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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64259 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 27.09.2024; tra
Controparte_1
in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, con sede legale in Cuneo, Via Cascina
Colombaro, 36/A, rappresentata e difesa, anche in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Vittorio
Colomba e Valentina Zanni del Foro di Modena con studio in Modena, Direzionale Centro Ferriere,
Torre G, Via Ferruccio Lamborghini n. 81, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
e
e , Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Ciuffa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in M. Compatri (RM), via S. Silvestro, 88, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistenti-
e
Controparte_4
Contumace
-terza chiamata in causa-
Oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – contratto di prestito personale.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis e ss c.p.c., ha richiesto, previo accertamento Controparte_1 dell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte, la condanna di e Controparte_2 CP_3 al pagamento in suo favore di € 15.816,24 oltre gli interessi legali dal giorno di ciascuna
[...]
cessione del credito sino al saldo, con vittoria dei compensi di giudizio, oltre IVA e CPA.
Il credito dedotto dalla parte ricorrente riguarda quanto ancora dovuto in relazione al contratto di prestito n. 2182590, datato 2/10/2015, stipulato tra i resistenti e , Controparte_2 Controparte_3 quest'ultima in qualità di cointestataria/coobbligata, e la ON S.p.A. (oggi LA AL IT
S.p.A.) - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca LA Holding S.p.A.
- per un importo totale dovuto di euro € 29.792,87, da restituire mediante 84 rate mensili di e 484,00
l'una, per un totale dovuto pari ad € 40.949,20.
La società ha agito in qualità di cessionaria di suddetto credito, a seguito Controparte_1
di cessione stipulata con LA AL IT S.p.A. (già ON S.p.A.), come emerge dalla documentazione allegata in atti, in particolare in virtù del contratto di cessione in blocco del
04/06/2020 stipulato tra e LA AL IT S.p.A. Controparte_5
I resistenti si sono costituiti chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della nel merito, di accertare e dichiarare l'avveramento delle condizioni di cui agli Controparte_4
artt. 3 lett. b) della “Nota Informativa” e 5.2 delle “Condizioni di Assicurazione” allegate al contratto di assicurazione sottoscritto da in data 02/10/2015 con la Compagnia Assicuratrice Controparte_2
(già , quale polizza assicurativa accessoria al Controparte_4 Controparte_6
finanziamento n. 2182590; e, per l'effetto, di condannare la in persona del Controparte_4 proprio l. r. p. t. ad effettuare, “in sostituzione dei resistenti”, la prestazione economica richiesta da ovvero, in ogni caso, di condannare la resistente e il terzo chiamato in causa, ed Controparte_1
eventualmente in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
In particolare, ai sensi dall'art. 3 lett. b) della “Nota Informativa” la compagnia assicurativa si è impegnata “al pagamento all'Assicurato del capitale assicurato, qualora l' stesso nel Parte_1 corso della durata divenga invalido in modo permanente a seguito di infortunio o di malattia” e l'art. 5 comma 2 delle “Condizioni di Assicurazione” precisa che “il rischio coperto è l'Invalidità Totale e
Permanente, a seguito di infortunio o malattia, di grado non inferiore al 66 %”.
Ebbene, a sostegno delle proprie richieste ha fornito il Decreto di Controparte_2
Omologazione ex art. 445 bis c. p. c, dal Tribunale Civile di Roma Sez. III Lavoro, in esito al procedimento R. G. n. 54/2016, attestante il raggiungimento di invalidità civile pari al 76% in data
9.3.2019; in secondo luogo, ha prodotto il verbale della “Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità” dell'INPS attestante il raggiungimento della condizione di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100 % art. 2 e 12 L. 118/71” in data 17.12.2019.
Tali circostanze sono state entrambe comunicate all'impresa assicurativa, come da documenti in atti, ma questa, in entrambi i casi, si è rifiutata di procedere alla prestazione di cui all'art. 3 lett. b) della “Nota Informativa”; in particolare, ritenendo applicabile nel primo caso la clausola di esclusione di cui all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, secondo cui “le coperture sono escluse nei seguenti casi: […] infortuni, infermità e malattie giù noti allo stato di decorrenza dell'assicurazione e loro conseguenze. Le coperture sono inoltre escluse nel coso in cui l'assicurato risulti già riconosciuto invalido allo stato di decorrenza, anche se per patologie diverse da quelle per cui presento la richiesto di prestazione”; mentre, nel secondo caso il rifiuto di pagamento sarebbe stato giustificato dal fatto che “il quadro clinico al momento della stipulazione del contratto, indipendentemente dall'ultima patologia segnalata, risultava tale per cui, se noto in sede assuntiva, avrebbe comportato il rifiuto del rischi”, come risulta dalla corrispondenza allegata dalla parte resistente.
