Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-I SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 11 giugno 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 2790/2024, alle ore 10,02, sono comparsi l'Avv.to Manuel Giofrè per delega degli Avv.ti Berenato e Previte per parte opponente e l'Avv. Valentina Marcianò per delega dell'Avv. G. Graci per parte opposta, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
in particolare, l'Avv. Marcianò insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già formulata in atti e l'Avv. Giofrè contesta in quanto la prova deve essere documentale, tanto premesso
IL G.I.
Dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA-I SEZIONE CIVILE
Il Giudice Designato, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 11.6.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CONTETSTUALE
Nella causa civile iscritta al n. 2790/2024 R.G., avente ad oggetto:
“Opposizione a Decreto Ingiuntivo”
TRA
, cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, Via Seminario n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Previte e dell'Avv. Gianmarco Berenato che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in atti;
OPPONENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina,
Strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Graci, giusta procura alle liti rilasciata in atti;
All'udienza dell' 11.6.2025, i procuratori delle parti come da verbale discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono, e la stessa viene decisa come da verbale con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 421/24 (R.G. n. 911/2024) emesso dal Tribunale di Messina il 3.6/5/2024, notificato il 16.05.2024, con il quale era stato ingiunto al medesmo ed al Parte_1 [...]
di pagare in solido tra loro immediatamente al ricorrente CP_2
l'importo di € 93.333,33, oltre accessori e spese. Controparte_1
Riferiva che, con il ricorso per il monitorio, l' opposto aveva chiesto al Tribunale di Messina di ingiungere all'Arch. e al Parte_1 in solido tra loro l'importo di € 93.333,33; che, a Controparte_2 sostegno di tale domanda, il aveva sostenuto di essere stato CP_1 destinatario, unitamente al e al Parte_1 Controparte_3 obbligati in solido, di atto di precetto notificato da per Parte_2 la somma complessiva di € 117.000,00 e di aver poi pagato a quest'ultimo, in conseguenza di ciò, l'importo complessivo di € 140.000,00; che il CP_1 con il predetto ricorso per decreto ingiuntivo aveva assunto pertanto di agire in regresso nei confronti del e del Parte_1 Controparte_3 che, a tal fine, nelle premesse in fatto del prefato ricorso, l'odierno opposto aveva dichiarato di aver intimato sia al sia al Parte_1 Controparte_2 quali condebitori solidali “acchè provvedessero a rimborsare al la sua CP_1 quota parte del debito pagato a pari ad € 46.666,66 cadauno”; che, Pt_2 nondimeno, erroneamente e contraddittoriamente, con il ricorso oggi opposto, il si era fatto lecito richiedere l'emissione di ingiunzione di CP_1 pagamento nei confronti del e del in solido Parte_1 CP_2 CP_2 tra loro, fino a concorrenza dell'importo di € 93.333,33; che, nella specie, però, a suo dire, era evidente che non ricorressero affatto i presupposti per l'adozione del provvedimento monitorio, e ciò per le ragioni che specificava, affidandole a specifici motivi di opposizione, da intendersi qui riportati per brevità.
Chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni che ampiamente indicava in atti, cui si rimanda, con vittoria di spese.
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva con comparsa l'opposto che contestava ogni avversa eccezione, deduzione e domanda per le ragioni ivi meglio esplicitate;
chiedeva il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto opposto.
Sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, senza necessità di istruttoria, già concesso termine per note, la causa veniva decisa, come sopra indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa, involge la richiesta di di vedersi Controparte_1 corrisposte le somme ingiunte con il monitorio oggetto di opposizione;
ha specificato, l'istante, nel ricorso per decreto ingiuntivo, che con sentenza n. 885 del 26 aprile 2010, depositata in Cancelleria il successivo 27 aprile 2010, il Giudice Unico della prima sezione civile del Tribunale di Messina, aveva, tra l'altro, condannato il l'Arch. Controparte_3 Parte_1
e l'Ing. in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] Controparte_1 dell'impresa dell'importo di € 58.669,95 a titolo di Parte_3 risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi calcolati come in motivazione ed oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
che l'impugnazione proposta avverso la predetta sentenza dall'Ing.
e dall'Arch. era stata rigettata dalla Controparte_1 Parte_1
Corte d'Appello di Messina che, con sentenza n. 861/2018 del 10 settembre 2018, depositata il successivo 2 ottobre 2018, aveva confermato il provvedimento impugnato;
che il provvedimento che aveva definito il gravame era divenuto definitivo, sicché la sentenza del Tribunale aveva acquisito autorità di giudicato;
che l'Ing. e l'Arch. Controparte_1
avevano richiesto ed ottenuto dal signor Parte_1 [...]
di poter pagare l'importo dovuto in forma dilazionata ed in virtù Parte_2 della dilazione concessa, il signor aveva ricevuto Parte_2 pagamenti, solo da parte dell'Ing. in acconto per l'ammontare CP_1 complessivo di € 20.000,00; che, in seguito, non avendo ricevuto alle scadenze previste il saldo di quanto concordato, il Signor aveva Pt_2 notificato atto di precetto per il pagamento dell'importo complessivo residuo di € 117.764,40; che egli, nonostante le difficoltà economiche, era stato costretto ancora una volta da solo a corrispondere l'intera cifra residua tramite i pagamenti che indicava, per complessivi € 140.000,00, giusta quietanza che allegava, somma dovuta anche dall'Arch. e dal Parte_1
in via solidale;
che, nonostante le diffide nei Controparte_3 loro confronti, acché provvedessero a rimborsare al la sua quota parte CP_1 del debito pagato a pari ad € 46.666,66 cadauno, i condebitori Pt_2 solidali non avevano corrisposto alcunché. Aveva così chiesto nel ricorso l'istanza che il Tribunale di Messina volesse ingiungere all'Arch. ed al Parte_1 Controparte_2 di pagare in solido tra loro e senza dilazione all'odierno ricorrente fino a concorrenza dell'importo di € 93.333,33 oltre e interessi legali fino al soddisfo, nonché oltre spese e compensi del presente giudizio.
La suddetta istanza è stata accolta dal Tribunale con l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, munito di formula esecutiva. Ciò detto, va anzitutto osservato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr., Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003).
Pertanto, esso, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn.
1657/2004).
Invero, il , con l'atto di opposizione, ha contrastato gli assunti del Parte_1 ricorrente, eccependo in particolare, per quel che occorre, la non debenza delle somme ingiunte, e ciò per le ragioni che di seguito si scandagliano.
Ora, in primo luogo, si osserva come non sia contestata in atti la circostanza fattuale che è la premessa della pretesa del ovvero la citata sentenza CP_1
n. 885/2010 con cui il Tribunale di Messina ha, tra l'altro, condannato il
, l'Arch. e l'Ing. Controparte_3 Parte_1 CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'impresa
[...] [...] dell'importo di € 58.669,95, oltre accessori e spese. Parte_3
Tale sentenza è stata poi confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 861/2018.
Ciò detto, con apposito motivo di opposizione il ha eccepito, come Parte_1 visto, di non essere tenuto a versare alcuna somma al il quale ha CP_1 ottemperato ad un precetto notificato dal (in atti) Parte_2 evidentemente affetto da nullità, non essendo mai stato notificato il titolo esecutivo sotteso all'azione esecutiva de qua. Tale motivo pare a questo Ufficio non essere fondato. Invero, in punto di fatto, è pacifico anzitutto che effettivamente nel precetto notificato dal al sulla scorta del quale il pagamento è stato Pt_2 CP_1 dallo stesso asseritamente effettuato, è stata indicata quale titolo esecutivo la sentenza di primo grado, con la seguente specificazione: “che la sentenza, spedita in forma esecutiva l'1 luglio 2010 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 479, secondo comma, cod. proc. civ., è stata in tale forma notificata all'Ing. il 21 febbraio 2018 e viene all'Arch. Controparte_1
notificata contestualmente al presente atto;
”(cfr. atto di Parte_1 precetto).
Ora, in via generale, al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014) ha affermato che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013).
Invero, l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del
2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cassazione civile sez.
III, 13/11/2018, n.29021).
A ben guardare, tuttavia, quanto sopra, di cui si è fatto cenno soltanto perché oggetto della doglianza, non si attaglia al presente giudizio di cognizione, ove oggetto della controversia è esclusivamente la fondatezza dell'azione di regresso avanzata dal ai sensi dell'art. 1299 c.c. CP_1
Invero, le somme di cui parte opposta richiede la restituzione, limitatamente all'importo versato al creditore eccedente la quota di sua spettanza, traggono origine dai titoli giudiziali sopra richiamati e non dall'atto di precetto di cui viene eccepita la nullità. La circostanza che il precetto possa – in ipotesi – integrare un atto nullo per mancata notifica della sopravvenuta sentenza di appello, infatti, è questione scrutinabile eventualmente in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
e non nel presente giudizio di cognizione, volto all'accertamento del rapporto sostanziale sottostante e dunque del diritto del di agire in CP_1 regresso nei confronti del per l'asserita estinzione di un debito Parte_1 solidale.
Si ribadisce, in effetti, come il titolo della pretesa dell'opposto vada ricercato nella sentenza n. 885/2010 del Tribunale di Messina e nella successiva sentenza n. Corte d'Appello di Messina n. 861/2018 del 10 settembre 2018. Pertanto, occorre verificare se abbia realmente effettuato i Controparte_1 dedotti pagamenti, adempiendo così alla statuizione giudiziale n. 885 del
26.4.2010 del Tribunale di Messina – confermata in appello - con cui è stato condannato, in solido con il e con , Controparte_2 Parte_1 al risarcimento dei danni in favore dell'impresa e il conseguente Pt_2 suo diritto ad ottenere in regresso quanto abbia versato in eccedenza in favore del creditore.
Passando, dunque, al merito della controversia, in via preliminare, deve rilevarsi che non è stata ammessa la richiesta istruttoria dell'opposto di prova per testi al fine di dimostrare la fondatezza della propria domanda.
A tal riguardo, infatti, non sono stati ritenuti sussistenti motivi che possano giustificare una deroga al divieto di prova testimoniale di cui al combinato disposto dell'art. 2726 c.c. e art. 2721 c.c., comma 1.
Tale divieto, in effetti, risponde ad esigenze di dovuta prudenza, imponendo al EN di acquisire idonea documentazione scritta atta a comprovare l'avvenuta estinzione per l'intero dell'importo dovuto, mediante pagamenti
– in ogni caso superiori al limite di cui all' art. 2721 c.c. - effettuati in favore dell'CC (si pensi alla quietanza liberatoria) ovvero di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario), facilmente documentabili in ogni momento.
Si richiama in proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: "Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (Cass. 20.4.2020, n.
7940; Cass. 25.5.1993, n. 5884), ragioni individuate ad esempio dalla Corte di Cassazione nel rapporto di parentela intercorrente tra EN ed CC
( in questo senso cfr. Cass. 7.6.2013, n. 14457).
Tanto considerato, a sostegno della propria domanda, l'opposto produce, in primo luogo, una dichiarazione rilasciata dal creditore Parte_2 di avvenuta ricezione, “a titolo transattivo per sorte, interessi e spese legali”, della somma di € 140.000,00 da parte dell'ing. in relazione Controparte_1 alle statuizioni di condanna giudiziali (v.).
Quanto alla valenza di tale dichiarazione, deve evidenziarsi che la stessa – contestata da controparte - assume nel presente giudizio mero valore indiziario, dal momento che, come pure di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “L'onere del disconoscimento della scrittura privata, di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità' del documento, siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile”, “consegue che, quando il contenuto della scrittura privata "inter alios" venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice” (Cass. n.20814/2018).” (Cass. civ. sez. 1, ordinanza n. 3227 del 2025).
Ciò posto, la dichiarazione del non risulta suffragata dall'ulteriore Pt_2 documentazione in atti e, segnatamente, dalle ricevute di pagamento prodotte dal di importo complessivo pari a € 79.000,00. CP_1
Nello specifico, con riferimento alle ricevute di pagamento, Parte_1
contesta l'indicazione nei suddetti bonifici, quali disponenti e
[...] destinatari, di soggetti giuridici diversi tanto dal creditore
[...]
quanto dal debitore solidale e, dunque, Parte_2 Controparte_1
l'impossibilità di ricondurre tali ricevute al rapporto sostanziale da cui sorgerebbe il presunto diritto di regresso. Solo una delle ricevute prodotte, osserva ancora il Briguglio, di importo pari a € 5.000,00, andrebbe esente da tale contestazione, in quanto effettuata dall'Ing. in favore del CP_1
Pt_2
Tale doglianza non appare fondata per le ragioni e nei limiti che seguiranno.
In primo luogo, tutte le ricevute in atti riportano come causale il pagamento delle spese legali richiamando in tal modo Controparte_4 proprio il giudizio conclusosi con la condanna, in solido, di Parte_1 , e del al risarcimento dei
[...] Controparte_1 Controparte_2 danni in favore dell in persona del titolare Parte_4
. Parte_2
A ciò si aggiunga pure che la maggior parte delle ricevute con disponente diverso dall'opposto indica quale debitore effettivo proprio CP_1
[...]
In ogni caso, tanto il disponente quanto il destinatario Controparte_5
di cui l'opponente ne lamenta l'estraneità rispetto Persona_1 all'obbligazione de quo, risultano riconducibili al rapporto giuridico sottostante il vantato diritto di regresso, dal momento che, nei due procedimenti giudiziali, gli stessi hanno rivestito il ruolo di difensori rispettivamente di e il primo e Controparte_1 Parte_1 dell' il secondo. Parte_4
Tanto basta per ritenere provato l'avvenuto pagamento da parte di CP_1
e in favore di della somma di € 79.000,00 in
[...] Parte_2 esecuzione delle statuizioni di condanna della sentenza del Tribunale di
Messina n. 885 del 26.4.2010, depositata in cancelleria il 27.4.2010 e della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 861/2018. Ora, in mancanza di specifica allegazione dell'opposto, attore in senso sostanziale, circa l'ammontare della rivalutazione e degli interessi legali sul debito solidale, questo ritiene di dover imputare gli importi indicati CP_6 nelle ricevute di pagamento alla sorte capitale (€ 58.669,95 a titolo di risarcimento danni) e alle spese legali dei due gradi del giudizio (€ 6.100,00 per il primo grado di giudizio ed € 9.515,00), come risultanti dalla documentazione prodotta.
Conseguentemente, ai fini della ripartizione pro quota del debito solidale si considererà la sola somma pari a € 74.284,95, risultante dalla sommatoria della sorte capitale e delle spese legali dei due gradi del giudizio, come specificati, con esclusione del residuo importo di € 4.715,05, ancorché risultante dalle fatture, non essendo stato possibile – in questa sede – in mancanza di specifica indicazione da parte del definire CP_1
l'imputazione del versamento. Parte opposta, infatti, non ha provato né ha offerto di provare il calcolo sotteso ai pagamenti effettuati in eccedenza rispetto alla sorte capitale e alle spese legali.
Ciò posto, va riconosciuto il diritto di ad ottenere in Controparte_1 regresso da condebitore quanto in eccedenza versato al Parte_1 creditore per le casuali suddette, tenuto conto del carattere solidale Pt_2 dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 1299 c.c. Tale pretesa di restituzione si palesa legittima anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “Il condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto
l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.” (Cass. Sez. 2, 27/08/2018, n. 21197).
Accertato, dunque, l'an della pretesa creditoria, occorre individuare il quantum della stessa.
A tale scopo, risulta necessario individuare la quota del debito solidale di spettanza del ripartendo l'importo sopra indicato, in parti uguali, per CP_1 il numero dei condebitori, e, successivamente, calcolare l'eccedenza che il sarà tenuto a versare in favore del ricorrente in via monitoria. Parte_1
Ora, la quota del della sorte capitale e delle spese legali, come sopra CP_1 individuate, risulta pari a € 24.761,65 (€ 74.284,95/3).
Ne consegue il diritto del ad ottenere in regresso pro quota dal CP_1 condebitore , quale parte opponente nel presente Parte_1 giudizio, l'eccedenza versata dall'opposto al creditore, quantificandola in complessivi € 24.761,65, oltre gli interessi legali dalla domanda in sede monitoria al soddisfo.
Per quanto precede, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
, va revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo Parte_1
n.421/24 (R.G. n. 911/2024) emesso dal Tribunale di Messina il 3.6/5/2024, notificato il 16.05.2024, e lo stesso opponente va condannato al pagamento in favore di della somma di € 24.761,65, oltre interessi Controparte_1 legali dalla domanda in sede monitoria al soddisfo.
Ogni altra questione è assorbita.
Quanto alle spese della presente fase del giudizio, le stesse, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− In solo parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
, revoca nei suoi confronti il decreto Parte_1 ingiuntivo n.421/24 (R.G. n. 911/2024) emesso dal Tribunale di Messina il 3.6/5/2024, notificato il 16.05.2024, e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva pari a € 24.761,65, Controparte_1 per i fatti di cui in motivazione, oltre accessori come pure ivi indicato;
− compensa integralmente le spese della presente fase del giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 11.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna