Sentenza 15 luglio 2016
Massime • 1
Non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell'opzione dell'ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico. (In applicazione del principio, la Corte ha accolto la richiesta di ricusazione dei periti, in quanto componenti del comitato scientifico dell'associazione Legambiente, già costituitasi parte civile in altro procedimento pendente a carico degli stessi imputati per fatti strettamente correlati).
Commentario • 1
- 1. Nomina del perito: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2016, n. 44736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44736 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2016 |
Testo completo
447 3 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente SENTENZA N. 2536/2016 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PALMA TALERICO N. 24831/2016 - Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI Dott. - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA FA UR N. IL 20/07/1954 SS LUIGI N. IL 21/05/1955 avverso l'ordinanza n. 226/2015 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 19/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Poole Filippi, du he dies to it rifeño all ricorso;
RM Udit difensor Avv.; -1- RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dibattimentale emessa in data 19 maggio 2016 la Corte di Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto ha respinto l'istanza di - ricusazione dei periti (esperti in medicina del lavoro ed epidemiologia) CR PA e BA RD, formulata dalla difesa degli imputati (odierni ricorrenti) GR UI e IV BI RT. Va premesso che gli istanti GR e IV risultano rinviati a giudizio e condannati in primo grado (sent. Tribunale Taranto del 25.3.2014) nel giudizio relativo all'istanza ( in riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 589 co.2 e 449 cod.pen.) pendente in grado di appello (nr. 226/2015 R.G. App.) nei confronti di SP BA e altri 26 imputati. All'udienza del 19 maggio 2016, respinta l'istanza di ricusazione, i due periti ricevevano l'incarico dalla Corte di Appello. La formulazione dei quesiti - per come si evince dal relativo verbale di udienza - ha ad oggetto : a) l'accertamento della diagnosi di morte da mesotelioma pleurico e/o da neoplasia polmonare in riferimento a 18 persone offese;
b) l'individuazione, nei casi accertati di mesotelioma, del nesso causale tra la morte di ciascuna vittima e l'esposizione ad amianto nell'ambiente lavorativo dello stabilimento Ilva di Taranto;
RM c) una serie di sub-quesiti in tema di incidenza della esposizione all'amianto nel processo determinativo della malattia, nonchè in tema di idoneità delle condotte omissive contestate nel capo di imputazione ad evitare l'insorgenza del مر mesotelioma.
1.1 Ciò posto, nell'esaminare i motivi della istanza di ricusazione, il giudice procedente (ai sensi dell'art. 223 co.4 cod.proc.pen.) così ne motiva il rigetto : a) il dott. CR da anni non risulta più componente dell'associazione Medicina Democratica» (associazione costituita parte civile nel diverso procedimento numero 938/2010 RGNR) ; b) la effettiva qualità di componenti del comitato scientifico di LEGAMBIENTE di entrambi i periti (il dott. BA di articolazione territoriale lombarda) non è valido motivo di ricusazione, trattandosi di mera attività di studio e consultazione scentifica che non radica alcun «interesse» rilevante ai sensi dell'art. 36 cod.proc.pen. ; c) il fatto che i due periti abbiano espresso pareri su questioni scientifiche in sede divulgativa o di incontri di studio non costituisce valido motivo di ricusazione;
2 d) il dott. BA non è l'estensore della parte di un dossier di IE - relativo peraltro all'inquinamento atmosferico - che prende in esame vicende correlate allo stabilimento ILVA di Taranto.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori, già nominati procuratori speciali IV BI RT e GR UI, articolando distinti motivi.
2.1 I ricorrenti, nella premessa in fatto, evidenziano come la medesima autorità procedente abbia in precedenza accolto l'istanza di ricusazione di altro perito, in ragione del fatto che costui risultava essere componente del comitato scientifico di una onlus collegata ad una associazione sindacale (la CGIL) costituita parte civile nel medesimo procedimento, risultando configurabile - sia pure da un punto vista meramente formale una situazione di potenziale interesse, - rilevante ai fini di legge. Si rievocano, altresì i contenuti dell'istanza. Si rappresenta - in particolare - la rilevanza della condizione soggettiva dei due periti in rapporto alla partecipazione di costoro al comitato scientifico di IE (nazionale o della articolazione lombarda). Ciò perchè l'associazione IE risulta costituita parte civile nel RM procedimento pendente a carico di IV OL ed altri (n.938/2010 Rgnr) ove risultano imputati del delitto di cui all'art. 437 cod.pen. (medesimo titolo di reato contestato nel presente procedimento) gli stessi IV BI RT e GR مر UI.