Alla luce di quanto sopra, va detto preliminarmente che in corso di causa è stato ritenuto necessario mutare il rito alla luce della complessità delle questioni e della necessità di estendere la causa al terzo su istanza della parte resistente. Controparte_4
Il terzo chiamato in causa non si è costituito in giudizio e dunque se ne Controparte_4 dichiara la contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Nel caso di specie, dalla documentazione contrattuale e dalla documentazione contabile allegata depositata da parte ricorrente emerge la stipula da parte dei resistenti del suddetto contratto di finanziamento, l'erogazione del finanziamento, nonché l'attuale ammontare del credito come dedotto in ricorso. Inoltre, non vi è evidenza dell'adempimento delle parti resistenti alle obbligazioni restitutorie da esse assunte. A ciò si aggiunga, peraltro, che i resistenti non hanno contestato la sussistenza di quanto dedotto da parte ricorrente, cioè l'erogazione del finanziamento e il mancato pagamento.
Dalla analisi della documentazione allegata, tra cui i referti medici e la C.T.U. medico legale esperita nel corso del giudizio R.G. n. 54/2016, risulta che durante la vigenza del contratto di finanziamento nonché della polizza assicurativa ha raggiunto uno stato di invalidità Controparte_2
pari al 76% prima, poi esteso al 100% e che in entrambi i casi – alla luce di quanto scritto nei referti
– la diagnosi non può essere considerata conseguenza di una patologia pregressa, così come non risulta provato che si trattasse di un quadro clinico noto e omesso dal contraente, e neppure la compagnia assicurativa si è costituita in giudizio al fine di provare quanto dedotto dalla stessa in sede stragiudiziale. Ebbene, deve ritenersi che il raggiungimento della percentuale di invalidità superiore al 66 % comporta l'avveramento delle condizioni di cui agli dagli artt. 3 lett. b) della “Nota
Informativa” e 5.2 delle “Condizioni di Assicurazione” e, quindi, ai termini della polizza, il diritto alla prestazione assicurativa.
Nel merito deve aggiungersi che nell'ambito del contratto di finanziamento n. 2182590
si è impegnata quale “coobbligato/cointestatario”. Ebbene, come noto, in ambito Controparte_3
contrattuale si distingue tra il caso di pluralità soggettiva in cui le parti assumono obbligazioni solidali dal caso in cui le parti assumono il ruolo di garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che, cioè, pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Di conseguenza, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante. Infatti nel caso di specie emerge chiaramente che il richiedente il finanziamento è , dovendosi invece ritenere garante Controparte_2 Controparte_7
dello stesso.
Pertanto, ritenuto provato l'inadempimento del resistente e la sussistenza del credito oggetto di domanda il ricorso deve essere accolto, con la precisazione che, alla luce di quanto sopra esposto, la parte tenuta al pagamento è la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, la quale va condannata a mantenere indenne attraverso l'immediato Controparte_2 pagamento, in favore della della somma complessiva di euro € 15.816,24, oltre Controparte_1
gli interessi legali sulla quota capitale dalla data della cessione del credito sino al saldo.
A seguito della soccombenza, la va altresì condannata a mantenere Controparte_4
indenne , alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite. Le spese Controparte_2
di lite sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. n. 55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria domanda respinta ritenute ssorbile le altre domande così provvede: 1)
Accertato il diritto di credito di parte ricorrente in relazione al contratto di finanziamento n. 2182590, datato 2/10/2015, nonché l'obbligazione di garanzia assunta dalla chiamata , Controparte_4
1) condanna a mantenere indenne attraverso l'immediato Controparte_4 Controparte_2 pagamento in favore in favore della dell'importo di euro € 15.816,24, al Controparte_1
quale la condanna, oltre gli interessi legali sulla quota capitale dalla data della cessione del credito fino al saldo;
2) condanna altresì la stessa alla rifusione, in favore della , Controparte_4 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.764,00, di cui euro 3.500,00 per compensi ed euro 264,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì alla refusione, in favore del procuratore dei resistenti, Controparte_4
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in euro 3.764,00, di cui euro 3.500,00 per compensi ed euro 264,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Roma, 31.01.2025 Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64259 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 27.09.2024; tra
Controparte_1
in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, con sede legale in Cuneo, Via Cascina
Colombaro, 36/A, rappresentata e difesa, anche in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Vittorio
Colomba e Valentina Zanni del Foro di Modena con studio in Modena, Direzionale Centro Ferriere,
Torre G, Via Ferruccio Lamborghini n. 81, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
e
e , Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Ciuffa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in M. Compatri (RM), via S. Silvestro, 88, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistenti-
e
Controparte_4
Contumace
-terza chiamata in causa-
Oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – contratto di prestito personale.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis e ss c.p.c., ha richiesto, previo accertamento Controparte_1 dell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte, la condanna di e Controparte_2 CP_3 al pagamento in suo favore di € 15.816,24 oltre gli interessi legali dal giorno di ciascuna
[...]
