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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nella causa civile iscritta al n. 1872/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Andrea Pasqualini, elettivamente C.F._2 domiciliati come in atti;
- attori -
E
(C.F. , residente a [...] C.F._3
Stazione Sperimentale n. 11; (C.F. ), residente a Rovigo, CP_2 C.F._4 fraz. Granzette. via Cavalletto n.18; (C.F. ), residente Controparte_3 C.F._5 in Villadose (RO), Via Aldo Moro n. 7; (C.F. , Controparte_4 C.F._6 residente a [...]; (C.F. , CP_5 C.F._7 residente a [...], piazza Polesani nel Mondo n. 17; (C.F. Controparte_6
), residente a [...]; (C.F. C.F._8 Controparte_7
), residente a [...]; C.F._9 CP_8
(C.F. ), residente ad Arquà Polesine (RO), via Giacomo Matteotti n.
[...] C.F._10
146; (C.F. ), residente a [...] C.F._11
Verdi n. 48 lettera M interno 1; (C.F. , residente a Controparte_10 C.F._12
Rovigo via Donato Bramante n. 12; (C.F. ), Controparte_11 C.F._13 residente a [...];
- convenuti contumaci -
1 NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_12 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14
- convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da verbale del 5.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli attori hanno sostenuto che ha posseduto, animo domini, da oltre venti anni e Parte_1 quantomeno dal giugno 1987, l'immobile adibito a civile abitazione, sito in Rovigo, fraz. Granzette, via
Stazione Sperimentale n. 1, angolo via TA MU, così censito in catasto: a) AS BB
(già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 203 sub.1, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2,5==, Superficie Catastale Totale 39 mq, Totale escluse aree scoperte 39 mq, rendita catastale € 69,72==, via TA MU n. 80, piano T-1; b) AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 203 sub.2, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2,
Superficie Catastale Totale 46 mq, Totale escluse aree scoperte 46 mq, rendita catastale € 55,78==, via
TA MU n. 80/C, piano T-1; c) AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 392, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2, Superficie Catastale Totale 43 mq, Totale escluse aree scoperte 39 mq, rendita catastale € 55,78==, via Luigi Masin n. 81, piano T;
oltre area di sedime e di pertinenza censita: d) AS RR (già NCT) Rovigo, foglio 1, particella
203, partita speciale 1, mq. 132, ente urbano senza rendita catastale;
e) AS RR (già NCT)
Rovigo, foglio 1, particella 392, partita speciale 1, mq. 145, ente urbano senza rendita catastale.
In particolare, gli attori hanno precisato che , nel giugno del 1987, ha provveduto alla Parte_1 sostituzione dei vecchi serramenti ed all'installazione di una nuova porta, di cui solo lui aveva la disponibilità delle chiavi, e ha anche fatto installare una recinzione attorno al terreno di pertinenza.
E ancora, gli attori hanno evidenziato che, come ricavabile dal certificato di residenza storico, dallo stato di famiglia e dal certificato di matrimonio, abitano in detto immobile sin dal giugno 1987, precisando che a seguito del decesso di , padre dell'attore, , ai soli fini Persona_1 Persona_2 fiscali ha presentato la dichiarazione di successione, senza mai tuttavia possedere i beni in questione;
altrettanto sarebbe occorso alla morte di nel 2002. Persona_2
2 1.2 Nonostante la regolarità della notifica, nessuno dei convenuti ha provveduto alla costituzione.
1.3 Successivamente, con ordinanza del 9.4.2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di atteso che dal documento n. 13 si ricava che risulta trascritta ipoteca Controparte_13 legale da parte di contro e con riferimento ad entrambe le particelle Controparte_13 Controparte_1 oggetto di giudizio, posto che tale trascrizione risale al 6.10.2005, come desumibile dalle pagine 31 e
32 del citato documento.
Dunque, il difensore di parte attrice ha evidenziato che, con effetto dal 30.6.2007, è CP_13 confluita in;
inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2016 e con effetto Controparte_14 dall'1.7.2017, è stata soppressa anche ed il servizio di riscossione dei crediti Controparte_14 fiscali della Repubblica italiana è confluito in un nuovo ente pubblico denominato
[...]
. Controparte_12
Nonostante la regolarità della notifica, non ha provveduto alla Controparte_12 costituzione in giudizio.
