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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6345 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con sede in Road Town, Wickham's Cay, Tortola BVI, Parte_1
Repubblica di Panama, Registrata il 26.2.2009 presso il Pubblico Registro al foglio n. 653225, codice fiscale italiano in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Controparte_1
(Avv. Sergio Capograssi) ATTRICE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2 C.F._1
(Avv. Paolo Rossi) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.1.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per la parte attrice: conclusioni non precisate
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo adito Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare, per i motivi di cui in premessa, improcedibile la domanda giudiziale avversaria;
- in via principale, rigettare, per i motivi di cui in premessa, le pretese avversarie;
- in via riconvenzionale, accertata altresì la temerarietà dell'azione giudiziale avversaria, condannare ex art. 96 cpc , in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1
risarcire il danno a favore della odierna convenuta nella misura di euro 500.000,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di rito, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 14367/2022 R.G.,
[...]
, società di diritto panamense, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda:
[...] 2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, all'esito dell'istruttoria, accertare e dichiarare il vizio del consenso ex art.1427 c.c. dell'atto di compravendita stipulato in data 30
Novembre 2020 per Notaio di Roma Rep.8714, Racc.4584 e conseguentemente Persona_1
dichiararne la nullità con retrocessione del bene in favore di parte attrice relativamente al seguente immobile:
- appartamento posto al piano quarto, costituente l'intero piano, composto di cinque camere ed accessori, confinante con distacchi su Via di Ripetta, cortile, Via Canova, salvo altri;
- l'intero pianerottolo (denominato in catasto 'locale') posto al piano quarto, confinante con vano scala, appartamento sopra citato su tre lati, salvo altri.
L'immobile è censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio 470, n. 31 con i seguenti subalterni:
- sub. 7, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 2, vani 7,5, rendita Lire 2.512.500,00
(l'appartamento); e
- sub. 11 zona censuaria 1, categoria C/2, classe 5, mq. 4 rendita Lire 120.400 (il pianerottolo).
Con ordine al Conservatore di trascrizione ed esonero da responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda, la parte attrice esponeva che aveva conferito procura a due professionisti (avvocato e commercialista) per vendere a , al prezzo di € Controparte_2
1.300.000, il proprio bene immobile sito in Roma, Via di Ripetta n. 66, composto dall'intero piano quarto, con cinque camere e accessori, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 470, n. 31, subalterni 7
e 11 e che la compravendita era stata stipulata con il contratto rogato il 30.11.2020 dal notaio Avv.
(repertorio n. 8714, raccolta n. 4584 – documento n. 1); Persona_2 che, in sede di stipulazione del contratto, il notaio, scelto dall'acquirente, aveva imposto una decurtazione del prezzo, per far conseguire la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo della causa civile definita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 7796/2008, il cui appello era stato respinto con sentenza n. 1508/2016 dalla Corte di Appello di Roma (documenti n.
2 e 3);
che il contratto preliminare di compravendita era stato predisposto unilateralmente dall'acquirente, la quale si era appropriata degli arredi rinvenuti nell'unità immobiliare, compreso un arazzo cinese del valore di € 15.000, e la compravendita era stata conclusa a un prezzo incongruo rispetto al valore di mercato del bene immobile, che era stato versato al rogito, senza alcun riferimento all'esigenza di cancellare la trascrizione di un atto giudiziale, e, in vista di questo adempimento,
l'acquirente aveva trattenuto la somma di € 100.000; 3
che aveva posto in vendita tale bene immobile al prezzo di € 3.490.000 Controparte_2
(documento n. 6) e non le aveva versato la somma di € 100.000, trattenuta presso il notaio rogante, il quale non le aveva comunicato di averla svincolata a favore dell'acquirente; che, proposto ricorso ex art. 287 e segg. c.p.c. circa la suindicata sentenza di primo grado, in data
15.9.2021 l'esponente aveva conseguito dal Tribunale di Roma la pronuncia del provvedimento di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione eseguita il 9.6.2004 (documento n. 5) e, attuato questo adempimento, aveva appreso che l'acquirente non intendeva corrisponderle la somma di €
100.000.
Circa il contratto di compravendita stipulato il 30.11.2020, la parte attrice deduceva “la nullità per vizio del consenso ex art. 1427 c.c.” […] “con riferimento all'effettivo valore dell'appartamento”, situato in Via di Ripetta n. 66, di fronte all'Accademia di Belle Arti, il cui edificio era dotato di ascensore, servente solo il quarto piano, e nelle cui adiacenze era stato aperto “un enorme cantiere per realizzare una nuova struttura alberghiera sotto il marchio 'Bulgari Hotel Roma'”; assumeva che il mancato pagamento del residuo prezzo dell'importo di € 100.000 l'aveva portata a
“concludere che il rogito del 30 Novembre 2020[fosse] affetto da nullità ex art. 1427 c.c. per errore, dolo e vizio del consenso”, aggiungendo che, ottenuta la disponibilità giuridica del bene immobile, avrebbe restituito l'importo riscosso.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 16.9.2022.
si costituiva in giudizio il 3.5.2022 e contestava la fondatezza della Controparte_2
domanda avversaria, di cui invocava il rigetto, chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo adito Tribunale, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare, per i motivi di cui in premessa, improcedibile la domanda giudiziale avversaria;
- in via principale, rigettare, per i motivi di cui in premessa, le pretese avversarie;
- in via riconvenzionale, accertata altresì la temerarietà dell'azione giudiziale avversaria, condannare ex art. 96 cpc , in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1
risarcire il danno a favore della odierna convenuta nella misura di euro 500.000,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di rito, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Eccepita l'improcedibilità della domanda avversaria per omesso svolgimento della procedura prevista dall'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010, avuto riguardo alla materia dei diritti reali, la parte convenuta affermava che il bene immobile era stato compravenduto al prezzo adeguato al suo valore di mercato indicato in € 1.500.000 nell'annuncio di vendita pubblicato a marzo 2020 nel sito internet “L'idealista” (documento n. 2) e coerente con i valori di mercato dei beni immobili nel 4
centro storico di Roma, che nel primo semestre del 2020 avevano raggiunto il valore massimo di €
7.514,00/mq, che moltiplicato per la superficie del bene stesso, pari a mq. 189, equivaleva a €
1.420.146,00.
La parte convenuta aggiungeva che il bene immobile era stato valutato in € 1.506.000 da Revaluta
S.p.a., su incarico di con la relazione estimativa del 24.11.2021, svolta a un anno Parte_2 dalla compravendita e all'esito della “profonda e costosa ristrutturazione” realizzata dall'acquirente, perizia richiesta dall'istituto di credito nell'ambito dell'istruttoria di una richiesta di finanziamento formulata dalla convenuta (documento n. 4); esponeva che aveva offerto il prezzo di € 1.300.000 il 3.11.2020, tramite Parte_3
(documento n. 5), che era di poco inferiore alla richiesta della venditrice, e l'offerta di acquisto era stata accettata in pari data dai suoi procuratori “avvocato Capograssi (legale) e dr. D'Amico
(commercialista), entrambi professionisti” esperti e in grado di valutare l'adeguatezza dell'offerta.
La parte convenuta contestava la sussisteva del dedotto vizio del consenso manifestato per stipulare la compravendita, esponendo che, con la proposta di acquisto del 3.11.2020, aveva CP_2 precisato: “[…] euro 100.000 (centomila/00) verranno tenuti a garanzia dal notaio in Per_1 attesa dell'esito favorevole del Tribunale e con ordinanza di cancellazione depositata in
Conservatoria per l'esecuzione della cancellazione della trascrizione che dovrà avvenire entro il
31.03.2021” (documento n. 5); deduceva che il contenuto delle clausole n. 5 e 10 del contratto di compravendita (documento n. 7) era conforme alla proposta di acquisto immobiliare formulata e accettata il 3.11.2020 e anche al contenuto della bozza dell'atto notarile (documento n. 6), conosciuta dalla controparte una settimana prima del rogito e rimasta esente da alcun rilievo dei suoi procuratori, i quali avevano liberamente e consapevolmente stipulato la compravendita;
esponeva che l'art. 5 della compravendita prevedeva che la venditrice si obbligava ad annotare “la cancellazione, a propria cura e spese nei termini convenuti al successivo art. 10, della trascrizione della domanda giudiziale eseguita a Roma il 9.6.2004 al numero 39512 di formalità a favore dei signori e contro la , avente ad oggetto la Pt_4 Parte_5 Parte_1 Pt_1
dichiarazione di nullità dei rogiti a notaio del 7.8.1998 rep. 2933 e a notaio del Per_3 Per_4
4.12.2001 rep 18268”; aggiungeva che all'art. 10 era stato pattuito che a garanzia di questa obbligazione la venditrice depositava l'assegno circolare di € 100.000 presso il notaio rogante, il quale lo avrebbe consegnato alla medesima venditrice qualora avesse ricevuto “la prova documentale dell'avvenuta cancellazione della trascrizione eseguita a Roma il 9 giugno 2004 al numero 39512 di formalità di cui al precedente articolo 5)” […] “entro e non oltre il termine essenziale del 31.3.2021” (documento n. 7) e questo termine era decorso senza la cancellazione di tale formalità. 5
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la parte convenuta proponeva la domanda risarcitoria, commisurata a €
500.000, assumendo che la società attrice, consapevole dell'inconsistenza della domanda, aveva promosso la causa civile, “chiedendo sinanco la trascrizione della domanda giudiziale” (nota non in atti), al solo fine di recare pregiudizio alla possibilità di trasferire la proprietà del bene immobile suindicato in danno da convenuta.
All'udienza del 16.9.2022, non compariva alcuno per la parte attrice e la convenuta chiedeva la fissazione di ulteriore udienza ai sensi dell'art. 181, comma 2°, c.p.c., e alla successiva udienza del
20.1.2023, partecipava unicamente la parte convenuta ed era fissata l'udienza del 17.1.2025, per la precisazione delle conclusioni, adempimento svolto unicamente dalla parte convenuta con il testo trascritto in epigrafe;
il 17.1.2025 la causa passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190
c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni, nel corso dei quali, a differenza della pate convenuta, la società attrice non elaborava alcuna memoria conclusionale.
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28, emesso in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, reca l'art. 5, rubricato Condizione di procedibilità e rapporti con il processo, i cui commi 1 e 1 bis prevedono:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si
è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 6
1 bis:
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128- bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. Controparte_3
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si
è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”
Nella specie, la domanda proposta dalla parte attrice non attiene ad alcuna materia indicata nell'articolo appena citato, non avendo a oggetto una controversia concernente la sussistenza,
l'estensione oggettiva e soggettiva di alcun diritto reale, mentre riguarda cause di annullamento del contratto di compravendita immobiliare stipulato dalle parti e indicato nell'espositiva che precede ricorrendo i vizi dell'errore, della violenza e del dolo evocati dalla parte attrice mediante il richiamo dell'art. 1427 c.c. in relazione al contratto di compravendita.
Per conseguenza, in via preliminare, si osserva che l'azione esercitata dall'attrice non è soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art.5 D.Lgs.n.28/2010, comma 1 bis, che stabilisce che il preliminare esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande in materia – tra le altre – di “diritti reali”. Si ritiene, infatti, che la disposizione in esame, che pone una limitazione procedimentale all'accesso alla tutela giurisdizionale, sia di stretta interpretazione e che, pertanto, non vada riferita a tutte le azioni volte a ottenere provvedimenti che, in qualche modo, anche indiretto, coinvolgono diritti reali, ma solo a quelle esercitate per tutelare diritti reali. Pertanto, la disposizione non riguarda l'azione proposta nel presente giudizio, che ha 7
fondamento strettamente contrattuale, non verte in materia di diritti reali e riguarda la domanda di annullamento di un contratto di compravendita (cfr. Cass., Sez.
6-2 civ, ordinanza n. 22736 del
2021).
La parte attrice ha rilevato l'annullabilità per errore o dolo ex art. 1437 c.c. della compravendita del bene immobile stipulata con il contratto rogato il 30.11.2020 dal notaio Avv. Persona_2
(repertorio n. 8714, raccolta n. 4584 – documento n. 1).
[...]
L'errore che sarebbe consistito nella determinazione del prezzo di vendita, che si assume inadeguato rispetto al valore di mercato del bene immobile, e il dolo sarebbe consistito nell'asserita imposizione della riduzione di un imprecisato prezzo, al fine di far conseguire all'acquirente la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo della causa civile definita dal
Tribunale di Roma con sentenza n. 7796/2008, il cui appello era stato respinto con sentenza n.
1508/2016 dalla Corte di Appello di Roma (documenti n. 2 e 3).
Tale prospettazione avrebbe costituito un raggiro posto in essere dall'acquirente e dal notaio, indicato dalla medesima, rivelatosi determinante per la stipulazione della compravendita.
La parte attrice ha prodotto la documentazione indicata nell'espositiva che precede, in base alla quale non si desume alcunché circa l'errore o raggiro in cui asserisce di essere incorsa, non potendosi ritenere comparabile il prezzo di cui al contratto con quello indicato nell'annuncio di vendita del bene immobile, pubblicato il 20.2.2022, un anno e mezzo dopo il contratto de quo, a seguito della ristrutturazione dell'unità immobiliare indicata dalla parte convenuta e circa la quale la società attrice non ha formulato alcuna contestazione, non avendo svolto attività difensiva dalla prima udienza al decorso dei termini concessi a norma dell'art. 190 c.p.c.
