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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 760/2025 promossa dal sig.:
CL DI, residente in [...]2, c.f. C.F._1
, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo
[...]
Pergola (PEC: , presso la cui persona è domiciliato, Email_1
in Genova, Piazza Galeazzo Alessi, 2/16
-ricorrente-
CONTRO
l'Ente avente causa di Controparte_1 Controparte_2
(già , con sede in Roma, Via Giuseppe
[...] Controparte_3
Grezar 14, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita
IVA , iscritto al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al numero P.IVA_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. P.IVA_2 CP_4
e per esso del Procuratore Speciale Avv. , come da Procura Speciale
[...] CP_5
Notaio di Roma, Rep. N° 181515, Racc. N° 12772 del 25 luglio 2024, Persona_1
domiciliato, ai fini del presente atto, in Busalla (GE), Via Milite Ignoto 7, presso e nello studio dell'Avvocato Matteo Tamagno (pec : del Email_2
Foro di Genova, dal quale è rappresentato e difeso per procura alla lite allegata al ricorso
-convenuta- e
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore
e
Società di cartolarizzazione dei crediti in personale del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore
-convenuti contumaci-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento impugnata nella parte relativa alle cartelle di pagamento qui di seguito indicate, nonché delle cartelle di pagamento:
1) 048 2000 0144077361000 asserita notificata 12.1.2001 nella parte relativa a contributi
IVS 1995, 1996 di euro 4.288,66;
2) 048 2003 0003035429 000, asserita notificata 27.1.2004 contributi 2001 di euro CP_6
351,45; dichiarando non dovute le relative somme tutte intimate per i motivi di cui in parte motiva.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
Controparte_8
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta,
PRENDERE atto della rimessione a Giustizia dell'Agente della Riscossione sulle eccezioni aventi ad oggetto l'intimazione di pagamento e le cartelle impugnate;
DICHIARARE il proprio difetto di legittimazione passiva sulle eccezioni aventi ad oggetto la cartella num. 048 2003 0003035429 000.
COMPENSATE integralmente le spese di lite del presente giudizio, ivi comprese le competenze professionali di avvocato”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 27.2.2025, il sig. CL DI ha convenuto in giudizio l' , la Società di cartolarizzazione dei crediti CP_6 Controparte_7
(nel seguito, per brevità, anche solo ”) e l'
[...] CP_7 Controparte_8
(nel seguito, per brevità, anche solo ) proponendo opposizione
[...] CP_8 avverso l'intimazione di pagamento n. 048 2024 9014555714 000, pacificamente notificatagli dall' il 20.2.2025, con riguardo ai crediti previdenziali, dell'importo CP_8
complessivo di euro (4.288,66 + 351,45 =) 4.640,11, di cui alle presupposte cartelle di pagamento n. 048 2000 0144077361 000 (relativa anche a crediti IVA) e n. 048 2003
0003035429 000, anch'esse impugnate, rispettivamente concernenti, per quanto qui rileva, contributi IVS fissi/a percentuale e somme aggiuntive anni 1995 e 1996 e somme aggiuntive contributi IVS a percentuale anno 2001.
Della prima cartella, l'opponente afferma non averla mai ricevuta e che, comunque, gli sarebbe stata notificata in data 12.1.2001, come indicato nell'intimazione stessa. Con conseguente prescrizione dei crediti dalla medesima portati, in assenza di successivi validi e tempestivi atti interruttivi. Per quanto riguarda la seconda cartella, deduce che essa è già stata annullata con sentenza del Tribunale di Genova n. 126/2017, unitamente a precedente intimazione di pagamento, proprio per intervenuta prescrizione del credito contributivo (v. docc. 2 e 3 conv.).
Il ricorrente ha chiesto, quindi, che il Tribunale accerti la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata nella parte relativa alle cartelle di pagamento indicate e ai crediti contributivi di cui alle stesse, “dichiarando non dovute le relative somme tutte intimate per i motivi di cui in parte motiva”. si è ritualmente costituita in giudizio, deducendo, innanzitutto, la regolare CP_8
notificazione delle cartelle di pagamento, benché disponga del solo referto di notifica della seconda (doc. 2 conv.), a causa del tempo trascorso.
