Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2016, n. 44736
CASS
Sentenza 15 luglio 2016

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Non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell'opzione dell'ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico. (In applicazione del principio, la Corte ha accolto la richiesta di ricusazione dei periti, in quanto componenti del comitato scientifico dell'associazione Legambiente, già costituitasi parte civile in altro procedimento pendente a carico degli stessi imputati per fatti strettamente correlati).

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  • 1Nomina del perito: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 agosto 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2016, n. 44736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44736
Data del deposito : 15 luglio 2016

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