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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8461 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
E
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'Avv . CP_1
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Roma, in data 6 settembre 2014, e che con decreto di omologazione n. cronol.
14485/2022 del 19 ottobre 2022 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 1) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_1
decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza della figlia presso di sé.
2) risiederà in via prevalente presso la madre ed il padre la vedrà e terrà Per_1
con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e, comunque, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario:
a) per due fine settimana al mese, compatibilmente con i turni lavorativi del sig.
dal venerdì pomeriggio sino alle ore 10,00 della domenica avendo cura di Pt_2
riaccompagnare la figlia presso il domicilio materno;
alla luce dei turni di lavoro del padre, l'individuazione concreta dei fine settimana sarà comunicata alla madre,
per ciascun mese, entro il giorno 25 del mese precedente;
b) il padre inoltre andrà a prendere la figlia a scuola il martedì e la Per_1
riaccompagnerà ivi il mercoledì, con pernotto presso la propria abitazione. In caso di chiusura scolastica, egli prenderà la figlia dal domicilio materno alle 16,00 del martedì e la riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 12,00 del mercoledì.
c) durante le vacanze estive la figlia starà col padre per due settimane Per_1
anche non consecutive;
tali settimane dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
i genitori concordano che, durante le vacanze estive, fermo restando il periodo di collocazione esclusiva presso il papà e presso la mamma per le vacanze da trascorrere con loro, allorquando aurora ed padre si troveranno entrambi nella città di Roma, resterà inalterato, salvo diverso accordo,
il regime di frequentazione ordinario sopra disciplinato nei -punti a) e b);
d) la minore trascorrerà le vacanze di fine anno, dal 23/12 al 29/12 con la madre e dal 29/12 al 06/01 con il padre, l'anno seguente viceversa, ripetendo questa alternanza negli anni successivi.
e) trascorrerà con il padre 3 giorni durante le vacanze scolastiche pasquali Per_1
ed i giorni di pasqua e pasquetta saranno alternati tra i genitori. 3) il sig. a decorrere dal mese di perfezionamento della presente Parte_2
procedura, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, un assegno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per concorrere al mantenimento della figlia nei tempi di permanenza presso di lei, tramite bonifico bancario al c/c intestato alla sig.ra in essere presso l'istituto Parte_1
bancario “Che Banca!” ovvero al diverso c/c, sempre a lei intestato, che la stessa dovesse comunicare. Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
6) le spese straordinarie per la figlia come definite dal protocollo d'intesa Per_1
sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori convengono sin d'ora che,
durante i mesi estivi, ove per necessità di lavoro della madre la figlia dovrà
frequentare un centro estivo, la suddetta spesa sarà ripartita al 50% tra loro, per almeno due settimane, senza preventiva concertazione.
7) i genitori concordano che ciascun genitore dal mese di aprile 2022 percepirà il
50% dell'assegno unico per la prole erogato dall'PS (comunque denominato) e che, di anno in anno, ciascun genitore offrirà in comunicazione la documentazione necessaria ai fini della relativa richiesta (modello isee, ecc.).
8) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
9) fermo quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque pregresso diritto ragione od azione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 19 ottobre 2022. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della figlia minore, il
Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del Matrimonio contratto in Roma in data 6 settembre 2014 dai sig.ri nata LI (CS) il 9 aprile 1983 e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni di cui in parte Parte_2 motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 00597, parte 2, serie
A06);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8461 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
E
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'Avv . CP_1
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Roma, in data 6 settembre 2014, e che con decreto di omologazione n. cronol.
14485/2022 del 19 ottobre 2022 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 1) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_1
decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza della figlia presso di sé.
2) risiederà in via prevalente presso la madre ed il padre la vedrà e terrà Per_1
con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e, comunque, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario:
a) per due fine settimana al mese, compatibilmente con i turni lavorativi del sig.
dal venerdì pomeriggio sino alle ore 10,00 della domenica avendo cura di Pt_2
riaccompagnare la figlia presso il domicilio materno;
alla luce dei turni di lavoro del padre, l'individuazione concreta dei fine settimana sarà comunicata alla madre,
per ciascun mese, entro il giorno 25 del mese precedente;
b) il padre inoltre andrà a prendere la figlia a scuola il martedì e la Per_1
riaccompagnerà ivi il mercoledì, con pernotto presso la propria abitazione. In caso di chiusura scolastica, egli prenderà la figlia dal domicilio materno alle 16,00 del martedì e la riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 12,00 del mercoledì.
c) durante le vacanze estive la figlia starà col padre per due settimane Per_1
anche non consecutive;
tali settimane dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
i genitori concordano che, durante le vacanze estive, fermo restando il periodo di collocazione esclusiva presso il papà e presso la mamma per le vacanze da trascorrere con loro, allorquando aurora ed padre si troveranno entrambi nella città di Roma, resterà inalterato, salvo diverso accordo,
il regime di frequentazione ordinario sopra disciplinato nei -punti a) e b);
d) la minore trascorrerà le vacanze di fine anno, dal 23/12 al 29/12 con la madre e dal 29/12 al 06/01 con il padre, l'anno seguente viceversa, ripetendo questa alternanza negli anni successivi.
e) trascorrerà con il padre 3 giorni durante le vacanze scolastiche pasquali Per_1
ed i giorni di pasqua e pasquetta saranno alternati tra i genitori. 3) il sig. a decorrere dal mese di perfezionamento della presente Parte_2
procedura, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, un assegno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per concorrere al mantenimento della figlia nei tempi di permanenza presso di lei, tramite bonifico bancario al c/c intestato alla sig.ra in essere presso l'istituto Parte_1
bancario “Che Banca!” ovvero al diverso c/c, sempre a lei intestato, che la stessa dovesse comunicare. Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
6) le spese straordinarie per la figlia come definite dal protocollo d'intesa Per_1
sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori convengono sin d'ora che,
durante i mesi estivi, ove per necessità di lavoro della madre la figlia dovrà
frequentare un centro estivo, la suddetta spesa sarà ripartita al 50% tra loro, per almeno due settimane, senza preventiva concertazione.
7) i genitori concordano che ciascun genitore dal mese di aprile 2022 percepirà il
50% dell'assegno unico per la prole erogato dall'PS (comunque denominato) e che, di anno in anno, ciascun genitore offrirà in comunicazione la documentazione necessaria ai fini della relativa richiesta (modello isee, ecc.).
8) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
9) fermo quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque pregresso diritto ragione od azione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 19 ottobre 2022. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della figlia minore, il
Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dall' oggetto del presente giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del Matrimonio contratto in Roma in data 6 settembre 2014 dai sig.ri nata LI (CS) il 9 aprile 1983 e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni di cui in parte Parte_2 motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 00597, parte 2, serie
A06);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa MA EN