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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17508 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LO ZA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili di I grado riunite, iscritte al n. 71445/2018 R.G. e al n. 81541/2018 R.G., trattenute in decisione con decreto del 11.09.2023 e vertente
T R A
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola G/8, presso lo studio dell'Avv. Michele Cuoco, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata agli atti di causa.
ATTORE nel giudizio n. 71445/2018 R.G.
CONVENUTO nel giudizio n. 81541/2018 R.G.
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don Giovanni Parte_2
Minzoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonino Galletti, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata agli atti di causa.
CONVENUTA nel giudizio n. 71445/2018 R.G.
ATTRICE nel giudizio n. 81541/2018 R.G.
OGGETTO:
- giudizio n. 71445/2018 R.G.: associazione - comitato
- giudizio n. 81541/2018 R.G.: indebito soggettivo - indebito oggettivo
CONCLUSIONI Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 29.05.2023, e le cause venivano trattenute in decisione con decreto del 11.09.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio il Sig. , CP_1 Parte_1 intentando il giudizio n. 81541/2018 R.G. ed esponendo:
- che era un'associazione di mutualità volontaria, senza fini di lucro, avente lo scopo di CP_1 erogare a favore dei soci e dei beneficiari prestazioni integrative di quelle fornite dal SSN;
- che ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 3 del Testo Unico normativo, verificava CP_1 la conformità tra prestazioni effettuate e le prestazioni dichiarate dal beneficiario e, in caso di discordanza, chiedeva il rimborso delle somme indebitamente percepite;
inoltre, qualora fosse persistito un comportamento omissivo dei beneficiari, la avrebbe irrogato la CP_1 sospensione o la risoluzione del rapporto associativo e chiesto il rimborso delle somme;
- che il 07.02.2018, aveva sottoposto a verifica per le prestazioni effettuate;
CP_1 Pt_1
- che il convenuto non aveva dimostrato al medico di la conformità tra l'intervento CP_1 subito e le ragioni del rimborso ottenuto;
- che detta circostanza era stata riconosciuta da con comunicazione del 7.03.2018; Pt_1
- che il medico fiduciario di aveva verificato la non conformità dei seguenti interventi: CP_1 impianto endosseo osteointegrato, per cui era stato erogato un contributo di € 1.900,00; impianto endosseo osteointegrato, per cui era stato erogato un contributo di € 2.700,00; moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato, per cui era stato erogato un contributo di € 368,00; moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per cui era stato erogato un contributo di € 540,00;
- che il 12.06.2018 aveva inviato una raccomandata al convenuto, comunicando la CP_1 sospensione del rapporto associativo e chiedendo la restituzione di € 5.608,52 (€ 5.508,52 per contributi indebitamente percepiti ed € 100,52 per interessi maturati al 19.06.2018);
- che in data 14.09.2018 il difensore di aveva inviato un'ulteriore raccomandata, con CP_1 cui aveva intimato il convenuto al pagamento di tale somma;
- che aveva ricevuto la missiva in data 21.2.2013, ma non vi aveva dato riscontro;
Pt_1
- la sussistenza di un indebito oggettivo, in quanto aveva erogato la somma di € CP_1
5.508,52, in assenza di una causa giustificatrice;
- la responsabilità dell'associato, per la non conformità tra l'intervento effettuato e quello dichiarato per ottenere il rimborso, ex artt. 8 dello Statuto e 3 del Testo Unico SS;
- l'obbligo dell'associato di restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi decorrenti dal momento del pagamento, ex art. 2033 c.c.;
- la responsabilità del sig. per il mancato adempimento dell'obbligo restitutorio. Pt_1
Premesso ciò, parte attrice chiedeva:
“(…) accertare e dichiarare i fatti così come sopra esposti e, per l'effetto, condannare il sig.
, al pagamento dell'importo € 5.608,52, dovuto in pedissequa applicazione dello Parte_1
Statuto e del Testo Unico Normativo SS (art. 8 Statuto e art. 3 del ovvero la CP_2 maggiore o minore somma che risulterà di spettanza all'esito del Giudizio nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
il tutto, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla domanda fino alla data del completo soddisfacimento. Con vittoria delle spese di lite e delle competenze professionali secondo i parametri massimi consentiti dal DM 140/2012”.
^^^^^^
Nel giudizio 81541/2018 R.G. si costituiva il Sig. , deducendo che: Parte_1
- con istanze del 03.03.2016, 20.12.2016, 01.08.2017, l'attore aveva chiesto all un CP_1 contributo per gli esborsi sostenuti per prestazioni mediche odontoiatriche;
- l aveva erogato i contributi previsti;
CP_1
- in data 07.02.2018, l aveva sottoposto a verifica sanitaria;
CP_1 Pt_1
- successivamente, gli aveva chiesto giustificazioni per prestazioni non conformi, CP_3 contestando le richieste del 20.12.2016 e del 01.08.2017, relative alle fatture n. 90 del 12.12.2016 e n. 52 del 25.07.2017, in ragione della mancata realizzazione di 10 impianti osteointegrati, per un contributo complessivo pari ad € 5.500.008; inoltre, l' aveva CP_1 sospeso cautelativamente il socio;
- l'attore aveva contattato il proprio medico chirurgo odontoiatra, dott. , che aveva Per_1 evidenziato come per mero errore fossero stati inseriti nei documenti fiscali i piani di cura originariamente preventivati in luogo di quelli effettivamente eseguiti e che il costo degli interventi sostenuti era analogo a quello degli interventi per cui era stato chiesto rimborso;
- in pratica, a fronte di un piano di cura inizialmente preventivato, che prevedeva una prima fase di estrazione di elementi dentari ed inserimento di impianti per un ammontare di € 7.500,00, ed una seconda fase di riabilitazione protesica per un ulteriore importo di € 7.465,00, era stata realizzata solo la fase di riabilitazione protesica, per cui aveva Pt_1 sborsato € 7.465,00 (€ 5.508,00 contestati ed € 1.719,72 non contestati); tuttavia, il dott.
aveva fatturato la realizzazione di 10 impianti osteointegrati, anziché la sola Per_1 riabilitazione protesica;
- ciò aveva provocato un errore scusabile di , che, incolpevolmente, aveva depositato Pt_1 documentazione errata;
- Bello aveva esposto le proprie ragioni all con missiva del 07.03.2018; CP_1
- malgrado ciò, il 12.06.2018 I'SS aveva comunicato che i contributi erogati risultavano indebitamente percepiti e aveva chiesto all'attore la restituzione di € 5.508,00, oltre a € 100,52 di interessi, per complessivi € 5.608,52;
- con missiva del 03.07.2018 aveva comunicato al socio l'esclusione dell'associazione; CP_1
- con messa in mora del 14.09.2018, l' gli aveva intimato la restituzione di € 5.608,52, CP_1 oltre € 100,52 per interessi maturati;
- in capo al convenuto non era imputabile alcuna responsabilità, poiché gli era stato impedito di allegare alla domanda di rimborso la documentazione corretta, per il fatto di un terzo;
- a fondamento delle proprie richieste il convenuto menzionava gli artt. 3, punto 2, 5, 10 del
Testo Unico Normativo SS e 2 dello Statuto.
Premesso ciò, il convenuto chiedeva:
“(…) respingere le domande attrici come infondata in fatto ed in diritto. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del sig a Parte_1 vedersi rimborsato dall la somma di euro 7.465,00 spesa per la riabilitazione protesica CP_1 dell'arcata superiore ed inferiore con corone in lega nobile porcellana dei seguenti elementi dentari: 11-12-21-22-41-42-43-31-32-33, ovvero quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, compensando parte di tale somma con l'importo di euro 5.508,00 già erogato. Ovvero, in subordine, dichiarare dovuta la minor somma risultante dalla differenza tra quella erogata e quella spettante al sig. . Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in Pt_1 favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
^^^^^^
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' intentando Parte_1 CP_1 il giudizio n. 71445/2018 R.G. ed esponendo che:
- con istanze del 03.03.2016, 20.12.2016, 01.08.2017, l'attore aveva chiesto all'SS un contributo per gli esborsi sostenuti per prestazioni mediche odontoiatriche;
- l aveva erogato i contributi previsti;
CP_1
- in data 07.02.2018, l aveva sottoposto a verifica sanitaria;
CP_1 Pt_1
- successivamente, gli aveva chiesto giustificazioni per prestazioni non conformi, CP_3 contestando le richieste del 20.12.2016 e del 01.08.2017, relative alle fatture n. 90 del 12.12.2016 e n. 52 del 25.07.2017, in ragione della mancata realizzazione di 10 impianti osteointegrati, per un contributo complessivo pari ad € 5.500.008; inoltre, l' aveva CP_1 sospeso cautelativamente il socio;
- l'attore aveva contattato il proprio medico chirurgo odontoiatra, dott. , che aveva Per_1 evidenziato come per mero errore fossero stati inseriti nei documenti fiscali i piani di cura originariamente preventivati in luogo di quelli effettivamente eseguiti e che il costo degli interventi sostenuti era analogo a quello degli interventi per cui era stato chiesto rimborso;
- in pratica, a fronte di un piano di cura inizialmente preventivato, che prevedeva una prima fase di estrazione di elementi dentari ed inserimento di impianti per un ammontare di € 7.500,00, ed una seconda fase di riabilitazione protesica per un ulteriore importo di € 7.465,00, era stata realizzata solo la fase di riabilitazione protesica, per cui aveva Pt_1 sborsato € 7.465,00 (€ 5.508,00 contestati ed € 1.719,72 non contestati); tuttavia, il dott.
aveva fatturato la realizzazione di 10 impianti osteointegrati, anziché la sola Per_1 riabilitazione protesica;
- ciò aveva provocato un errore scusabile di , che, incolpevolmente, aveva depositato Pt_1 documentazione errata;
- tale errore non aveva danneggiato l'associazione, poichè l'ammontare delle prestazioni dichiarate, benché tecnicamente differenti, equivaleva a quello delle prestazioni effettuate;
- il sig. aveva esposto all le proprie ragioni con missiva del 07.03.2018; Pt_1 CP_1
- malgrado ciò, il 12.06.2018 aveva comunicato che i contributi erogati risultavano CP_3 indebitamente percepiti e aveva chiesto all'attore la restituzione di € 5.508,00, oltre a € 100,52 di interessi, per complessivi € 5.608,52;
- con missiva del 03.07.2018 aveva comunicato al socio l'esclusione dell'associazione; CP_1
- con messa in mora del 14.09.2018, l' gli aveva intimato la restituzione di € 5.608,52, CP_1 oltre € 100,52 per interessi maturati;
- in capo al convenuto non era imputabile alcuna responsabilità, poiché gli era stato impedito di allegare la documentazione corretta alla domanda di rimborso, per il fatto di un terzo;
- l'attore menzionava gli artt. 24, c. 3, c.c., 7 dello Statuto e 17 del Testo Unico Normativo;
- l'espulsione era illegittima, poiché comminata in violazione dell'art. 17 del Testo Unico
Normativo SS, stante: l'assenza di dolo dell'associato, per mancata previsione e volizione dell'evento; il principio di graduazione, per cui l'esclusione costituiva l'extrema ratio, da applicarsi solo in caso di condotte dannose per l'associazione, realizzate con dolo;
il comportamento complessivo del socio e l'assenza di precedenti sanzioni;
- era infondata l'avversa richiesta restitutoria, poiché, in luogo della prestazione ricevuta e pagata con il versamento di € 7.465,00, egli aveva portato a rimborso fatture per € 7.500,00. -Premesso ciò, l'attore chiedeva:
1. (…) accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni addotte dall'associazione convenuta
a giustificazione della decisione di escludere l'associato , con conseguente Parte_1 declaratoria di revoca della delibera di esclusione. Per l'effetto voglia il Sig. Giudice adito ordinare l'immediato reintegro del sig. in tutti i diritti e le facoltà che gli competono Pt_1 in qualità di associato.
2. Accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi rimborsato della somma di euro Parte_1
7.465,00 spesa per la riabilitazione protesica dell'arcata superiore ed inferiore con corone in lega nobile porcellana dei seguenti elementi dentari: 11-12-21-22-41-42-43-31-32-33.
3. Accertare e dichiarare non dovuta dal sig. all convenuta la somma di Pt_1 CP_1 euro 5.508,00, oltre euro 100,52 per interessi, perché compensata con il rimborso dovuto.
4. Ovvero, in subordine, condannare l a rideterminare il rimborso dovuto e compensarlo CP_1 con quello erogato.
5. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario".
^^^^^^
Nel giudizio n. 71445/2018 R.G. si costituiva in giudizio la deducendo: CP_1
- la pendenza di altra causa (R.G. 81541/2018) connessa per identità oggettiva;
- la correttezza della condotta della in ragione degli artt. 3, punto 3, 7 e 8 del testo CP_1 unico normativo dell'associazione;
- che secondo la normativa di SS, nota al socio, al fine di ottenere il contributo occorreva che la prestazione fosse correttamente individuata in fattura e che la domanda di rimborso fosse effettuata regolarmente;
- che aveva applicato lo statuto e il testo unico normativo, allorché aveva svolto una CP_1 verifica il 7.2.2018 e invitato la controparte a fornire le dovute giustificazioni entro 15 giorni;
- che aveva fornito le giustificazioni richieste con la missiva del 7.3.2018; Pt_1
- che tale missiva provava la falsità di quanto prodotto dal per ottenere il rimborso, in Pt_1 quanto il convenuto aveva ammesso di non aver comunicato tempestivamente l'effettivo trattamento odontoiatrico realizzato e che l'intervento odontoiatrico effettuato era diverso da quello indicato per ottenere il rimborso;
- che le fatture prodotte dal erano incongruenti e le dichiarazioni rese dal proprio Pt_1 medico chirurgo non giustificavano l'inadempienza dell'associato;
- che, pertanto, il socio era inadempiente rispetto agli obblighi statutari ed associativi, poiché non aveva rispettato il procedimento disciplinato da per l'erogazione del contributo;
CP_1
- che, dunque, l' nulla doveva al Sig. ; CP_1 Pt_1
- che, di conseguenza, era ravvisabile un indebito oggettivo, in quanto aveva erogato CP_1 la somma in conto capitale di € 5.508,52 all'associato in assenza di una causa giustificatrice;
- che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., era tenuto a restituire l'importo indebitamente Pt_1 percepito, oltre agli interessi decorrenti dal giorno del pagamento;
- che aveva applicato lo statuto e il testo unico normativo, anche quando aveva CP_1 disposto l'esclusione di dall'associazione; Pt_1
- che controparte non poteva invocare l'applicazione dell'art. 24, 3 comma, c.c.
-Premesso ciò, la convenuta chiedeva: “1) In via preliminare disporre la riunione del presente procedimento all'altro avente R.G. 81541/2019 e pendente dinanzi al medesimo Giudice;
2) In via principale e nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, perché palesemente infondata in fatto ed in diritto”.
- All'udienza del 19.11.2019, il Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti.
- Depositate le memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il Tribunale rinviava la causa per le precisazioni delle conclusioni e con decreto dell'11.09.2023 riservava la causa in decisione concedendo alle parte termini di rito, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
- La delimitazione del thema decidendum.
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, occorre precisare che nel giudizio R.G. n. 81541/2018, l' ha esercitato un'azione di ripetizione d'indebito nei confronti di CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo € 5.608,52 o della diversa somma Pt_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Per contro, il Sig. , con la domanda riconvenzionale nel giudizio R.G.n. 81541/2018 Pt_1
e con la domanda attorea nel giudizio R.G. n. 71445/2018, ha chiesto di: accertare e dichiarare il proprio diritto al rimborso di € 7.465,00, quale spesa sostenuta per la riabilitazione protesica;
accertare e dichiarare la mancata debenza della somma di € 5.508,00, oltre interessi per € 100,52, perché compensata con il rimborso a lui dovuto;
in subordine, condannare l a CP_1 rideterminare il rimborso spettantegli e compensarlo con quello erogato.
Inoltre, nel procedimento R.G. n. 71445/2018 ha chiesto di revocare la delibera Pt_1 di esclusione dall'SS e ordinare il proprio immediato reintegro in qualità di associato.
^^^^^^
- L'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dalla nel giudizio R.G. n. 81541/2018. CP_1
L'azione proposta dalla nella causa R.G. n. 81541/2018 è inquadrabile come CP_1 ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Va, inoltre, precisato che l'indebito oggettivo - che legittima la proposizione dell'azione di ripetizione - opera non solo quando l'originaria causa di pagamento manchi sin dall'origine, ma anche quando essa sia venuta meno successivamente.
Sicchè, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c., è richiesta l'effettuazione di un pagamento, l'insussistenza di un rapporto obbligatorio tra il solvens e l'accipiens ed il collegamento eziologico tra detti elementi, prescindendo completamente dall'atteggiamento psicologico dell'uno e dell'altro.
La giurisprudenza della Cassazione, al riguardo, ha precisato che “In tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa, ovvero il successivo venir meno di questa. In particolare, l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, e cioè l'eccedenza di pagamento”, (Cass. sent. n. 9604 del 21.7.00).
Riguardo al termine prescrizionale, la costante giurisprudenza, che si condivide, ne ha sempre ribadito la natura decennale ordinaria ex art. 2946 cc, che si applica a tutti i rapporti obbligatori per cui non è espressamente previsto altro termine, e decorre dal momento dell'indebito pagamento, o dal venir meno della causa, se successivo al pagamento (ex multis Cass. 27080/2020).
Ciò posto, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'associazione deve trovare accoglimento.
In primo luogo, la ha provato l'avvenuto pagamento. CP_1
Innanzitutto, risulta in atti che: con istanza n. 8513580 del 20.12.2016 l'associato aveva domandato il rimborso dell'importo riportato nella fattura n. 90 del 12.12.2016, pari ad € 3.800,00, di cui € 3.200,00 per impianto osteointegrato ed € 600,00 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato;
con istanza n. 8838421 del 01.08.2017 aveva richiesto Pt_1 il rimborso della somma indicata nella fattura n. 52 del 25.07.2017, pari a € 3.665,00, di cui € 3.000,00 per impianto osteointegrato, € 600,00 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato, 30,00 per rilievo impronte e preparazione modelli di studio e 35,00 per radiografia endorale completa;
con istanza n. 8114012 del 03.03.2016 l'associato aveva domandato il rimborso dell'importo riportato nella fattura n. 7 del 03.03.2016, pari a € 3.309,50, di cui € 171,00 per levigatura radici, 750,00 per grande rialzo del seno mascellare sinistro, € 2.000,00 per impianto osteointegrato ed € 388,50 per moncone pilastro (docc. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione , giudizio R.G. n. 81541/2018; docc. 4, 5 e 6 Pt_1 allegati all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
A fronte di tali istanze, l'associazione ha erogato i contributi richiesti.
Orbene, per provarne la corresponsione, la ha prodotto il documento rilasciato CP_1 dal medico all'esito della visita del 07.02.2018, in cui é attestata l'erogazione di: € 2.700,00 per impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43; € 1.440,00 per impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 24, 25, 26, 27; € 1.900,00 per impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22; € 540,00 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43; € 368,00 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22; € 279,72 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 24, 25, 26, 27(doc. 1, fascicolo giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Peraltro, l'erogazione dei contributi é stata ammessa anche dallo stesso associato, il quale ha affermato che: “In forza delle istanze sopraindicate l erogava regolarmente i CP_1 contributi previsti, così come riportato nei prospetti che si allegano. In data 07/02/2018, l CP_1 sottoponeva a verifica sanitaria in Salerno il sig. al fine di valutare la congruità dei Parte_1 contributi erogati per complessivi euro 7.227,72” (cfr. pag 2 comparsa di costituzione, giudizio R.G. n. 81541/2018; pag. 1 atto di citazione, giudizio R.G. n. 71445/2018).
Inoltre, dai prospetti prodotti da risulta che l' aveva rimborsato: € 3.286,00, Pt_1 CP_1 in relazione alla fattura n. 52 del 25.07.2017; € 2.268,00 con riferimento alla fattura n. 90 del 12.12.2016; € 2.548,62, riguardo alla fattura n. 7 del 03.03.2016 (doc. 8 allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Oltre a ciò, l'ente ha dimostrato la mancanza di una causa giustificativa dell'esborso.
Costituisce circostanza pacifica che, dopo la corresponsione dei contributi, la CP_1 abbia sottoposto l'associato a una visita di accertamento in data 07.02.2018.
In tal modo, l'associazione ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 3) del Testo Unico Normativo SS. Invero, ai sensi del punto 2 (Verifiche sanitarie) “L si riserva di disporre CP_1 verifiche sanitarie anche preliminarmente al rimborso, volte all'accertamento della congruità delle prestazioni richieste dai propri Soci. In tal caso i Soci hanno l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di aderire alle relative convocazioni e/o di presentare la documentazione sanitaria integrativa richiesta. L'impossibilità del fruitore delle prestazioni a presentarsi all'accertamento nel luogo, giorno e orario definito dall'Associazione, oppure a presentare la documentazione richiesta, deve essere motivata per iscritto e opportunamente documentata dal Socio. si riserva la facoltà di accettare o meno tale giustificazione. (…)” CP_1
La ha, inoltre, ottemperato al punto 3 (Verifiche amministrative), in base al quale CP_1
“ si riserva di disporre verifiche amministrative anche preliminarmente al rimborso.” e CP_1 alla lettera b del predetto punto (Falsificazioni od alterazioni di documenti sanitari e/o di spesa), secondo cui “L' si riserva di disporre verifiche atte a constatare la regolarità formale e/o CP_1 sostanziale (una o entrambi gli accertamenti) della documentazione sanitaria e/o di spesa presentata dal socio. (…) si riserva il diritto di richiedere la documentazione originale CP_1 anche prima della relativa liquidazione”.
Tuttavia, in esito all'accertamento, alcune delle prestazioni dichiarate, per le quali l'associato aveva chiesto e ottenuto il contributo, erano risultate difformi rispetto a quelle effettivamente eseguite.
Tale circostanza emerge dal documento rilasciato dal medico dell' all'esito della CP_1 visita del 07.02.2018, ove si legge: “le prestazioni rimborsate con il modello sopra indicato non sono conformi alle cure rilevate in sede di visita, seguirà una nostra comunicazione con le modalità da seguire per giustificare la difformità”. Nella tabella ivi riportata risultano evidenziati i seguenti interventi: impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43 (contributo erogato € 2.700,00); impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22 (contributo erogato € 1.900,00); moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43 (contributo erogato di € 540,00); moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22 (contributo erogato € 368,00) (doc. 1, fascicolo giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Da tale accertamento é, quindi, emersa una violazione dell'art. 7 del Testo Unico Normativo SS, ai sensi del quale, affinché l'associazione riconosca i contributi per le prestazioni sanitarie, occorre che l'interessato produca idonea documentazione fiscale, attestante, tra l'altro, la tipologia e la quantità delle prestazioni eseguite. Invero, “(…) La documentazione fiscale deve essere intestata ad un socio e/o beneficiario, e deve riportare: (…) tipologia e quantità delle prestazioni eseguite;
(...)”.
Nel caso di specie, tuttavia, le prestazioni per le quali ha chiesto ed ottenuto Pt_1
l'erogazione dei contributi non sono state correttamente individuate in fattura.