L'Ente, quindi, si è rimesso a giustizia quanto alla domanda avversaria di annullamento dell'intimazione di pagamento;
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte dell'impugnazione della cartella del 2003, già oggetto della precedente sentenza di questo Tribunale, perché doveva essere l' ad “azzerare” il ruolo;
ha CP_6
dedotto (e documentato) l'esistenza di atti interruttivi, relativi ad entrambe le cartelle, comunque notificati a controparte non prima del giugno 2016; ha eccepito la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, concernente l'omessa notificazione della cartella del
2000, nonché dell'opposizione avverso il ruolo eventualmente proposta in relazione al medesimo titolo.
L' e , benché raggiunte da regolari notificazioni, non si sono CP_6 CP_7
costituite in giudizio, onde si è proceduto in loro contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
Nell'odierna udienza è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti costituite che, infine, hanno insistito come nei rispettivi atti.
2. L'intimazione di pagamento è stata opposta, dunque, laddove riferita ai soli crediti contributivi di cui alle due cartelle di pagamento presupposte, sopra indicate, nonché assieme ad esse, come si desume chiaramente dalla lettura del ricorso.
“A norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art.
12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le… controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che
l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n.
8279). Ne consegue che il giudice ordinario difetterebbe di giurisdizione - appartenendo essa al Giudice tributario - in ordine ai vizi dell'intimazione di pagamento, laddove riferita a crediti di natura tributaria. Così come in ordine a cartelle esattoriali che avessero ad oggetto pretese di natura tributaria.
Non è questo, tuttavia, il caso di specie.
Onde sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e della previdenza sociale.
3. E' utile rammentare come sia consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio
2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ), il CP_6
principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:
a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano
(l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
3.1. Occorre precisare che, “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso… (cfr. Cass. n. 28583 del
2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)” (Cass. n.
16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019, SU n. 7514/2022). Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n.
29294/2019).
L'azione di opposizione all'iscrizione a ruolo si caratterizza in tali casi - ferma la natura di titolo esecutivo del ruolo, ai sensi dell'art. 49, primo comma d.P.R. 602/1973
(come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 46/1999), fondante la pretesa creditoria dell'ente impositore per omissione contributiva, affidata per la riscossione all'incaricato (ora CP_8
attraverso la sequenza procedimentale esecutiva denunciata - per la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento, per l'accertata mancanza di prova di una rituale notificazione (e quindi di conoscenza) della cartella stessa: “con riconoscimento a tale opposizione al ruolo di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n.
17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035)” (Cass. Cass.
594/2016; conf. SU n. 7514/2022).
Dunque, a seguito della notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, è onere di colui che intenda far valere la prescrizione del credito contributivo precedentemente maturata o comunque l'infondatezza della pretesa dell'ente impositore, proporre opposizione ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999, nei 40 giorni della notificazione;
così come è onere di chi intenda recuperare l'opposizione non potuta proporre avverso la cartella o l'avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, proporre opposizione (ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999) entro
40 giorni dalla notificazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento, o anche preavviso d'iscrizione ipotecaria o di fermo), condividendo tale ultima opposizione la stessa disciplina di quella “recuperata”.
E' principio generale (v., da ultimo, anche Cass. S.U. ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019), del resto, quello per cui le opposizioni cc.dd. "recuperatorie", ossia con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell'omessa conoscenza legale dell'atto prodromico, “vanno proposte nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione di quell'atto e innanzi al giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del rimedio”.
3.2. La prescrizione dei crediti previdenziali sopravvenuta alla notificazione dell'avviso/cartella, quale fatto estintivo sopravvenuto, può essere fatta valere, invece, tramite opposizione all'esecuzione, ex art. (29 co. 2 d.lgs. n. 46/1999 e) 615 c.p.c., senza alcun termine, trattandosi di azione di accertamento negativo.
