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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/09/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7677 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023
promosso da:
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
02/07/1977, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. DEIANA CARMEN, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
26/12/1991 e , nato in [...] il [...], autorizzandoli a vivere Controparte_1 separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi ogni variazione di residenza;
2) affidare ad entrambi i genitori i figli minori e , i quali dovranno continuare a ricevere Per_1 Per_2 da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3) disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
4) dare atto che le parti concordano che venga indicato quale luogo di residenza dei due minori quello della madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale, sita in Villacidro, via Nazionale n.176, e che il padre, salvo diverso accordo in virtù degli impegni lavorativi e degli impegni dei minori scolastici ed extra scolastici, potrà vederli e tenerli con sé due /tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 15 alle ore 20,30 (21,30 nel periodo estivo) dopo la cena e a week- end alternati dal sabato dalle ore 15,00 sino della domenica alle ore 20,30 (21,30 nel periodo estivo) dopo la cena;
durante il periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio e in occasione delle festività pasquali, alternativamente, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; 5) dare atto che le parti concordano che i vari aiuti di natura economica, quali la pensione di invalidità e qualunque altro sussidio, indennità, bonus di cui gode e/o potrà godere la piccola anche in ragione della sua Per_1 grave patologia vengano percepiti e gestiti dalla madre;
6) dare atto che le parti hanno concordato che il sig. versi mensilmente in favore della Controparte_1 sig.ra un contributo per il mantenimento dei minori figli di € 200,00 (€ Parte_1
100,00 per ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% per ciascun genitore (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive);
7) le parti concordano che l'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito nella misura del
100% in favore della sig.ra in ragione della rinuncia del sig. ; Parte_1 Controparte_1
8) dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento;
9) spese di giudizio interamente compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da
[...]
in data 22/11/2023 e regolare costituzione del convenuto in data 25.03.2024, Parte_1
assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 22.11.2024,
svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è
stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1 ROMANIA il 26/12/1991 e nato a [...] Controparte_1
il 02/07/1977, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 21, parte II, serie C, anno 2019 - Comune di SAN GAVINO
MONREALE);
Sull'accordo delle parti:
2) affida ad entrambi i genitori i figli minori (nata a [...]-Germania, il 26.06.2018) Per_1
e (nato a [...] il [...]), i quali dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, Per_3
educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3) i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
4) i minori rimarranno collocati presso la madre alla quale deve, pertanto, essere assegnata la casa coniugale, sita in Villacidro, via Nazionale n.176;
5) dispone che il padre, salvo diverso accordo in virtù degli impegni lavorativi e degli impegni dei minori scolastici ed extra scolastici, potrà vedere e tenere con sé i minori due /tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 15 alle ore 20,30 (21,30 nel periodo estivo)
dopo la cena e a week-end alternati dal sabato dalle ore 15,00 sino della domenica alle ore 20,30
(21,30 nel periodo estivo) dopo la cena;
durante il periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio e in occasione delle festività pasquali, alternativamente, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; 5) dà atto che le parti concordano che i vari aiuti di natura economica, quali la pensione di invalidità
e qualunque altro sussidio, indennità, bonus di cui gode e/o potrà godere la piccola anche in Per_1
ragione della sua grave patologia saranno percepiti e gestiti dalla madre;
6) dispone a carico di l'obbligo di versare mensilmente, in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
, un contributo per il mantenimento dei minori figli di € 200,00 (€ 100,00 per Parte_1
ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% per ciascun genitore (mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche e sportive);
7) le parti concordano che l'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito nella misura del
100% in favore della sig.ra in ragione della rinuncia del sig. ; Parte_1 Controparte_1
8) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento;
9) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Mario Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7677 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023
promosso da:
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
02/07/1977, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. DEIANA CARMEN, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
26/12/1991 e , nato in [...] il [...], autorizzandoli a vivere Controparte_1 separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi ogni variazione di residenza;
2) affidare ad entrambi i genitori i figli minori e , i quali dovranno continuare a ricevere Per_1 Per_2 da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3) disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
4) dare atto che le parti concordano che venga indicato quale luogo di residenza dei due minori quello della madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale, sita in Villacidro, via Nazionale n.176, e che il padre, salvo diverso accordo in virtù degli impegni lavorativi e degli impegni dei minori scolastici ed extra scolastici, potrà vederli e tenerli con sé due /tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 15 alle ore 20,30 (21,30 nel periodo estivo) dopo la cena e a week- end alternati dal sabato dalle ore 15,00 sino della domenica alle ore 20,30 (21,30 nel periodo estivo) dopo la cena;
durante il periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio e in occasione delle festività pasquali, alternativamente, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; 5) dare atto che le parti concordano che i vari aiuti di natura economica, quali la pensione di invalidità e qualunque altro sussidio, indennità, bonus di cui gode e/o potrà godere la piccola anche in ragione della sua Per_1 grave patologia vengano percepiti e gestiti dalla madre;
6) dare atto che le parti hanno concordato che il sig. versi mensilmente in favore della Controparte_1 sig.ra un contributo per il mantenimento dei minori figli di € 200,00 (€ Parte_1
100,00 per ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% per ciascun genitore (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive);
7) le parti concordano che l'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito nella misura del
100% in favore della sig.ra in ragione della rinuncia del sig. ; Parte_1 Controparte_1
8) dare atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento;
9) spese di giudizio interamente compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da
[...]
in data 22/11/2023 e regolare costituzione del convenuto in data 25.03.2024, Parte_1
assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 22.11.2024,
svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è
stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1 ROMANIA il 26/12/1991 e nato a [...] Controparte_1
il 02/07/1977, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 21, parte II, serie C, anno 2019 - Comune di SAN GAVINO
MONREALE);
Sull'accordo delle parti:
2) affida ad entrambi i genitori i figli minori (nata a [...]-Germania, il 26.06.2018) Per_1
e (nato a [...] il [...]), i quali dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, Per_3
educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3) i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
4) i minori rimarranno collocati presso la madre alla quale deve, pertanto, essere assegnata la casa coniugale, sita in Villacidro, via Nazionale n.176;
5) dispone che il padre, salvo diverso accordo in virtù degli impegni lavorativi e degli impegni dei minori scolastici ed extra scolastici, potrà vedere e tenere con sé i minori due /tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 15 alle ore 20,30 (21,30 nel periodo estivo)
dopo la cena e a week-end alternati dal sabato dalle ore 15,00 sino della domenica alle ore 20,30
(21,30 nel periodo estivo) dopo la cena;
durante il periodo estivo per quindici giorni anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio e in occasione delle festività pasquali, alternativamente, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; 5) dà atto che le parti concordano che i vari aiuti di natura economica, quali la pensione di invalidità
e qualunque altro sussidio, indennità, bonus di cui gode e/o potrà godere la piccola anche in Per_1
ragione della sua grave patologia saranno percepiti e gestiti dalla madre;
6) dispone a carico di l'obbligo di versare mensilmente, in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
, un contributo per il mantenimento dei minori figli di € 200,00 (€ 100,00 per Parte_1
ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% per ciascun genitore (mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche e sportive);
7) le parti concordano che l'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito nella misura del
100% in favore della sig.ra in ragione della rinuncia del sig. ; Parte_1 Controparte_1
8) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento;
9) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Mario Farina