Pertanto, in data 05.02.2018 la ha inoltrato a una raccomandata, CP_1 Pt_1 comunicando che la verifica delle prestazioni odontoiatriche, per le quali l'associato aveva presentato i modelli di rimborso n. 8513580 e n. 8838421 e per le quali il rimborso era stato liquidato rispettivamente a gennaio 2017 e settembre 2017, aveva rilevato un esito non conforme rispetto a quanto dichiarato, con conseguente richiesta di giustificazioni.
Invero, nella missiva si legge: “(…) il riscontro, tra le prestazione odontoiatriche obiettivamente rilevate durante la visita di accertamento eseguita il 07/02/2018 a Salerno, e quelle rimborsate ha evidenziato le seguenti prestazioni non conformi: Impianto endosseo osteointegrato (ODIM0012) per gli elementi dentali 11,12,21,22 contributo erogato € 1.900,00; Impianto endosseo osteointegrato (ODIM0012) per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43 contributo erogato € 2.700,00; Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22 contributo erogato € 368,00; Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43 contributo erogato € 540,00. In relazione a quanto sopra indicato, La invitiamo entro 15 giorni dalla data della presente, a fornirci le dovute giustificazioni per consentire una più completa valutazione dei fatti. Tali giustificazioni dovranno essere indirizzate al Consulente Nazionale Controlli Odontoiatrici Dr. presso (…). La informiamo inoltre che come indicato Persona_2 CP_1 dall'Art.
3 - punto 2 del Testo Unico Normativo SS diamo luogo alla sospensione cautelativa dal rapporto associativo per Lei e il nucleo famigliare a far data del giorno di visita.” (doc. 7 allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Con comunicazione del 07.03.2018, , al fine di fornire le giustificazioni richieste, ha Pt_1 inoltrato una missiva attestante che: “(…)"il piano di trattamento odontoiatrico, inizialmente, prevedeva l'inserimento di n. 4 (quattro) impianti nell'arcata superiore e di n. 6 (sei) impianti nell'arcata inferiore con i relativi pilastri e le corone in oro-ceramica. Per motivi personali, ho preferito cambiare il piano di trattamento odontoiatrico e conservare, ancora per qualche tempo, i miei monconi che altrimenti avrei dovuto estrarre. Avendo già fatto le pratiche per il rimborso solo per la parte di implantologia e non per la parte protesica (corone in oro-ceramica) ed avendo considerato l'equivalenza di spesa fra il lavoro di implantologia e il lavoro protesico tradizionale effettivamente realizzato (corone in L.P. ceramica) non ho pensato, forse erroneamente, a comunicare l'effettivo trattamento odontoiatrico realizzato". (…)”. (doc 6 allegato all'atto di citazione giudizio RG n. 81541/2018; doc. 9 allegato all'atto di CP_1 citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Tuttavia, le giustificazioni esposte da ne hanno ulteriormente peggiorato la Pt_1 posizione, in quanto in tale missiva l'associato ha espressamente riconosciuto che gli interventi effettuati erano diversi da quelli indicati nella documentazione presentata ai fini del rimborso.
Pertanto, nel caso in esame è ravvisabile un indebito oggettivo, atteso che la ha CP_1 erogato a la somma in conto capitale di € 5.508,52 in assenza di una causa giustificatrice, Pt_1 non essendo stato rispettato il procedimento previsto per la corresponsione del contributo.
Peraltro, priva di pregio appare la tesi sostenuta dalla controparte, secondo cui l'associato sarebbe stato impossibilitato ad allegare alla domanda di rimborso la documentazione corretta “per il fatto di un soggetto terzo (dott. )”. Invero, Persona_3
l'associato, a sostegno di detta tesi, ha affermato che, a seguito della richiesta di Pt_1 giustificazioni, egli avrebbe contattato il proprio medico chirurgo odontoiatra, dott.
[...]
, il quale avrebbe evidenziato come per mero errore fossero stati inseriti nei Per_3 documenti fiscali i piani di cura originariamente preventivati, in luogo di quelli effettivamente eseguiti, e come il costo degli interventi sostenuti fosse analogo a quello degli interventi per i quali era stato chiesto il rimborso (pag. 2 comparsa di costituzione , giudizio RG n. Pt_1
81541/2018).
Orbene, tale circostanza non giustifica la violazione delle disposizioni associative da parte dell'associato, potendo, tutt'al più rilevare nell'ambito dei rapporti interni tra l'associato e il medico che ha eseguito prestazioni diverse da quelle indicate in fattura.
Inoltre, poiché ha deciso di comune accordo con il proprio medico di sostituire i Pt_1 lavori originariamente preventivati, egli avrebbe dovuto avvedersi del fatto che la documentazione fiscale emessa dal chirurgo si riferiva agli interventi di implantologia, rinunciati, anziché al trattamento protesico, effettivamente realizzato. Con la conseguenza che non può rinvenirsi alcun tipo di errore scusabile in capo all'associato, il quale risulta pienamente responsabile in ordine al deposito di documentazione fiscale falsa.
Quindi, in presenza di un indebito oggettivo, il 12.06.2018 l' ha correttamente CP_1 inoltrato all'associato una raccomandata, con la quale, oltre a comunicare la sospensione del rapporto associativo, ha chiesto di provvedere entro 15 giorni al versamento della somma di € 5.608,52 (€ 5.508,52 per contributi indebitamente percepiti ed € 100,52 per interessi maturati al 19/06/2018) (doc. 4 allegato all'atto di citazione giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Non avendo ricevuto riscontro, in data 14.09.2018 l' ha inviato a un'ulteriore CP_1 Pt_1 raccomandata (Atto di significazione, diffida e costituzione in mora), intimandogli di versare entro 15 giorni la somma di € 5.608,52 e comunicando che nella riunione del 19/06/2018 l'Assemblea dei Rappresentanti ne aveva deliberato l'esclusione dall'associazione (doc. 5 allegato all'atto di citazione giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Orbene, essendo pacifica la sussistenza di un indebito oggettivo e non avendo il Sig.
ottemperato all'intimazione di pagamento, ricorrono gli estremi per l'accoglimento Pt_1 dell'azione di ripetizione esperita dall' CP_1
Da tale accertamento discende che il Sig. debba essere condannato alla Pt_1 ripetizione, in favore della della somma di € 5.508,52, oltre agli interessi maturati sulla CP_1 base del Testo Unico Normativo SS fino al giorno della domanda e quantificati in € 100,52, per un importo complessivo pari a € 5.608,52.
Infatti, l'art. 3 del TUNA prevede al punto 2 e al punto 3 che “per i Soci risultati inadempienti, l' provvederà, inoltre, all'immediato recupero degli importi erogati con la CP_1 maggiorazione degli interessi decorrenti dalla data delle erogazioni, nella misura del tasso deliberato dal Consiglio di Amministrazione maggiorato di un punto.”
Sulle somme a credito così quantificate ha chiesto altresì gli interessi e la CP_1 rivalutazione. A tal proposito va rammentato che, a norma dell'art. 2033 c.c., «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
Ebbene, argomentando dalla chiara ed inequivoca lettera dell'art. 2033 c.c., la miglior dottrina e la costante giurisprudenza di legittimità e di merito hanno evidenziato che la norma in oggetto ha la funzione di contemperare l'interesse del solvens che agisca in ripetizione con quello dell'accipiens che azioni il diritto alla restituzione;
pertanto agli effetti della cennata disposizione, nella parte in cui prevede che, nella ripetizione di indebito, gli interessi decorrano dal giorno del pagamento in caso di mala fede di chi lo ha ricevuto e dal giorno della domanda in caso di sua buona fede, rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, data dall'art. 1147, I co., c.c., mentre non può trovare applicazione la disposizione particolare dettata dal comma secondo del medesimo art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
In particolare, deve osservarsi che la mala fede giuridicamente rilevante affinché il percettore di un pagamento indebito sia tenuto a corrispondere gli interessi sulla somma da restituire con decorrenza dal giorno in cui l'ha ricevuta, non può dirsi integrata dal mero dubbio dell'accipiens circa l'effettiva esistenza del debito o dalla circostanza che il solvens abbia effettuato il pagamento, contestando di esservi tenuto, occorrendo, invece, all'uopo, la prova della consapevolezza della natura indebita della datio e, quindi, dell'inesistenza dell'obbligazione in adempimento della quale la prestazione è stata eseguita.
Inoltre, lo stato soggettivo dell'accipiens, per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., va valutato avendo riguardo al momento in cui lo stesso ha ricevuto il pagamento, per modo che ove - anche per effetto del mero operare della presunzione legale non superata da prova contraria da parte del solvens - possa ritenersi che al momento della prestazione l'accipiens fosse in buona fede, tanto comporta indefettibilmente che gli interessi di cui fa menzione l'art. 2033 c.c. debbano essere corrisposti con decorrenza dalla data della domanda, restando irrilevante la circostanza che, successivamente all'eseguito pagamento, il predetto accipiens abbia acquisito consapevolezza della natura indebita della prestazione.
E così la Suprema Corte ha evidenziato che «in materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens, con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento» (Cass. Civ. Sez. III, 10 marzo 2005, n. 5330).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, l'associazione ha allegato e provato che , al momento del versamento delle poste indebite, fosse in mala fede. Invero, l' Pt_1 CP_1 ha prodotto la missiva del 07.03.2018, in cui il fruitore ha espressamente ammesso sia che l'intervento effettuato era diverso rispetto a quello dichiarato nella documentazione, per il quale egli aveva ottenuto il rimborso, sia di non aver comunicato l'effettivo trattamento odontoiatrico realizzato.
Pertanto, gli interessi richiesti, al tasso legale, devono farsi decorrere dalla data dei pagamenti, avvenuti rispettivamente in data: 04.10.2017 (corresponsione del contributo relativo alla fattura n. 52, richiesto con modello 8838421); 25.01.2017 (versamento del contributo relativo alla fattura n. 90, richiesto con modello 8513580); maggio 2017 (erogazione del contributo relativo alla fattura n. 7, richiesto con modello 8114012) (doc. 8 allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato e provato il maggior danno che giustifichi l'ulteriore risarcimento.
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- La domanda riconvenzionale dell'associato nel giudizio R.G. n. 81541/2018 e la domanda di nel giudizio R.G. n. 71445/2018 Pt_1
Non possono trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dall'associato nel giudizio R.G. n. 81541/2018 e la domanda dal medesimo espletata nella causa R.G. n. 71445/2018, le quali sono sostanzialmente sovrapponibili.
Innanzitutto, l'associato non ha diritto ad ottenere dall' il rimborso dell'importo di CP_1
€ 7.465,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, relativa alla riabilitazione protesica.
Invero, ai fini dell'erogazione del contributo, l'art. 7) del Testo Unico Normativo SS prevede che: “(…) La documentazione fiscale deve essere intestata ad un socio e/o beneficiario, e deve riportare: (…) - tipologia e quantità delle prestazioni eseguite;
- indicazione del costo di ogni singola prestazione (...)”.
Analogamente, l'art. 10), Punto 1, del Testo Unico Normativo SS, ai fini della corresponsione del contributo in ordine alle Cure Odontoiatriche e Ortodontiche, dispone che:
“(…) La documentazione di spesa deve essere dettagliata e riportare: la tipologia e la quantità delle prestazioni odontoiatriche, i singoli costi e gli elementi dentali interessati. Tale documentazione deve essere inoltrata al fine della liquidazione del rimborso posticipatamente all 'effettuazione delle cure. (…)”.
Inoltre, l'articolo 8) del testo unico, relativo alla “Trasmissione delle richieste di contributo”, dispone che: “Le richieste di contributo, di norma, devono essere trasmesse utilizzando la procedura Fax Server, salvo i casi in cui la normativa indichi la valutazione da parte della . In questi casi potranno essere seguite diverse modalità di Controparte_4 trasmissione della documentazione secondo quanto concordato con la Linea Sanitaria stessa.”.