Peraltro, parte attrice ha documentato come, a seguito della notifica, la convenuta abbia provveduto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, divenendo sostanzialmente irrilevante la sua partecipazione al presente giudizio (cfr. doc. depositato il 27.10.2025).
1.4 Gli attori hanno così precisato le conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) dichiarare ed accertare che nato a [...] [...], cod.fisc. Parte_1
e nata ad [...] [...] cod.fisc. , per C.F._1 Parte_2 C.F._2 intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 cod.civ, sono unici ed esclusivi proprietari, per la quota indivisa del 50% ciascuno ed in regime patrimoniale di comunione dei beni tra coniugi, del seguente immobile: abitazione in Rovigo, fraz. Granzette, via Stazione Sperimentale n. 1, angolo via
TA MU, censita in catasto: a) AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 203 sub.1, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2,5==, Superficie
Catastale Totale 39 mq, totale escluse aree scoperte 39 mq,, rendita catastale € 69,72==, via TA
MU n. 80, piano T-1; b) AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 203 sub.2, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2, Superficie Catastale Totale 46 mq, Totale escluse aree scoperte 46 mq, rendita catastale € 55,78==, via TA MU n. 80/C, piano T-1; c) AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 392, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2, Superficie Catastale Totale 43 mq, totale escluse aree scoperte 39 mq, rendita catastale € 55,78==, via Luigi Masin n. 81, piano T;
oltre area di sedime e di pertinenza censita: d) AS RR (già NCT) Rovigo, foglio 1, particella 203, partita speciale 1,
3 mq. 132, ente urbano senza rendita catastale;
e) AS RR (già NCT) Rovigo, foglio 1, particella
392, partita speciale 1, mq. 145, ente urbano senza rendita catastale;
2) ordinare all CP_12
, direzione provinciale di Rovigo, Ufficio provinciale – Territorio – Servizi catastali, di
[...] procedere alla volturazione dell'immobile di cui sopra al punto 1) dagli odierni intestatari agli attori
nato a [...] [...] cod.fisc. e nata ad [...] C.F._1 Parte_2
Adria 2.8.1959 cod.fisc. ; 3) ordinare all direzione C.F._2 Controparte_12 provinciale di Rovigo, Ufficio provinciale – Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, in persona del Conservatore dei RRII, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, con esonero da personale responsabilità al riguardo;
4) con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e competenze di giudizio SOLO per il caso in cui ritenessero di opporsi all'accoglimento della domanda di usucapione sopra formulata e/o all'accoglimento delle sovraestese conclusioni;
5) poiché essi non si sono opposti e sono rimasti contumaci, nulla per le spese legali.”
2. Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.
È noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha
l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984).
La prova del possesso ad usucapionem deve essere seria ed univoca, concernendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, non solo il corpus, ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile ad usucapire occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cassazione civile, sez. II, 21/02/2013, n. 4332; Tribunale Modena, sez. II,
12/01/2016, n. 56).
Il rigore della prova richiesta trova fondamento anche a livello sovranazionale: infatti, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo
4 dominicale (Cass., Sez. II, 30.8.2017, n. 20539).
In buona sostanza, è necessario che non residuino perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
In una prospettiva applicativa, la prova del maturarsi dell'usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della comproprietà o della servitù. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Sul punto va richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui per la sussistenza dell'animus possidendi richiesto per usucapire un bene è necessaria la “manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”(cfr. Cass. Civ, II, 15 febbraio – 26 aprile
2011, n. 9325).
E ancora, deve ricordarsi che “ai fini dell'usucapione, l' "animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri”
(Cfr. ex multis Cass. 2857/2006).
A questo punto, bisogna acclarare se parte attrice abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione del predetto bene, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c..
Ebbene, nella specie, è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione e cioè l'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, posto che vi è preciso e rilevante riscontro in ordine alla manifestazione di dominio esclusivo sulla res.
2.1 Ad avviso del giudicante la riposta è positiva, per i motivi che seguono.
In primo luogo, vale evidenziare come vi sia stata una corretta identificazione, da parte degli attori, di soggetti muniti di titolarità passiva rispetto alla domanda svolta.
Infatti, posto che il primo requisito necessario affinché si possa accertare l'acquisto di un bene per usucapione è il possesso da parte del soggetto che non è titolare del diritto corrispondente, tale accertamento non può prescindere dalla verifica puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo al soggetto nei confronti del quale la pronuncia deve essere resa.
5 Ebbene, gli attori, in relazione ai beni oggetto di domanda, hanno depositato:
- certificato storici di famiglia ultraventennali;
- certificato ipotecario storico ultraventennale (cfr. doc. da 13 a 27);
- certificato catastale storico (cfr. doc. 1)
Inoltre, sono state documentate le ricerche effettuate dagli attori ai fini della corretta identificazione dei convenuti.
Come è noto, il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cfr. Cass. civ., sez. I, 17/10/2018, n. 25999).
Nella specie, parte attrice ha documentato come già dal 1987 fossero identificabili i comproprietari degli immobili e le successive variazioni sono avvenute a seguito di denunce di successione trascritte.
Si reputa altresì doveroso l'accertamento suddetto – a prescindere dall'atteggiamento processuale di non contestazione o di ammissione della controparte – stante l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del c.c., con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. civ., Sez. II,
03/02/2005, n. 2161).
2.2 In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione.
Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e
6 memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo, il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area
e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una
7 interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass.
19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011).
2.3 Ebbene, a parere del Tribunale, è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione come dedotto dagli attori.
I testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, hanno tutti confermato la ricostruzione in fatto offerta dagli istanti, mediante dichiarazioni precise ed inequivoche.
Il teste tecnico di fiducia di dal 1983 ed incaricato della Testimone_1 Parte_1 ristrutturazione dell'edificio oggetto di causa in qualità di direttore dei lavori, ha dichiarato: “So che i costi li ha sostenuti , perché l'intestazione del titolo abilitativo era del padre e anche Parte_1 alcune fatture erano intestate al padre. Tuttavia, l'accordo familiare era nel senso che tutte le spese sostenute per l'intervento fossero a carico di […] Una volta installata la porta, le Parte_1 chiavi sono state ad ed a sua moglie. Si sono trasferiti a vivere lì e la casa è stata poi Parte_1 sempre nel loro assoluto possesso […] Posso dirlo perché li frequentavo in qualità di tecnico e mi è capitato nel corso degli anni di andare a casa loro. Nel corso degli anni hanno sempre abitato in maniera continuativa in quell'edificio […] Non hanno vissuto in quell'immobile altre persone dal 1987
[…] Sì, è la loro unica abitazione, prima casa […] Riconosco i luoghi ritratti nelle foto. Confermo che
è stata installata la recinzione, perché, come ho detto, ho seguito i lavori. L'area esterna è stata tutta sistemata. È stato sempre a sostenere i costi per l'installazione della recinzione […] Parte_1
Posso dire che ad avere le chiavi del cancello sono e la moglie , nonché la loro Parte_1 Pt_2 figlia. Ho sempre visto loro aprirmi quando ho avuto modo di andare lì […] Posso dire che nel corso degli anni è stata gradualmente aggiornata la tipologia di chiusura. Prima c'era una catena, poi è
8 stata sostituita, poi è stata installata una apertura elettrica. Comunque è stata sempre una recinzione chiusa […] Se ne è occupato sempre . Questo terreno rientra nel lotto oggetto della Parte_1 ristrutturazione di cui ho detto e che ho seguito […] Mi è capitato di vedere gli attori intenti a tenere in ordine questo terreno” (cfr. verbale dell'udienza del 18.12.2024).
Anche le dichiarazioni del teste , fratello dell'attrice, sono del medesimo tenore: Tes_2
“Riconosco i luoghi ritratti in foto. Si tratta della casa dove abitano mia SO e mio cognato. Non saprei dire se questi specifici lavori sono stati fatti nel 1987. Ricordo che quando il quel periodo sono andato a trovare mia SO, la casa era stata tutta sistemata […] So che dal 1987 le chiavi le hanno sempre avute mia SO e suo marito. Infatti erano sempre solo loro a venire ad aprire con la chiave
[…] Le chiavi dei cancelli le hanno mia SO, mio marito e mia nipote, la di loro figlia […] Io ho sempre visto fare i lavori di cura della siepe, dell'albero lì presente” (cfr. verbale Parte_1 dell'udienza del 18.12.2024).
Inoltre, il teste amico di vecchia data delle parti, ha dichiarato: “Non saprei essere Testimone_3 preciso sull'anno. Posso dire che quando ho cominciato a frequentare questa casa l'ho sempre vista nello stato in cui si trova ora […] Mi hanno sempre aperto gli attori. Quando ho suonato, hanno sempre risposto loro e mi hanno aperto loro. Non ho mai trovato nessun altro […] Come ho detto, ho sempre visto la casa finita. Quindi ho visto questa recinzione ed il cancello, ma non saprei dire chi li ha fatti installare […] Io ho sempre visto gli attori aprire e chiudere il cancello quando sono andato in quella casa […] Ho sempre visto gli attori occuparsi della manutenzione del terreno, dello sfalcio dell'erba, della cura dei fiori” (cfr. verbale dell'udienza del 18.12.2024).
2.4 Nondimeno, si osserva che anche il compendio documentale depone in senso favorevole alla prospettazione degli istanti.
Infatti, è agevolmente possibile desumere, anche accedendo alla prova presuntiva, che quantomeno dall'anno 1987 gli attori hanno cominciato a possedere in maniera pacifica ed inequivoca i beni oggetto di domanda.
Infatti, gli attori hanno documentato che:
- la residenza di è fissata in quell'immobile sin dal giugno 1987 (cfr. doc. 4); Parte_1
- gli attori hanno contratto matrimonio il 23.5.1987, momento dal quale hanno verosimilmente cominciato a convivere (cfr. doc. 6);
- la residenza della famiglia risulta fissata proprio nell'immobile oggetto di causa (cfr. doc. 5);
- il 14.1.1988, la Guardia di Finanza, Nucleo polizia tributaria, ha redatto processo verbale di constatazione 14.1.1988, in ordine alla realizzazione, da parte di e su incarico di CP_15
9 , dell'impianto idro-termosanitario dell'immobile in questione;
nel verbale si legge: Parte_1
“...la VE impianti ha provveduto ad installare l'impianto idro-termo-sanitari nella mia abitazione sita in Rovigo via Stazione Sperimentale n.
1...Alla suddetta società ho corrisposto la somma di lire
7.700.000== in contante...a tutt'oggi ho ricevuto dalla VE impianti solo due fatture, n. 39/86 e
43/86 per la somma complessiva di L. 3.876.000==...” (cfr. doc. n. 9);
- ha stipulato contratto per fornitura di acqua potabile stipulato in data 24.9.1988 (cfr. Parte_1 doc. n. 10);
- ha ottenuto l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura e relativo Parte_1 scarico di acque reflue, rilasciata da n data 16.7.2001 (cfr. doc. n. 11); CP_16
- ha stipulato contratto di allacciamento alla rete gas con in data 16.10.1986 Parte_1 CP_16
(cfr. doc. n. 12).
2.5 A fronte della quantità e della qualità degli elementi di prova sopra esaminati, non assume particolare rilevanza la circostanza, pure documentata e giustificata dagli attori, per cui siano rinvenibili due trascrizioni relative ai beni oggetto di domanda, derivanti da due dichiarazioni di successione risalenti al 1991 ed al 2002.
Secondo il costante orientamento della S.C. l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può desumersi anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare. E, se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783; Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2002, n. 5226; Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1999, n. 7075).
Tuttavia, l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di
10 omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024).
Si specifica, inoltre, che ai sensi dell'art. 476 c.c. la denuncia di successione, pur non essendo atti univoci diretti alla accettazione tacita della eredità, costituisce comunque elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice di merito (Cass. Civ. 11813 del 1992).
Nella specie, si rileva che non è possibile ricavare dai documenti chi tra i chiamati all'eredità abbia effettivamente richiesto la voltura.
Inoltre, proprio all'esito dell'istruttoria è emerso come, anche nell'arco temporale dal 1992 al momento della domanda, l'attore abbia continuato a possedere uti dominus i beni.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, che anche la collocazione temporale delle denunce di successione non impediscano il maturare del ventennio utile ai fini dell'acquisto per usucapione, pur prendendo a riferimento la peggiore delle ipotesi per gli attori, dunque facendo decorrere il termine dal 10.6.2002.
2.6 Giova precisare, anche in quanto oggetto di specifica domanda da parte degli attori, che gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'art. 177, primo comma, lettera a) del cod. civ. tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Ne consegue che il momento determinate l'acquisto del diritto "ad usucapionem" da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, s'identifica con la maturazione del termine legale d'ininterrotto possesso richiesto dalla legge (Cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20296 del 23/07/2008).
Nella specie, la domanda è stata svolta da entrambi i coniugi, i quali hanno espressamente dedotto che
“gli esponenti e sono coniugati in regime patrimoniale di Parte_1 Parte_2 comunione dei beni a far tempo dal 23.5.1987 e cioè dalla data del matrimonio, l'acquisto a titolo originario dell'immobile de quo per usucapione, maturato in costanza di matrimonio e con compossesso dell'immobile, ai sensi art. 177 comma 1 lettera a) cod.civ. rientrerà nella comunione legale ed andrà pronunziata in favore di entrambi i coniugi (Cass. 19984/2008, conf. Cass.
14347/2000, 20628/2008, 12439/1993, 17033/2016 in Archivio locaz 2016, 6, 642, giurisprudenza costante)” (cfr. atto di citazione, pag. 8).
2.7 Pertanto, per tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, la domanda va accolta e, per l'effetto, va dichiarata acquisita, per intervenuta usucapione, in favore di e Parte_1 Parte_2
, la proprietà del bene immobile sito in Rovigo, fraz. Granzette, via Stazione Sperimentale n. 1,
[...] così censito: a) AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 203
11 sub.1, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2,5==, Superficie Catastale Totale 39 mq, Totale escluse aree scoperte 39 mq, rendita catastale € 69,72==, via TA MU n. 80, piano T-1; b)
AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 203 sub.2, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2, Superficie Catastale Totale 46 mq, Totale escluse aree scoperte 46 mq, rendita catastale € 55,78==, via TA MU n. 80/C, piano T-1; c) AS
BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 392, zona censuaria 2, categoria
A/5, classe 3, vani 2, Superficie Catastale Totale 43 mq, Totale escluse aree scoperte 39 mq, rendita catastale € 55,78==, via Luigi Masin n. 81, piano T;
oltre area di sedime e di pertinenza censita: d)
AS RR (già NCT) Rovigo, foglio 1, particella 203, partita speciale 1, mq. 132, ente urbano senza rendita catastale;
e) AS RR (già NCT) Rovigo, foglio 1, particella 392, partita speciale 1, mq. 145, ente urbano senza rendita catastale,
e meglio descritto in citazione.
3. Nessun provvedimento va in questa sede adottato in ordine alle formalità da porre in essere successivamente al deposito della sentenza, trattandosi di adempimenti e di oneri (es. art. 2651 e 2658
c.c.; cfr. anche, a contrario, art. 2668 c.c.) che spettano ovviamente alla parte interessata e non richiedono un ordine espresso del giudice.
4. La natura della causa ed il comportamento processuale delle parti convenute, rimaste contumaci, induce il Tribunale a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite;
ciò anche in ragione della espressa rinuncia degli attori alle spese di lite, in ipotesi di mancata opposizione dei convenuti (cfr. conclusioni precisate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara acquisita, per intervenuta usucapione, in favore di , nato a [...] il [...], e di , nata ad Parte_1 Parte_2
Adria il 2.8.1959, la proprietà del bene immobile sito in Rovigo, fraz. Granzette, via Stazione
Sperimentale n. 1, così censito: a) AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana RO, foglio 1, particella 203 sub.1, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2,5==, Superficie
Catastale Totale 39 mq, Totale escluse aree scoperte 39 mq, rendita catastale € 69,72==, via
TA MU n. 80, piano T-1; b) AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana
RO, foglio 1, particella 203 sub.2, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2, Superficie
Catastale Totale 46 mq, Totale escluse aree scoperte 46 mq, rendita catastale € 55,78==, via
TA MU n. 80/C, piano T-1; c) AS BB (già NCEU) Rovigo sezione urbana
12 RO, foglio 1, particella 392, zona censuaria 2, categoria A/5, classe 3, vani 2, Superficie
Catastale Totale 43 mq, Totale escluse aree scoperte 39 mq, rendita catastale € 55,78==, via
Luigi Masin n. 81, piano T;
oltre area di sedime e di pertinenza censita: d) AS RR (già
NCT) Rovigo, foglio 1, particella 203, partita speciale 1, mq. 132, ente urbano senza rendita catastale;
e) AS RR (già NCT) Rovigo, foglio 1, particella 392, partita speciale 1, mq.
145, ente urbano senza rendita catastale, e meglio descritto in atto di citazione;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, in data 13.11.2025
Il giudice dott. Nicola Del Vecchio
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