Detta opposizione ex art. 615 c.p.c. ha dunque ad oggetto, in tal caso, “… la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (veicolata con un'eccezione di prescrizione)” (Cass. n. 594/2016).
“… La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (ancora Cass. n. 16425/2019; conf. SU n. 7514/2022). 3.3. Inoltre, “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr.
Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall per pretese Controparte_9
diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni
Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014; conf. Cass. nn. 28583 del 2018, 594 del 2016, 24215 del 2009, 6119 del 2004)”.
L'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., deve essere proposta entro 20 gg. dalla notificazione dell'atto viziato (o del primo atto successivo, in caso di mancata notificazione del precedente e, quindi, di opposizione “recuperatoria”: v. ancora Cass. SU ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019).
4. Sia l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, che quella ex art. 615 c.p.c., attengono al merito della pretesa degli enti impositori ( ), relativa a CP_10
contributi/premi.
Infatti, la stessa accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.
33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
In caso di contestazione della pretesa previdenziale nel merito, “l'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”
(Cass. SU n. 7514/2022).
Dunque, <<… limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (…), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>> (Cass. S.U. 7514/2022).
La legittimazione a contraddire, allora, risiede in capo all'ente impositore (l' , CP_6
nella specie), avendo le azioni ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
<Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella
e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)>> (Cass. SSUU 7514/2022).
In altri termini, la situazione giuridica dell'esattore, quale “… mero titolare del diritto all'attuazione in concreto della solo tutela esecutiva, è infatti priva di autonomia rispetto al diritto a procedere ad esecuzione forzata per effetto del ruolo, che è in capo all'ente creditore e che lo esercita attraverso il c.d. esattore, mentre quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente tutelato, a che il ruolo sia confermato nella sua legittimità sostanziale;
pertanto la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo” (Cass. ord. n. 5625/2019).
5. Nel caso di specie, pare che il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento unitamente all'atto presupposto sopra indicato (cartelle di pagamento, in relazione ai crediti previdenziali da esse portati), abbia inteso proporre un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per l'accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita”) notificazione delle cartelle.
A fronte dell'opposizione all'esecuzione, legittimato passivo risulta, pertanto, l'ente impositore ( ). CP_6
Infatti, come accennato, laddove si richieda al giudice (solo) una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, la fattispecie <… non rientra nelle ipotesi…, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni>>
(Cass. S.U. n. 7514/2022).
Inoltre, nella specie, trattandosi di crediti risalenti nel tempo, è stata convenuta in giudizio anche , società di cartolarizzazione dei crediti , quale litisconsorte CP_7 CP_6
ai sensi della legge n. 448 del 1998, art. 13, comma 8 (v. Cass. n. 31488/2018 e Cass. n.
26038/2019).
6. Poiché è stata eccepita la prescrizione del credito, deve premettersi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, la durata del termine di prescrizione della contribuzione di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissata come segue: a) per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è di durata decennale fino al 31.12.95 e quinquennale dall'1.1.96; b) per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria è quinquennale. Il regime transitorio di tale disposizione, per quel che ora interessa, è assicurato dal successivo comma 10, per il quale “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente...” (v. Cass. n. 15398/2009).
Nella specie, tenuto conto della data d'insorgenza dei crediti, si applica certamente il (nuovo) termine di prescrizione quinquennale.
Tale termine non muta neppure in caso di mancata opposizione della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, perché la mancata opposizione dà luogo sì alla incontrovertibilità del credito, ma, non conseguendo ad una pronuncia giudiziale, non può determinare una modificazione nel regime della prescrizione dei crediti previdenziali, quale quella prevista per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016).
7. Dunque, la vertenza può essere decisa sulla base della ragione, assorbente e più liquida, della prescrizione del credito contributivo dopo la notificazione delle cartelle di pagamento.
Infatti, entrambe le cartelle di pagamento risultano notificate, come indicato nell'intimazione di pagamento ed anche nell'estratto di ruolo prodotto da e peraltro CP_8
da quest'ultima dedotto, rispettivamente, quella del 2000 il 12.1.2001 e l'altra il 27.1.2024.
Onde la prescrizione è maturata, in assenza di tempestivi atti interruttivi. Peraltro, la prescrizione dei crediti di cui alla seconda cartella di pagamento è già stata dichiarata dal
Tribunale di Genova (v. supra).
Deve precisarsi, ora, che con l'opposizione all'esecuzione parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del credito contributivo di cui alla cartella, in ragione del decorso del termine quinquennale, (anche) a partire dalla data di notificazione del medesimo titolo stragiudiziale, desumibile dall'intimazione di pagamento;
in assenza di validi atti interruttivi.
Né l' , né , rimasti contumaci, hanno in alcun modo contestato CP_6 CP_7
l'avvenuta notifica del titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento n. 048 2000
0144077361 000 nella medesima data del 12.1.2001.
Sotto l'aspetto dell'interesse ad agire ex art. 615 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato che, “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (Cass. n. 6723/2019; conf. Cass. n. 6034/2017, n. 22946/2016 e n.
20618/2016). Altre pronunce - come accennato - hanno ritenuto tuttavia sufficiente, al fine della sussistenza dell'interesse ad agire, “uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio”.
Comunque, nella specie non si tratta di un'opposizione conseguente all'acquisizione di estratto di ruolo, bensì all'esito della (pacificamente) valida notificazione di un'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 (che nel testo applicabile ratione temporis prevede: “
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”).
Dunque, non occorre neppure indagare l'effettiva e valida notificazione degli atti presupposti, in quanto - come detto - il ricorrente indica (seppure nella particolare ottica delineata, per cui nega anche la notificazione) quale data di decorso della prescrizione, la data di notifica dell'atto presupposto dedotta da controparte e perché l'interesse ad agire appare comunque sussistente, avendo l'opponente ricevuto notifica della susseguente intimazione di pagamento, che è atto prodromico all'inizio dell'espropriazione forzata e che dà luogo, quindi, a quella “minaccia attuale di atti esecutivi” suscettibile d'integrare il presupposto ex art. 100 c.p.c.
Deve dunque dichiararsi ex art. 615 c.p.c., la prescrizione dei crediti contributivi, di cui alle cartelle di pagamento opposte unitamente all'intimazione di pagamento. Ne consegue, ovviamente, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento - atto dell' - CP_8
limitatamente a detti crediti e cartelle, perché - come osservato - l'annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce effetto nei confronti del soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (cioè, dell' . CP_8
8. Quanto alle spese di lite, tra il ricorrente e possono essere integralmente CP_7
compensate, non essendo state proposte domande dal primo nei confronti della seconda, che è stata convenuta in giudizio quale litisconsorte ex art. 102 c.p.c.
Tra l'opponente e l' , le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate CP_6 come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale), a beneficio del ricorrente;
con distrazione a favore del suo difensore, antistatario.
Tra il ricorrente e l' possono essere integralmente compensate, nonostante il CP_8 difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, alla luce delle difese dell' che ha CP_1
ritenuto sussistente una propria (parziale) legittimazione passiva e ne ha chiesta, appunto,
l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara la non debenza delle somme, riferite a contributi e “somme CP_6 aggiuntive”, di cui alle cartelle di pagamento n. 048 2000 0144077361 000 e n. 048 2003
0003035429 000, richiamate nell'intimazione di pagamento n. 048 2024 9014555714 000, per intervenuta prescrizione, e dispone il conseguente sgravio dei ruoli;
-conseguentemente dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, n.
n. 048 2024 9014555714 000, limitatamente ai crediti contributivi di cui alle predette cartelle di pagamento;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_8
;
[...] -compensa integralmente, sia tra l'opponente e la Controparte_11
sia tra l'opponente e l' ,
[...] Controparte_8
le spese di giudizio;
-condanna l' a rifondere all'opponente le spese di giudizio, che liquida CP_6 nell'importo di euro 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Genova, il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 760/2025 promossa dal sig.:
CL DI, residente in [...]2, c.f. C.F._1
, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo
[...]
Pergola (PEC: , presso la cui persona è domiciliato, Email_1
in Genova, Piazza Galeazzo Alessi, 2/16
-ricorrente-
CONTRO
l'Ente avente causa di Controparte_1 Controparte_2
(già , con sede in Roma, Via Giuseppe
[...] Controparte_3
Grezar 14, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita
IVA , iscritto al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al numero P.IVA_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. P.IVA_2 CP_4
e per esso del Procuratore Speciale Avv. , come da Procura Speciale
[...] CP_5
Notaio di Roma, Rep. N° 181515, Racc. N° 12772 del 25 luglio 2024, Persona_1
domiciliato, ai fini del presente atto, in Busalla (GE), Via Milite Ignoto 7, presso e nello studio dell'Avvocato Matteo Tamagno (pec : del Email_2
Foro di Genova, dal quale è rappresentato e difeso per procura alla lite allegata al ricorso
-convenuta- e
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore
e
Società di cartolarizzazione dei crediti in personale del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore
-convenuti contumaci-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento impugnata nella parte relativa alle cartelle di pagamento qui di seguito indicate, nonché delle cartelle di pagamento:
1) 048 2000 0144077361000 asserita notificata 12.1.2001 nella parte relativa a contributi
IVS 1995, 1996 di euro 4.288,66;
2) 048 2003 0003035429 000, asserita notificata 27.1.2004 contributi 2001 di euro CP_6
351,45; dichiarando non dovute le relative somme tutte intimate per i motivi di cui in parte motiva.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
Controparte_8
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta,
PRENDERE atto della rimessione a Giustizia dell'Agente della Riscossione sulle eccezioni aventi ad oggetto l'intimazione di pagamento e le cartelle impugnate;
DICHIARARE il proprio difetto di legittimazione passiva sulle eccezioni aventi ad oggetto la cartella num. 048 2003 0003035429 000.
COMPENSATE integralmente le spese di lite del presente giudizio, ivi comprese le competenze professionali di avvocato”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 27.2.2025, il sig. CL DI ha convenuto in giudizio l' , la Società di cartolarizzazione dei crediti CP_6 Controparte_7
(nel seguito, per brevità, anche solo ”) e l'
[...] CP_7 Controparte_8
(nel seguito, per brevità, anche solo ) proponendo opposizione
[...] CP_8 avverso l'intimazione di pagamento n. 048 2024 9014555714 000, pacificamente notificatagli dall' il 20.2.2025, con riguardo ai crediti previdenziali, dell'importo CP_8
complessivo di euro (4.288,66 + 351,45 =) 4.640,11, di cui alle presupposte cartelle di pagamento n. 048 2000 0144077361 000 (relativa anche a crediti IVA) e n. 048 2003
0003035429 000, anch'esse impugnate, rispettivamente concernenti, per quanto qui rileva, contributi IVS fissi/a percentuale e somme aggiuntive anni 1995 e 1996 e somme aggiuntive contributi IVS a percentuale anno 2001.
Della prima cartella, l'opponente afferma non averla mai ricevuta e che, comunque, gli sarebbe stata notificata in data 12.1.2001, come indicato nell'intimazione stessa. Con conseguente prescrizione dei crediti dalla medesima portati, in assenza di successivi validi e tempestivi atti interruttivi. Per quanto riguarda la seconda cartella, deduce che essa è già stata annullata con sentenza del Tribunale di Genova n. 126/2017, unitamente a precedente intimazione di pagamento, proprio per intervenuta prescrizione del credito contributivo (v. docc. 2 e 3 conv.).
Il ricorrente ha chiesto, quindi, che il Tribunale accerti la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata nella parte relativa alle cartelle di pagamento indicate e ai crediti contributivi di cui alle stesse, “dichiarando non dovute le relative somme tutte intimate per i motivi di cui in parte motiva”. si è ritualmente costituita in giudizio, deducendo, innanzitutto, la regolare CP_8
notificazione delle cartelle di pagamento, benché disponga del solo referto di notifica della seconda (doc. 2 conv.), a causa del tempo trascorso.
L'Ente, quindi, si è rimesso a giustizia quanto alla domanda avversaria di annullamento dell'intimazione di pagamento;
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte dell'impugnazione della cartella del 2003, già oggetto della precedente sentenza di questo Tribunale, perché doveva essere l' ad “azzerare” il ruolo;
ha CP_6
dedotto (e documentato) l'esistenza di atti interruttivi, relativi ad entrambe le cartelle, comunque notificati a controparte non prima del giugno 2016; ha eccepito la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, concernente l'omessa notificazione della cartella del
2000, nonché dell'opposizione avverso il ruolo eventualmente proposta in relazione al medesimo titolo.
L' e , benché raggiunte da regolari notificazioni, non si sono CP_6 CP_7
costituite in giudizio, onde si è proceduto in loro contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
Nell'odierna udienza è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti costituite che, infine, hanno insistito come nei rispettivi atti.
2. L'intimazione di pagamento è stata opposta, dunque, laddove riferita ai soli crediti contributivi di cui alle due cartelle di pagamento presupposte, sopra indicate, nonché assieme ad esse, come si desume chiaramente dalla lettura del ricorso.
“A norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art.
12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le… controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che
l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n.
8279). Ne consegue che il giudice ordinario difetterebbe di giurisdizione - appartenendo essa al Giudice tributario - in ordine ai vizi dell'intimazione di pagamento, laddove riferita a crediti di natura tributaria. Così come in ordine a cartelle esattoriali che avessero ad oggetto pretese di natura tributaria.
Non è questo, tuttavia, il caso di specie.
Onde sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e della previdenza sociale.
3. E' utile rammentare come sia consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio
2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ), il CP_6
principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:
a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano
(l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
3.1. Occorre precisare che, “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso… (cfr. Cass. n. 28583 del
2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)” (Cass. n.
16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019, SU n. 7514/2022). Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n.
29294/2019).
L'azione di opposizione all'iscrizione a ruolo si caratterizza in tali casi - ferma la natura di titolo esecutivo del ruolo, ai sensi dell'art. 49, primo comma d.P.R. 602/1973
(come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 46/1999), fondante la pretesa creditoria dell'ente impositore per omissione contributiva, affidata per la riscossione all'incaricato (ora CP_8
attraverso la sequenza procedimentale esecutiva denunciata - per la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento, per l'accertata mancanza di prova di una rituale notificazione (e quindi di conoscenza) della cartella stessa: “con riconoscimento a tale opposizione al ruolo di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n.
17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035)” (Cass. Cass.
594/2016; conf. SU n. 7514/2022).
Dunque, a seguito della notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, è onere di colui che intenda far valere la prescrizione del credito contributivo precedentemente maturata o comunque l'infondatezza della pretesa dell'ente impositore, proporre opposizione ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999, nei 40 giorni della notificazione;
così come è onere di chi intenda recuperare l'opposizione non potuta proporre avverso la cartella o l'avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, proporre opposizione (ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999) entro
40 giorni dalla notificazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento, o anche preavviso d'iscrizione ipotecaria o di fermo), condividendo tale ultima opposizione la stessa disciplina di quella “recuperata”.
E' principio generale (v., da ultimo, anche Cass. S.U. ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019), del resto, quello per cui le opposizioni cc.dd. "recuperatorie", ossia con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell'omessa conoscenza legale dell'atto prodromico, “vanno proposte nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione di quell'atto e innanzi al giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del rimedio”.
3.2. La prescrizione dei crediti previdenziali sopravvenuta alla notificazione dell'avviso/cartella, quale fatto estintivo sopravvenuto, può essere fatta valere, invece, tramite opposizione all'esecuzione, ex art. (29 co. 2 d.lgs. n. 46/1999 e) 615 c.p.c., senza alcun termine, trattandosi di azione di accertamento negativo.
Detta opposizione ex art. 615 c.p.c. ha dunque ad oggetto, in tal caso, “… la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (veicolata con un'eccezione di prescrizione)” (Cass. n. 594/2016).
“… La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (ancora Cass. n. 16425/2019; conf. SU n. 7514/2022). 3.3. Inoltre, “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr.
Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall per pretese Controparte_9
diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni
Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014; conf. Cass. nn. 28583 del 2018, 594 del 2016, 24215 del 2009, 6119 del 2004)”.
L'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., deve essere proposta entro 20 gg. dalla notificazione dell'atto viziato (o del primo atto successivo, in caso di mancata notificazione del precedente e, quindi, di opposizione “recuperatoria”: v. ancora Cass. SU ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019).
4. Sia l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, che quella ex art. 615 c.p.c., attengono al merito della pretesa degli enti impositori ( ), relativa a CP_10
contributi/premi.
Infatti, la stessa accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.
33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
In caso di contestazione della pretesa previdenziale nel merito, “l'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”
(Cass. SU n. 7514/2022).
Dunque, <<… limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (…), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>> (Cass. S.U. 7514/2022).
La legittimazione a contraddire, allora, risiede in capo all'ente impositore (l' , CP_6
nella specie), avendo le azioni ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
<Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella
e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)>> (Cass. SSUU 7514/2022).
In altri termini, la situazione giuridica dell'esattore, quale “… mero titolare del diritto all'attuazione in concreto della solo tutela esecutiva, è infatti priva di autonomia rispetto al diritto a procedere ad esecuzione forzata per effetto del ruolo, che è in capo all'ente creditore e che lo esercita attraverso il c.d. esattore, mentre quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente tutelato, a che il ruolo sia confermato nella sua legittimità sostanziale;
pertanto la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo” (Cass. ord. n. 5625/2019).
5. Nel caso di specie, pare che il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento unitamente all'atto presupposto sopra indicato (cartelle di pagamento, in relazione ai crediti previdenziali da esse portati), abbia inteso proporre un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per l'accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita”) notificazione delle cartelle.
A fronte dell'opposizione all'esecuzione, legittimato passivo risulta, pertanto, l'ente impositore ( ). CP_6
Infatti, come accennato, laddove si richieda al giudice (solo) una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, la fattispecie <… non rientra nelle ipotesi…, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni>>
(Cass. S.U. n. 7514/2022).
Inoltre, nella specie, trattandosi di crediti risalenti nel tempo, è stata convenuta in giudizio anche , società di cartolarizzazione dei crediti , quale litisconsorte CP_7 CP_6
ai sensi della legge n. 448 del 1998, art. 13, comma 8 (v. Cass. n. 31488/2018 e Cass. n.
26038/2019).
6. Poiché è stata eccepita la prescrizione del credito, deve premettersi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, la durata del termine di prescrizione della contribuzione di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissata come segue: a) per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è di durata decennale fino al 31.12.95 e quinquennale dall'1.1.96; b) per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria è quinquennale. Il regime transitorio di tale disposizione, per quel che ora interessa, è assicurato dal successivo comma 10, per il quale “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente...” (v. Cass. n. 15398/2009).
Nella specie, tenuto conto della data d'insorgenza dei crediti, si applica certamente il (nuovo) termine di prescrizione quinquennale.
Tale termine non muta neppure in caso di mancata opposizione della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, perché la mancata opposizione dà luogo sì alla incontrovertibilità del credito, ma, non conseguendo ad una pronuncia giudiziale, non può determinare una modificazione nel regime della prescrizione dei crediti previdenziali, quale quella prevista per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016).
7. Dunque, la vertenza può essere decisa sulla base della ragione, assorbente e più liquida, della prescrizione del credito contributivo dopo la notificazione delle cartelle di pagamento.
Infatti, entrambe le cartelle di pagamento risultano notificate, come indicato nell'intimazione di pagamento ed anche nell'estratto di ruolo prodotto da e peraltro CP_8
da quest'ultima dedotto, rispettivamente, quella del 2000 il 12.1.2001 e l'altra il 27.1.2024.
Onde la prescrizione è maturata, in assenza di tempestivi atti interruttivi. Peraltro, la prescrizione dei crediti di cui alla seconda cartella di pagamento è già stata dichiarata dal
Tribunale di Genova (v. supra).
Deve precisarsi, ora, che con l'opposizione all'esecuzione parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del credito contributivo di cui alla cartella, in ragione del decorso del termine quinquennale, (anche) a partire dalla data di notificazione del medesimo titolo stragiudiziale, desumibile dall'intimazione di pagamento;
in assenza di validi atti interruttivi.
Né l' , né , rimasti contumaci, hanno in alcun modo contestato CP_6 CP_7
l'avvenuta notifica del titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento n. 048 2000
0144077361 000 nella medesima data del 12.1.2001.
Sotto l'aspetto dell'interesse ad agire ex art. 615 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato che, “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (Cass. n. 6723/2019; conf. Cass. n. 6034/2017, n. 22946/2016 e n.
20618/2016). Altre pronunce - come accennato - hanno ritenuto tuttavia sufficiente, al fine della sussistenza dell'interesse ad agire, “uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio”.
Comunque, nella specie non si tratta di un'opposizione conseguente all'acquisizione di estratto di ruolo, bensì all'esito della (pacificamente) valida notificazione di un'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 (che nel testo applicabile ratione temporis prevede: “
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”).
Dunque, non occorre neppure indagare l'effettiva e valida notificazione degli atti presupposti, in quanto - come detto - il ricorrente indica (seppure nella particolare ottica delineata, per cui nega anche la notificazione) quale data di decorso della prescrizione, la data di notifica dell'atto presupposto dedotta da controparte e perché l'interesse ad agire appare comunque sussistente, avendo l'opponente ricevuto notifica della susseguente intimazione di pagamento, che è atto prodromico all'inizio dell'espropriazione forzata e che dà luogo, quindi, a quella “minaccia attuale di atti esecutivi” suscettibile d'integrare il presupposto ex art. 100 c.p.c.
Deve dunque dichiararsi ex art. 615 c.p.c., la prescrizione dei crediti contributivi, di cui alle cartelle di pagamento opposte unitamente all'intimazione di pagamento. Ne consegue, ovviamente, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento - atto dell' - CP_8
limitatamente a detti crediti e cartelle, perché - come osservato - l'annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce effetto nei confronti del soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (cioè, dell' . CP_8
8. Quanto alle spese di lite, tra il ricorrente e possono essere integralmente CP_7
compensate, non essendo state proposte domande dal primo nei confronti della seconda, che è stata convenuta in giudizio quale litisconsorte ex art. 102 c.p.c.
Tra l'opponente e l' , le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate CP_6 come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale), a beneficio del ricorrente;
con distrazione a favore del suo difensore, antistatario.
Tra il ricorrente e l' possono essere integralmente compensate, nonostante il CP_8 difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, alla luce delle difese dell' che ha CP_1
ritenuto sussistente una propria (parziale) legittimazione passiva e ne ha chiesta, appunto,
l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara la non debenza delle somme, riferite a contributi e “somme CP_6 aggiuntive”, di cui alle cartelle di pagamento n. 048 2000 0144077361 000 e n. 048 2003
0003035429 000, richiamate nell'intimazione di pagamento n. 048 2024 9014555714 000, per intervenuta prescrizione, e dispone il conseguente sgravio dei ruoli;
-conseguentemente dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, n.
n. 048 2024 9014555714 000, limitatamente ai crediti contributivi di cui alle predette cartelle di pagamento;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_8
;
[...] -compensa integralmente, sia tra l'opponente e la Controparte_11
sia tra l'opponente e l' ,
[...] Controparte_8
le spese di giudizio;
-condanna l' a rifondere all'opponente le spese di giudizio, che liquida CP_6 nell'importo di euro 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Genova, il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo