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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 233/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 233/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
GALLO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVID PAUL DI Controparte_1 C.F._2
LALLO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 23.1.2025 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1
separata chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile Controparte_1 contratto dalle parti in TT T'LO il 24.9.2011 alle medesime condizioni contenute nell'accordo di separazione, omologato con decreto n. 508/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicato in data
15.02.2023.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
9.4.2025 nella quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
All'udienza del 13.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di Pescara del 14.02.23, pubblicato in data 15.02.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Devono essere altresì confermate, come chiesto dalle parti, le condizioni stabilite in sede di separazione ed omologate con il sopracitato decreto, che in realtà non prevedono alcuna attribuzione patrimoniale di una parte in favore dell'altra (dal matrimonio non sono poi nati figli).
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo configurabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 24.9.2011 in TT T'LO
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TT T'LO al n. 37, parte II, Serie
C, anno 2011), con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TT T'LO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 20 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 233/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
GALLO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVID PAUL DI Controparte_1 C.F._2
LALLO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 23.1.2025 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1
separata chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile Controparte_1 contratto dalle parti in TT T'LO il 24.9.2011 alle medesime condizioni contenute nell'accordo di separazione, omologato con decreto n. 508/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicato in data
15.02.2023.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
9.4.2025 nella quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
All'udienza del 13.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di Pescara del 14.02.23, pubblicato in data 15.02.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Devono essere altresì confermate, come chiesto dalle parti, le condizioni stabilite in sede di separazione ed omologate con il sopracitato decreto, che in realtà non prevedono alcuna attribuzione patrimoniale di una parte in favore dell'altra (dal matrimonio non sono poi nati figli).
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo configurabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 24.9.2011 in TT T'LO
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TT T'LO al n. 37, parte II, Serie
C, anno 2011), con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TT T'LO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 20 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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