Orbene, il Sig. non ha rispettato la suddetta procedura, atteso che la Pt_1 documentazione depositata al fine di ottenere l'erogazione del contributo si riferisce espressamente agli interventi di implantologia, mai realizzati. Di contro, se l'associato avesse inteso conseguire il rimborso delle spese sostenute per il trattamento protesico, avrebbe dovuto presentare le relative fatture, recanti l'indicazione della tipologia e della quantità delle prestazioni odontoiatriche realizzate, nonché i costi e gli elementi dentali interessati, per poi inoltrare all' la suddetta documentazione secondo le modalità indicate nell'art. 8 TUNA. CP_1
Né tale diritto può essere accordato in ragione dell'assunto per cui il costo degli interventi sostenuti sarebbe analogo e sovrapponibile al costo degli interventi di implantologia per cui é stato richiesto il rimborso, a nulla valendo tale circostanza a fronte della mancata osservanza della procedura espressamente prevista.
Conseguentemente, appare infondata anche la domanda di compensazione tra il contributo indebitamente percepito per gli interventi mai eseguiti e quello asseritamente dovuto per i trattamenti realizzati.
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- L'impugnazione della delibera di espulsione dell'associato nel giudizio R.G. n. 71445/2018.
Con la domanda introduttiva del giudizio R.G. n. 71445/2018, ha altresì chiesto di Pt_1 annullare la delibera con cui l' ne aveva disposto l'espulsione dall'associazione e di CP_1 ordinare il proprio immediato reintegro all'interno dell'ente.
Per un corretto inquadramento della fattispecie occorre ricordare che l'art. 23, primo comma, c.c. dispone che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato.
È, peraltro, pacifico che l'art. 23 c.c. trovi applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell'associazione medesima.
La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, deve ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell'affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio 1993 n. 1408, Cass.3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018).
L'unico elemento di distinzione che la giurisprudenza ha avuto modo di tracciare tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute con riguardo alla procedura prescritta dall'art. 23 c.c. riguarda la necessaria partecipazione al procedimento del pubblico ministero, il quale è parte necessaria (ex art. 70, primo comma, n. 1 c.p.c.) nei giudizi instaurati per l'annullamento delle delibere adottate dalla prima tipologia di associazione e non per quelle adottate dalle seconde. Infatti, il potere di impugnazione conferito dall'art. 23 cc. al pubblico ministero e, quindi, di partecipazione necessaria al processo d'impugnazione da altri promosso, deve essere escluso quando la domanda di annullamento ha ad oggetto una deliberazione assunta da assemblea (ovvero da altro organo) di associazione non riconosciuta, essendo lo stesso ricollegabile all'assoggettamento delle associazioni riconosciute come persone giuridiche al controllo dell'autorità amministrativa, in quanto tale incompatibile con la mancanza di riconoscimento della personalità giuridica (cfr Cass. 10 aprile 1990, n. 2983; Cass. 23 gennaio 2004, n. 1148).
Ciò posto, ai sensi del terzo comma dell'art. 24 c.c., l'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea (ovvero da altro organo statutariamente individuato) che per gravi motivi;
l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Secondo la giurisprudenza, la norma dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei motivi, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa.
Di conseguenza, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione;
quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato e la radicalità del provvedimento espulsivo che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro (in questi esatti termini, Cass.civ., sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907 che ha espresso il richiamato principio in fattispecie nella quale la delibera di espulsione era stata adottata a carico di un associato che, nel corso di un'assemblea, aveva pronunciato espressioni ritenute gravemente lesive del prestigio degli organi dell'associazione; enunciando il principio di cui in massima, la Suprema corte ha confermato la sentenza d'appello, la quale aveva annullato il provvedimento di espulsione).
In altre parole, la disposizione che condiziona la legittimità del provvedimento di esclusione all'esistenza dei gravi motivi esprime un concetto relativo ed elastico, suscettibile di essere specificato dagli associati nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, che postula comunque una valutazione di proporzionalità tra l'entità della lesione posta in essere dall'associato e la radicalità della sanzione irrogata dall'associazione (si vedano, sul punto, altres, Cass civ, sez.L,9 settembre 2004, n. 18186; Cass.civ, sez.
1.9 maggio 1991,n 5192).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, ha dedotto come motivo di Pt_1 impugnazione della delibera di esclusione la violazione del principio di graduazione della sanzione, attesa la sproporzione tra la condotta tenuta e la sanzione comminata. Secondo la prospettazione dell'associato, infatti, l'esclusione si configurarebbe quale extrema ratio, da applicarsi nei confronti di chi abbia realizzato con dolo, cioè con previsione e volizione dell'evento dannoso, una condotta pregiudizievole per l'associazione. In tal caso, però, la condotta perpetrata da , consistita nell'aver presentato documentazione fiscale per Pt_1 trattamenti diversi da quelli realizzati, non avrebbe cagionato alcun danno ad poiché il CP_1 costo delle prestazioni sanitarie fatturate, benché tecnicamente differenti, sarebbe equivalente al costo delle prestazioni realizzate. Inoltre, a suo dire, l'organo deliberante non avrebbe considerato né l'assenza di intenzionalità nella condotta dell'associato, il quale non avrebbe previsto e voluto l'evento, né il suo comportamento complessivo, né l'assenza di sanzioni precedentemente irrogate, con ciò violando l'art. 17 del Testo Unico Normativo SS.
Orbene, tale eccezione non è meritevole di accoglimento.
A tal proposito, l'art. 7, comma 1, lettera A) dello Statuto dell'SS stabilisce che: “1. Il rapporto associativo ha termine nei casi di seguito indicati, per i Soci Lavoratori e Pensionati: A) Soci Lavoratori Ordinari e Aggiunti: (…) 5) esclusione dall'Associazione deliberata dall'Assemblea per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto o dalle disposizioni regolamentari o negoziali (…).” (doc. 2, allegato all'atto di citazione , giudizio Pt_1
R.G n. 71445/2018).
Peraltro, l'art. 8, c. 5, dello Statuto dell'associazione prevede che: “(…) Nei confronti del Socio inadempiente potranno essere adottate, dal Consiglio di Amministrazione, le sanzioni definite dal Testo Unico Normativo SS, ferma restando, nei casi più gravi la facoltà dell'Assemblea di deliberare l'esclusione del socio ai sensi del precedente art. 7. (…)” (doc. 2, allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Inoltre, l'art. 17 del Testo Unico Normativo SS, nel disciplinare le “Sanzioni” irrogabili dall'associazione, innanzitutto dispone che: “In attuazione di quanto previsto dagli Articoli 7 e 8 dello Statuto, nonché dal Codice Etico, in materia di sanzioni, nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni medesime in relazione alla gravità della mancanza e fermo restando il principio del contraddittorio, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati soprattutto tenuto conto del principio di solidarietà che ispira lo scopo dell , anche CP_1 in relazione ai seguenti elementi: alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo del socio;
alla posizione eventualmente occupata dal socio nell'Associazione; al concorso nella mancanza di più soci in accordo tra loro;
alle precedenti sanzioni in qualunque tempo adottate nei confronti del socio.(…)”.
La norma individua, poi, l'”Entità delle sanzioni per gli accertamenti amministrativi e sanitari”, stabilendo che: “
1. Ai soci che risulteranno irregolari agli accertamenti amministrativi e/o sanitari saranno applicate le seguenti sanzioni: (…) c. Fatturazione difforme rispetto alle prestazioni obiettivamente rilevate: (…) oltre € 4.000,00: Esclusione”.
Pertanto, é privo di pregio l'assunto in base al quale la sanzione dell'esclusione sarebbe sproporzionata rispetto alla condotta perpetrata, atteso che l'addebito imputato all'associato consiste nel deposito di fatture difformi rispetto alle prestazioni accertate e che per tale fattispecie la sanzione prevista consiste nell'esclusione, qualora, come nel caso di specie, l'importo falsamente fatturato superi i € 4.000,00.
D'altronde, l'esclusione é menzionata anche dall'art. 3 del Testo Unico Normativo SS.
Il richiamo é presente, in primo luogo, al punto 2 (Verifiche sanitarie), il quale prevede che: “(…) nell'eventualita che dalle verifiche emergessero a loro carico fatti o comportamenti non conformi con quanto previsto dall'Art.8 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Delegato, delibererà per i Soci Lavoratori e Pensionati (…) le sanzioni previste dal successivo Art. 17 del presente Testo Unico Normativo, senza diritto per i Soci di richiedere all i contributi associativi gia versati. Per motivi di maggiore rilevanza, il Consiglio di CP_1
Amministrazione proporrà all'Assemblea dei Rappresentanti, per il Socio inadempiente, l'esclusione dal rapporto associativo. (…)”.
All'esclusione fa riferimento anche il punto 3 (Verifiche amministrative), secondo cui:
“(…) Nell'eventualità che da tali verifiche venissero rilevate delle irregolarità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Delegato, potrà deliberare per i Soci Lavoratori e Pensionati (…) le sanzioni previste dal successivo Art. 17 del presente Testo Unico Normativo, senza diritto per i soci a richiedere all' i contributi associativi già versati. Per motivi di CP_1 maggiore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea dei Rappresentanti, per il Socio inadempiente, l'esclusione dal rapporto associativo. (…).”
Peraltro, l' aveva preavvisato della possibile esclusione, in caso di mancata CP_1 Pt_1 collaborazione, tanto nella raccomandata del 05.02.2018, con cui l'ente aveva lo invitato giustificare le irregolarità riscontrate, quanto nella missiva del 12.06.2018, con cui l' aveva CP_1 comunicato la sospensione del rapporto associativo e chiesto il recupero dei contributi (doc. 7 allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018 e doc. 4 allegato all'atto di Pt_1 citazione giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Parimenti infondato é l'assunto in virtù del quale l'organo deliberante avrebbe violato l'art. 17 del Testo Unico Normativo SS, per non aver considerato l'assenza di intenzionalità nella condotta dell'associato, che non avrebbe previsto e voluto l'evento.
Invero, l'associato non poteva non aver previsto e voluto l'evento dannoso, consistito dell'erogazione di contributi non dovuti. Infatti, per sua stessa ammissione, aveva deciso Pt_1 di comune accordo con il medico di sostituire il piano di lavori originariamente preventivato con un diverso trattamento protesico, ragion per cui egli era in grado di rendersi conto della difformità tra la documentazione depositata ai fini del rimborso e quella inerente al trattamento odontoiatrico effettivamente realizzato.
Pertanto, la delibera di espulsione del Sig. dall'associazione è stata adottata ai Pt_1 sensi di legge, nonché nel rispetto dello statuto e del Testo Unico Normativo SS, avendo l'associato intenzionalmente chiesto ed ottenuto un rimborso per prestazioni mai eseguite e non avendo ottemperato alle richieste di rimborso reiteratamente formulate dall'associazione.
^^^^^^
- Conclusioni.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda formulata dalla il Sig. deve essere condannato alla restituzione in favore dell'associazione CP_1 Parte_1 dell'importo di € 5.608,52, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo.
Vanno, invece, rigettate la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio Parte_1
R.G. n. 81541/2018 e le domande dal medesimo promosse nel giudizio R.G n. 71445/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da nel giudizio R.G. n. 81541/2018 e, per l'effetto, CP_1 condanna alla restituzione, ex art. 2033 c.c., in favore della Parte_1 [...]
Parte_3
della somma di € 5.608,52, oltre interessi dalla data del
[...] pagamento, come indicato in motivazione, sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale promossa da nel giudizio R.G.n.81541/2018; Parte_1
- rigetta le domande formulate da nel giudizio n. 71445/2018 R.G; Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
Parte_3
, delle spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa LO ZA
(provvedimento sottoscritto con firma digitale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LO ZA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili di I grado riunite, iscritte al n. 71445/2018 R.G. e al n. 81541/2018 R.G., trattenute in decisione con decreto del 11.09.2023 e vertente
T R A
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola G/8, presso lo studio dell'Avv. Michele Cuoco, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata agli atti di causa.
ATTORE nel giudizio n. 71445/2018 R.G.
CONVENUTO nel giudizio n. 81541/2018 R.G.
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don Giovanni Parte_2
Minzoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonino Galletti, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata agli atti di causa.
CONVENUTA nel giudizio n. 71445/2018 R.G.
ATTRICE nel giudizio n. 81541/2018 R.G.
OGGETTO:
- giudizio n. 71445/2018 R.G.: associazione - comitato
- giudizio n. 81541/2018 R.G.: indebito soggettivo - indebito oggettivo
CONCLUSIONI Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 29.05.2023, e le cause venivano trattenute in decisione con decreto del 11.09.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio il Sig. , CP_1 Parte_1 intentando il giudizio n. 81541/2018 R.G. ed esponendo:
- che era un'associazione di mutualità volontaria, senza fini di lucro, avente lo scopo di CP_1 erogare a favore dei soci e dei beneficiari prestazioni integrative di quelle fornite dal SSN;
- che ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 3 del Testo Unico normativo, verificava CP_1 la conformità tra prestazioni effettuate e le prestazioni dichiarate dal beneficiario e, in caso di discordanza, chiedeva il rimborso delle somme indebitamente percepite;
inoltre, qualora fosse persistito un comportamento omissivo dei beneficiari, la avrebbe irrogato la CP_1 sospensione o la risoluzione del rapporto associativo e chiesto il rimborso delle somme;
- che il 07.02.2018, aveva sottoposto a verifica per le prestazioni effettuate;
CP_1 Pt_1
- che il convenuto non aveva dimostrato al medico di la conformità tra l'intervento CP_1 subito e le ragioni del rimborso ottenuto;
- che detta circostanza era stata riconosciuta da con comunicazione del 7.03.2018; Pt_1
- che il medico fiduciario di aveva verificato la non conformità dei seguenti interventi: CP_1 impianto endosseo osteointegrato, per cui era stato erogato un contributo di € 1.900,00; impianto endosseo osteointegrato, per cui era stato erogato un contributo di € 2.700,00; moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato, per cui era stato erogato un contributo di € 368,00; moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per cui era stato erogato un contributo di € 540,00;
- che il 12.06.2018 aveva inviato una raccomandata al convenuto, comunicando la CP_1 sospensione del rapporto associativo e chiedendo la restituzione di € 5.608,52 (€ 5.508,52 per contributi indebitamente percepiti ed € 100,52 per interessi maturati al 19.06.2018);
- che in data 14.09.2018 il difensore di aveva inviato un'ulteriore raccomandata, con CP_1 cui aveva intimato il convenuto al pagamento di tale somma;
- che aveva ricevuto la missiva in data 21.2.2013, ma non vi aveva dato riscontro;
Pt_1
- la sussistenza di un indebito oggettivo, in quanto aveva erogato la somma di € CP_1
5.508,52, in assenza di una causa giustificatrice;
- la responsabilità dell'associato, per la non conformità tra l'intervento effettuato e quello dichiarato per ottenere il rimborso, ex artt. 8 dello Statuto e 3 del Testo Unico SS;
- l'obbligo dell'associato di restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi decorrenti dal momento del pagamento, ex art. 2033 c.c.;
- la responsabilità del sig. per il mancato adempimento dell'obbligo restitutorio. Pt_1
Premesso ciò, parte attrice chiedeva:
“(…) accertare e dichiarare i fatti così come sopra esposti e, per l'effetto, condannare il sig.
, al pagamento dell'importo € 5.608,52, dovuto in pedissequa applicazione dello Parte_1
Statuto e del Testo Unico Normativo SS (art. 8 Statuto e art. 3 del ovvero la CP_2 maggiore o minore somma che risulterà di spettanza all'esito del Giudizio nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
il tutto, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla domanda fino alla data del completo soddisfacimento. Con vittoria delle spese di lite e delle competenze professionali secondo i parametri massimi consentiti dal DM 140/2012”.
^^^^^^
Nel giudizio 81541/2018 R.G. si costituiva il Sig. , deducendo che: Parte_1
- con istanze del 03.03.2016, 20.12.2016, 01.08.2017, l'attore aveva chiesto all un CP_1 contributo per gli esborsi sostenuti per prestazioni mediche odontoiatriche;
- l aveva erogato i contributi previsti;
CP_1
- in data 07.02.2018, l aveva sottoposto a verifica sanitaria;
CP_1 Pt_1
- successivamente, gli aveva chiesto giustificazioni per prestazioni non conformi, CP_3 contestando le richieste del 20.12.2016 e del 01.08.2017, relative alle fatture n. 90 del 12.12.2016 e n. 52 del 25.07.2017, in ragione della mancata realizzazione di 10 impianti osteointegrati, per un contributo complessivo pari ad € 5.500.008; inoltre, l' aveva CP_1 sospeso cautelativamente il socio;
- l'attore aveva contattato il proprio medico chirurgo odontoiatra, dott. , che aveva Per_1 evidenziato come per mero errore fossero stati inseriti nei documenti fiscali i piani di cura originariamente preventivati in luogo di quelli effettivamente eseguiti e che il costo degli interventi sostenuti era analogo a quello degli interventi per cui era stato chiesto rimborso;
- in pratica, a fronte di un piano di cura inizialmente preventivato, che prevedeva una prima fase di estrazione di elementi dentari ed inserimento di impianti per un ammontare di € 7.500,00, ed una seconda fase di riabilitazione protesica per un ulteriore importo di € 7.465,00, era stata realizzata solo la fase di riabilitazione protesica, per cui aveva Pt_1 sborsato € 7.465,00 (€ 5.508,00 contestati ed € 1.719,72 non contestati); tuttavia, il dott.
aveva fatturato la realizzazione di 10 impianti osteointegrati, anziché la sola Per_1 riabilitazione protesica;
- ciò aveva provocato un errore scusabile di , che, incolpevolmente, aveva depositato Pt_1 documentazione errata;
- Bello aveva esposto le proprie ragioni all con missiva del 07.03.2018; CP_1
- malgrado ciò, il 12.06.2018 I'SS aveva comunicato che i contributi erogati risultavano indebitamente percepiti e aveva chiesto all'attore la restituzione di € 5.508,00, oltre a € 100,52 di interessi, per complessivi € 5.608,52;
- con missiva del 03.07.2018 aveva comunicato al socio l'esclusione dell'associazione; CP_1
- con messa in mora del 14.09.2018, l' gli aveva intimato la restituzione di € 5.608,52, CP_1 oltre € 100,52 per interessi maturati;
- in capo al convenuto non era imputabile alcuna responsabilità, poiché gli era stato impedito di allegare alla domanda di rimborso la documentazione corretta, per il fatto di un terzo;
- a fondamento delle proprie richieste il convenuto menzionava gli artt. 3, punto 2, 5, 10 del
Testo Unico Normativo SS e 2 dello Statuto.
Premesso ciò, il convenuto chiedeva:
“(…) respingere le domande attrici come infondata in fatto ed in diritto. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del sig a Parte_1 vedersi rimborsato dall la somma di euro 7.465,00 spesa per la riabilitazione protesica CP_1 dell'arcata superiore ed inferiore con corone in lega nobile porcellana dei seguenti elementi dentari: 11-12-21-22-41-42-43-31-32-33, ovvero quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, compensando parte di tale somma con l'importo di euro 5.508,00 già erogato. Ovvero, in subordine, dichiarare dovuta la minor somma risultante dalla differenza tra quella erogata e quella spettante al sig. . Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in Pt_1 favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
^^^^^^
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' intentando Parte_1 CP_1 il giudizio n. 71445/2018 R.G. ed esponendo che:
- con istanze del 03.03.2016, 20.12.2016, 01.08.2017, l'attore aveva chiesto all'SS un contributo per gli esborsi sostenuti per prestazioni mediche odontoiatriche;
- l aveva erogato i contributi previsti;
CP_1
- in data 07.02.2018, l aveva sottoposto a verifica sanitaria;
CP_1 Pt_1
- successivamente, gli aveva chiesto giustificazioni per prestazioni non conformi, CP_3 contestando le richieste del 20.12.2016 e del 01.08.2017, relative alle fatture n. 90 del 12.12.2016 e n. 52 del 25.07.2017, in ragione della mancata realizzazione di 10 impianti osteointegrati, per un contributo complessivo pari ad € 5.500.008; inoltre, l' aveva CP_1 sospeso cautelativamente il socio;
- l'attore aveva contattato il proprio medico chirurgo odontoiatra, dott. , che aveva Per_1 evidenziato come per mero errore fossero stati inseriti nei documenti fiscali i piani di cura originariamente preventivati in luogo di quelli effettivamente eseguiti e che il costo degli interventi sostenuti era analogo a quello degli interventi per cui era stato chiesto rimborso;
- in pratica, a fronte di un piano di cura inizialmente preventivato, che prevedeva una prima fase di estrazione di elementi dentari ed inserimento di impianti per un ammontare di € 7.500,00, ed una seconda fase di riabilitazione protesica per un ulteriore importo di € 7.465,00, era stata realizzata solo la fase di riabilitazione protesica, per cui aveva Pt_1 sborsato € 7.465,00 (€ 5.508,00 contestati ed € 1.719,72 non contestati); tuttavia, il dott.
aveva fatturato la realizzazione di 10 impianti osteointegrati, anziché la sola Per_1 riabilitazione protesica;
- ciò aveva provocato un errore scusabile di , che, incolpevolmente, aveva depositato Pt_1 documentazione errata;
- tale errore non aveva danneggiato l'associazione, poichè l'ammontare delle prestazioni dichiarate, benché tecnicamente differenti, equivaleva a quello delle prestazioni effettuate;
- il sig. aveva esposto all le proprie ragioni con missiva del 07.03.2018; Pt_1 CP_1
- malgrado ciò, il 12.06.2018 aveva comunicato che i contributi erogati risultavano CP_3 indebitamente percepiti e aveva chiesto all'attore la restituzione di € 5.508,00, oltre a € 100,52 di interessi, per complessivi € 5.608,52;
- con missiva del 03.07.2018 aveva comunicato al socio l'esclusione dell'associazione; CP_1
- con messa in mora del 14.09.2018, l' gli aveva intimato la restituzione di € 5.608,52, CP_1 oltre € 100,52 per interessi maturati;
- in capo al convenuto non era imputabile alcuna responsabilità, poiché gli era stato impedito di allegare la documentazione corretta alla domanda di rimborso, per il fatto di un terzo;
- l'attore menzionava gli artt. 24, c. 3, c.c., 7 dello Statuto e 17 del Testo Unico Normativo;
- l'espulsione era illegittima, poiché comminata in violazione dell'art. 17 del Testo Unico
Normativo SS, stante: l'assenza di dolo dell'associato, per mancata previsione e volizione dell'evento; il principio di graduazione, per cui l'esclusione costituiva l'extrema ratio, da applicarsi solo in caso di condotte dannose per l'associazione, realizzate con dolo;
il comportamento complessivo del socio e l'assenza di precedenti sanzioni;
- era infondata l'avversa richiesta restitutoria, poiché, in luogo della prestazione ricevuta e pagata con il versamento di € 7.465,00, egli aveva portato a rimborso fatture per € 7.500,00. -Premesso ciò, l'attore chiedeva:
1. (…) accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni addotte dall'associazione convenuta
a giustificazione della decisione di escludere l'associato , con conseguente Parte_1 declaratoria di revoca della delibera di esclusione. Per l'effetto voglia il Sig. Giudice adito ordinare l'immediato reintegro del sig. in tutti i diritti e le facoltà che gli competono Pt_1 in qualità di associato.
2. Accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi rimborsato della somma di euro Parte_1
7.465,00 spesa per la riabilitazione protesica dell'arcata superiore ed inferiore con corone in lega nobile porcellana dei seguenti elementi dentari: 11-12-21-22-41-42-43-31-32-33.
3. Accertare e dichiarare non dovuta dal sig. all convenuta la somma di Pt_1 CP_1 euro 5.508,00, oltre euro 100,52 per interessi, perché compensata con il rimborso dovuto.
4. Ovvero, in subordine, condannare l a rideterminare il rimborso dovuto e compensarlo CP_1 con quello erogato.
5. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario".
^^^^^^
Nel giudizio n. 71445/2018 R.G. si costituiva in giudizio la deducendo: CP_1
- la pendenza di altra causa (R.G. 81541/2018) connessa per identità oggettiva;
- la correttezza della condotta della in ragione degli artt. 3, punto 3, 7 e 8 del testo CP_1 unico normativo dell'associazione;
- che secondo la normativa di SS, nota al socio, al fine di ottenere il contributo occorreva che la prestazione fosse correttamente individuata in fattura e che la domanda di rimborso fosse effettuata regolarmente;
- che aveva applicato lo statuto e il testo unico normativo, allorché aveva svolto una CP_1 verifica il 7.2.2018 e invitato la controparte a fornire le dovute giustificazioni entro 15 giorni;
- che aveva fornito le giustificazioni richieste con la missiva del 7.3.2018; Pt_1
- che tale missiva provava la falsità di quanto prodotto dal per ottenere il rimborso, in Pt_1 quanto il convenuto aveva ammesso di non aver comunicato tempestivamente l'effettivo trattamento odontoiatrico realizzato e che l'intervento odontoiatrico effettuato era diverso da quello indicato per ottenere il rimborso;
- che le fatture prodotte dal erano incongruenti e le dichiarazioni rese dal proprio Pt_1 medico chirurgo non giustificavano l'inadempienza dell'associato;
- che, pertanto, il socio era inadempiente rispetto agli obblighi statutari ed associativi, poiché non aveva rispettato il procedimento disciplinato da per l'erogazione del contributo;
CP_1
- che, dunque, l' nulla doveva al Sig. ; CP_1 Pt_1
- che, di conseguenza, era ravvisabile un indebito oggettivo, in quanto aveva erogato CP_1 la somma in conto capitale di € 5.508,52 all'associato in assenza di una causa giustificatrice;
- che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., era tenuto a restituire l'importo indebitamente Pt_1 percepito, oltre agli interessi decorrenti dal giorno del pagamento;
- che aveva applicato lo statuto e il testo unico normativo, anche quando aveva CP_1 disposto l'esclusione di dall'associazione; Pt_1
- che controparte non poteva invocare l'applicazione dell'art. 24, 3 comma, c.c.
-Premesso ciò, la convenuta chiedeva: “1) In via preliminare disporre la riunione del presente procedimento all'altro avente R.G. 81541/2019 e pendente dinanzi al medesimo Giudice;
2) In via principale e nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, perché palesemente infondata in fatto ed in diritto”.
- All'udienza del 19.11.2019, il Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti.
- Depositate le memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il Tribunale rinviava la causa per le precisazioni delle conclusioni e con decreto dell'11.09.2023 riservava la causa in decisione concedendo alle parte termini di rito, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
- La delimitazione del thema decidendum.
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, occorre precisare che nel giudizio R.G. n. 81541/2018, l' ha esercitato un'azione di ripetizione d'indebito nei confronti di CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo € 5.608,52 o della diversa somma Pt_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Per contro, il Sig. , con la domanda riconvenzionale nel giudizio R.G.n. 81541/2018 Pt_1
e con la domanda attorea nel giudizio R.G. n. 71445/2018, ha chiesto di: accertare e dichiarare il proprio diritto al rimborso di € 7.465,00, quale spesa sostenuta per la riabilitazione protesica;
accertare e dichiarare la mancata debenza della somma di € 5.508,00, oltre interessi per € 100,52, perché compensata con il rimborso a lui dovuto;
in subordine, condannare l a CP_1 rideterminare il rimborso spettantegli e compensarlo con quello erogato.
Inoltre, nel procedimento R.G. n. 71445/2018 ha chiesto di revocare la delibera Pt_1 di esclusione dall'SS e ordinare il proprio immediato reintegro in qualità di associato.
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- L'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dalla nel giudizio R.G. n. 81541/2018. CP_1
L'azione proposta dalla nella causa R.G. n. 81541/2018 è inquadrabile come CP_1 ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Va, inoltre, precisato che l'indebito oggettivo - che legittima la proposizione dell'azione di ripetizione - opera non solo quando l'originaria causa di pagamento manchi sin dall'origine, ma anche quando essa sia venuta meno successivamente.
Sicchè, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c., è richiesta l'effettuazione di un pagamento, l'insussistenza di un rapporto obbligatorio tra il solvens e l'accipiens ed il collegamento eziologico tra detti elementi, prescindendo completamente dall'atteggiamento psicologico dell'uno e dell'altro.
La giurisprudenza della Cassazione, al riguardo, ha precisato che “In tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa, ovvero il successivo venir meno di questa. In particolare, l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, e cioè l'eccedenza di pagamento”, (Cass. sent. n. 9604 del 21.7.00).
Riguardo al termine prescrizionale, la costante giurisprudenza, che si condivide, ne ha sempre ribadito la natura decennale ordinaria ex art. 2946 cc, che si applica a tutti i rapporti obbligatori per cui non è espressamente previsto altro termine, e decorre dal momento dell'indebito pagamento, o dal venir meno della causa, se successivo al pagamento (ex multis Cass. 27080/2020).
Ciò posto, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'associazione deve trovare accoglimento.
In primo luogo, la ha provato l'avvenuto pagamento. CP_1
Innanzitutto, risulta in atti che: con istanza n. 8513580 del 20.12.2016 l'associato aveva domandato il rimborso dell'importo riportato nella fattura n. 90 del 12.12.2016, pari ad € 3.800,00, di cui € 3.200,00 per impianto osteointegrato ed € 600,00 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato;
con istanza n. 8838421 del 01.08.2017 aveva richiesto Pt_1 il rimborso della somma indicata nella fattura n. 52 del 25.07.2017, pari a € 3.665,00, di cui € 3.000,00 per impianto osteointegrato, € 600,00 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato, 30,00 per rilievo impronte e preparazione modelli di studio e 35,00 per radiografia endorale completa;
con istanza n. 8114012 del 03.03.2016 l'associato aveva domandato il rimborso dell'importo riportato nella fattura n. 7 del 03.03.2016, pari a € 3.309,50, di cui € 171,00 per levigatura radici, 750,00 per grande rialzo del seno mascellare sinistro, € 2.000,00 per impianto osteointegrato ed € 388,50 per moncone pilastro (docc. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione , giudizio R.G. n. 81541/2018; docc. 4, 5 e 6 Pt_1 allegati all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
A fronte di tali istanze, l'associazione ha erogato i contributi richiesti.
Orbene, per provarne la corresponsione, la ha prodotto il documento rilasciato CP_1 dal medico all'esito della visita del 07.02.2018, in cui é attestata l'erogazione di: € 2.700,00 per impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43; € 1.440,00 per impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 24, 25, 26, 27; € 1.900,00 per impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22; € 540,00 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43; € 368,00 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22; € 279,72 per moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 24, 25, 26, 27(doc. 1, fascicolo giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Peraltro, l'erogazione dei contributi é stata ammessa anche dallo stesso associato, il quale ha affermato che: “In forza delle istanze sopraindicate l erogava regolarmente i CP_1 contributi previsti, così come riportato nei prospetti che si allegano. In data 07/02/2018, l CP_1 sottoponeva a verifica sanitaria in Salerno il sig. al fine di valutare la congruità dei Parte_1 contributi erogati per complessivi euro 7.227,72” (cfr. pag 2 comparsa di costituzione, giudizio R.G. n. 81541/2018; pag. 1 atto di citazione, giudizio R.G. n. 71445/2018).
Inoltre, dai prospetti prodotti da risulta che l' aveva rimborsato: € 3.286,00, Pt_1 CP_1 in relazione alla fattura n. 52 del 25.07.2017; € 2.268,00 con riferimento alla fattura n. 90 del 12.12.2016; € 2.548,62, riguardo alla fattura n. 7 del 03.03.2016 (doc. 8 allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Oltre a ciò, l'ente ha dimostrato la mancanza di una causa giustificativa dell'esborso.
Costituisce circostanza pacifica che, dopo la corresponsione dei contributi, la CP_1 abbia sottoposto l'associato a una visita di accertamento in data 07.02.2018.
In tal modo, l'associazione ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 3) del Testo Unico Normativo SS. Invero, ai sensi del punto 2 (Verifiche sanitarie) “L si riserva di disporre CP_1 verifiche sanitarie anche preliminarmente al rimborso, volte all'accertamento della congruità delle prestazioni richieste dai propri Soci. In tal caso i Soci hanno l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di aderire alle relative convocazioni e/o di presentare la documentazione sanitaria integrativa richiesta. L'impossibilità del fruitore delle prestazioni a presentarsi all'accertamento nel luogo, giorno e orario definito dall'Associazione, oppure a presentare la documentazione richiesta, deve essere motivata per iscritto e opportunamente documentata dal Socio. si riserva la facoltà di accettare o meno tale giustificazione. (…)” CP_1
La ha, inoltre, ottemperato al punto 3 (Verifiche amministrative), in base al quale CP_1
“ si riserva di disporre verifiche amministrative anche preliminarmente al rimborso.” e CP_1 alla lettera b del predetto punto (Falsificazioni od alterazioni di documenti sanitari e/o di spesa), secondo cui “L' si riserva di disporre verifiche atte a constatare la regolarità formale e/o CP_1 sostanziale (una o entrambi gli accertamenti) della documentazione sanitaria e/o di spesa presentata dal socio. (…) si riserva il diritto di richiedere la documentazione originale CP_1 anche prima della relativa liquidazione”.
Tuttavia, in esito all'accertamento, alcune delle prestazioni dichiarate, per le quali l'associato aveva chiesto e ottenuto il contributo, erano risultate difformi rispetto a quelle effettivamente eseguite.
Tale circostanza emerge dal documento rilasciato dal medico dell' all'esito della CP_1 visita del 07.02.2018, ove si legge: “le prestazioni rimborsate con il modello sopra indicato non sono conformi alle cure rilevate in sede di visita, seguirà una nostra comunicazione con le modalità da seguire per giustificare la difformità”. Nella tabella ivi riportata risultano evidenziati i seguenti interventi: impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43 (contributo erogato € 2.700,00); impianto endosseo osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22 (contributo erogato € 1.900,00); moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43 (contributo erogato di € 540,00); moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22 (contributo erogato € 368,00) (doc. 1, fascicolo giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Da tale accertamento é, quindi, emersa una violazione dell'art. 7 del Testo Unico Normativo SS, ai sensi del quale, affinché l'associazione riconosca i contributi per le prestazioni sanitarie, occorre che l'interessato produca idonea documentazione fiscale, attestante, tra l'altro, la tipologia e la quantità delle prestazioni eseguite. Invero, “(…) La documentazione fiscale deve essere intestata ad un socio e/o beneficiario, e deve riportare: (…) tipologia e quantità delle prestazioni eseguite;
(...)”.
Nel caso di specie, tuttavia, le prestazioni per le quali ha chiesto ed ottenuto Pt_1
l'erogazione dei contributi non sono state correttamente individuate in fattura.
Pertanto, in data 05.02.2018 la ha inoltrato a una raccomandata, CP_1 Pt_1 comunicando che la verifica delle prestazioni odontoiatriche, per le quali l'associato aveva presentato i modelli di rimborso n. 8513580 e n. 8838421 e per le quali il rimborso era stato liquidato rispettivamente a gennaio 2017 e settembre 2017, aveva rilevato un esito non conforme rispetto a quanto dichiarato, con conseguente richiesta di giustificazioni.
Invero, nella missiva si legge: “(…) il riscontro, tra le prestazione odontoiatriche obiettivamente rilevate durante la visita di accertamento eseguita il 07/02/2018 a Salerno, e quelle rimborsate ha evidenziato le seguenti prestazioni non conformi: Impianto endosseo osteointegrato (ODIM0012) per gli elementi dentali 11,12,21,22 contributo erogato € 1.900,00; Impianto endosseo osteointegrato (ODIM0012) per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43 contributo erogato € 2.700,00; Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 11,12,21,22 contributo erogato € 368,00; Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato per gli elementi dentali 31,32,33,41,42,43 contributo erogato € 540,00. In relazione a quanto sopra indicato, La invitiamo entro 15 giorni dalla data della presente, a fornirci le dovute giustificazioni per consentire una più completa valutazione dei fatti. Tali giustificazioni dovranno essere indirizzate al Consulente Nazionale Controlli Odontoiatrici Dr. presso (…). La informiamo inoltre che come indicato Persona_2 CP_1 dall'Art.
3 - punto 2 del Testo Unico Normativo SS diamo luogo alla sospensione cautelativa dal rapporto associativo per Lei e il nucleo famigliare a far data del giorno di visita.” (doc. 7 allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Con comunicazione del 07.03.2018, , al fine di fornire le giustificazioni richieste, ha Pt_1 inoltrato una missiva attestante che: “(…)"il piano di trattamento odontoiatrico, inizialmente, prevedeva l'inserimento di n. 4 (quattro) impianti nell'arcata superiore e di n. 6 (sei) impianti nell'arcata inferiore con i relativi pilastri e le corone in oro-ceramica. Per motivi personali, ho preferito cambiare il piano di trattamento odontoiatrico e conservare, ancora per qualche tempo, i miei monconi che altrimenti avrei dovuto estrarre. Avendo già fatto le pratiche per il rimborso solo per la parte di implantologia e non per la parte protesica (corone in oro-ceramica) ed avendo considerato l'equivalenza di spesa fra il lavoro di implantologia e il lavoro protesico tradizionale effettivamente realizzato (corone in L.P. ceramica) non ho pensato, forse erroneamente, a comunicare l'effettivo trattamento odontoiatrico realizzato". (…)”. (doc 6 allegato all'atto di citazione giudizio RG n. 81541/2018; doc. 9 allegato all'atto di CP_1 citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Tuttavia, le giustificazioni esposte da ne hanno ulteriormente peggiorato la Pt_1 posizione, in quanto in tale missiva l'associato ha espressamente riconosciuto che gli interventi effettuati erano diversi da quelli indicati nella documentazione presentata ai fini del rimborso.
Pertanto, nel caso in esame è ravvisabile un indebito oggettivo, atteso che la ha CP_1 erogato a la somma in conto capitale di € 5.508,52 in assenza di una causa giustificatrice, Pt_1 non essendo stato rispettato il procedimento previsto per la corresponsione del contributo.
Peraltro, priva di pregio appare la tesi sostenuta dalla controparte, secondo cui l'associato sarebbe stato impossibilitato ad allegare alla domanda di rimborso la documentazione corretta “per il fatto di un soggetto terzo (dott. )”. Invero, Persona_3
l'associato, a sostegno di detta tesi, ha affermato che, a seguito della richiesta di Pt_1 giustificazioni, egli avrebbe contattato il proprio medico chirurgo odontoiatra, dott.
[...]
, il quale avrebbe evidenziato come per mero errore fossero stati inseriti nei Per_3 documenti fiscali i piani di cura originariamente preventivati, in luogo di quelli effettivamente eseguiti, e come il costo degli interventi sostenuti fosse analogo a quello degli interventi per i quali era stato chiesto il rimborso (pag. 2 comparsa di costituzione , giudizio RG n. Pt_1
81541/2018).
Orbene, tale circostanza non giustifica la violazione delle disposizioni associative da parte dell'associato, potendo, tutt'al più rilevare nell'ambito dei rapporti interni tra l'associato e il medico che ha eseguito prestazioni diverse da quelle indicate in fattura.
Inoltre, poiché ha deciso di comune accordo con il proprio medico di sostituire i Pt_1 lavori originariamente preventivati, egli avrebbe dovuto avvedersi del fatto che la documentazione fiscale emessa dal chirurgo si riferiva agli interventi di implantologia, rinunciati, anziché al trattamento protesico, effettivamente realizzato. Con la conseguenza che non può rinvenirsi alcun tipo di errore scusabile in capo all'associato, il quale risulta pienamente responsabile in ordine al deposito di documentazione fiscale falsa.
Quindi, in presenza di un indebito oggettivo, il 12.06.2018 l' ha correttamente CP_1 inoltrato all'associato una raccomandata, con la quale, oltre a comunicare la sospensione del rapporto associativo, ha chiesto di provvedere entro 15 giorni al versamento della somma di € 5.608,52 (€ 5.508,52 per contributi indebitamente percepiti ed € 100,52 per interessi maturati al 19/06/2018) (doc. 4 allegato all'atto di citazione giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Non avendo ricevuto riscontro, in data 14.09.2018 l' ha inviato a un'ulteriore CP_1 Pt_1 raccomandata (Atto di significazione, diffida e costituzione in mora), intimandogli di versare entro 15 giorni la somma di € 5.608,52 e comunicando che nella riunione del 19/06/2018 l'Assemblea dei Rappresentanti ne aveva deliberato l'esclusione dall'associazione (doc. 5 allegato all'atto di citazione giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Orbene, essendo pacifica la sussistenza di un indebito oggettivo e non avendo il Sig.
ottemperato all'intimazione di pagamento, ricorrono gli estremi per l'accoglimento Pt_1 dell'azione di ripetizione esperita dall' CP_1
Da tale accertamento discende che il Sig. debba essere condannato alla Pt_1 ripetizione, in favore della della somma di € 5.508,52, oltre agli interessi maturati sulla CP_1 base del Testo Unico Normativo SS fino al giorno della domanda e quantificati in € 100,52, per un importo complessivo pari a € 5.608,52.
Infatti, l'art. 3 del TUNA prevede al punto 2 e al punto 3 che “per i Soci risultati inadempienti, l' provvederà, inoltre, all'immediato recupero degli importi erogati con la CP_1 maggiorazione degli interessi decorrenti dalla data delle erogazioni, nella misura del tasso deliberato dal Consiglio di Amministrazione maggiorato di un punto.”
Sulle somme a credito così quantificate ha chiesto altresì gli interessi e la CP_1 rivalutazione. A tal proposito va rammentato che, a norma dell'art. 2033 c.c., «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
Ebbene, argomentando dalla chiara ed inequivoca lettera dell'art. 2033 c.c., la miglior dottrina e la costante giurisprudenza di legittimità e di merito hanno evidenziato che la norma in oggetto ha la funzione di contemperare l'interesse del solvens che agisca in ripetizione con quello dell'accipiens che azioni il diritto alla restituzione;
pertanto agli effetti della cennata disposizione, nella parte in cui prevede che, nella ripetizione di indebito, gli interessi decorrano dal giorno del pagamento in caso di mala fede di chi lo ha ricevuto e dal giorno della domanda in caso di sua buona fede, rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, data dall'art. 1147, I co., c.c., mentre non può trovare applicazione la disposizione particolare dettata dal comma secondo del medesimo art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
In particolare, deve osservarsi che la mala fede giuridicamente rilevante affinché il percettore di un pagamento indebito sia tenuto a corrispondere gli interessi sulla somma da restituire con decorrenza dal giorno in cui l'ha ricevuta, non può dirsi integrata dal mero dubbio dell'accipiens circa l'effettiva esistenza del debito o dalla circostanza che il solvens abbia effettuato il pagamento, contestando di esservi tenuto, occorrendo, invece, all'uopo, la prova della consapevolezza della natura indebita della datio e, quindi, dell'inesistenza dell'obbligazione in adempimento della quale la prestazione è stata eseguita.
Inoltre, lo stato soggettivo dell'accipiens, per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., va valutato avendo riguardo al momento in cui lo stesso ha ricevuto il pagamento, per modo che ove - anche per effetto del mero operare della presunzione legale non superata da prova contraria da parte del solvens - possa ritenersi che al momento della prestazione l'accipiens fosse in buona fede, tanto comporta indefettibilmente che gli interessi di cui fa menzione l'art. 2033 c.c. debbano essere corrisposti con decorrenza dalla data della domanda, restando irrilevante la circostanza che, successivamente all'eseguito pagamento, il predetto accipiens abbia acquisito consapevolezza della natura indebita della prestazione.
E così la Suprema Corte ha evidenziato che «in materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens, con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento» (Cass. Civ. Sez. III, 10 marzo 2005, n. 5330).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, l'associazione ha allegato e provato che , al momento del versamento delle poste indebite, fosse in mala fede. Invero, l' Pt_1 CP_1 ha prodotto la missiva del 07.03.2018, in cui il fruitore ha espressamente ammesso sia che l'intervento effettuato era diverso rispetto a quello dichiarato nella documentazione, per il quale egli aveva ottenuto il rimborso, sia di non aver comunicato l'effettivo trattamento odontoiatrico realizzato.
Pertanto, gli interessi richiesti, al tasso legale, devono farsi decorrere dalla data dei pagamenti, avvenuti rispettivamente in data: 04.10.2017 (corresponsione del contributo relativo alla fattura n. 52, richiesto con modello 8838421); 25.01.2017 (versamento del contributo relativo alla fattura n. 90, richiesto con modello 8513580); maggio 2017 (erogazione del contributo relativo alla fattura n. 7, richiesto con modello 8114012) (doc. 8 allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato e provato il maggior danno che giustifichi l'ulteriore risarcimento.
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- La domanda riconvenzionale dell'associato nel giudizio R.G. n. 81541/2018 e la domanda di nel giudizio R.G. n. 71445/2018 Pt_1
Non possono trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dall'associato nel giudizio R.G. n. 81541/2018 e la domanda dal medesimo espletata nella causa R.G. n. 71445/2018, le quali sono sostanzialmente sovrapponibili.
Innanzitutto, l'associato non ha diritto ad ottenere dall' il rimborso dell'importo di CP_1
€ 7.465,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, relativa alla riabilitazione protesica.
Invero, ai fini dell'erogazione del contributo, l'art. 7) del Testo Unico Normativo SS prevede che: “(…) La documentazione fiscale deve essere intestata ad un socio e/o beneficiario, e deve riportare: (…) - tipologia e quantità delle prestazioni eseguite;
- indicazione del costo di ogni singola prestazione (...)”.
Analogamente, l'art. 10), Punto 1, del Testo Unico Normativo SS, ai fini della corresponsione del contributo in ordine alle Cure Odontoiatriche e Ortodontiche, dispone che:
“(…) La documentazione di spesa deve essere dettagliata e riportare: la tipologia e la quantità delle prestazioni odontoiatriche, i singoli costi e gli elementi dentali interessati. Tale documentazione deve essere inoltrata al fine della liquidazione del rimborso posticipatamente all 'effettuazione delle cure. (…)”.
Inoltre, l'articolo 8) del testo unico, relativo alla “Trasmissione delle richieste di contributo”, dispone che: “Le richieste di contributo, di norma, devono essere trasmesse utilizzando la procedura Fax Server, salvo i casi in cui la normativa indichi la valutazione da parte della . In questi casi potranno essere seguite diverse modalità di Controparte_4 trasmissione della documentazione secondo quanto concordato con la Linea Sanitaria stessa.”.
Orbene, il Sig. non ha rispettato la suddetta procedura, atteso che la Pt_1 documentazione depositata al fine di ottenere l'erogazione del contributo si riferisce espressamente agli interventi di implantologia, mai realizzati. Di contro, se l'associato avesse inteso conseguire il rimborso delle spese sostenute per il trattamento protesico, avrebbe dovuto presentare le relative fatture, recanti l'indicazione della tipologia e della quantità delle prestazioni odontoiatriche realizzate, nonché i costi e gli elementi dentali interessati, per poi inoltrare all' la suddetta documentazione secondo le modalità indicate nell'art. 8 TUNA. CP_1
Né tale diritto può essere accordato in ragione dell'assunto per cui il costo degli interventi sostenuti sarebbe analogo e sovrapponibile al costo degli interventi di implantologia per cui é stato richiesto il rimborso, a nulla valendo tale circostanza a fronte della mancata osservanza della procedura espressamente prevista.
Conseguentemente, appare infondata anche la domanda di compensazione tra il contributo indebitamente percepito per gli interventi mai eseguiti e quello asseritamente dovuto per i trattamenti realizzati.
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- L'impugnazione della delibera di espulsione dell'associato nel giudizio R.G. n. 71445/2018.
Con la domanda introduttiva del giudizio R.G. n. 71445/2018, ha altresì chiesto di Pt_1 annullare la delibera con cui l' ne aveva disposto l'espulsione dall'associazione e di CP_1 ordinare il proprio immediato reintegro all'interno dell'ente.
Per un corretto inquadramento della fattispecie occorre ricordare che l'art. 23, primo comma, c.c. dispone che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato.
È, peraltro, pacifico che l'art. 23 c.c. trovi applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell'associazione medesima.
La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, deve ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell'affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio 1993 n. 1408, Cass.3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018).
L'unico elemento di distinzione che la giurisprudenza ha avuto modo di tracciare tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute con riguardo alla procedura prescritta dall'art. 23 c.c. riguarda la necessaria partecipazione al procedimento del pubblico ministero, il quale è parte necessaria (ex art. 70, primo comma, n. 1 c.p.c.) nei giudizi instaurati per l'annullamento delle delibere adottate dalla prima tipologia di associazione e non per quelle adottate dalle seconde. Infatti, il potere di impugnazione conferito dall'art. 23 cc. al pubblico ministero e, quindi, di partecipazione necessaria al processo d'impugnazione da altri promosso, deve essere escluso quando la domanda di annullamento ha ad oggetto una deliberazione assunta da assemblea (ovvero da altro organo) di associazione non riconosciuta, essendo lo stesso ricollegabile all'assoggettamento delle associazioni riconosciute come persone giuridiche al controllo dell'autorità amministrativa, in quanto tale incompatibile con la mancanza di riconoscimento della personalità giuridica (cfr Cass. 10 aprile 1990, n. 2983; Cass. 23 gennaio 2004, n. 1148).
Ciò posto, ai sensi del terzo comma dell'art. 24 c.c., l'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea (ovvero da altro organo statutariamente individuato) che per gravi motivi;
l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Secondo la giurisprudenza, la norma dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei motivi, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa.
Di conseguenza, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione;
quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato e la radicalità del provvedimento espulsivo che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro (in questi esatti termini, Cass.civ., sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907 che ha espresso il richiamato principio in fattispecie nella quale la delibera di espulsione era stata adottata a carico di un associato che, nel corso di un'assemblea, aveva pronunciato espressioni ritenute gravemente lesive del prestigio degli organi dell'associazione; enunciando il principio di cui in massima, la Suprema corte ha confermato la sentenza d'appello, la quale aveva annullato il provvedimento di espulsione).
In altre parole, la disposizione che condiziona la legittimità del provvedimento di esclusione all'esistenza dei gravi motivi esprime un concetto relativo ed elastico, suscettibile di essere specificato dagli associati nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, che postula comunque una valutazione di proporzionalità tra l'entità della lesione posta in essere dall'associato e la radicalità della sanzione irrogata dall'associazione (si vedano, sul punto, altres, Cass civ, sez.L,9 settembre 2004, n. 18186; Cass.civ, sez.
1.9 maggio 1991,n 5192).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, ha dedotto come motivo di Pt_1 impugnazione della delibera di esclusione la violazione del principio di graduazione della sanzione, attesa la sproporzione tra la condotta tenuta e la sanzione comminata. Secondo la prospettazione dell'associato, infatti, l'esclusione si configurarebbe quale extrema ratio, da applicarsi nei confronti di chi abbia realizzato con dolo, cioè con previsione e volizione dell'evento dannoso, una condotta pregiudizievole per l'associazione. In tal caso, però, la condotta perpetrata da , consistita nell'aver presentato documentazione fiscale per Pt_1 trattamenti diversi da quelli realizzati, non avrebbe cagionato alcun danno ad poiché il CP_1 costo delle prestazioni sanitarie fatturate, benché tecnicamente differenti, sarebbe equivalente al costo delle prestazioni realizzate. Inoltre, a suo dire, l'organo deliberante non avrebbe considerato né l'assenza di intenzionalità nella condotta dell'associato, il quale non avrebbe previsto e voluto l'evento, né il suo comportamento complessivo, né l'assenza di sanzioni precedentemente irrogate, con ciò violando l'art. 17 del Testo Unico Normativo SS.
Orbene, tale eccezione non è meritevole di accoglimento.
A tal proposito, l'art. 7, comma 1, lettera A) dello Statuto dell'SS stabilisce che: “1. Il rapporto associativo ha termine nei casi di seguito indicati, per i Soci Lavoratori e Pensionati: A) Soci Lavoratori Ordinari e Aggiunti: (…) 5) esclusione dall'Associazione deliberata dall'Assemblea per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto o dalle disposizioni regolamentari o negoziali (…).” (doc. 2, allegato all'atto di citazione , giudizio Pt_1
R.G n. 71445/2018).
Peraltro, l'art. 8, c. 5, dello Statuto dell'associazione prevede che: “(…) Nei confronti del Socio inadempiente potranno essere adottate, dal Consiglio di Amministrazione, le sanzioni definite dal Testo Unico Normativo SS, ferma restando, nei casi più gravi la facoltà dell'Assemblea di deliberare l'esclusione del socio ai sensi del precedente art. 7. (…)” (doc. 2, allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018). Pt_1
Inoltre, l'art. 17 del Testo Unico Normativo SS, nel disciplinare le “Sanzioni” irrogabili dall'associazione, innanzitutto dispone che: “In attuazione di quanto previsto dagli Articoli 7 e 8 dello Statuto, nonché dal Codice Etico, in materia di sanzioni, nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni medesime in relazione alla gravità della mancanza e fermo restando il principio del contraddittorio, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati soprattutto tenuto conto del principio di solidarietà che ispira lo scopo dell , anche CP_1 in relazione ai seguenti elementi: alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo del socio;
alla posizione eventualmente occupata dal socio nell'Associazione; al concorso nella mancanza di più soci in accordo tra loro;
alle precedenti sanzioni in qualunque tempo adottate nei confronti del socio.(…)”.
La norma individua, poi, l'”Entità delle sanzioni per gli accertamenti amministrativi e sanitari”, stabilendo che: “
1. Ai soci che risulteranno irregolari agli accertamenti amministrativi e/o sanitari saranno applicate le seguenti sanzioni: (…) c. Fatturazione difforme rispetto alle prestazioni obiettivamente rilevate: (…) oltre € 4.000,00: Esclusione”.
Pertanto, é privo di pregio l'assunto in base al quale la sanzione dell'esclusione sarebbe sproporzionata rispetto alla condotta perpetrata, atteso che l'addebito imputato all'associato consiste nel deposito di fatture difformi rispetto alle prestazioni accertate e che per tale fattispecie la sanzione prevista consiste nell'esclusione, qualora, come nel caso di specie, l'importo falsamente fatturato superi i € 4.000,00.
D'altronde, l'esclusione é menzionata anche dall'art. 3 del Testo Unico Normativo SS.
Il richiamo é presente, in primo luogo, al punto 2 (Verifiche sanitarie), il quale prevede che: “(…) nell'eventualita che dalle verifiche emergessero a loro carico fatti o comportamenti non conformi con quanto previsto dall'Art.8 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Delegato, delibererà per i Soci Lavoratori e Pensionati (…) le sanzioni previste dal successivo Art. 17 del presente Testo Unico Normativo, senza diritto per i Soci di richiedere all i contributi associativi gia versati. Per motivi di maggiore rilevanza, il Consiglio di CP_1
Amministrazione proporrà all'Assemblea dei Rappresentanti, per il Socio inadempiente, l'esclusione dal rapporto associativo. (…)”.
All'esclusione fa riferimento anche il punto 3 (Verifiche amministrative), secondo cui:
“(…) Nell'eventualità che da tali verifiche venissero rilevate delle irregolarità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Delegato, potrà deliberare per i Soci Lavoratori e Pensionati (…) le sanzioni previste dal successivo Art. 17 del presente Testo Unico Normativo, senza diritto per i soci a richiedere all' i contributi associativi già versati. Per motivi di CP_1 maggiore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea dei Rappresentanti, per il Socio inadempiente, l'esclusione dal rapporto associativo. (…).”
Peraltro, l' aveva preavvisato della possibile esclusione, in caso di mancata CP_1 Pt_1 collaborazione, tanto nella raccomandata del 05.02.2018, con cui l'ente aveva lo invitato giustificare le irregolarità riscontrate, quanto nella missiva del 12.06.2018, con cui l' aveva CP_1 comunicato la sospensione del rapporto associativo e chiesto il recupero dei contributi (doc. 7 allegato all'atto di citazione , giudizio R.G n. 71445/2018 e doc. 4 allegato all'atto di Pt_1 citazione giudizio RG n. 81541/2018). CP_1
Parimenti infondato é l'assunto in virtù del quale l'organo deliberante avrebbe violato l'art. 17 del Testo Unico Normativo SS, per non aver considerato l'assenza di intenzionalità nella condotta dell'associato, che non avrebbe previsto e voluto l'evento.
Invero, l'associato non poteva non aver previsto e voluto l'evento dannoso, consistito dell'erogazione di contributi non dovuti. Infatti, per sua stessa ammissione, aveva deciso Pt_1 di comune accordo con il medico di sostituire il piano di lavori originariamente preventivato con un diverso trattamento protesico, ragion per cui egli era in grado di rendersi conto della difformità tra la documentazione depositata ai fini del rimborso e quella inerente al trattamento odontoiatrico effettivamente realizzato.
Pertanto, la delibera di espulsione del Sig. dall'associazione è stata adottata ai Pt_1 sensi di legge, nonché nel rispetto dello statuto e del Testo Unico Normativo SS, avendo l'associato intenzionalmente chiesto ed ottenuto un rimborso per prestazioni mai eseguite e non avendo ottemperato alle richieste di rimborso reiteratamente formulate dall'associazione.
^^^^^^
- Conclusioni.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda formulata dalla il Sig. deve essere condannato alla restituzione in favore dell'associazione CP_1 Parte_1 dell'importo di € 5.608,52, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al soddisfo.
Vanno, invece, rigettate la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio Parte_1
R.G. n. 81541/2018 e le domande dal medesimo promosse nel giudizio R.G n. 71445/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da nel giudizio R.G. n. 81541/2018 e, per l'effetto, CP_1 condanna alla restituzione, ex art. 2033 c.c., in favore della Parte_1 [...]
Parte_3
della somma di € 5.608,52, oltre interessi dalla data del
[...] pagamento, come indicato in motivazione, sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale promossa da nel giudizio R.G.n.81541/2018; Parte_1
- rigetta le domande formulate da nel giudizio n. 71445/2018 R.G; Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
Parte_3
, delle spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa LO ZA
(provvedimento sottoscritto con firma digitale)