, non sono stati infatti prodotti elementi concreti idonei a dimostrare l'adempimento, da parte dell'insegnante, dell'obbligo di vigilanza e l'adozione delle misure necessarie a prevenire l'incidente.
L'appellante contesta, inoltre, l'attendibilità della testimonianza resa dall'insegnante , ritenendo Per_1
che le sue dichiarazioni risultino contraddittorie sotto tre profili: la distanza intercorrente tra il punto in cui gli alunni si toglievano le scarpe e il tatami;
l'affermazione di aver assistito direttamente all'infortunio e di essere intervenuta nell'immediatezza del sinistro;
la presunta conoscenza, da parte degli alunni, della natura dell'attività pratica che avrebbero svolto nel corso della lezione.
Sostiene, pertanto, che il giudice abbia errato nel ritenere dimostrata la prova liberatoria, atteso che l'Amministrazione scolastica non ha fornito elementi idonei a escludere la propria responsabilità.
Il motivo è infondato.
Va premesso che in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il rapporto che si instaura tra l'allievo e l'istituto scolastico pubblico, per il tramite dell'iscrizione e della conseguente ammissione alle lezioni ha natura contrattuale. Da tale rapporto discende, in capo all'amministrazione scolastica e ai docenti un obbligo di protezione e vigilanza sull'incolumità dell'alunno, che trae fondamento nell'art. 1218 c.c. (cfr. ex multis Cass. sent. n. 3680/ 2011; Cass. sent. n. 10803/2019;
Cass. sent. n. 12300/2021).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione,
pagina 8 di 14 con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore di dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante” (Cass. sent. n. 5067/2010).
L'istituto scolastico è, pertanto, tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che l'alunno subisca danni durante la permanenza a scuola, rispondendo dei danni che l'allievo procuri a sé stesso, salvo che provi che l'inadempimento sia stato determinato da causa non imputabile (art. 1218 c.c.).
La prova liberatoria, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, consiste nella dimostrazione che l'evento dannoso è stato imprevedibile e inevitabile anche usando la diligenza ordinaria e le cautele normalmente esigibili da un insegnante.
In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di responsabilità contrattuale della scuola per danni riportati dall'allievo, l'istituto e il personale docente possono andare esenti da responsabilità quando provino che il fatto dannoso è stato determinato da una condotta repentina e imprevedibile dell'allievo, tale da non poter essere evitata neppure con la più diligente sorveglianza”
(cfr. Cass. sent. n. 12300/ 2021).
Sempre in tal senso ha affermato che: “L'obbligo di vigilanza che grava sull'insegnante non può tradursi in una garanzia assoluta di incolumità dell'allievo; esso va rapportato alle circostanze concrete, all'età e al grado di maturità degli alunni, e si esaurisce nell'adozione delle misure ragionevolmente idonee ad evitare prevedibili fonti di pericolo” (cfr. Cass. sent. n. 5269/2015; Cass. sent. n. 13457/2014).
Pertanto, l'insegnate non è tenuto ad un controllo continuo e costante di ogni singolo alunno, ma solo a quella sorveglianza che, secondo un criterio di normalità, possa ritenersi sufficiente a prevenire comportamenti dannosi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit.
Nel caso di specie, non emergono elementi idonei a configurare una responsabilità dell'Amministrazione scolastica per omessa vigilanza o difetto di sorveglianza, dovendosi qualificare pagina 9 di 14 l'episodio come un mero infortunio riconducibile a una scivolata del tutto improvvisa e accidentale dell'alunno, circostanza peraltro confermata dalle deposizioni dei testi escussi in giudizio.
A seguito dell'istruttoria orale tenutasi in data 14.12.2023 il teste allora compagno di Testimone_1 classe dell'attore, interrogato sui capi 6 e 8 affermava che “…L'istruttore di auto difesa, che non fa parte del personale scolastico, già all'ingresso della predetta saletta, ci disse di togliere le scarpe.
Tutti noi ragazzi, quindi anche , togliemmo le scarpe. La saletta aveva un pavimento Parte_1
con parquet e vi era poi una zona con una copertura gommata, tatami, per eseguire gli esercizi.
Ricordo che dall'ingresso fino al tatami vi era una distanza di circa 3-4 m da percorrere sul parquet.”
Sul cap. 9 deduceva che: “Appena entrati nella saletta, ci sedemmo tutti sul parquet. Quando fu chiamato per compiere l'esercizio, questi si alzò e si diresse verso il tatami. Ricordo Parte_1
che si alzò e fece un passo, forse due, scivolò sul parquet e cadde a terra. Dal luogo in cui Pt_1
era seduto, vicino alla parete, al tatami vi erano circa 3-4 m da percorrere sul parquet. Ricordo Pt_1
con esattezza che, dopo aver fatto un primo passo, ne stava facendo un altro, scivolò e cadde, Pt_1 riportando un danno alla spalla” (cfr. verbale di udienza del 14.12.2023).
