TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6584/2022 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto appalto e vertente tra
TRA
P. IV ), in persona del legale rap- Parte_1 P.IVA_1
presentante, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, giusta mandato ri- lasciato su foglio separato, dall'avv. Francesco Valentino con studio in Napoli al- la Via dei Mille n.16,
-ATTRICE-
e
(P.IVA ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Di Falco del foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia
n. 168, giusta procura speciale ad litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta, -CONVENUTO-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC il 9/3/22, Parte_1
quale cessionaria di ramo d'azienda trasmessole da
[...] [...]
” (in virtù di atto notarile del Controparte_2
3/6/13), evidenziava di aver acquisito tra l'altro il contratto d'appalto del 9/12/08 poi seguito -per ulteriori lavori di comple- tamento- da altro allegato appalto del 14/4/11, deducendo in sinte- si, avverso l'appaltante che a causa Controparte_1
dell'anomalo e prolungato andamento del rapporto negoziale (per eccedenti gg. 197 complessivi) -imputabile a controparte al punto da necessitare, rispetto agli originari progetti, di apposita perizia di variante-, essa istante aveva quindi sopportato costi ed oneri mag- giori, non contrattualmente preventivati, per totali euro
211.516,74.
Per tali riassunti motivi (ma v., amplius, citazione introduttiva),
l'attrice chiedeva quindi condannarsi l'ente locale a pagare tale somma di euro 211.516,74, oltre accessori tutti.
Il , all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la Controparte_1
inammissibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, per- tanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
In primo luogo, trattandosi nella specie di profili esecutivi -da par- ziale inadempimento- del rapporto scaturente da contratto di appal- to pubblico, con posizioni privatistiche e paritetiche di dirit- to/obbligo, ne discende allora il sicuro radicamento radicamento della giurisdizione ordinaria (cfr. SSUU 489/19, Cass. 20682/18, ecc.). Inoltre, non vi è nemmeno il preliminare obbligo di ricorrere al giudice arbitrale, procedura che peraltro, dopo alcune battute ini- ziali, non ha però avuto alcun concreto prosieguo.
Ciò posto per le pregiudiziali questioni di giurisdizio- ne/competenza, occorre poi osservare, nel merito, che la vicenda può essere esaminata attraverso la più liquida ragione di causa rela- tiva, in particolare, alla eccepita pattuizione del divieto, in capo alla stipulante cooperativa , di cedere siffatti rapporti e crediti de- CP_2
rivanti dai suindicati negozi giuridici (precisamente, l'art. 7 del
9/12/08 prevede che “il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità e non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto” e l'art. 8 del 14/4/11 prevede a sua volta, del tutto analogamente, che :
).
In tale contratto del 14/4/11, inoltre, si premette, proprio a confer- ma dell'unità di causa concreta dei lavori nell'insieme assegnati,
Occorre altresì osservare che, con il ricordato atto notarile del
3/6/13, ha ceduto a l'azienda (per la parte) che testual- CP_2 Pt_1
mente ricomprende “….
Tale allegato B indica appunto, tra gli altri atti inclusi nella cessio- ne, :
Sicchè, non appare dubbio che siffatta “CESSIONE AZIENDA” includa anche il trasferimento degli indicati contratti e delle poste creditorie da essi derivanti, aventi tali atti rispettivamente ad ogget- to, nell'insieme della richiamata causa concreta, i lavori principali e poi quelli complementari da eseguirsi rispettivamente, come si è visto, per la realizzazione/sistemazione del doppio senso di via
Gandhi e per la modifica delle rotatorie di CorsoItalia-
SalvoD'TO. Questo è, progressivamente ed in punto di fatto,
l'oggetto negoziale complessivamente previsto ed originariamente affidato in appalto -per l'esecuzione- alla cooperativa e, poi, CP_2
da essa appunto ceduto a indipendentemente dalla esattezza o Pt_1
meno del numero di repertorio riportato in detto allegato B : infatti, che si tratti esattamente di tali opere appaltate in due tranches
(9/12/2008-14/4/2011) risulta dalla stessa descrizione riportata in citazione secondo cui, testualmente, “ La soc. giusta atto Parte_1
per notaio rep. 12.166 – racc.
5.593 ha acquistato il ramo Per_1
di azienda della soc. Coop. La Sirena che, in data 9/12/2008, ave- va stipulato con il il contratto di appalto, Controparte_1 rep.3637, avente ad oggetto la realizzazione del doppio senso di marcia Via Ghandi e modifiche alla rotatoria di Corso Italia e Via
Salvo D'TO. Relativamente al suddetto contratto, in data
14/4/2011 le parti sottoscrivevano un atto aggiuntivo per la realiz- zazione dei lavori di completamento dell'intervento.” (enfasi ag- giunte).
Con l'effetto, di oggettiva percezione, che , in violazione CP_2
delle indicate disposizioni negoziali (artt.
7-8 citt.), abbia in tale guisa trasferito i rapporti contrattuali per cui è causa. Nell'allegata nota di avvio/rinnovo del procedimento arbitrale, poi non coltivato, comunicata addì 28/11/14 a mezzo racc. AR da al Pt_1 CP_1
, figura all'esterno per la prima volta, per quanto risulti dalla
[...]
Parte documentazione in atti, siffatta cessione contrattuale alla odierna attrice, avvenendo ciò ben dopo la stipula dei medesimi contratti del 9/12/08-14/4/11 senza che risulti, peraltro, che il me- desimo sapesse della pregressa cessione del 3/6/13 e della CP_1
relativa volontà dell'appaltatrice di alienare a terzi i rapporti in questione, contro i previsti divieti negoziali prima indicati .
Va a questo punto evidenziato, inoltre, che parte convenuta eccepi- sce in comparsa di risposta che “…si sottolinea che: il contratto di appalto del 9/12/2008 all'art. 7 poneva il divieto di cessione del contratto e la cessione dei crediti derivanti dal contratto medesi- mo. È pertanto evidente che quanto richiesto a titolo risarcitorio vede ulteriormente l'istante carente di legittimazione all'azione non essendo, anche per altro verso, opponibile all'Ente la cessione del ramo di azienda, posto che la cessione di ramo di azienda nei confronti di una P.A. può avvenire solo ove non sia stato statuito un divieto espresso tra le parti” (enfasi aggiunte).
Ebbene, ed in ogni caso, secondo Cass. 5129/20, Il patto che esclude la cedibilità del credito (qui artt. 7-8) può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, per il principio dell'affidamento sulla normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260 comma 1 c.c., e dell'efficacia del contratto soltanto tra le parti sancito dall'.art.
1372 cc.c., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi dell'art.
1260 comma 2 c.c., che il cessionario abbia avuto effettiva cono- scenza del patto al tempo della cessione. Criterio che appare quan- to mai praticabile ove il debitore ceduto sia, come nella specie, la
P.A. .
Come premesso, con il rogito del 3/6/13 viene stabilita la cessione, al plurale, dei “contratti di appalto” eseguiti oppure in corso, con richiamo all'indicato allegato B ove in ogni caso vi è esplicito rife- rimento, concreto ed effettivo, alla ripetuta realizzazio- ne/sistemazione del doppio senso di via Gandhi e alla occorrente modifica delle rotatorie di SATO (come da appalto principale del 9/12/08 e successivo appalto integrativo del
14/4/11) : entrambi questi due atti ceduti prevedono, ai fissati artt.
7-8, espliciti divieti di trasferimento dei contratti/crediti trasmessi all'avente causa e di questi divieti, all'evidenza, BU IO SR era e doveva esserne effettivamente a conoscenza al tempo della stipula della cessione medesima (essendo del tutto contrario a ca- noni di logica di base che ciò che si acquisti -pur essendo di natura documentale e di diretta reperibilità- non sia però conosciuto nei suoi aspetti essenziali dal medesimo acquirente).
Poiché l'odierna attrice conosceva dunque siffatti divieti negoziali di cessione, come peraltro anche si evince dalla surriportata esposi- zione attorea dei fatti di causa, ne discende allora, in applicazione dei riferiti principii di legittimità (Cass. 5129/20 cit. ed altre), che tali concrete pattuizioni, coevamente note allo stipulante cessiona- rio, hanno quindi consapevolmente escluso la cedibilità dei corri- spondenti crediti, con l'effetto che esse possano essere opposte al cessionario dal debitore ceduto, come è qui poi avvenuto in quanto il ha eccepito, come sopra, la carenza di legitti- Controparte_1
mazione di controparte.
Sicchè, in sostanza, la domanda proposta dal consapevole cessiona- rio deve essere inevitabilmente respinta, per l'eccepita preclu- Pt_1
sione, ex adverso rappresentata, a cederle i contratti/crediti in que- stione.
Per questa assorbente ragione preliminare essa, quindi, va disattesa, restando in ipotesi da verificare se altri soggetti, eventualmente, possano richiedere o meno gli importi per cui è causa.
Sotto il diverso ed esclusivo profilo delle spese di lite, va infine ri- tenuto che la circostanza del dedotto andamento anomalo del rap- porto, di cui alla successiva adozione di variante tecnica, induce a compensare interamente tra le parti tali sostenuti esborsi giudiziali.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronun- ciando sulla domanda proposta da BU IO SR con citazio- ne notificata il 9-3-22, così provvede :
a)respinge la domanda;
b)spese di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Napoli il 7/5/25.
Il giudice unico Antonio Attanasio