cessione del credito sino al saldo, con vittoria dei compensi di giudizio, oltre IVA e CPA.
Il credito dedotto dalla parte ricorrente riguarda quanto ancora dovuto in relazione al contratto di prestito n. 2182590, datato 2/10/2015, stipulato tra i resistenti e , Controparte_2 Controparte_3 quest'ultima in qualità di cointestataria/coobbligata, e la ON S.p.A. (oggi LA AL IT
S.p.A.) - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca LA Holding S.p.A.
- per un importo totale dovuto di euro € 29.792,87, da restituire mediante 84 rate mensili di e 484,00
l'una, per un totale dovuto pari ad € 40.949,20.
La società ha agito in qualità di cessionaria di suddetto credito, a seguito Controparte_1
di cessione stipulata con LA AL IT S.p.A. (già ON S.p.A.), come emerge dalla documentazione allegata in atti, in particolare in virtù del contratto di cessione in blocco del
04/06/2020 stipulato tra e LA AL IT S.p.A. Controparte_5
I resistenti si sono costituiti chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della nel merito, di accertare e dichiarare l'avveramento delle condizioni di cui agli Controparte_4
artt. 3 lett. b) della “Nota Informativa” e 5.2 delle “Condizioni di Assicurazione” allegate al contratto di assicurazione sottoscritto da in data 02/10/2015 con la Compagnia Assicuratrice Controparte_2
(già , quale polizza assicurativa accessoria al Controparte_4 Controparte_6
finanziamento n. 2182590; e, per l'effetto, di condannare la in persona del Controparte_4 proprio l. r. p. t. ad effettuare, “in sostituzione dei resistenti”, la prestazione economica richiesta da ovvero, in ogni caso, di condannare la resistente e il terzo chiamato in causa, ed Controparte_1
eventualmente in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
In particolare, ai sensi dall'art. 3 lett. b) della “Nota Informativa” la compagnia assicurativa si è impegnata “al pagamento all'Assicurato del capitale assicurato, qualora l' stesso nel Parte_1 corso della durata divenga invalido in modo permanente a seguito di infortunio o di malattia” e l'art. 5 comma 2 delle “Condizioni di Assicurazione” precisa che “il rischio coperto è l'Invalidità Totale e
Permanente, a seguito di infortunio o malattia, di grado non inferiore al 66 %”.
Ebbene, a sostegno delle proprie richieste ha fornito il Decreto di Controparte_2
Omologazione ex art. 445 bis c. p. c, dal Tribunale Civile di Roma Sez. III Lavoro, in esito al procedimento R. G. n. 54/2016, attestante il raggiungimento di invalidità civile pari al 76% in data
9.3.2019; in secondo luogo, ha prodotto il verbale della “Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità” dell'INPS attestante il raggiungimento della condizione di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100 % art. 2 e 12 L. 118/71” in data 17.12.2019.
Tali circostanze sono state entrambe comunicate all'impresa assicurativa, come da documenti in atti, ma questa, in entrambi i casi, si è rifiutata di procedere alla prestazione di cui all'art. 3 lett. b) della “Nota Informativa”; in particolare, ritenendo applicabile nel primo caso la clausola di esclusione di cui all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, secondo cui “le coperture sono escluse nei seguenti casi: […] infortuni, infermità e malattie giù noti allo stato di decorrenza dell'assicurazione e loro conseguenze. Le coperture sono inoltre escluse nel coso in cui l'assicurato risulti già riconosciuto invalido allo stato di decorrenza, anche se per patologie diverse da quelle per cui presento la richiesto di prestazione”; mentre, nel secondo caso il rifiuto di pagamento sarebbe stato giustificato dal fatto che “il quadro clinico al momento della stipulazione del contratto, indipendentemente dall'ultima patologia segnalata, risultava tale per cui, se noto in sede assuntiva, avrebbe comportato il rifiuto del rischi”, come risulta dalla corrispondenza allegata dalla parte resistente.