Le circostanze di cui sopra venivano parzialmente confermate anche dalla teste , Persona_1 professoressa di educazione fisica all'epoca dell'incidente la quale interrogata sulla memoria n. 2 di parte convenuta dichiarava: “Il giorno in cui si verificò l'incidente subito da , Parte_1 bisognava svolgere l'ultima lezione di difesa personale. Non usammo in quell'occasione la palestra dell'istituto e ci recammo in un'altra palestra tenuta in gestione dall'istruttore che era presente con me anche nelle quattro lezioni precedenti. Questa diversa palestra si trova a qualche centinaio di metri dall'istituto scolastico ed è dotata anche del tatami che era necessario per svolgere l'esercizio. Sia io che l'istruttore predetto accompagnammo tutta la classe 3° C presso la palestra ubicata fuori dall'istituto, ma sempre in via Moscati. I ragazzi sapevano che avrebbero dovuto eseguire una lezione pratica e avevano portato con sé anche l'abbigliamento sportivo. Entrammo in una sala in cui era ubicato anche il tatami. Il pavimento era in parquet attorno al tatami. Tutti i ragazzi si sedettero sul perimetro della saletta sul parquet. La saletta era piccola e, quindi, eravamo tutti seduti sul pavimento
a circa 1,5 m dal tatami. L'istruttore disse a tutti i ragazzi di togliere le scarpe, perché sul tatami non è consentito indossarle. Quando fu chiamato per eseguire l'esercizio, si alzò, fece uno o due passi Pt_1
e scivolò sul parquet, subendo un danno alla spalla. Io e l'istruttore, ed era presente anche un'istruttrice, prestammo soccorso immediato e chiamammo la famiglia. Io vidi il momento esatto in cui cadde. Quindi, posso confermare che compiuto uno o due passi, scivolò sul parquet che non Pt_1
presentava, a mio giudizio, alcuna anomalia. Io di regola prima degli esercizi verifico lo stato della palestra e ciò feci anche in quell'occasione a maggior ragione perché non era la palestra dell'istituto.
pagina 10 di 14 Anche nei giorni precedenti mi ero già recata nella predetta palestra per verificarne l'agibilità” (cfr. verbale d'udienza pag. 3).
Entrambe le testimonianze, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, concordano sulla dinamica dell'incidente occorso all'attore, divergendo unicamente in ordine alla distanza intercorrente tra il sig. e il tatami: indicata in tre o quattro metri dal teste e in poco più di un metro Pt_1 Tes_1
dalla professoressa . Per_1
Alla luce delle risultanze istruttoree e della ricostruzione complessiva della vicenda, la condotta dell'insegnante deve ritenersi diligente e conforme ai doveri di vigilanza gravanti sulla medesima, avendo ella adottato le misure organizzative idonee a prevenire situazioni di pericolo, a fronte della repentinità dell'evento, non prevedibile né prevenibile neppure in base all'ordinaria diligenza.
Risulta, infatti che la professoressa nei giorni antecedenti alla lezione durante la quale si Per_1 verificò l'infortunio si era recata presso la palestra “360 GYM” al fine di verificarne l'agibilità e l'idoneità allo svolgimento dell'attività didattica programmata.
Aveva, inoltre, preventivamente informato gli alunni del fatto che avrebbero partecipato ad una lezione pratica tenuta da un istruttore qualificato e che avrebbero dovuto munirsi di abbigliamento sportivo, circostanza, peraltro, pacifica trattandosi di una lezione di educazione fisica e, dunque, di attività che ordinariamente richiede tale tipo di vestiario. Va aggiunto, altresì, che la classe aveva già svolto analoghe lezioni pratiche e che quella in occasione della quale si verificò l'incidente costituiva l'ultima del ciclo previsto.
Risulta, altresì, che la professoressa , al momento dell'incidente, si trovava in palestra e stava Per_1
assistendo allo svolgimento della lezione tenuta dall'istruttore esterno, tant'è che prestò immediato soccorso al minore insieme all'istruttore nell'immediatezza del fatto.
In merito alla richiesta rivolta agli studenti di togliere le scarpe prima di accedere al tatami, si precisa che:
– tale indicazione non è stata impartita dalla professoressa , bensì dall'istruttore esterno Per_1
responsabile della lezione e, in ogni caso, risulta conforme ai regolamenti che disciplinano le attività di difesa personale, i quali vietano l'accesso al tatami con calzature;
– gli alunni sono rimasti temporaneamente scalzi sul parquet unicamente al fine di assistere alle dimostrazioni dell'istruttore e successivamente ripeterle.
Quanto, infine, alla distanza tra il punto in cui gli alunni erano stati fatti sedere e il tatami, essa deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione della dinamica e dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità atteso che l'alunno scivolò autonomamente sul parquet dopo aver compiuto soltanto uno o due passi.
pagina 11 di 14 Non è, inoltre, emerso che la pavimentazione della palestra presentasse difetti o anomalie di sorta, trattandosi di una superficie regolare e conforme alla normale destinazione d'uso del locale.
L'insegnante, dunque, ha fornito piena prova di avere predisposto e mantenuto una vigilanza adeguata alle circostanze, e che, nonostante ciò, l'evento non avrebbe potuto essere evitato non potendo, pertanto, imputarsi alla stessa alcuna condotta negligente, imprudente o contraria alle regole di diligenza.
Tanto premesso, l'evento lesivo deve ritenersi conseguenza di un comportamento talmente repentino e imprevedibile da non poter essere né previsto né impedito, con conseguente interruzione del nesso causale tra l'obbligazione di vigilanza e il pregiudizio subito dall'alunno.
Non si può infatti pretendere che l'obbligo di vigilanza scolastica si estenda sino a prevenire atti istantanei e del tutto improvvisi che, per loro natura, si collocano al di fuori dell'ordinaria prevedibilità.
Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado con cui il giudice ha disposto il rigetto delle istanze istruttorie e dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale avanzate dalla parte attrice, ritenendole “irrilevanti ai fini del decidere”.
Deduce che la suddetta statuizione risulta viziata da un'erronea valutazione dei fatti di causa e, pertanto, reitera la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dal sig. in conseguenza dell'evento Parte_1
dannoso oggetto di causa, nonché a valutare e quantificare l'intensità e la durata delle sofferenze fisiche, morali e psichiche da lui patite.
In ogni caso, ai fini della prova della natura e dell'entità delle lesioni personali lamentate, si riporta alla consulenza tecnica di parte già depositata.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente rigettato l'istanza di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, motivando tale decisione in ragione della sua irrilevanza ai fini della definizione della controversia.
Quanto alla fondatezza del rigetto, la giurisprudenza di legittimità in modo costante ha chiarito che “la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato
pagina 12 di 14 effettuata dal suddetto giudice” (cfr. Cass. ord. n. 326/2020; Cass. n.15219/2007; n. 9461/2010; n.
4660/2006).
Nel caso di specie, il rigetto dell'istanza risulta pienamente giustificato, atteso che la consulenza richiesta si presentava superflua in assenza di prova in ordine alla responsabilità dell'insegnante e, conseguentemente, del , difettando il nesso causale tra la condotta dell'insegnante e l'evento CP_1
dannoso occorso al minore.
Ne consegue che il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria da parte del giudice di primo grado deve essere confermato, risultando coerente con la complessiva valutazione del materiale probatorio e con il rigetto della domanda attorea.
Tanto premesso, il motivo di appello deve essere rigettato.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro e avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 CP_3
Milano n. 6017/2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio Parte_1 in favore di e liquidate, per ciascuna parte, in € 1.134,00 Controparte_1 CP_3 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 3.966,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 13 di 14 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
GI RE RA TE
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RA TE Presidente
Dott.ssa GI RE Consigliere rel.
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CIRO Parte_1 C.F._1
ANNUNZIATA (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio della C.F._2
stessa in Ottaviano (NA), Viale Elena n.12, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. in persona del e l.r. pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ) e elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Milano (MI), Via Freguglia n.1;
APPELLATO
(C.F. P.I. , con sede in Milano, Piazza Vetra 17, in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del suo rappresentante generale per l'Italia e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti, congiuntamente e Controparte_4 disgiuntamente, dall'Avv. RAFFAELE GAGLIARDI (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3
EF RD (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._4
pagina 1 di 14 studio in Milano, via Macedonio Melloni n. 8
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
All'udienza del 16 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere:
I) In via principale, per i motivi tutti dedotti innanzi, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 6017/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il
13/06/2024, accogliere le domande, istanze ed eccezioni proposte dal sig. nei Parte_1 confronti del . Controparte_1
II) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale o, in via subordinata, extracontrattuale del personale scolastico o dell'amministrazione scolastica in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del in carica pt, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni
[...] CP_2
patrimoniali e non patrimoniali da egli subiti, nella misura di Euro 19.976,25, come specificati nel paragrafo 3 dell'atto di appello- applicando le tabelle del Tribunale di Milano, ovvero in quella misura anche maggiore che dovesse ritenersi di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
III) In via subordinata, previa declaratoria di responsabilità come richiesta al capo precedente, condannare il , in persona del in carica pt, al Controparte_1 CP_2
risarcimento in favore del sig. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da egli Parte_1
subiti, nella misura che il Giudice riterrà congruo liquidare anche in seguito a CTU medico – legale di cui si reitera la richiesta e applicando le tabelle del Tribunale di Milano. Il tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
IV) In ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
In ogni caso ci si riporta alle conclusioni già rese.
