Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3505/2024, avente per oggetto “separazione consensuale”,
promossa da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Manuela Orgiu presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 13/01/2025, di seguito riportate:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinandone all'ufficiale Parte_1 Parte_2
di Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, e autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
Per_ 2. Disporre che i minori e restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_2
abbiano collocazione prevalente presso la madre, della quale seguiranno la residenza. Le decisioni più
importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
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l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori anche tutti i giorni, sempre tenuto conto primariamente degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori e previo accordo con l'altro genitore,
mediante contatto anche telefonico.
4. In difetto di accordo rispetto a quanto pattuito al punto che precede, a garanzia della continuità della relazione parentale, disporre che i minori possano vedere e stare con il padre:
a) durante il periodo scolastico, la prima e la terza settimana nei giorni del lunedì, del mercoledì e del venerdì [dall'uscita di scuola/campo estivo fino alle ore 20.30, e, vigente l'ora legale fino alle 21.30 (in ogni caso, cena inclusa)] mentre la seconda e la quarta settimana nei giorni del martedì e del giovedì (stesso orario) e poi dal sabato (dalle ore 10:30 o dall'uscita di scuola/campo estivo) fino alla domenica sera fino alle 21.00, con pernottamento presso il padre.
b) Durante il periodo extra-scolastico ed estivo, ferma la regolamentazione dei giorni sopra descritta, dalle ore 9:30 alle ore 19:00, in modo che i minori possano trascorrere il pranzo con il padre e la cena con la madre.
c) Durante le ferie estive dei genitori e comunque nel periodo ricompreso tra il giorno seguente alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno scolastico successivo, i minori potranno stare con il padre almeno una settimana consecutiva a giugno, almeno una settimana di vacanza a luglio e almeno due settimane anche non consecutive ad agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Durante tali periodi saranno garantiti costanti e giornalieri contatti telefonici e in videochiamata tra i minori e l'altro genitore.
d) In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze familiari e lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti più confacenti alle esigenze dei minori.
pagina 2 di 4 e) Durante le vacanze natalizie (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione
Per_ delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni scolastiche e trascorreranno le Per_2
vacanze di Natale e quelle di capodanno, secondo il criterio dell'alternanza, fatto salvo naturalmente ogni diverso accordo tra i genitori. In relazione alle festività pasquali (intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni), i minori trascorreranno le giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, a partire dal primo anno,
con il padre;
sempre fatte salve diverse intese il compleanno dei bambini dovrà essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1°
maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre.
f) I minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma e nel giorno del suo compleanno, così
come staranno con il padre il giorno della festa del papà e nel giorno del suo compleanno.
g) Il sig. nei giorni in cui eserciterà il diritto di visita si occuperà di accompagnare i minori figli ad Pt_2
eventuali impegni sportivi, ludici, religiosi e sociali.
5. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico,
malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardino i medesimi.
6. Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza dei figli secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il sig. Pt_2
contribuisca al mantenimento dei minori versando entro il giorno venti del mese, l'importo mensile di €
400,00, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7. Disporre che i signori e contribuiscano, nella misura del 50 % ciascuno, al pagamento delle Pt_1 Pt_2
spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per i figli, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017, ivi comprese quelle del servizio baby sitting qualora necessarie.
8. Disporre che l'assegno unico universale (euro 417,60), così come ogni altra provvidenza erogata nell'interesse dei figli, venga percepito nella misura del 100% dalla signora . Pt_1
pagina 3 di 4 9. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del
13/01/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO(SS) alle trascrizioni di legge (v.
registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO (SS) Atto N. 23, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno
2011).
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di
Trattazione scritta del 13/01/2025 come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari oggi 18.02.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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