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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11702/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004608439000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21726/2025 depositato il 1 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Per tutti questi motivi il ricorrente, come sopra dom.to rappr.to e difeso, C H I E D E All'Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO NAPOLI adita, ciascuno per quanto di propria competenza, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 31/12/1992 nr. 546, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto,
“fumus boni iuris”, di cui in narrativa, voglia compiacersi dichiarare:
1. Nel merito 1.1 accogliere la domanda e dichiarare l'illegittimità e la nullità, delle cartelle di pagamento impugnate nonché dei ruoli nelle stesse incorporati perché carenti di motivazione, per la giuridica inesistenza delle notifiche e comunque per il mancato rispetto dei termini della decadenza e/o della prescrizione intervenuti ancora prima della loro formazione e/o emissione;
1.2 … e per l'effetto condannare la regione Campania in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Ufficio resistente Agenzia Entrate RI Tanto premesso si
CONCLUDE voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio;
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della Agenzia Delle Entrate – RI e della Regione Campania, la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120250004608439000 esponendo che:
• In data 03/04/2025 veniva notificata la cartella di pagamento di cui all'oggetto riferita a bolli del 2019;
• Che non è stata fornita la prova della legittimazione del ricorrente in merito alla richiesta economica di cui alla cartella;
• Che giammai l'ente ha notificato – o quantomeno ha eseguito notifiche non illegittime e/o nulle e/o inesistenti – all'odierno ricorrente in merito alle pretese di cui alla predetta cartella Che in ogni caso le stesse sono da intendere prescritte per l'inutile decorso del termine essenziale in quanto trattasi di cartella di pagamento per una Tassa Automobilistica del 2019 inesorabilmente prescritta nel 2023;
Che in ogni caso dalla comunicazione stessa di preavviso si desume in ogni caso che la pretesa è prescritta in quanto l'ultimo avviso sarebbe stato notificato oltre i termini di prescrizione;
La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Benché ritualmente citata via Pec non si costituiva in giudizio la Regione Campania.
Si costituiva ritualmente la Agenzia Entrate RI che chiedeva:
3 · Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio;
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni
4 dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica.
A fronte della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere degli uffici ADER e Regione Campania interessati a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, esibire e depositare l'atto prodromico con il quale è stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata cartella di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'Agenzia della RI, costituita nel corso del presente procedimento tributario, avendo esibito esclusivamente la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
Benché ritualmente citata via Pec non si costituiva in giudizio la Regione Campania. Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita
5 al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto del fatto che il contribuente benefica della prescrizione del tributo originariamente dovuto, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato.
Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 5 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11702/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250004608439000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21726/2025 depositato il 1 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Per tutti questi motivi il ricorrente, come sopra dom.to rappr.to e difeso, C H I E D E All'Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO NAPOLI adita, ciascuno per quanto di propria competenza, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 31/12/1992 nr. 546, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto,
“fumus boni iuris”, di cui in narrativa, voglia compiacersi dichiarare:
1. Nel merito 1.1 accogliere la domanda e dichiarare l'illegittimità e la nullità, delle cartelle di pagamento impugnate nonché dei ruoli nelle stesse incorporati perché carenti di motivazione, per la giuridica inesistenza delle notifiche e comunque per il mancato rispetto dei termini della decadenza e/o della prescrizione intervenuti ancora prima della loro formazione e/o emissione;
1.2 … e per l'effetto condannare la regione Campania in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Ufficio resistente Agenzia Entrate RI Tanto premesso si
CONCLUDE voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio;
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della Agenzia Delle Entrate – RI e della Regione Campania, la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120250004608439000 esponendo che:
• In data 03/04/2025 veniva notificata la cartella di pagamento di cui all'oggetto riferita a bolli del 2019;
• Che non è stata fornita la prova della legittimazione del ricorrente in merito alla richiesta economica di cui alla cartella;
• Che giammai l'ente ha notificato – o quantomeno ha eseguito notifiche non illegittime e/o nulle e/o inesistenti – all'odierno ricorrente in merito alle pretese di cui alla predetta cartella Che in ogni caso le stesse sono da intendere prescritte per l'inutile decorso del termine essenziale in quanto trattasi di cartella di pagamento per una Tassa Automobilistica del 2019 inesorabilmente prescritta nel 2023;
Che in ogni caso dalla comunicazione stessa di preavviso si desume in ogni caso che la pretesa è prescritta in quanto l'ultimo avviso sarebbe stato notificato oltre i termini di prescrizione;
La parte ricorrente dichiarava di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Benché ritualmente citata via Pec non si costituiva in giudizio la Regione Campania.
Si costituiva ritualmente la Agenzia Entrate RI che chiedeva:
3 · Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore REGIONE CAMPANIA, ritualmente vocato in giudizio;
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Nel merito, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni
4 dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
L'atto impugnato, pertanto, contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sussiste la legittimazione dell'ente impositore, peraltro, alternativa o concorrente con quella del convenuto concessionario per la riscossione.
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento per vizi propri o degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore qualora ritenga che i vizi dedotti in giudizio dal contribuente siano tali da coinvolgere anche l'ente creditore (Cass. n. 1532 del 2012; Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007).
A fronte dell'eccezione di omessa notifica della cartella e/o dell'intimazione di pagamento, sono gli enti impositori o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica.
A fronte della espressa contestazione sollevata dalla parte ricorrente, costituiva, pertanto, precipuo onere degli uffici ADER e Regione Campania interessati a provare l'esistenza e la rituale notifica dell'avviso di accertamento, esibire e depositare l'atto prodromico con il quale è stata accertata l'obbligazione tributaria posta a fondamento della gravata cartella di pagamento.
Tale prova non risulta, viceversa, fornita dall'Agenzia della RI, costituita nel corso del presente procedimento tributario, avendo esibito esclusivamente la copia di un estratto di ruolo che fa riferimento agli adempimenti di notifica degli atti presupposti mai prodotti in giudizio.
Benché ritualmente citata via Pec non si costituiva in giudizio la Regione Campania. Non risultando, pertanto, comprovata, la valida notificazione del prodromico avviso di accertamento, la cartella impugnata deve ritenersi il primo atto con il quale la pretesa riferita
5 al mancato pagamento bollo auto è stata esercitata;
pertanto rispetto ad essi si riscontra essere maturata, l'eccepita prescrizione o decadenza (nella fattispecie triennale).
L'accoglimento della predetta doglianza esime dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Riguardo al regime delle spese, tenuto conto del fatto che il contribuente benefica della prescrizione del tributo originariamente dovuto, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato.
Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 5 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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