2.2 Ciò posto, si deduce al primo motivo l'erronea applicazione della disciplina regolatrice e il vizio di motivazione dell'ordinanza. Il punto controverso, ad avviso dei ricorrenti, è rappresentato in primis dalla identificazione dell'interesse rilevante ai fini previsti dall'art. 36 co.1 lett. a cod.proc.pen.. Tale non può essere considerato - in tesi - il solo interesse patrimoniale, essendo da ritenersi rilevante anche l'interesse morale, che nel caso in esame andava ritenuto sussistente, in virtù della partecipazione dei periti al comitato scientifico della onlus IE, per le ragioni esposte nella istanza originaria. In particolare si osserva che la motivazione espressa su tale aspetto della domanda è alquanto opaca e scarsamente decifrabile, non avendo realmente esaminato - la Corte di merito il tema dedotto.-> L'avvenuto esercizio dell'azione civile nel procedimento 'parallelo' da parte della onlus IE sarebbe dato da cui desumere in modo oggettivo l'esistenza di un co-interesse, tale da appannare la immagine di terzietà del perito (si cita, sul tema, la decisione numero 50362 del 2014 emessa da questa Corte). 3 La stessa attività divulgativa, posta in essere da uno dei periti nell'ambito di pubblicazione curata da IE implica l'evidente «condivisione di scopi e finalità» tra la associazione e le persone dei periti. Si rappresenta inoltre - in riferimento alla posizione del perito CR - che la motivazione relativa alla avvenuta cessazione di incarichi in seno alla associazione Medicina Democratica è del tutto apodittica. Si deduce, altresì, la contraddittorietà della decisione impugnata rispetto a quanto evidenziato dalla stessa Corte di Appello in sede di accoglimento della antecedente istanza di ricusazione, come evidenziato in parte narrativa. Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento. La Corte ha deciso sulla domanda di formulazione nel corso della medesima udienza dibattimentale, senza fissare udienza ad hoc ( in tesi, ai sensi dell'art. 127 cod.proc.pen.) e vulnerando il diritto degli imputati non presenti a ricevere avviso.
2.3 Con memoria successiva al deposito della requisitoria scritta del Sig. Procuratore Generale presso questa Corte, i ricorrenti sottolineano che la sostanziale medesimezza della imputazione contestata nei due procedimenti (disastro colposo / disastro derivante da omessa prevenzione degli infortuni), uno dei quali vede costituita la onlus IE radica l'interesse - nella ampia RM accezione di cui all'art. 36 cod.proc.pen. dei periti, così come evidenziato in - sede di ricorso. Si ribadiscono, altresì i contenuti delle residue doglianze. м 3. Il sig. Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta del 20 giugno 2016, ha chiesto il rigetto del ricorso. Quanto al tema del preteso «interesse nel procedimento» il P.G. indica come rilevante esclusivamente quello patrimoniale (citando sez.VI n. 855 del 1999). Nessun vantaggio economico, si afferma, deriverebbe ai periti dall' esito del giudizio penale in senso favorevole alla opzione di accusa. Nessun appannamento di terzietà deriverebbe, inoltre, dalle divulgazioni scientifiche effettuate dai periti o dalla condizione di componenti del comitato scientifico della onlus IE, non essendo stata posta in essere alcuna anticipazione di giudizio sullo specifico oggetto del procedimento. Quanto al lamentato vizio procedurale, la insussistenza è ricollegata alla avvenuta decisione in udienza, nel rispetto del contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato al primo motivo e va accolto, per le ragioni che seguono.
1.1 La fondatezza del ricorso è da ricollegarsi ad avviso del Collegio - ad uno specifico profilo di doglianza, puntualmente coltivato dai ricorrenti. Tale profilo concerne la particolare condizione di fatto rappresentata dalle seguenti circostanze;
a) l'essere entrambi i periti componenti (il dott. CR nella articolazione nazionale, il dott. BA in quella della Lombardia) del comitato scientifico della onlus IE;
b) l'esistenza di procedimento pendente nel medesimo distretto nei confronti tra gli altri degli attuali ricorrenti, per fatti che appaiono prima facie strettamente correlati a quello nel corso del quale si è avanzata l'istanza di ricusazione e nel cui ambito la onlus IE risulta costituita parte civile.
1.2 Prima di apprezzare - in diritto la rilevanza di tali due circostanze di fatto, - che appaiono incontroverse, è tuttavia opportuno precisare che quanto al lamentato vizio procedurale il ricorso andrebbe qualificato inammissibile per assenza di legittimazione, essendo stata emessa la decisione impugnata in RM contraddittorio con gli attuali ricorrenti (lì dove il caso esaminato da Sez. IV n. 7318 del 19.1.2010, cui si ispirano i ricorrenti, riguardava un procedimento di ricusazione deciso de plano), sicchè i pretesi legittimati (e interessati) alla formulazione della doglianza andrebbero, al più, identificati negli imputati assenti (fermo restando, nei confronti di costoro, il contemperamento necessario con i contenuti della previsione di legge di cui all'art. 223 co.3 cod. proc.pen.).
2. Ciò posto, il tema introdotto dal ricorso concerne, in primo luogo - ed in modo assorbente la ricognizione della locuzione «interesse nel procedimento» che - compare nel testo dell'art.36 co.1 lett. a cod.proc.pen.. -Ciò in rapporto al fatto che per espresso dettato normativo le disposizioni che regolamentano i casi di astensione (e ricusazione) del giudice (esclusa la generale clausola atipica dell'art. 36 co.1 lett. h) si applicano al perito e pertanto ne configurano la posizione processuale in termini di «doverosa essenza nonchè obiettiva apparenza di imparzialità» rispetto all'oggetto della controversia. E' dunque utile evidenziare come tale scelta (l'estensione al perito della disciplina della ricusazione, modellata sulla falsariga di quella prevista per il giudice) risalga all'intervento legislativo adottato con legge n. 517 del 18 giugno 1955, posto che il codice emanato nel 1930, innovando rispetto a quello promulgato nel 1913, aveva eliminato l'istituto in questione (perchè, secondo i contenuti 5 della Relazione del Guardasigilli dell'epoca « il perito non decide, ma esprime semplicemente un parere».) Le ragioni della reintroduzione, nel 1955, dell'istituto della ricusazione del perito, vennero espresse (con non scarsa lungimiranza e senso pratico) nella relazione di accompagnamento, con sottolineatura della particolare incidenza della perizia sulla decisione della causa, posto che « la complessità delle cognizioni scientifiche, necessarie assai spesso per esercitare un efficiente controllo di natura tecnica sui metodi ed i risultati delle indagini peritali, praticamente rende difficile al giudice - la cultura tecnica è per lo più generica - discostarsi dal parere del suo ausiliare». La ragione logico-sistematica - peraltro ribadita con la codificazione del 1989 - si accresce di pregnanza ove si considerino due aspetti tra loro speculari e consistenti da un lato nella confermata tendenza storica del giudice togato ad affidare, dato il progresso tecnologico e scientifico, compiti sempre più elaborati (e spesso decisivi, ferma restando la verifica metodologica) al soggetto esperto, dall'altro la accresciuta consapevolezza dei possibili margini di errore nella ricostruzione degli accadimenti rilevanti e dei nessi tra i medesimi anche lì dove l'apporto ricostruttivo si accompagni al sapere scientifico, in costante evoluzione RM e autoverifica dei propri risultati (si vedano, in termini generali, gli arresti di questa Corte in tema di rilevanza delle nuove metodologie scientifiche in caso di ли revisione - Sez. V n. 2982 del 26.11.2009, rv 245480; nonchè quelli in tema di rilievo delle violazioni di protocolli scientifici condivisi e inutilizzabilità del preteso risultato probatorio, contenute in Sez. V n. 36080 del 25.3.2015). Dunque la verifica di «imparzialità» del perito, anche nel senso di eliminazione dei fattori potenzialmente idonei ad appannare l'immagine di equidistanza di tale soggetto rispetto agli interessi in gioco, è aspetto che rientra a pieno titolo nella protezione costituzionale dei valori del giusto processo, sia in rapporto ai contenuti costituzionali che in riferimento a quelli sovranazionali.
3. L'estensione al perito delle norme dettate per la tutela della imparzialità del soggetto giudicante, sin qui ricostruita nelle sue finalità primarie, determina, senza dubbio alcuno, una necessità di interpretazione adeguatrice delle singole disposizioni, posto che se da un lato il valore della «equidistanza» dai poli della controversia accomuna le due figure, è pur vero che il 'valore aggiunto' del perito, ossia il tasso di conoscenza specialistica che costui è in grado di apportare è tanto più elevato quanto il soggetto in questione sia effettivo portatore di una esperienza, sovente maturata - preferibilmente in ambito non processuale attraverso l'esame di numerosi casi e il costante aggiornamento culturale. 1 0 In ciò, il Collegio esprime piena adesione alle considerazioni espresse, sul tema, da Sez.IV n. 50362 del 9.10.2014, rv 261592, decisione ove si è affermato che non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell'opzione dell'ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico. Proprio in detta decisione, in effetti, si sviluppano argomentazioni di particolare rilievo anche nel caso qui in esame. Nell'ambito della ricognizione del tema della 'anticipazione di giudizio' (tema diverso, si badi bene, da quello qui in rilevo) questa Corte ha infatti affermato, al di là dell'aspetto correlato alla medesimezza o meno del procedimento nel cui ambito è stato reso il parere, che il parere pregiudicante deve apparire .. inopinato, espresso al di fuori della sede propria e certamente tale non è quella giudiziaria. In altri termini, siccome il giudice non può essere ricusato perché in altri procedimenti ha manifestato, soddisfacendo l'obbligo motivazionale, la propria opinione a riguardo di questioni, anche fortemente controverse, concernenti l'imputazione e l'applicazione di norme processuali, per le medesime RM ragioni non può essere ricusato il perito del giudice, che doverosamente esprimendo la propria opinione nelle sedi proprie processuali, abbia apportato al м giudice un sapere apprezzato dissonante rispetto all'interesse di altre parti in gioco in altro procedimento. Devesi, inoltre, soggiungere che la pretesa di assoluta "verginità" in capo al perito, per un verso, si mostra irragionevole e contraddittoria, in quanto al perito, esattamente al contrario, si chiede una piena conoscenza della materia e delle questioni che il giudice gli sottopone e, per altro verso, contrasta con i principi informatori dell'Ordinamento in materia di libertà di espressione e formazione del pensiero scientifico (artt. 21 e 33 Cost.). Contribuire al dibattito scientifico nelle sedi proprie della formazione e divulgazione, partecipando a convegni, illustrando relazioni, tenendo lezioni in sede accademica o altrove, redigendo monografie e articoli, affrontando specifiche tematiche controverse o, comunque, meritevoli di approfondimento e scandaglio (come per il caso dello sviluppo delle patologie asbesto-dipendenti) non può giammai integrare quell'intrusione pregiudizievole "sull'oggetto del procedimento" che la legge indica a sospetto... Al tempo stesso, è stata segnalata nella medesima decisione la doverosità - a fini di tutela dell'apparenza obiettiva di imparzialità - di una verifica circa l'assenza di ruoli stabili svolti dai soggetti nominati periti in enti, associazioni, imprese, comitati che perseguano finalità al cui soddisfacimento risulti utile assumere una posizione scientifica piuttosto che un'altra. 7 3.1 Tale ultima considerazione ricade nel caso in esame, sia pure sotto un - come si è detto diverso profilo, rappresentato - dalla identificazione dell' interesse di cui all'art. 36 co.1 lett a cod.proc.pen.. -specie in rapporto alla posizione delIn particolare, non può essere accolta perito la lettura riduttiva del contenuto della disposizione, considerando come - rilevante il solo interesse patrimonialmente apprezzabile (in tal senso, di recente, Sez. V n. 6805 del 21.1.2015, rv 262732). La nozione postula, nella accezione risultante dalla elaborazione giurisprudenziale (in prevalenza maturata in tema di ricusazione del giudice) la riconduzione della situazione investigata ad un interesse «giuridicamente rilevante, tale da determinare in rapporto all'esito della controversia un vantaggio economico o morale» (in tal senso, Sez. VI n.1711 del 11.5.1998, rv 211132), ferma restando la irrilevanza di un mero, presunto interesse di tipo 'ideologico' (tra le molte, Sez. I n. 4336 del 25.6.1996, rv 205633). L'interesse morale - giuridicamente apprezzabile - prescinde, dunque, dall'ipotesi dell'accrescimento patrimoniale (diretto o indiretto) e si pone in correlazione con la specifica vicenda oggetto del procedimento, da un lato, e le iniziative visibili e apprezzabili tenute, in precedenza, dal soggetto chiamato a svolgere la funzione RMT di perito dall'altro, tale da consentire la fomulazione, in chiave oggettiva, anche di un semplice 'sospetto' di parzialità. ли Si tratta, dunque di una verifica che va compiuta in concreto, tenendosi conto delle variabili indicate in precedenza che portano ad escludere la presenza di detto interesse nei casi di precedente, ordinaria, manifestazione di pareri in chiave tecnica ed in casi analoghi a quello scrutinato.
3.2 Nel caso in esame detto interesse morale - sulla base delle allegazioni delle parti e dello stesso contenuto del provvedimento va ritenuto, in concreto, sussistente, con accoglimento del ricorso. E' fondata, in proposito, la doglianza difensiva sia in punto di diritto che in rapporto alla estrema genericità della motivazione espressa in fatto nel provvedimento gravato. Il ruolo di componente del comitato scientifico di una onlus nel caso in esame trattasi di IE non va ipotizzato in astratto ma va ricostruito sulla base dell'esame del relativo Statuto, presente in atti in quanto allegato alla costituzione di parte civile esibita dalla difesa. Nel caso in esame rileva l'articolo 27 che testualmente recita : il comitato scientifico è organismo di consulenza e ricerca di IE. Opera in completa autonomia mediante un apposito regolamento che ne definisce le modalità e i termini di funzionamento, ma in stretto contatto con l'Assemblea dei 8 delegati. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di IE .. . Ora, in tale costruzione sintattica è dato cogliere da un lato una riaffermazione di autonomia, dall'altro quella di un obiettivo legame operativo (..in stretto contatto con l'Assemblea dei delegati..) il che, per logica comune, implica una condivisione di iniziative e uno scambio di informazioni costante tra il cultore dell'aspetto scientifico e l'organo che incarna la volontà degli associati, a fini di realizzazione (più che legittima) degli scopi statutari di tutela dell'ambiente. Ferma restando, pertanto, la condizione di buona fede degli esperti nominati (e non essendo in rilievo il valore della produzione scientifica dei medesimi) ciò che rileva, al fine di rendere efficace la previsione di legge in punto di imparzialità percepita» dal destinatario del giudizio è l'analisi delle ricadute di tale rapporto nello specifico caso oggetto di trattazione. In tal senso, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che l'avvenuta costituzione di parte civile dell'associazione IE, in un processo che vede imputati i medesimi soggetti e che vede analizzate condotte del tutto similari a quelle contestate nel giudizio in corso, quanto a luogo, tempi e modalità, è fatto idoneo RM a realizzare il pregiudizio che l'art. 36 del codice di rito mira ad evitare. E ciò, invero, non perchè dall'eventuale accoglimento della domanda nel ли procedimento correlato deriverebbe un vantaggio anche patrimoniale per la - onlus, ma perchè l'avvenuta costituzione di parte civile è «azione privata>> con la quale il soggetto esponenziale afferma una volontà di punizione e dunque, sempre per logica deduttiva, un sottostante convincimento di colpevolezza dei soggetti tratti a giudizio. Se a tale aspetto si unisce la ricostruzione del ruolo dei componenti tecnici del comitato scientifico della onlus - che proprio in virtù della esperienza maturata sono chiamati a dare consigli all'Assemblea non può negarsi l'esistenza di un percepibile interesse morale» all'assenza di smentita rispetto alle ragioni complessive sostenute dalla onlus con l'atto di esercizio dell'azione civile, nel correlato procedimento, tale da pregiudicare l'apparenza obiettiva di imparzialità. In rapporto a tale doglianza il ricorso va pertanto accolto, con diretta statuizione data la superfluità del rinvio della fondatezza delle istanze di ricusazione - originarie, sul punto qui scrutinato, proposte nei confronti dei periti dott. BA e dott. CR.
P.Q.M.
9 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
accoglie la ricusazione dei periti BA e CR;
dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per la sostituzione dei periti. Si comunichi con urgenza il dispositivo alla Corte territoriale. Così deciso il 15 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente S amimus Vecelio Raffaello Magi Massimo Vecchio pregi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania EAIELLA 10