Va escluso che il controverso e indimostrato errore nell'individuazione del prezzo del bene immobile compravenduto, lamentato dalla parte attrice, possa costituire causa di annullamento del contratto, in considerazione del principio enunciato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'errore del contraente sul valore della cosa che ha formato oggetto del contratto di compravendita, può dar luogo all'azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art 1429 cod civ, quale che sia la sproporzione tra il detto valore ed il prezzo di vendita e non e, quindi, causa di annullamento del contratto.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1230 del 25.5.1962, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 253013-01; conf. Cass.
411/1962; Cass. 1177/1960; Cass. 2315/1957; Cass. 3157/1954) ed è stato chiarito che: “L'errore sul prezzo della prestazione, pattuito dai contraenti, può dare luogo all'azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1428 cod. civ., e non è causa di annullabilità del contratto, qualunque sia l'entità della sproporzione tra le reciproche prestazioni, salvo che non si traduca in un errore su di una qualità essenziale della cosa.” (Cass., 8
Sez. 3 civ., sentenza n. 2635 del 25.3.1996, ivi, Rv. 496562-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
11879 del 7.8.2002).
Passando all'esame dell'altra fattispecie evocata dalla parte attrice quale causa di annullamento della compravendita, ancorché in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda, deve rilevarsi che il dolo contrattuale, quale causa di annullamento del contratto, deve consistere, ai sensi dell'art. 1439 c.c., in comportamenti consistenti in artifici, raggiri e menzogne posti in essere da una parte e idonei a trarre in inganno l'altra parte, inducendola a stipulare un contratto che non avrebbe altrimenti concluso.
Al riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di vizi del consenso: “In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del 'deceptus', avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. In particolare, ricorre il 'dolus malus' solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
14628 del 23.6.2009, ivi, Rv. 608664-01) e ancora: “In tema d'annullamento del contratto, il dolo omissivo, causa d'annullamento del contratto a norma dell'art. 1439 cod. civ., può ravvisarsi solo quando l'inerzia della parte s'inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito;
pertanto, il suo semplice silenzio, limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto. […]” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 5549 del
15.3.2005, ivi, Rv. 579842-01; conf. Cass., Sez.
6-2 civ. ordinanza n. 11009 del 8.5.2018; Cass.,
Sez. 2 civ., ordinanza n. 11605 del 11.4.2002) e inoltre “[…] sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non riceve tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (citata Cass., Sez. 2 civ., sentenza
15.3.2005, n. 5549).
Orbene, nella fattispecie in esame, la parte attrice non ha allegato, né l'onere di provare i fatti affermati, posti a sostegno della loro domanda processuale di annullamento del contratto di compravendita immobiliare. 9
Considerata la suesposta documentazione prodotta dalla parte convenuta, attestante la formulazione della proposta d'acquisto e le comunicazioni scritte intercorse tra le parti, recanti pattuizioni contenute nella compravendita (documenti n. 5, 6 e 7), non risultano provati i raggiri con cui si sarebbe concretizzato il dolo commissivo affermato a carico della parte attrice, la quale, infatti, non ha allegato alcun documento, concernente le esperite trattative precontrattuali, da cui possa dedursi l'asserita induzione in inganno circa il deposito della somma di € 100.000 presso il notaio rogante in attesa della cancellazione della trascrizione di un atto di citazione.
In conclusione, la domanda di parte attrice va respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, a norma dell'art. 93 c.p.c., sono liquidate come in dispositivo a favore dell'Avv. Paolo Rossi, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione dell'attività difensiva svolta.
Non sussistono i presupposti per la condanna della società attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per una condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di alcuna inerente allegazione e prova da parte dell'istante e va considerato il principio secondo cui:
“La liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia “dell'an” sia del “quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.' (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1200 del 6.2.1998, ivi Rv. 512281; conf. Cass. sentenze n.
3941/2002; n. 18169/2004; n. 15964/2009), inoltre: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 21570 del 30.11.2012, ivi, Rv.
624393; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27534 del 30.12.2014) e infine: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.” (Cass. 6 – 2, ordinanza n. 3003 del 11.2.2014, ivi Rv.
629613); “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
21798 del 27.10.2015, ivi, Rv. 637545-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 691 del 18.1.2012; 10
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7620 del 26.3.2013; Cass., Sez. Un. Civ., ordinanza n. 7583 del
20.4.2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 14367-2002 Controparte_2
R.G., e, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., condanna la società attrice, in persona del legale rappresentante,
a rifondere all'Avv. Paolo Rossi le spese processuali, liquidate in € 9.882,00 (3.544 fase di studio,
2.338 fase introduttiva, 4.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 28.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con sede in Road Town, Wickham's Cay, Tortola BVI, Parte_1
Repubblica di Panama, Registrata il 26.2.2009 presso il Pubblico Registro al foglio n. 653225, codice fiscale italiano in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Controparte_1
(Avv. Sergio Capograssi) ATTRICE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2 C.F._1
(Avv. Paolo Rossi) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.1.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per la parte attrice: conclusioni non precisate
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo adito Tribunale, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare, per i motivi di cui in premessa, improcedibile la domanda giudiziale avversaria;
- in via principale, rigettare, per i motivi di cui in premessa, le pretese avversarie;
- in via riconvenzionale, accertata altresì la temerarietà dell'azione giudiziale avversaria, condannare ex art. 96 cpc , in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1
risarcire il danno a favore della odierna convenuta nella misura di euro 500.000,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di rito, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 14367/2022 R.G.,
[...]
, società di diritto panamense, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda:
[...] 2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, all'esito dell'istruttoria, accertare e dichiarare il vizio del consenso ex art.1427 c.c. dell'atto di compravendita stipulato in data 30
Novembre 2020 per Notaio di Roma Rep.8714, Racc.4584 e conseguentemente Persona_1
dichiararne la nullità con retrocessione del bene in favore di parte attrice relativamente al seguente immobile:
- appartamento posto al piano quarto, costituente l'intero piano, composto di cinque camere ed accessori, confinante con distacchi su Via di Ripetta, cortile, Via Canova, salvo altri;
- l'intero pianerottolo (denominato in catasto 'locale') posto al piano quarto, confinante con vano scala, appartamento sopra citato su tre lati, salvo altri.
L'immobile è censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio 470, n. 31 con i seguenti subalterni:
- sub. 7, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 2, vani 7,5, rendita Lire 2.512.500,00
(l'appartamento); e
- sub. 11 zona censuaria 1, categoria C/2, classe 5, mq. 4 rendita Lire 120.400 (il pianerottolo).
Con ordine al Conservatore di trascrizione ed esonero da responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda, la parte attrice esponeva che aveva conferito procura a due professionisti (avvocato e commercialista) per vendere a , al prezzo di € Controparte_2
1.300.000, il proprio bene immobile sito in Roma, Via di Ripetta n. 66, composto dall'intero piano quarto, con cinque camere e accessori, censito al N.C.E.U. di Roma al foglio 470, n. 31, subalterni 7
e 11 e che la compravendita era stata stipulata con il contratto rogato il 30.11.2020 dal notaio Avv.
(repertorio n. 8714, raccolta n. 4584 – documento n. 1); Persona_2 che, in sede di stipulazione del contratto, il notaio, scelto dall'acquirente, aveva imposto una decurtazione del prezzo, per far conseguire la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo della causa civile definita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 7796/2008, il cui appello era stato respinto con sentenza n. 1508/2016 dalla Corte di Appello di Roma (documenti n.
2 e 3);
che il contratto preliminare di compravendita era stato predisposto unilateralmente dall'acquirente, la quale si era appropriata degli arredi rinvenuti nell'unità immobiliare, compreso un arazzo cinese del valore di € 15.000, e la compravendita era stata conclusa a un prezzo incongruo rispetto al valore di mercato del bene immobile, che era stato versato al rogito, senza alcun riferimento all'esigenza di cancellare la trascrizione di un atto giudiziale, e, in vista di questo adempimento,
l'acquirente aveva trattenuto la somma di € 100.000; 3
che aveva posto in vendita tale bene immobile al prezzo di € 3.490.000 Controparte_2
(documento n. 6) e non le aveva versato la somma di € 100.000, trattenuta presso il notaio rogante, il quale non le aveva comunicato di averla svincolata a favore dell'acquirente; che, proposto ricorso ex art. 287 e segg. c.p.c. circa la suindicata sentenza di primo grado, in data
15.9.2021 l'esponente aveva conseguito dal Tribunale di Roma la pronuncia del provvedimento di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione eseguita il 9.6.2004 (documento n. 5) e, attuato questo adempimento, aveva appreso che l'acquirente non intendeva corrisponderle la somma di €
100.000.
Circa il contratto di compravendita stipulato il 30.11.2020, la parte attrice deduceva “la nullità per vizio del consenso ex art. 1427 c.c.” […] “con riferimento all'effettivo valore dell'appartamento”, situato in Via di Ripetta n. 66, di fronte all'Accademia di Belle Arti, il cui edificio era dotato di ascensore, servente solo il quarto piano, e nelle cui adiacenze era stato aperto “un enorme cantiere per realizzare una nuova struttura alberghiera sotto il marchio 'Bulgari Hotel Roma'”; assumeva che il mancato pagamento del residuo prezzo dell'importo di € 100.000 l'aveva portata a
“concludere che il rogito del 30 Novembre 2020[fosse] affetto da nullità ex art. 1427 c.c. per errore, dolo e vizio del consenso”, aggiungendo che, ottenuta la disponibilità giuridica del bene immobile, avrebbe restituito l'importo riscosso.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 16.9.2022.
si costituiva in giudizio il 3.5.2022 e contestava la fondatezza della Controparte_2
domanda avversaria, di cui invocava il rigetto, chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo adito Tribunale, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare, per i motivi di cui in premessa, improcedibile la domanda giudiziale avversaria;
- in via principale, rigettare, per i motivi di cui in premessa, le pretese avversarie;
- in via riconvenzionale, accertata altresì la temerarietà dell'azione giudiziale avversaria, condannare ex art. 96 cpc , in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1
risarcire il danno a favore della odierna convenuta nella misura di euro 500.000,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di rito, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Eccepita l'improcedibilità della domanda avversaria per omesso svolgimento della procedura prevista dall'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010, avuto riguardo alla materia dei diritti reali, la parte convenuta affermava che il bene immobile era stato compravenduto al prezzo adeguato al suo valore di mercato indicato in € 1.500.000 nell'annuncio di vendita pubblicato a marzo 2020 nel sito internet “L'idealista” (documento n. 2) e coerente con i valori di mercato dei beni immobili nel 4
centro storico di Roma, che nel primo semestre del 2020 avevano raggiunto il valore massimo di €
7.514,00/mq, che moltiplicato per la superficie del bene stesso, pari a mq. 189, equivaleva a €
1.420.146,00.
La parte convenuta aggiungeva che il bene immobile era stato valutato in € 1.506.000 da Revaluta
S.p.a., su incarico di con la relazione estimativa del 24.11.2021, svolta a un anno Parte_2 dalla compravendita e all'esito della “profonda e costosa ristrutturazione” realizzata dall'acquirente, perizia richiesta dall'istituto di credito nell'ambito dell'istruttoria di una richiesta di finanziamento formulata dalla convenuta (documento n. 4); esponeva che aveva offerto il prezzo di € 1.300.000 il 3.11.2020, tramite Parte_3
(documento n. 5), che era di poco inferiore alla richiesta della venditrice, e l'offerta di acquisto era stata accettata in pari data dai suoi procuratori “avvocato Capograssi (legale) e dr. D'Amico
(commercialista), entrambi professionisti” esperti e in grado di valutare l'adeguatezza dell'offerta.
La parte convenuta contestava la sussisteva del dedotto vizio del consenso manifestato per stipulare la compravendita, esponendo che, con la proposta di acquisto del 3.11.2020, aveva CP_2 precisato: “[…] euro 100.000 (centomila/00) verranno tenuti a garanzia dal notaio in Per_1 attesa dell'esito favorevole del Tribunale e con ordinanza di cancellazione depositata in
Conservatoria per l'esecuzione della cancellazione della trascrizione che dovrà avvenire entro il
31.03.2021” (documento n. 5); deduceva che il contenuto delle clausole n. 5 e 10 del contratto di compravendita (documento n. 7) era conforme alla proposta di acquisto immobiliare formulata e accettata il 3.11.2020 e anche al contenuto della bozza dell'atto notarile (documento n. 6), conosciuta dalla controparte una settimana prima del rogito e rimasta esente da alcun rilievo dei suoi procuratori, i quali avevano liberamente e consapevolmente stipulato la compravendita;
esponeva che l'art. 5 della compravendita prevedeva che la venditrice si obbligava ad annotare “la cancellazione, a propria cura e spese nei termini convenuti al successivo art. 10, della trascrizione della domanda giudiziale eseguita a Roma il 9.6.2004 al numero 39512 di formalità a favore dei signori e contro la , avente ad oggetto la Pt_4 Parte_5 Parte_1 Pt_1
dichiarazione di nullità dei rogiti a notaio del 7.8.1998 rep. 2933 e a notaio del Per_3 Per_4
4.12.2001 rep 18268”; aggiungeva che all'art. 10 era stato pattuito che a garanzia di questa obbligazione la venditrice depositava l'assegno circolare di € 100.000 presso il notaio rogante, il quale lo avrebbe consegnato alla medesima venditrice qualora avesse ricevuto “la prova documentale dell'avvenuta cancellazione della trascrizione eseguita a Roma il 9 giugno 2004 al numero 39512 di formalità di cui al precedente articolo 5)” […] “entro e non oltre il termine essenziale del 31.3.2021” (documento n. 7) e questo termine era decorso senza la cancellazione di tale formalità. 5
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la parte convenuta proponeva la domanda risarcitoria, commisurata a €
500.000, assumendo che la società attrice, consapevole dell'inconsistenza della domanda, aveva promosso la causa civile, “chiedendo sinanco la trascrizione della domanda giudiziale” (nota non in atti), al solo fine di recare pregiudizio alla possibilità di trasferire la proprietà del bene immobile suindicato in danno da convenuta.
All'udienza del 16.9.2022, non compariva alcuno per la parte attrice e la convenuta chiedeva la fissazione di ulteriore udienza ai sensi dell'art. 181, comma 2°, c.p.c., e alla successiva udienza del
20.1.2023, partecipava unicamente la parte convenuta ed era fissata l'udienza del 17.1.2025, per la precisazione delle conclusioni, adempimento svolto unicamente dalla parte convenuta con il testo trascritto in epigrafe;
il 17.1.2025 la causa passava in decisione, con i termini previsti dall'art. 190
c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni, nel corso dei quali, a differenza della pate convenuta, la società attrice non elaborava alcuna memoria conclusionale.
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28, emesso in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, reca l'art. 5, rubricato Condizione di procedibilità e rapporti con il processo, i cui commi 1 e 1 bis prevedono:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si
è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 6
1 bis:
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128- bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. Controparte_3
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si
è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”
Nella specie, la domanda proposta dalla parte attrice non attiene ad alcuna materia indicata nell'articolo appena citato, non avendo a oggetto una controversia concernente la sussistenza,
l'estensione oggettiva e soggettiva di alcun diritto reale, mentre riguarda cause di annullamento del contratto di compravendita immobiliare stipulato dalle parti e indicato nell'espositiva che precede ricorrendo i vizi dell'errore, della violenza e del dolo evocati dalla parte attrice mediante il richiamo dell'art. 1427 c.c. in relazione al contratto di compravendita.
Per conseguenza, in via preliminare, si osserva che l'azione esercitata dall'attrice non è soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art.5 D.Lgs.n.28/2010, comma 1 bis, che stabilisce che il preliminare esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande in materia – tra le altre – di “diritti reali”. Si ritiene, infatti, che la disposizione in esame, che pone una limitazione procedimentale all'accesso alla tutela giurisdizionale, sia di stretta interpretazione e che, pertanto, non vada riferita a tutte le azioni volte a ottenere provvedimenti che, in qualche modo, anche indiretto, coinvolgono diritti reali, ma solo a quelle esercitate per tutelare diritti reali. Pertanto, la disposizione non riguarda l'azione proposta nel presente giudizio, che ha 7
fondamento strettamente contrattuale, non verte in materia di diritti reali e riguarda la domanda di annullamento di un contratto di compravendita (cfr. Cass., Sez.
6-2 civ, ordinanza n. 22736 del
2021).
La parte attrice ha rilevato l'annullabilità per errore o dolo ex art. 1437 c.c. della compravendita del bene immobile stipulata con il contratto rogato il 30.11.2020 dal notaio Avv. Persona_2
(repertorio n. 8714, raccolta n. 4584 – documento n. 1).
[...]
L'errore che sarebbe consistito nella determinazione del prezzo di vendita, che si assume inadeguato rispetto al valore di mercato del bene immobile, e il dolo sarebbe consistito nell'asserita imposizione della riduzione di un imprecisato prezzo, al fine di far conseguire all'acquirente la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo della causa civile definita dal
Tribunale di Roma con sentenza n. 7796/2008, il cui appello era stato respinto con sentenza n.
1508/2016 dalla Corte di Appello di Roma (documenti n. 2 e 3).
Tale prospettazione avrebbe costituito un raggiro posto in essere dall'acquirente e dal notaio, indicato dalla medesima, rivelatosi determinante per la stipulazione della compravendita.
La parte attrice ha prodotto la documentazione indicata nell'espositiva che precede, in base alla quale non si desume alcunché circa l'errore o raggiro in cui asserisce di essere incorsa, non potendosi ritenere comparabile il prezzo di cui al contratto con quello indicato nell'annuncio di vendita del bene immobile, pubblicato il 20.2.2022, un anno e mezzo dopo il contratto de quo, a seguito della ristrutturazione dell'unità immobiliare indicata dalla parte convenuta e circa la quale la società attrice non ha formulato alcuna contestazione, non avendo svolto attività difensiva dalla prima udienza al decorso dei termini concessi a norma dell'art. 190 c.p.c.
Va escluso che il controverso e indimostrato errore nell'individuazione del prezzo del bene immobile compravenduto, lamentato dalla parte attrice, possa costituire causa di annullamento del contratto, in considerazione del principio enunciato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'errore del contraente sul valore della cosa che ha formato oggetto del contratto di compravendita, può dar luogo all'azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art 1429 cod civ, quale che sia la sproporzione tra il detto valore ed il prezzo di vendita e non e, quindi, causa di annullamento del contratto.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1230 del 25.5.1962, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 253013-01; conf. Cass.
411/1962; Cass. 1177/1960; Cass. 2315/1957; Cass. 3157/1954) ed è stato chiarito che: “L'errore sul prezzo della prestazione, pattuito dai contraenti, può dare luogo all'azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1428 cod. civ., e non è causa di annullabilità del contratto, qualunque sia l'entità della sproporzione tra le reciproche prestazioni, salvo che non si traduca in un errore su di una qualità essenziale della cosa.” (Cass., 8
Sez. 3 civ., sentenza n. 2635 del 25.3.1996, ivi, Rv. 496562-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
11879 del 7.8.2002).
Passando all'esame dell'altra fattispecie evocata dalla parte attrice quale causa di annullamento della compravendita, ancorché in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda, deve rilevarsi che il dolo contrattuale, quale causa di annullamento del contratto, deve consistere, ai sensi dell'art. 1439 c.c., in comportamenti consistenti in artifici, raggiri e menzogne posti in essere da una parte e idonei a trarre in inganno l'altra parte, inducendola a stipulare un contratto che non avrebbe altrimenti concluso.
Al riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di vizi del consenso: “In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del 'deceptus', avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. In particolare, ricorre il 'dolus malus' solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
14628 del 23.6.2009, ivi, Rv. 608664-01) e ancora: “In tema d'annullamento del contratto, il dolo omissivo, causa d'annullamento del contratto a norma dell'art. 1439 cod. civ., può ravvisarsi solo quando l'inerzia della parte s'inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito;
pertanto, il suo semplice silenzio, limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto. […]” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 5549 del
15.3.2005, ivi, Rv. 579842-01; conf. Cass., Sez.
6-2 civ. ordinanza n. 11009 del 8.5.2018; Cass.,
Sez. 2 civ., ordinanza n. 11605 del 11.4.2002) e inoltre “[…] sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non riceve tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (citata Cass., Sez. 2 civ., sentenza
15.3.2005, n. 5549).
Orbene, nella fattispecie in esame, la parte attrice non ha allegato, né l'onere di provare i fatti affermati, posti a sostegno della loro domanda processuale di annullamento del contratto di compravendita immobiliare. 9
Considerata la suesposta documentazione prodotta dalla parte convenuta, attestante la formulazione della proposta d'acquisto e le comunicazioni scritte intercorse tra le parti, recanti pattuizioni contenute nella compravendita (documenti n. 5, 6 e 7), non risultano provati i raggiri con cui si sarebbe concretizzato il dolo commissivo affermato a carico della parte attrice, la quale, infatti, non ha allegato alcun documento, concernente le esperite trattative precontrattuali, da cui possa dedursi l'asserita induzione in inganno circa il deposito della somma di € 100.000 presso il notaio rogante in attesa della cancellazione della trascrizione di un atto di citazione.
In conclusione, la domanda di parte attrice va respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, a norma dell'art. 93 c.p.c., sono liquidate come in dispositivo a favore dell'Avv. Paolo Rossi, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione dell'attività difensiva svolta.
Non sussistono i presupposti per la condanna della società attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per una condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di alcuna inerente allegazione e prova da parte dell'istante e va considerato il principio secondo cui:
“La liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia “dell'an” sia del “quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.' (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1200 del 6.2.1998, ivi Rv. 512281; conf. Cass. sentenze n.
3941/2002; n. 18169/2004; n. 15964/2009), inoltre: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 21570 del 30.11.2012, ivi, Rv.
624393; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27534 del 30.12.2014) e infine: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.” (Cass. 6 – 2, ordinanza n. 3003 del 11.2.2014, ivi Rv.
629613); “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
21798 del 27.10.2015, ivi, Rv. 637545-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 691 del 18.1.2012; 10
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7620 del 26.3.2013; Cass., Sez. Un. Civ., ordinanza n. 7583 del
20.4.2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 14367-2002 Controparte_2
R.G., e, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., condanna la società attrice, in persona del legale rappresentante,
a rifondere all'Avv. Paolo Rossi le spese processuali, liquidate in € 9.882,00 (3.544 fase di studio,
2.338 fase introduttiva, 4.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 28.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano