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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice RO RI AL RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9897/2023 R.G. promossa
DA
, nato il [...], , nata il Parte_1 Parte_2
05.05.1992, , nato il [...], , nato il Parte_3 Parte_4
26.08.1968, , nato il [...] e , Parte_5 Parte_6 nata il [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Silvio
MA
- Ricorrenti -
CONTRO
persona del Ministro pro tempore rappresentato e Controparte_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
- Resistente -
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato il [...] ad [...], emigrato in Persona_1
Argentina e deceduto in data 8/07/1959 senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
che in data 31/01/1904 contraeva matrimonio con e Persona_1 Persona_2 che dalla loro unione, in data 21/07/1912, nasceva a Tucuman (Argentina) Per_3 che si univa in matrimonio con in data 15/10/1938; che
[...] Parte_4 dall'unione tra e nasceva il Persona_3 Parte_4 Parte_4
15/08/1941; che quest'ultimo in data 27/10/1967 si univa in matrimonio con
[...]
e dalla loro unione nascevano in data 26/08/1968, CP_2 Parte_4 in data 20/05/1972 e in data Parte_1 Parte_5
7/04/1987, odierni ricorrenti;
che dall'unione tra e Parte_4 Persona_4
nasceva in data 13/04/2004, odierna ricorrente;
che
[...] Parte_6 [...]
e in data 31/10/1991 si univano in matrimonio e Parte_1 Persona_5 da questa unione nascevano in data 5/05/1992 e Parte_2 Parte_3 in data 17/02/1994, odierni ricorrenti.
[...]
Parte ricorrente ha offerto in produzione i seguenti documenti, debitamente tradotti e muniti di ai sensi della Convenzione dell'Aja: Parte_7
1) atto di matrimonio di e;
Parte_4 Persona_3
2) atti di nascita e di morte di;
Persona_3
3) atti di nascita e di morte di Persona_1
4) atto di matrimonio di e;
Persona_1 Persona_2
5) certificato della Camera Nazionale degli elettori;
6) atto di nascita di;
Parte_3
7) atto di nascita di;
Parte_2
8) atto di nascita di Parte_6
9) atto di nascita di Parte_4
10) atto di matrimonio di e;
Parte_4 Controparte_2
11) atto di nascita di;
Parte_5
12) atto di nascita di;
Parte_1
13) atto di matrimonio di e Parte_1 Persona_5
14) atto di nascita di Parte_4
15) albero genealogico.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1 domanda, ma deducendo, in particolare, che l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza delle SS.UU. n. 4466/2009, in quanto, in detta sede, la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, inoltre, mentre permette, sulla base della dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Ha chiesto, pertanto, compensarsi le spese di lite.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda giudiziale relativa al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per linea femminile. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al , e il richiedente Controparte_1 dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, deve rammentarsi che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1 , che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (
“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale. Nella specie, tuttavia, l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1° gennaio
1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto, “deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno anche chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”. La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha infine affermato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nella specie, la domanda avanzata risulta pertanto fondata.
Invero, l'avo cittadino italiano, secondo quanto dedotto da parte ricorrente e confermato dalla documentazione in atti, è cittadino italiano, nato ad [...] Persona_1 il 10/05/1877 e deceduto senza essersi naturalizzato cittadino argentino, il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che a sua volta ha Persona_3 trasmesso la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Deve, quindi, concludersi che sia provata la discendenza in linea retta da cittadina italiana, sicchè la trasmissione deve ritenersi intervenuta in forza delle pronunzie della
Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile.
Nulla è stato inoltre eccepito in ordine ad eventuali fattispecie interruttive.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
cittadini italiani e disponendo l'adozione da Parte_5 Parte_6 parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La mancata opposizione alla domanda da parte del e le Controparte_1 argomentazioni addotte per spiegare le ragioni per cui ad oggi non è ancora possibile concedere già in sede amministrativa la cittadinanza a coloro che si trovino in situazioni analoghe a quelle dei ricorrenti configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9897/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
sono cittadini italiani.
[...] Parte_6
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 05/11/2025
Il Giudice
RO RI AL RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice RO RI AL RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9897/2023 R.G. promossa
DA
, nato il [...], , nata il Parte_1 Parte_2
05.05.1992, , nato il [...], , nato il Parte_3 Parte_4
26.08.1968, , nato il [...] e , Parte_5 Parte_6 nata il [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Silvio
MA
- Ricorrenti -
CONTRO
persona del Ministro pro tempore rappresentato e Controparte_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
- Resistente -
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato il [...] ad [...], emigrato in Persona_1
Argentina e deceduto in data 8/07/1959 senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
che in data 31/01/1904 contraeva matrimonio con e Persona_1 Persona_2 che dalla loro unione, in data 21/07/1912, nasceva a Tucuman (Argentina) Per_3 che si univa in matrimonio con in data 15/10/1938; che
[...] Parte_4 dall'unione tra e nasceva il Persona_3 Parte_4 Parte_4
15/08/1941; che quest'ultimo in data 27/10/1967 si univa in matrimonio con
[...]
e dalla loro unione nascevano in data 26/08/1968, CP_2 Parte_4 in data 20/05/1972 e in data Parte_1 Parte_5
7/04/1987, odierni ricorrenti;
che dall'unione tra e Parte_4 Persona_4
nasceva in data 13/04/2004, odierna ricorrente;
che
[...] Parte_6 [...]
e in data 31/10/1991 si univano in matrimonio e Parte_1 Persona_5 da questa unione nascevano in data 5/05/1992 e Parte_2 Parte_3 in data 17/02/1994, odierni ricorrenti.
[...]
Parte ricorrente ha offerto in produzione i seguenti documenti, debitamente tradotti e muniti di ai sensi della Convenzione dell'Aja: Parte_7
1) atto di matrimonio di e;
Parte_4 Persona_3
2) atti di nascita e di morte di;
Persona_3
3) atti di nascita e di morte di Persona_1
4) atto di matrimonio di e;
Persona_1 Persona_2
5) certificato della Camera Nazionale degli elettori;
6) atto di nascita di;
Parte_3
7) atto di nascita di;
Parte_2
8) atto di nascita di Parte_6
9) atto di nascita di Parte_4
10) atto di matrimonio di e;
Parte_4 Controparte_2
11) atto di nascita di;
Parte_5
12) atto di nascita di;
Parte_1
13) atto di matrimonio di e Parte_1 Persona_5
14) atto di nascita di Parte_4
15) albero genealogico.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1 domanda, ma deducendo, in particolare, che l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza delle SS.UU. n. 4466/2009, in quanto, in detta sede, la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, inoltre, mentre permette, sulla base della dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Ha chiesto, pertanto, compensarsi le spese di lite.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda giudiziale relativa al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per linea femminile. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al , e il richiedente Controparte_1 dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, deve rammentarsi che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1 , che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (
“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale. Nella specie, tuttavia, l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1° gennaio
1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto, “deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno anche chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”. La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha infine affermato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nella specie, la domanda avanzata risulta pertanto fondata.
Invero, l'avo cittadino italiano, secondo quanto dedotto da parte ricorrente e confermato dalla documentazione in atti, è cittadino italiano, nato ad [...] Persona_1 il 10/05/1877 e deceduto senza essersi naturalizzato cittadino argentino, il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che a sua volta ha Persona_3 trasmesso la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Deve, quindi, concludersi che sia provata la discendenza in linea retta da cittadina italiana, sicchè la trasmissione deve ritenersi intervenuta in forza delle pronunzie della
Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile.
Nulla è stato inoltre eccepito in ordine ad eventuali fattispecie interruttive.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
cittadini italiani e disponendo l'adozione da Parte_5 Parte_6 parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La mancata opposizione alla domanda da parte del e le Controparte_1 argomentazioni addotte per spiegare le ragioni per cui ad oggi non è ancora possibile concedere già in sede amministrativa la cittadinanza a coloro che si trovino in situazioni analoghe a quelle dei ricorrenti configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9897/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
sono cittadini italiani.
[...] Parte_6
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 05/11/2025
Il Giudice
RO RI AL RI