Si dichiara che non si intende accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e conclusioni nuove o modificate.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 2 di 14 - in via principale: respingere l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
- in via subordinata e trasversale: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una responsabilità civile del in ordine alla causazione dell'infortunio Controparte_1
e fosse dunque ritenuta la fondatezza delle pretese risarcitorie del sig. accogliere le domande Pt_1
avversarie solo nel limite di quanto effettivamente allegato e provato da parte appellante e dichiarare la tenuta a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione di quanto, per i fatti di causa, CP_3
essa dovesse essere condannata a pagare in favore di parte appellante.
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per : CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile o manifestamente infondato l'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c.;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato per i motivi esposti in atti, Pt_1
con integrale conferma della sentenza n.6017/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, accertare e dichiarare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalla concludente, a titolo di garanzia e manleva, il tutto nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza prodotte, al netto di importi eventualmente già percepiti dall'appellante.
- in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di parte appellante di disporsi CTU medico legale e, nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si reiterano le istanze formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n.2 e 3 cpc ivi allegate, compresa la richiesta di CTU medico legale volta a determinare, in modo imparziale ed oggettivo, l'ammontare degli eventuali danni subiti dall'appellante e la loro riconducibilità all'evento dannoso così come descritto in atti, con costi da porsi provvisoriamente a carico dell'appellante.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al
DM 147/2022 e successive modifiche e/o aggiornamenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. o, in via Controparte_1
subordinata extracontrattuale ex art. 2048 c.c., del personale scolastico in ordine all'infortunio occorsogli in data 29.05.2017 e, per l'effetto condannare il al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti, quantificati nella somma di euro pagina 3 di 14 19.976,25. In via subordinata chiedeva la condanna del al risarcimento di Controparte_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti, nella misura ritenuta congrua dal giudice.
In particolare, parte attrice deduceva che il 29 maggio 2017 alunno della classe III, Parte_1 della scuola secondaria di primo grado dell' , si recava Controparte_1
unitamente ai propri compagni di classe e alla professoressa di educazione fisica sig.ra
[...]
, presso la palestra denominata “360 Gym” ubicata in via Moscati n. 11 ove si sarebbe dovuto Per_1
svolgere un corso di difesa personale.
Una volta arrivati in palestra agli alunni veniva chiesto dall'insegnante di eduzione fisica di rimuovere le scarpe da ginnastica, per non danneggiare la pavimentazione in legno della palestra, pertanto, rimanevano con i soli calzini.
Verso le ore 10:00 , senza calzature e con i soli calzini, stava svolgendo le prime fasi Parte_1
della lezione quando scivolava sul pavimento di parquet, del tutto inadatto ad essere utilizzato senza scarpe, riportando lesioni alla spalla destra.
A seguito della caduta veniva accompagnato presso la segreteria dell'istituto e successivamente prelevato dal padre ed accompagnato presso l'A.O. “Fatebenefratelli-Sacco” di Milano ove, in pronto soccorso, dopo esame radiografico e visita ortopedica traumatologica, gli diagnosticavano: “frattura claveale frattura scomposta del III medio diafisario della clavicola” e prescrivevano le seguenti terapie “ibuprofene 400 mg a stomaco pieno 3 volte al giorno tachidol 500 mg al bisogno visita ortopedica il 13.06.2017”.
L'attore deduceva che la responsabilità per il danno subito doveva essere attribuita unicamente alla condotta colposa dell'insegnante, la quale non aveva osservato le regole di comune prudenza, né quelle specificamente previste per la sicurezza personale durante lo svolgimento dell'attività sul tatami che impongono ai partecipanti di gareggiare a piedi nudi sull'area coperta dal tatami e di indossare le calzature al di fuori di essa.
In particolare, addebitava all'insegnante di non aver preventivamente ispezionato i locali prima dell'ingresso degli alunni, di aver imposto la rimozione delle calzature con l'unico intento di preservare la pavimentazione, trascurando invece la tutela dell'incolumità degli studenti, e di aver disposto il trasferimento della scolaresca in un locale diverso da quello in dotazione alla scuola, la cui pavimentazione risultava inidonea e non sicura per gli alunni se utilizzata senza scarpe o con calzature non adeguate.
Si costituiva il che chiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, qualora fosse accertata la sussistenza di una pagina 4 di 14 responsabilità civile del , di essere manlevato e tenuto indenne da . CP_1 CP_3
Deduceva che parte attrice non aveva fornito alcuna prova di una condotta colposa imputabile all'insegnante e, in particolare, evidenziava che, al momento del sinistro, la classe cui apparteneva si trovava sotto la vigilanza della docente e di un istruttore di difesa personale. Parte_1
Sottolineava, inoltre, che l'area destinata allo svolgimento degli esercizi era idonea e conforme alle esigenze dell'attività praticata.
Il Giudice, con decreto ex art. 269, 2 co. c.p.c., assegnava termine perentorio al convenuto CP_1
fino al 20.07.2022 per la chiamata in causa del terzo e differiva l'udienza ex art. 183 c.p.c. al
22.11.2022.
All'udienza del 22.11.2022 si costituiva che chiedeva, in via principale, di accertare e CP_3
dichiarare l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico e del suo personale docente e del e, per l'effetto, di rigettare tutte le domande svolte da parte attrice e dal nei suoi CP_1 CP_1 confronti;
in via gradata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda predetta, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'esatta quantificazione dell'importo dovuto nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza prodotte.
Deduceva che non poteva essere ravvisato alcun addebito di natura colposa a carico dell'Amministrazione convenuta, la quale aveva posto in essere tutte le necessarie e preventive misure organizzative idonee a scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo e che, tenuto conto della repentinità con cui l'evento si era verificato, non sarebbe stato possibile prevederlo né prevenirlo.
Nella stessa udienza il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c., riservandosi alla scadenza dell'ultimo termine.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta con il termine del 13.02.2023, pronunciava ordinanza che ammetteva parzialmente le prove dedotte da tutte le parti costituite e rinviava la causa per l'escussione dei testi all'udienza del 14.12.2023.
All'udienza del 14.12.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.04.2024.
Il Giudice, su istanza di parte rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_3
alla data del 23.04.2024.
In quest'ultima udienza, le parti precisavano le conclusioni come da fogli già depositati in via telematica. Il Giudice, sentite le parti, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.06.2024 ore 10.15 e assegnava termine alle parti fino al 17.05.2024 per brevi note conclusive.
Nella successiva udienza del 13.06.2024, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa pagina 5 di 14 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 6017/2024 pubblicata in data 13.06.2024 con il seguente dispositivo:
“Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande, eccezioni e istanze proposte dall'attore ; Parte_1
✓ condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida Controparte_1
in euro 264,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
✓ condanna l'attore a rifondere alla terza chiamata le spese processuali, che liquida Controparte_3
in euro 4.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed
I.V.A.;
✓ dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Il Tribunale riteneva fondate le contestazioni sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata in merito al carattere repentino e imprevedibile dell'incidente. Dalla ricostruzione dei fatti, invero, era emerso che l'attore era scivolato sul parquet immediatamente dopo essersi alzato e aver compiuto pochi passi.
Secondo il giudice, la dinamica improvvisa e inaspettata della caduta induceva ad escludere che l'evento potesse essere ricondotto a una condotta colposa della scuola o dell'insegnante.
Riteneva non potersi condividere la tesi attorea secondo cui la responsabilità per l'incidente sarebbe derivata dalla scelta dell'insegnante di far togliere le scarpe agli alunni per proteggere la pavimentazione anziché tutelarne l'incolumità, tanto più in considerazione del fatto che dall'istruttoria testimoniale era emerso che la richiesta di togliere le calzature era stata fatta dall'istruttore di difesa personale.
Il giudice deduceva, inoltre, che gli alunni erano rimasti temporaneamente scalzi sul parquet unicamente per assistere alle dimostrazioni dell'istruttore e successivamente ripeterle, a piedi nudi, sul tatami e che tale circostanza, dunque, costituiva una fase preliminare all'attività di esercitazione vera e propria.
L'istruttoria non aveva evidenziato alcuna anomalia o difetto della pavimentazione del locale in cui si era verificato il sinistro. Né poteva attribuirsi rilievo alla distanza che l'attore avrebbe dovuto percorrere per raggiungere il tatami, atteso che la caduta si era verificata dopo uno o due passi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice riteneva di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell'insegnante e/o dell'Amministrazione scolastica.
Rigettava, inoltre la domanda proposta dall'attore ex art. 2048 c.c. poiché, come precisato dalla pagina 6 di 14 Cassazione nella sentenza n. 12966 del 16 giugno 2005, la presunzione di responsabilità prevista per i precettori si applica esclusivamente ai danni cagionati a terzi dal fatto illecito dell'allievo, e non al danno che l'allievo procuri a sé stesso.
Nel caso di specie, dunque, trattandosi di un danno autoindotto dall'alunno, non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2048 c.c., né per configurare una responsabilità dell'insegnante o della scuola.
Il giudice rigettava, altresì, le istanze istruttorie e l'istanza di CTU medico legale, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendone la riforma per i motivi dedotti. Parte_1
Si costituiva il che chiedeva di respingere l'appello in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto e per l'effetto di confermare la sentenza impugnata e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la responsabilità del , di dichiarare tenuta a Controparte_1 CP_3 manlevare l'Amministrazione di quanto dovesse essere condannata a pagare in favore dell'appellante.
Si costituiva chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile o manifestamente CP_3 infondato l'appello, nel merito, il rigetto dell'appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dello stesso, di accertare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto a titolo di garanzia e manleva.
Alla prima udienza del 16.09.2025 il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza dell'11.11.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Nello specifico l'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi:
1) Erronea illogica e contradditoria motivazione della sentenza sulla valutazione dei fatti e sull'accertamento della responsabilità – violazione dell'art. 1218 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c.
2) Mezzi istruttori richiesti e non ammessi nel giudizio di primo grado – sulla richiesta CTU.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 7 di 14 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha escluso la responsabilità dell'insegnante, ritenendo che la caduta dell'alunno sul parquet della palestra sia avvenuta in modo improvviso e imprevedibile.
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non ha preso adeguatamente in considerazione la condotta negligente e imprudente dell'insegnante, il quale, in qualità di soggetto preposto alla vigilanza sugli alunni, era tenuto ad adottare tutte le cautele e misure organizzative necessarie a prevenire situazioni di pericolo, anche intervenendo per correggere eventuali disposizioni impartite dall'istruttore di difesa personale, permanendo in ogni caso in capo al docente l'obbligo di vigilanza sugli studenti.
Sostiene che la colpa dell'insegnante è consistita nella mancata preventiva verifica dell'idoneità dei locali destinati all'attività, al fine di assicurarne la sicurezza, nonché nell'omessa informazione agli alunni circa le caratteristiche della pavimentazione della palestra, così da consentire loro di adottare un abbigliamento adeguato, in particolare con riferimento al tipo di calzature o calzini da indossare.
L'appellante rileva che i convenuti non hanno fornito alcuna prova liberatoria idonea ad escluderne la responsabilità. Al di là dei meri riferimenti generici all'imprevedibilità e repentinità dell'evento dannoso, non sono stati infatti prodotti elementi concreti idonei a dimostrare l'adempimento, da parte dell'insegnante, dell'obbligo di vigilanza e l'adozione delle misure necessarie a prevenire l'incidente.
L'appellante contesta, inoltre, l'attendibilità della testimonianza resa dall'insegnante , ritenendo Per_1
che le sue dichiarazioni risultino contraddittorie sotto tre profili: la distanza intercorrente tra il punto in cui gli alunni si toglievano le scarpe e il tatami;
l'affermazione di aver assistito direttamente all'infortunio e di essere intervenuta nell'immediatezza del sinistro;
la presunta conoscenza, da parte degli alunni, della natura dell'attività pratica che avrebbero svolto nel corso della lezione.
Sostiene, pertanto, che il giudice abbia errato nel ritenere dimostrata la prova liberatoria, atteso che l'Amministrazione scolastica non ha fornito elementi idonei a escludere la propria responsabilità.
Il motivo è infondato.
Va premesso che in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il rapporto che si instaura tra l'allievo e l'istituto scolastico pubblico, per il tramite dell'iscrizione e della conseguente ammissione alle lezioni ha natura contrattuale. Da tale rapporto discende, in capo all'amministrazione scolastica e ai docenti un obbligo di protezione e vigilanza sull'incolumità dell'alunno, che trae fondamento nell'art. 1218 c.c. (cfr. ex multis Cass. sent. n. 3680/ 2011; Cass. sent. n. 10803/2019;
Cass. sent. n. 12300/2021).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione,
pagina 8 di 14 con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore di dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante” (Cass. sent. n. 5067/2010).
L'istituto scolastico è, pertanto, tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che l'alunno subisca danni durante la permanenza a scuola, rispondendo dei danni che l'allievo procuri a sé stesso, salvo che provi che l'inadempimento sia stato determinato da causa non imputabile (art. 1218 c.c.).
La prova liberatoria, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, consiste nella dimostrazione che l'evento dannoso è stato imprevedibile e inevitabile anche usando la diligenza ordinaria e le cautele normalmente esigibili da un insegnante.
In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di responsabilità contrattuale della scuola per danni riportati dall'allievo, l'istituto e il personale docente possono andare esenti da responsabilità quando provino che il fatto dannoso è stato determinato da una condotta repentina e imprevedibile dell'allievo, tale da non poter essere evitata neppure con la più diligente sorveglianza”
(cfr. Cass. sent. n. 12300/ 2021).
Sempre in tal senso ha affermato che: “L'obbligo di vigilanza che grava sull'insegnante non può tradursi in una garanzia assoluta di incolumità dell'allievo; esso va rapportato alle circostanze concrete, all'età e al grado di maturità degli alunni, e si esaurisce nell'adozione delle misure ragionevolmente idonee ad evitare prevedibili fonti di pericolo” (cfr. Cass. sent. n. 5269/2015; Cass. sent. n. 13457/2014).
Pertanto, l'insegnate non è tenuto ad un controllo continuo e costante di ogni singolo alunno, ma solo a quella sorveglianza che, secondo un criterio di normalità, possa ritenersi sufficiente a prevenire comportamenti dannosi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit.
Nel caso di specie, non emergono elementi idonei a configurare una responsabilità dell'Amministrazione scolastica per omessa vigilanza o difetto di sorveglianza, dovendosi qualificare pagina 9 di 14 l'episodio come un mero infortunio riconducibile a una scivolata del tutto improvvisa e accidentale dell'alunno, circostanza peraltro confermata dalle deposizioni dei testi escussi in giudizio.
A seguito dell'istruttoria orale tenutasi in data 14.12.2023 il teste allora compagno di Testimone_1 classe dell'attore, interrogato sui capi 6 e 8 affermava che “…L'istruttore di auto difesa, che non fa parte del personale scolastico, già all'ingresso della predetta saletta, ci disse di togliere le scarpe.
Tutti noi ragazzi, quindi anche , togliemmo le scarpe. La saletta aveva un pavimento Parte_1
con parquet e vi era poi una zona con una copertura gommata, tatami, per eseguire gli esercizi.
Ricordo che dall'ingresso fino al tatami vi era una distanza di circa 3-4 m da percorrere sul parquet.”
Sul cap. 9 deduceva che: “Appena entrati nella saletta, ci sedemmo tutti sul parquet. Quando fu chiamato per compiere l'esercizio, questi si alzò e si diresse verso il tatami. Ricordo Parte_1
che si alzò e fece un passo, forse due, scivolò sul parquet e cadde a terra. Dal luogo in cui Pt_1
era seduto, vicino alla parete, al tatami vi erano circa 3-4 m da percorrere sul parquet. Ricordo Pt_1
con esattezza che, dopo aver fatto un primo passo, ne stava facendo un altro, scivolò e cadde, Pt_1 riportando un danno alla spalla” (cfr. verbale di udienza del 14.12.2023).
Le circostanze di cui sopra venivano parzialmente confermate anche dalla teste , Persona_1 professoressa di educazione fisica all'epoca dell'incidente la quale interrogata sulla memoria n. 2 di parte convenuta dichiarava: “Il giorno in cui si verificò l'incidente subito da , Parte_1 bisognava svolgere l'ultima lezione di difesa personale. Non usammo in quell'occasione la palestra dell'istituto e ci recammo in un'altra palestra tenuta in gestione dall'istruttore che era presente con me anche nelle quattro lezioni precedenti. Questa diversa palestra si trova a qualche centinaio di metri dall'istituto scolastico ed è dotata anche del tatami che era necessario per svolgere l'esercizio. Sia io che l'istruttore predetto accompagnammo tutta la classe 3° C presso la palestra ubicata fuori dall'istituto, ma sempre in via Moscati. I ragazzi sapevano che avrebbero dovuto eseguire una lezione pratica e avevano portato con sé anche l'abbigliamento sportivo. Entrammo in una sala in cui era ubicato anche il tatami. Il pavimento era in parquet attorno al tatami. Tutti i ragazzi si sedettero sul perimetro della saletta sul parquet. La saletta era piccola e, quindi, eravamo tutti seduti sul pavimento
a circa 1,5 m dal tatami. L'istruttore disse a tutti i ragazzi di togliere le scarpe, perché sul tatami non è consentito indossarle. Quando fu chiamato per eseguire l'esercizio, si alzò, fece uno o due passi Pt_1
e scivolò sul parquet, subendo un danno alla spalla. Io e l'istruttore, ed era presente anche un'istruttrice, prestammo soccorso immediato e chiamammo la famiglia. Io vidi il momento esatto in cui cadde. Quindi, posso confermare che compiuto uno o due passi, scivolò sul parquet che non Pt_1
presentava, a mio giudizio, alcuna anomalia. Io di regola prima degli esercizi verifico lo stato della palestra e ciò feci anche in quell'occasione a maggior ragione perché non era la palestra dell'istituto.
pagina 10 di 14 Anche nei giorni precedenti mi ero già recata nella predetta palestra per verificarne l'agibilità” (cfr. verbale d'udienza pag. 3).
Entrambe le testimonianze, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, concordano sulla dinamica dell'incidente occorso all'attore, divergendo unicamente in ordine alla distanza intercorrente tra il sig. e il tatami: indicata in tre o quattro metri dal teste e in poco più di un metro Pt_1 Tes_1
dalla professoressa . Per_1
Alla luce delle risultanze istruttoree e della ricostruzione complessiva della vicenda, la condotta dell'insegnante deve ritenersi diligente e conforme ai doveri di vigilanza gravanti sulla medesima, avendo ella adottato le misure organizzative idonee a prevenire situazioni di pericolo, a fronte della repentinità dell'evento, non prevedibile né prevenibile neppure in base all'ordinaria diligenza.
Risulta, infatti che la professoressa nei giorni antecedenti alla lezione durante la quale si Per_1 verificò l'infortunio si era recata presso la palestra “360 GYM” al fine di verificarne l'agibilità e l'idoneità allo svolgimento dell'attività didattica programmata.
Aveva, inoltre, preventivamente informato gli alunni del fatto che avrebbero partecipato ad una lezione pratica tenuta da un istruttore qualificato e che avrebbero dovuto munirsi di abbigliamento sportivo, circostanza, peraltro, pacifica trattandosi di una lezione di educazione fisica e, dunque, di attività che ordinariamente richiede tale tipo di vestiario. Va aggiunto, altresì, che la classe aveva già svolto analoghe lezioni pratiche e che quella in occasione della quale si verificò l'incidente costituiva l'ultima del ciclo previsto.
Risulta, altresì, che la professoressa , al momento dell'incidente, si trovava in palestra e stava Per_1
assistendo allo svolgimento della lezione tenuta dall'istruttore esterno, tant'è che prestò immediato soccorso al minore insieme all'istruttore nell'immediatezza del fatto.
In merito alla richiesta rivolta agli studenti di togliere le scarpe prima di accedere al tatami, si precisa che:
– tale indicazione non è stata impartita dalla professoressa , bensì dall'istruttore esterno Per_1
responsabile della lezione e, in ogni caso, risulta conforme ai regolamenti che disciplinano le attività di difesa personale, i quali vietano l'accesso al tatami con calzature;
– gli alunni sono rimasti temporaneamente scalzi sul parquet unicamente al fine di assistere alle dimostrazioni dell'istruttore e successivamente ripeterle.
Quanto, infine, alla distanza tra il punto in cui gli alunni erano stati fatti sedere e il tatami, essa deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione della dinamica e dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità atteso che l'alunno scivolò autonomamente sul parquet dopo aver compiuto soltanto uno o due passi.
pagina 11 di 14 Non è, inoltre, emerso che la pavimentazione della palestra presentasse difetti o anomalie di sorta, trattandosi di una superficie regolare e conforme alla normale destinazione d'uso del locale.
L'insegnante, dunque, ha fornito piena prova di avere predisposto e mantenuto una vigilanza adeguata alle circostanze, e che, nonostante ciò, l'evento non avrebbe potuto essere evitato non potendo, pertanto, imputarsi alla stessa alcuna condotta negligente, imprudente o contraria alle regole di diligenza.
Tanto premesso, l'evento lesivo deve ritenersi conseguenza di un comportamento talmente repentino e imprevedibile da non poter essere né previsto né impedito, con conseguente interruzione del nesso causale tra l'obbligazione di vigilanza e il pregiudizio subito dall'alunno.
Non si può infatti pretendere che l'obbligo di vigilanza scolastica si estenda sino a prevenire atti istantanei e del tutto improvvisi che, per loro natura, si collocano al di fuori dell'ordinaria prevedibilità.
Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado con cui il giudice ha disposto il rigetto delle istanze istruttorie e dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale avanzate dalla parte attrice, ritenendole “irrilevanti ai fini del decidere”.
Deduce che la suddetta statuizione risulta viziata da un'erronea valutazione dei fatti di causa e, pertanto, reitera la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dal sig. in conseguenza dell'evento Parte_1
dannoso oggetto di causa, nonché a valutare e quantificare l'intensità e la durata delle sofferenze fisiche, morali e psichiche da lui patite.
In ogni caso, ai fini della prova della natura e dell'entità delle lesioni personali lamentate, si riporta alla consulenza tecnica di parte già depositata.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente rigettato l'istanza di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, motivando tale decisione in ragione della sua irrilevanza ai fini della definizione della controversia.
Quanto alla fondatezza del rigetto, la giurisprudenza di legittimità in modo costante ha chiarito che “la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato
pagina 12 di 14 effettuata dal suddetto giudice” (cfr. Cass. ord. n. 326/2020; Cass. n.15219/2007; n. 9461/2010; n.
4660/2006).
Nel caso di specie, il rigetto dell'istanza risulta pienamente giustificato, atteso che la consulenza richiesta si presentava superflua in assenza di prova in ordine alla responsabilità dell'insegnante e, conseguentemente, del , difettando il nesso causale tra la condotta dell'insegnante e l'evento CP_1
dannoso occorso al minore.
Ne consegue che il mancato accoglimento dell'istanza istruttoria da parte del giudice di primo grado deve essere confermato, risultando coerente con la complessiva valutazione del materiale probatorio e con il rigetto della domanda attorea.
Tanto premesso, il motivo di appello deve essere rigettato.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247”, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro e avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 CP_3
Milano n. 6017/2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio Parte_1 in favore di e liquidate, per ciascuna parte, in € 1.134,00 Controparte_1 CP_3 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 3.966,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 13 di 14 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
GI RE RA TE
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