Alla luce di quanto sopra, va detto preliminarmente che in corso di causa è stato ritenuto necessario mutare il rito alla luce della complessità delle questioni e della necessità di estendere la causa al terzo su istanza della parte resistente. Controparte_4
Il terzo chiamato in causa non si è costituito in giudizio e dunque se ne Controparte_4 dichiara la contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Nel caso di specie, dalla documentazione contrattuale e dalla documentazione contabile allegata depositata da parte ricorrente emerge la stipula da parte dei resistenti del suddetto contratto di finanziamento, l'erogazione del finanziamento, nonché l'attuale ammontare del credito come dedotto in ricorso. Inoltre, non vi è evidenza dell'adempimento delle parti resistenti alle obbligazioni restitutorie da esse assunte. A ciò si aggiunga, peraltro, che i resistenti non hanno contestato la sussistenza di quanto dedotto da parte ricorrente, cioè l'erogazione del finanziamento e il mancato pagamento.
Dalla analisi della documentazione allegata, tra cui i referti medici e la C.T.U. medico legale esperita nel corso del giudizio R.G. n. 54/2016, risulta che durante la vigenza del contratto di finanziamento nonché della polizza assicurativa ha raggiunto uno stato di invalidità Controparte_2
pari al 76% prima, poi esteso al 100% e che in entrambi i casi – alla luce di quanto scritto nei referti
– la diagnosi non può essere considerata conseguenza di una patologia pregressa, così come non risulta provato che si trattasse di un quadro clinico noto e omesso dal contraente, e neppure la compagnia assicurativa si è costituita in giudizio al fine di provare quanto dedotto dalla stessa in sede stragiudiziale. Ebbene, deve ritenersi che il raggiungimento della percentuale di invalidità superiore al 66 % comporta l'avveramento delle condizioni di cui agli dagli artt. 3 lett. b) della “Nota
Informativa” e 5.2 delle “Condizioni di Assicurazione” e, quindi, ai termini della polizza, il diritto alla prestazione assicurativa.
Nel merito deve aggiungersi che nell'ambito del contratto di finanziamento n. 2182590
si è impegnata quale “coobbligato/cointestatario”. Ebbene, come noto, in ambito Controparte_3
contrattuale si distingue tra il caso di pluralità soggettiva in cui le parti assumono obbligazioni solidali dal caso in cui le parti assumono il ruolo di garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che, cioè, pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Di conseguenza, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante. Infatti nel caso di specie emerge chiaramente che il richiedente il finanziamento è , dovendosi invece ritenere garante Controparte_2 Controparte_7
dello stesso.
Pertanto, ritenuto provato l'inadempimento del resistente e la sussistenza del credito oggetto di domanda il ricorso deve essere accolto, con la precisazione che, alla luce di quanto sopra esposto, la parte tenuta al pagamento è la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, la quale va condannata a mantenere indenne attraverso l'immediato Controparte_2 pagamento, in favore della della somma complessiva di euro € 15.816,24, oltre Controparte_1
gli interessi legali sulla quota capitale dalla data della cessione del credito sino al saldo.
A seguito della soccombenza, la va altresì condannata a mantenere Controparte_4
indenne , alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite. Le spese Controparte_2
di lite sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. n. 55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria domanda respinta ritenute ssorbile le altre domande così provvede: 1)
Accertato il diritto di credito di parte ricorrente in relazione al contratto di finanziamento n. 2182590, datato 2/10/2015, nonché l'obbligazione di garanzia assunta dalla chiamata , Controparte_4
1) condanna a mantenere indenne attraverso l'immediato Controparte_4 Controparte_2 pagamento in favore in favore della dell'importo di euro € 15.816,24, al Controparte_1
quale la condanna, oltre gli interessi legali sulla quota capitale dalla data della cessione del credito fino al saldo;
2) condanna altresì la stessa alla rifusione, in favore della , Controparte_4 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.764,00, di cui euro 3.500,00 per compensi ed euro 264,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì alla refusione, in favore del procuratore dei resistenti, Controparte_4
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in euro 3.764,00, di cui euro 3.500,00 per compensi ed euro 264,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Roma, 31.01.2025 Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari