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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2676/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR Di PA Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa NC RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2676/2025 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. AFFINI FILIPPO C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1- i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di scegliere la propria residenza e con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni della stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
2- l'abitazione coniugale sita in Carpi (MO), via Belgrado 7, di proprietà di marito e moglie al 50%, sarà assegnata a quest'ultima e la stessa vi continuerà a vivere, con i figli minori;
3- il marito, Sig. , provvederà a trasferire la propria Parte_1
residenza/domicilio altrove, tuttavia gli sarà concesso recarsi presso l'abitazione coniugale al fine di ritirare i propri effetti personali e beni mobili di sua proprietà anche in diversi momenti, previo preavviso alla moglie, al termine della suddetta operazione riconsegnerà le chiavi dell'immobile; 4-
i mobili che arredano la casa coniugale rimarranno di esclusiva proprietà della moglie, così come rimarrà alla medesima l'automobile Hyundai I30
STATION WAGON 1.6D (targata FH402MP telaio TMAH3817GJJ002992)),
acquistata dalla ditta individuale del marito;
la Sig.ra si Parte_2
impegna a intestarsi il veicolo e a pagare comunque assicurazione, bollo ed eventuali sanzioni stradali del medesimo fino a che non effettuerà il passaggio di proprietà.. Al marito verranno, invece, assegnati l'automobile
Nissan (targata FN324ND), il motociclo MA (tg FJ95961) e lo scooter kimco (tg EG29675) di proprietà di quest'ultimo;
5-i figli minori e , vivranno con la Persona_1 Persona_2
madre nella casa a quest'ultima assegnata, con affidamento congiunto/condiviso ad entrambi i genitori;
6- il padre avrà diritto di tenere i figli sé dal giovedi pomeriggio (li andrà a ritirare a scuola), fino alle ore
19:00 della domenica, a settimane alterne;
7- per le ferie estive i figli staranno con i rispettivi genitori per 15 giorni continuativi, previa intesa tra i coniugi da adottare entro la fine del mese di maggio;
8- per le vacanze natalizie il regime di visite previsto dal capo 6 che precede verrà mantenuto ad eccezione del giorno della Vigilia di Natale dell'anno 2025 in cui i minori rimarranno con la madre, mentre trascorreranno il giorno di Natale con il padre ed alternativamente per gli anni successivi. Per la fine dell'anno 2025 starà l'ultimo giorno con la madre, mentre con il padre il primo giorno dell'anno 2026 ed alternativamente per gli anni successivi;
9- il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli Parte_1
minori la somma € 250,00 (cadauno)al mese, da versarsi alla moglie entro il giorno 20 del mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di giugno 2026; oltre al suddetto emolumento il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive della medesima, previa esibizione da parte della madre dei preventivi ed il consenso della medesima sulla spesa da sostenersi;
per l'espatrio dei minori occorrerà il consenso di entrambi i genitori;
10- i coniugi sono economicamente autosufficienti;
11- i coniugi si danno atto reciprocamente di rinunciare ad ogni altra pretesa personale alimentare e di avere provveduto di comune accordo alla divisione di beni mobili;
la rata del mutuo sulla casa coniugale n°
70300058941 con ING DIRECT, con rata mensile di euro 405, 68 (e con capitale residuo ad oggi di euro 86.403,67) a partire da quella di maggio
2025 sarà pagata dai coniugi al 50% ciascuno;
12 – L'assegno unico dei figli, a partire dal mese di maggio 2025 sara' assegnato al 50% ciascuno;
12.1 i coniugi si accordano per accompagnare/riprendere i figli dagli eventi sportivi nella misura del 50%
12.2 durante la chiusura delle scuole per le festività/estive eventuali costi di centro estivo/baby sitter si divideranno al 50% ciascuno
13- i ricorrenti con le convenzioni di cui sopra si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni rapporto di ordine economico e che null'altro v'è da definire;
14-disporsi per la ulteriore fase di omologazione della separazione.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]
PO (NA) il 30/03/1980 e , nata a [...] il Parte_2
31/03/1980
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n.183, Parte II serie A sez. AR)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
NC RO
Il Presidente
AR Di PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR Di PA Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa NC RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2676/2025 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. AFFINI FILIPPO C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1- i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di scegliere la propria residenza e con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni della stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
2- l'abitazione coniugale sita in Carpi (MO), via Belgrado 7, di proprietà di marito e moglie al 50%, sarà assegnata a quest'ultima e la stessa vi continuerà a vivere, con i figli minori;
3- il marito, Sig. , provvederà a trasferire la propria Parte_1
residenza/domicilio altrove, tuttavia gli sarà concesso recarsi presso l'abitazione coniugale al fine di ritirare i propri effetti personali e beni mobili di sua proprietà anche in diversi momenti, previo preavviso alla moglie, al termine della suddetta operazione riconsegnerà le chiavi dell'immobile; 4-
i mobili che arredano la casa coniugale rimarranno di esclusiva proprietà della moglie, così come rimarrà alla medesima l'automobile Hyundai I30
STATION WAGON 1.6D (targata FH402MP telaio TMAH3817GJJ002992)),
acquistata dalla ditta individuale del marito;
la Sig.ra si Parte_2
impegna a intestarsi il veicolo e a pagare comunque assicurazione, bollo ed eventuali sanzioni stradali del medesimo fino a che non effettuerà il passaggio di proprietà.. Al marito verranno, invece, assegnati l'automobile
Nissan (targata FN324ND), il motociclo MA (tg FJ95961) e lo scooter kimco (tg EG29675) di proprietà di quest'ultimo;
5-i figli minori e , vivranno con la Persona_1 Persona_2
madre nella casa a quest'ultima assegnata, con affidamento congiunto/condiviso ad entrambi i genitori;
6- il padre avrà diritto di tenere i figli sé dal giovedi pomeriggio (li andrà a ritirare a scuola), fino alle ore
19:00 della domenica, a settimane alterne;
7- per le ferie estive i figli staranno con i rispettivi genitori per 15 giorni continuativi, previa intesa tra i coniugi da adottare entro la fine del mese di maggio;
8- per le vacanze natalizie il regime di visite previsto dal capo 6 che precede verrà mantenuto ad eccezione del giorno della Vigilia di Natale dell'anno 2025 in cui i minori rimarranno con la madre, mentre trascorreranno il giorno di Natale con il padre ed alternativamente per gli anni successivi. Per la fine dell'anno 2025 starà l'ultimo giorno con la madre, mentre con il padre il primo giorno dell'anno 2026 ed alternativamente per gli anni successivi;
9- il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli Parte_1
minori la somma € 250,00 (cadauno)al mese, da versarsi alla moglie entro il giorno 20 del mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di giugno 2026; oltre al suddetto emolumento il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive della medesima, previa esibizione da parte della madre dei preventivi ed il consenso della medesima sulla spesa da sostenersi;
per l'espatrio dei minori occorrerà il consenso di entrambi i genitori;
10- i coniugi sono economicamente autosufficienti;
11- i coniugi si danno atto reciprocamente di rinunciare ad ogni altra pretesa personale alimentare e di avere provveduto di comune accordo alla divisione di beni mobili;
la rata del mutuo sulla casa coniugale n°
70300058941 con ING DIRECT, con rata mensile di euro 405, 68 (e con capitale residuo ad oggi di euro 86.403,67) a partire da quella di maggio
2025 sarà pagata dai coniugi al 50% ciascuno;
12 – L'assegno unico dei figli, a partire dal mese di maggio 2025 sara' assegnato al 50% ciascuno;
12.1 i coniugi si accordano per accompagnare/riprendere i figli dagli eventi sportivi nella misura del 50%
12.2 durante la chiusura delle scuole per le festività/estive eventuali costi di centro estivo/baby sitter si divideranno al 50% ciascuno
13- i ricorrenti con le convenzioni di cui sopra si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni rapporto di ordine economico e che null'altro v'è da definire;
14-disporsi per la ulteriore fase di omologazione della separazione.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]
PO (NA) il 30/03/1980 e , nata a [...] il Parte_2
31/03/1980
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n.183, Parte II serie A sez. AR)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
NC RO
Il Presidente
AR Di PA