Articolo 32 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 31Articolo 33
Versione
9 gennaio 1963
Art. 32.
Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota, annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963