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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5408 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5408 /2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORBO Parte_1 C.F._1
AR e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07/12/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Cava De' Tirreni, Sa, il Controparte_1
07.02.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato
Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 11), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole nata il [...] a [...], Persona_1
nato il [...] a [...], , nato il Persona_2 Persona_3
24/03/2015 a Cava de' Tirreni) ed alle questioni economiche.
In particolare, lamentando alcune difficoltà nell'esercizio del diritto di visita del figlio minore, ha chiesto:
- confermarsi l'affido condiviso;
- prevedersi il mantenimento unicamente nei confronti del figlio minore;
- prevedersi un diritto di visita avuto riguardo all'attuale situazione del ricorrente, giacché risiedente in Parma e, pertanto, fuori regione;
- prevedersi, pertanto, 4 settimane all'anno in cui poter stare con il figlio, comprensive del pernottamento;
con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, la resistente non compariva e, peraltro, il procuratore del ricorrente chiedeva rinviarsi il procedimento per l'emissione dei provvedimenti provvisori, avuto riguardo alle ragioni di salute, come certificate, all'uopo aderendo alla trattazione telematica della causa.
Il procedimento, pertanto, era rinviato all'udienza telematica del 20.06.2024, ove, presa cognizione della nota e della dichiarazione personale del ricorrente, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava ex art. 473 bia n. 22 ultimo comma c.p.c. all'udienza del 02.10.2025.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, parte ricorrente ha pagina 2 di 9 rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.,
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale – ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, in data 18.02.2022 ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie relative all'affidamento, al mantenimento della prole ed al diritto di visita del genitore non domiciliatario.
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi il 20.06.2024 e, per l'effetto, vanno confermati le statuizioni di cui alla separazione consensualizzata de residuo, con le precisazioni che seguono.
Il minore, nello specifico , pertanto, va affidato congiuntamente ad Persona_3 entrambi i genitori.
Come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014,
n. 19181 ).
L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice pagina 3 di 9 “responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore.
Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi).
Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New
York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Nel caso di specie, non sono emerse circostanze ostative all'affidamento condiviso, anche tenuto conto di come pari modalità di affido era stata prevista nella separazione consensuale, raggiunta con la negoziazione assistita.
Pertanto, si ritiene di poter affidare il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, costituendo tale situazione quella più rispondente all'interesse superiore del figlio, precisando, anche in tal sede, come detta modalità di affido impone la necessità di dover adottare le scelte di maggiore rilevanza congiuntamente, ben potendo, per l'effetto, il padre invocare il relativo regime, al fine di partecipare concretamente alle scelte assunte per il figlio.
Va, poi, confermata la domiciliazione del minore presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa coniugale, secondo una logica di continuità, avuto riguardo come pari patti erano stati assunti in sede di negoziazione assistita.
Il padre, poi, potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
In via subordinata, per il caso in cui dovessero sorgere questioni sulle modalità di esercizio del diritto di visita, il Collegio stabilisce che il padre, anche tenuto conto della attuale distanza geografica dal luogo di domiciliazione del figlio, potrà stare con lui:
- quattro settimane all'anno, dal lunedì alla domenica (dalle ore 10.00 del lunedì alle ore
10.00 della domenica), al fuori del periodo scolastico e che, in caso di disaccordo, saranno pagina 4 di 9 le ultime due del mese di giugno e le ultime due del mese di luglio;
- a settimane alterne dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, con pernottamento in Cava De' Tirreni, o comunque nel circondario ove, attualmente, vive il minore;
- tramite videochiamate della durata di mezz'ora, da effettuarsi nel pomeriggio (tra le ore
18.00 e le ore 20.00), compatibilmente con gli impegni del minore e, peraltro, della madre che dovrà necessariamente assistere il minore per effettuare il collegamento;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che, per le prossime vacanze Natalizie, il figlio starà con il padre dal 31 dicembre al 6 di gennaio;
- ad anni alterni nel giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis, con la precisazione che, in relazione alle prossime festività pasquali, il figlio starà con il padre il giorno di Pasqua;
- durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto – e in assenza di accordo, la prima quindicina – da preventivamente comunicare con almeno un mese di preavviso.
Va, peraltro, precisato come, in relazione al suddetto diritto di visita, sarà onere del padre andare a prelevare il minore e riportarlo presso la madre nei giorni e negli orari sopra indicati.
Inoltre, in relazione al diritto di visita paterno, peraltro confermato in via provvisoria con le modifiche sopra rese, non possa essere affatto disposto l'obbligo, come concordemente raggiunto tra le parti in sede di separazione, di esercitarlo presso il domicilio coniugale ove, secondo quanto ivi previsto, risiede la madre con la prole.
Infatti, detto diritto di visita, per l'effetto, dovrà essere esercitato presso altra dimora, quando il padre si recherà in Cava De' Tirreni al fine di poter vedere il bambino e che, per periodi superiori a due giorni (il riferimento è alle settimane e/o alle festività natalizie), potrà essere anche esercitato presso l'attuale domicilio del padre, fermo restando, tuttavia, la necessità di non forzare il minore, qualora manifestasse resistenze ad allontanarsi, per un lungo periodo e peraltro al di fuori del proprio ambito domestico, giacché è da presupporre che non vi sia ivi mai recato, né, peraltro, sul punto il padre deduce.
Nulla, peraltro, andrà disposto – sia sotto il profilo dell'affido e del diritto di visita, sia, altresì, in relazione al mantenimento – per i figli e , giacché, sulla base di quanto dedotto Per_2 Per_1
pagina 5 di 9 dal padre, oltre che maggiorenni, anche autonomi, tenuto conto, inoltre, come abbia Per_1 formato un nucleo familiare autonomo e , invece, lavori. Per_2
Quanto, invece, al mantenimento del figlio minore , il maggiorenne, attualmente risulta Per_2 occupato, laddove ha costituito un nucleo familiare autonomo da cui è anche nata una Per_1 bambina come dedotto dal padre), del pari, occorre confermare le statuizioni provvisorie, non ravvisandosi mutamenti dalla data dell'emissione e, per l'effetto, occorre confermare la somma mensile di euro 150,00 che verserà ad entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 05 di ogni mese, tramite vaglia postale, o bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento, rivalutabile come di legge sulla base degli indici ISTAT;
con conferma, altresì, nella misura del 50%, relativa alla quota, a carico di ciascun genitore, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Il padre, pertanto, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sull'assegno divorzile
Non essendo stata avanzata domanda, nulla andrà disposto al riguardo.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio al regime di affido condiviso e dell'assenza di domande processuale economiche, formulate iure proprio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 6 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Cava De' Tirreni, Sa, il 07.02.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 11);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- affida Il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i Persona_3 genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, alla quale è confermata
l'assegnazione della casa coniugale, secondo una logica di continuità e nel superiore e prevalente interesse del minore precitato;
- salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere ed incontrare il figlio alle condizioni di seguito indicate:
quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
In via subordinata, per il caso in cui dovessero sorgere questioni sulle modalità di esercizio del diritto di visita, il Collegio stabilisce che il padre, anche tenuto conto della attuale distanza geografica dal luogo di domiciliazione del figlio, potrà stare con lui, fermo restando, tuttavia, quanto in parte motiva chiarito in relazione alla volontà del minore:
pagina 7 di 9 quattro settimane all'anno, dal lunedì alla domenica (dalle ore 10.00 del lunedì alle ore
10.00 della domenica), al fuori del periodo scolastico e che, in caso di disaccordo, saranno le ultime due del mese di giugno e le ultime due del mese di luglio, anche con pernottamento presso l'attuale domicilio del padre;
a settimane alterne dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, con pernottamento, però, in Cava De' Tirreni, o comunque nel circondario ove, attualmente, vive il minore;
tramite videochiamate della durata di mezz'ora, da effettuarsi nel pomeriggio (tra le ore
18.00 e le ore 20.00), compatibilmente con gli impegni del minore e, peraltro, della madre che dovrà necessariamente assistere il minore per effettuare il collegamento;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che, per le prossime vacanze Natalizie, il figlio starà con il padre dal 31 dicembre al 6 di gennaio;
ad anni alterni nel giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis, con la precisazione che, in relazione alle prossime festività pasquali, il figlio starà con il padre il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto – e in assenza di accordo, la prima quindicina – da preventivamente comunicare con almeno un mese di preavviso.
Va, peraltro, precisato come, in relazione al suddetto diritto di visita, sarà onere del padre andare a prelevare il minore e riportarlo presso la madre nei giorni e negli orari sopra indicati.
- pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore Parte_1
la somma di € 150,00, annualmente ed automaticamente rivalutata Persona_3 secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre, CP_1
, a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario o altro mezzo di
[...] pagamento, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore;
Compensa le spese di lite.
pagina 8 di 9 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5408 /2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORBO Parte_1 C.F._1
AR e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07/12/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Cava De' Tirreni, Sa, il Controparte_1
07.02.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato
Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 11), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole nata il [...] a [...], Persona_1
nato il [...] a [...], , nato il Persona_2 Persona_3
24/03/2015 a Cava de' Tirreni) ed alle questioni economiche.
In particolare, lamentando alcune difficoltà nell'esercizio del diritto di visita del figlio minore, ha chiesto:
- confermarsi l'affido condiviso;
- prevedersi il mantenimento unicamente nei confronti del figlio minore;
- prevedersi un diritto di visita avuto riguardo all'attuale situazione del ricorrente, giacché risiedente in Parma e, pertanto, fuori regione;
- prevedersi, pertanto, 4 settimane all'anno in cui poter stare con il figlio, comprensive del pernottamento;
con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, la resistente non compariva e, peraltro, il procuratore del ricorrente chiedeva rinviarsi il procedimento per l'emissione dei provvedimenti provvisori, avuto riguardo alle ragioni di salute, come certificate, all'uopo aderendo alla trattazione telematica della causa.
Il procedimento, pertanto, era rinviato all'udienza telematica del 20.06.2024, ove, presa cognizione della nota e della dichiarazione personale del ricorrente, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava ex art. 473 bia n. 22 ultimo comma c.p.c. all'udienza del 02.10.2025.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, parte ricorrente ha pagina 2 di 9 rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.,
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale – ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, in data 18.02.2022 ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie relative all'affidamento, al mantenimento della prole ed al diritto di visita del genitore non domiciliatario.
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi il 20.06.2024 e, per l'effetto, vanno confermati le statuizioni di cui alla separazione consensualizzata de residuo, con le precisazioni che seguono.
Il minore, nello specifico , pertanto, va affidato congiuntamente ad Persona_3 entrambi i genitori.
Come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014,
n. 19181 ).
L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice pagina 3 di 9 “responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore.
Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi).
Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New
York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Nel caso di specie, non sono emerse circostanze ostative all'affidamento condiviso, anche tenuto conto di come pari modalità di affido era stata prevista nella separazione consensuale, raggiunta con la negoziazione assistita.
Pertanto, si ritiene di poter affidare il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, costituendo tale situazione quella più rispondente all'interesse superiore del figlio, precisando, anche in tal sede, come detta modalità di affido impone la necessità di dover adottare le scelte di maggiore rilevanza congiuntamente, ben potendo, per l'effetto, il padre invocare il relativo regime, al fine di partecipare concretamente alle scelte assunte per il figlio.
Va, poi, confermata la domiciliazione del minore presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa coniugale, secondo una logica di continuità, avuto riguardo come pari patti erano stati assunti in sede di negoziazione assistita.
Il padre, poi, potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
In via subordinata, per il caso in cui dovessero sorgere questioni sulle modalità di esercizio del diritto di visita, il Collegio stabilisce che il padre, anche tenuto conto della attuale distanza geografica dal luogo di domiciliazione del figlio, potrà stare con lui:
- quattro settimane all'anno, dal lunedì alla domenica (dalle ore 10.00 del lunedì alle ore
10.00 della domenica), al fuori del periodo scolastico e che, in caso di disaccordo, saranno pagina 4 di 9 le ultime due del mese di giugno e le ultime due del mese di luglio;
- a settimane alterne dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, con pernottamento in Cava De' Tirreni, o comunque nel circondario ove, attualmente, vive il minore;
- tramite videochiamate della durata di mezz'ora, da effettuarsi nel pomeriggio (tra le ore
18.00 e le ore 20.00), compatibilmente con gli impegni del minore e, peraltro, della madre che dovrà necessariamente assistere il minore per effettuare il collegamento;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che, per le prossime vacanze Natalizie, il figlio starà con il padre dal 31 dicembre al 6 di gennaio;
- ad anni alterni nel giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis, con la precisazione che, in relazione alle prossime festività pasquali, il figlio starà con il padre il giorno di Pasqua;
- durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto – e in assenza di accordo, la prima quindicina – da preventivamente comunicare con almeno un mese di preavviso.
Va, peraltro, precisato come, in relazione al suddetto diritto di visita, sarà onere del padre andare a prelevare il minore e riportarlo presso la madre nei giorni e negli orari sopra indicati.
Inoltre, in relazione al diritto di visita paterno, peraltro confermato in via provvisoria con le modifiche sopra rese, non possa essere affatto disposto l'obbligo, come concordemente raggiunto tra le parti in sede di separazione, di esercitarlo presso il domicilio coniugale ove, secondo quanto ivi previsto, risiede la madre con la prole.
Infatti, detto diritto di visita, per l'effetto, dovrà essere esercitato presso altra dimora, quando il padre si recherà in Cava De' Tirreni al fine di poter vedere il bambino e che, per periodi superiori a due giorni (il riferimento è alle settimane e/o alle festività natalizie), potrà essere anche esercitato presso l'attuale domicilio del padre, fermo restando, tuttavia, la necessità di non forzare il minore, qualora manifestasse resistenze ad allontanarsi, per un lungo periodo e peraltro al di fuori del proprio ambito domestico, giacché è da presupporre che non vi sia ivi mai recato, né, peraltro, sul punto il padre deduce.
Nulla, peraltro, andrà disposto – sia sotto il profilo dell'affido e del diritto di visita, sia, altresì, in relazione al mantenimento – per i figli e , giacché, sulla base di quanto dedotto Per_2 Per_1
pagina 5 di 9 dal padre, oltre che maggiorenni, anche autonomi, tenuto conto, inoltre, come abbia Per_1 formato un nucleo familiare autonomo e , invece, lavori. Per_2
Quanto, invece, al mantenimento del figlio minore , il maggiorenne, attualmente risulta Per_2 occupato, laddove ha costituito un nucleo familiare autonomo da cui è anche nata una Per_1 bambina come dedotto dal padre), del pari, occorre confermare le statuizioni provvisorie, non ravvisandosi mutamenti dalla data dell'emissione e, per l'effetto, occorre confermare la somma mensile di euro 150,00 che verserà ad entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 05 di ogni mese, tramite vaglia postale, o bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento, rivalutabile come di legge sulla base degli indici ISTAT;
con conferma, altresì, nella misura del 50%, relativa alla quota, a carico di ciascun genitore, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Il padre, pertanto, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sull'assegno divorzile
Non essendo stata avanzata domanda, nulla andrà disposto al riguardo.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio al regime di affido condiviso e dell'assenza di domande processuale economiche, formulate iure proprio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 6 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Cava De' Tirreni, Sa, il 07.02.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1998, parte II, serie A, n. 11);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- affida Il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i Persona_3 genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, alla quale è confermata
l'assegnazione della casa coniugale, secondo una logica di continuità e nel superiore e prevalente interesse del minore precitato;
- salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere ed incontrare il figlio alle condizioni di seguito indicate:
quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
In via subordinata, per il caso in cui dovessero sorgere questioni sulle modalità di esercizio del diritto di visita, il Collegio stabilisce che il padre, anche tenuto conto della attuale distanza geografica dal luogo di domiciliazione del figlio, potrà stare con lui, fermo restando, tuttavia, quanto in parte motiva chiarito in relazione alla volontà del minore:
pagina 7 di 9 quattro settimane all'anno, dal lunedì alla domenica (dalle ore 10.00 del lunedì alle ore
10.00 della domenica), al fuori del periodo scolastico e che, in caso di disaccordo, saranno le ultime due del mese di giugno e le ultime due del mese di luglio, anche con pernottamento presso l'attuale domicilio del padre;
a settimane alterne dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, con pernottamento, però, in Cava De' Tirreni, o comunque nel circondario ove, attualmente, vive il minore;
tramite videochiamate della durata di mezz'ora, da effettuarsi nel pomeriggio (tra le ore
18.00 e le ore 20.00), compatibilmente con gli impegni del minore e, peraltro, della madre che dovrà necessariamente assistere il minore per effettuare il collegamento;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che, per le prossime vacanze Natalizie, il figlio starà con il padre dal 31 dicembre al 6 di gennaio;
ad anni alterni nel giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis, con la precisazione che, in relazione alle prossime festività pasquali, il figlio starà con il padre il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto – e in assenza di accordo, la prima quindicina – da preventivamente comunicare con almeno un mese di preavviso.
Va, peraltro, precisato come, in relazione al suddetto diritto di visita, sarà onere del padre andare a prelevare il minore e riportarlo presso la madre nei giorni e negli orari sopra indicati.
- pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore Parte_1
la somma di € 150,00, annualmente ed automaticamente rivalutata Persona_3 secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre, CP_1
, a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario o altro mezzo di
[...] pagamento, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore;
Compensa le spese di lite.
pagina 8 di 9 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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