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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30235 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Dilla Gulmì, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via S.
Maria a Cubito nr 616 come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv.to Alessandro Senatore presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Leonardo 25, come da procura alle liti in atti pagina 1 di 15 RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.10.24 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_1
azione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per le pronunce consequenziali, assumendo:
-che aveva contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
22.9.1990 in Napoli, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 1990, atto numero 432, parte II, Serie A sez B;
-che dalla loro unione coniugale sono nati due figli, il 22.09.1993 e Per_1
il 25.04.1996; Per_2
-che con decreto di omologa nr 9756/2013 del 17.10.2013 i coniugi erano addivenuti ad una separazione consensuale, pattuendo un contributo a carico del padre per il mantenimento della moglie di euro 900,00 mensili, della figlia di euro 150,00 mensili e del figlio di euro 250,00 mensili oltre Per_1 Per_2
aggiornamento Istat e il 50% delle spese straordinarie pagina 2 di 15 - che andava pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della disciplina separativa concordata dai coniugi in tema di assegnazione della casa coniugale alla resistente e del mantenimento per i figli, benchè maggiorenni, riducendo l'importo del mantenimento per la resistente ad euro 400,00 mensili atteso il peggioramento delle condizioni reddituali dell'obbligato.
Si costituiva la resistente invocando il rigetto delle domande, rappresentando la solidità economica del ricorrente, socio unico della Lab srl, e socio di altre due società con sedi all'estero, oltre che proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare, anche produttivo di rendite. Chiedeva pertanto in via riconvenzionale disporsi un assegno divorzile in suo favore di euro 1.500,00 mensili, “anche in considerazione del contributo fornito dalla resistente alla vita familiare, dell'età non più giovane della stessa e della circostanza che la signora è oggi inoccupata non per sua colpa, dal momento che si è CP_1
anche impegnata con operosità per trovare un lavoro che le consentisse di raggiungere una propria indipendenza economica, ma senza esito”.
Allo stesso modo, in via riconvenzionale, chiedeva fissarsi in euro 800,00 mensili il contributo per il mantenimento di entrambi i figli non ancora economicamente autosufficienti.
All'esito dell'ascolto delle parti, con ordinanza presidenziale del 9.03.22 veniva confermata la disciplina separativa;
concessi i termini di cui all'art 183 comma
6 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rimesso al collegio per la decisione con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
pagina 3 di 15 • Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia il decreto di omologa n. 9756/2013 del 17.10.2013 reso dal
Tribunale di Napoli nel giudizio di separazione. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
• Sulle domande relative al mantenimento dei figli della coppia
(nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In tale direzione, la Suprema Corte ha precisato che in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, al coniuge presso il quale vivono, cessa solo qualora il genitore obbligato provi che abbiano conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze pagina 4 di 15 professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni), ovvero qualora gli stessi rifiutino, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e/o negli studi, come ad esempio nei casi di attesa e/o rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), o di colpevole inerzia nel proseguire gli studi, ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n.
4555/2012; Cass. n. 27377/2013; Cass. n. 18076/2014; Cass. n. 17183/2020).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico - reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico - reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso pagina 5 di 15 un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n.
12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. 12952/2016; Cass. n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano pagina 6 di 15 raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi (cfr. Cass. n. 17183/2020).
Vi sono, infine, le ipotesi che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Ciò premesso, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto, in sede di memoria integrativa depositata successivamente alla ordinanza presidenziale, che il figlio fosse economicamente autosufficiente, tanto da risiedere e lavorare a Per_2
Torino, senza però dedurre nulla sul come fosse economicamente autosufficiente.
Sicuramente ha documentato e provato per testi che il giovane, ormai quasi trentenne, risiede a Torino e che dunque è cessata la sua convivenza presso la casa della madre.
Pertanto, il contributo a carico del ricorrente in favore della resistente per il predetto figlio va senz'altro revocato, a far data dalla domanda.
In relazione alla figlia di anni 31, per la quale il ricorrente ha chiesto Per_1
inizialmente la conferma del contributo al suo mantenimento, per poi modificare la domanda, in sede di memoria integrativa, invocando la revoca del contributo, alcuna prova è provenuta dalla richiedente in termini di utile attivazione della figlia nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo ella, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
pagina 7 di 15 La raggiunta età matura della figlia - che ha superato i trent'anni e sul cui percorso formativo e/o di studio nulla deduce né documenta la genitrice convivente e richiedente - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
Né posso incidere in senso contrario i documenti depositati dalla resistente e che attesterebbero una problematica di salute della ragazza, in ogni caso non meglio precisata. La documentazione sanitaria prova unicamente la sottoposizione della giovane ad accertamenti diagnostici di tipo gastroendoscopico, senza nulla provare di una sua difficoltà oggettiva o inabilità al lavoro.
Il contributo per ZI a carico del ricorrente va pertanto revocato, a far data dalla domanda.
Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla
Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle pagina 8 di 15 condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
La legge n. 898 del 1970, all'art. 5, comma 6, com'è noto, contiene un parametro
- la disponibilità di "mezzi adeguati" e "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. Inoltre, la nozione di adeguatezza
è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, cioè in sostanza, dal cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990), ma tale orientamento, soggetto nel tempo a numerose e fondate critiche, deve ritenersi ormai superato con quello di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa, illustrato da Cass. n. 11504 del 2017, secondo cui “per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni pagina 9 di 15 provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, ne' bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne' eccedente il livello della normalità”. La Corte di cassazione ha persuasivamente argomentato che tale secondo condivisibile orientamento interpretativo non è stato sovvertito dalla sentenza delle SSUU del 2018 (Cass. n. 18287/2018), essendosi confermata
“sia la finalità assistenziale dell'assegno, affermata dalle SU del 1990 e ribadita dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 6386 del 2019), sia l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6. Le SU del 2018 hanno tuttavia evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno nei soli casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019). Non varrebbe evocare in senso contrario la funzione (che si assume propria dell'assegno divorzile)
"riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, la quale invero non esiste come funzione autonoma, non trovando, tra l'altro, alcuna conferma letterale nella norma (art. 5, comma 6, cit.). Detta funzione era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla attribuzione e pagina 10 di 15 quantificazione dell'assegno. Tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale operata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a determinate condizioni).” (cfr. Cass. 7/10/2019, n. 24932). Ordunque, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
L'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le S.U. del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Inoltre, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa,
pagina 11 di 15 secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. ord. 26.6.2019, n. 17098). - Alla luce dei surrichiamati principi di legittimità, dunque, incombe sulla parte che propone la domanda allegare specificamente e dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, fornendo la prova che la parte sia colpita da impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, nonché la prova, quale fatto costitutivo del diritto azionato, ove si valorizzi la finalità compensativa dell'assegno divorzile, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi
(cfr., inter alia, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, applicati i condivisibili parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle invariate condizioni economiche delle due parti, della lunga durata della convivenza matrimoniale (di 23 anni), valutate le concrete capacità e possibilità di lavoro della donna anche in ragione della sua età (quasi 60 anni), la domanda de qua appare fondata.
Rispetto all'epoca della separazione, in cui le veniva riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 900,00 mensili, le condizioni economiche della ricorrente non risultano migliorate, e la stessa ha ormai raggiunto un'età tale da non consentirle agevolmente uno stabile inserimento nel mondo del lavoro anche a pagina 12 di 15 causa dell'assenza di pregresse esperienze lavorative, avendo ella dedicato gran parte della vita all'accudimento della famiglia, da cui sono nati i due figli.
Si ritiene quindi che la resistente versi oggi nell'oggettiva impossibilità di provvedere da sola alle proprie esigenze.
Il Tribunale non ignora infatti che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativocompensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri (cfr. Cass. civ., sez. VI, 17/01/2022, n. 1201; Cass. civ., sez.
VI, 16/12/2021, n. 40385).
Nè la scelta della resistente di dedicare tutte le sue risorse personali alla crescita della famiglia è stata una circostanza smentita dal ricorrente, che invoca la riduzione dell'assegno per l'ex coniuge anche adducendo una sensibile riduzione della sua capacità reddituale. Ebbene, sul punto il Tribunale ritiene non soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'obbligato, che nel corso dell'intero giudizio ha mancato di produrre documentazione fiscale e reddituale recente e relativa agli anni del procedimento divorzile incardinato.
pagina 13 di 15 Il ricorrente va quindi obbligato a corrispondere alla resistente un assegno divorzile.
Una volta riconosciuto l'an del diritto all'assegno divorzile in capo alla ricorrente, per la quantificazione del quantum dello stesso soccorrono i criteri di cui all'art. 5 comma VI della legge 898/1970.
Discende da quanto sin qui esposto l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, da mantenersi nell'importo di 900,00 euro
In base a tali criteri, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla ricorrente alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale e della somma stabilita in sede di separazione, sussistano i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile nell'importo mensile di €. 900,00 (novecento/00). Tale somma, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza sul vincolo, andrà corrisposta a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed Controparte_1
automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della necessità della pronuncia, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 22.09.1990 tra Pt_1
pagina 14 di 15 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Pt_1 Controparte_1
2.5.1966;
- revoca a far data dalla domanda il contributo al mantenimento per entrambi i figli della coppia, posto a carico del ricorrente;
-accoglie la domanda di assegno divorzile in favore della resistente a carico del ricorrente, che si conferma in euro 900,00 (novecento/00) mensili. Tale somma, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza sul vincolo, andrà corrisposta a entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese ed automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
-rigetta per il resto;
-compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30235 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Dilla Gulmì, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via S.
Maria a Cubito nr 616 come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv.to Alessandro Senatore presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Leonardo 25, come da procura alle liti in atti pagina 1 di 15 RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.10.24 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_1
azione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per le pronunce consequenziali, assumendo:
-che aveva contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
22.9.1990 in Napoli, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 1990, atto numero 432, parte II, Serie A sez B;
-che dalla loro unione coniugale sono nati due figli, il 22.09.1993 e Per_1
il 25.04.1996; Per_2
-che con decreto di omologa nr 9756/2013 del 17.10.2013 i coniugi erano addivenuti ad una separazione consensuale, pattuendo un contributo a carico del padre per il mantenimento della moglie di euro 900,00 mensili, della figlia di euro 150,00 mensili e del figlio di euro 250,00 mensili oltre Per_1 Per_2
aggiornamento Istat e il 50% delle spese straordinarie pagina 2 di 15 - che andava pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della disciplina separativa concordata dai coniugi in tema di assegnazione della casa coniugale alla resistente e del mantenimento per i figli, benchè maggiorenni, riducendo l'importo del mantenimento per la resistente ad euro 400,00 mensili atteso il peggioramento delle condizioni reddituali dell'obbligato.
Si costituiva la resistente invocando il rigetto delle domande, rappresentando la solidità economica del ricorrente, socio unico della Lab srl, e socio di altre due società con sedi all'estero, oltre che proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare, anche produttivo di rendite. Chiedeva pertanto in via riconvenzionale disporsi un assegno divorzile in suo favore di euro 1.500,00 mensili, “anche in considerazione del contributo fornito dalla resistente alla vita familiare, dell'età non più giovane della stessa e della circostanza che la signora è oggi inoccupata non per sua colpa, dal momento che si è CP_1
anche impegnata con operosità per trovare un lavoro che le consentisse di raggiungere una propria indipendenza economica, ma senza esito”.
Allo stesso modo, in via riconvenzionale, chiedeva fissarsi in euro 800,00 mensili il contributo per il mantenimento di entrambi i figli non ancora economicamente autosufficienti.
All'esito dell'ascolto delle parti, con ordinanza presidenziale del 9.03.22 veniva confermata la disciplina separativa;
concessi i termini di cui all'art 183 comma
6 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rimesso al collegio per la decisione con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
pagina 3 di 15 • Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia il decreto di omologa n. 9756/2013 del 17.10.2013 reso dal
Tribunale di Napoli nel giudizio di separazione. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
• Sulle domande relative al mantenimento dei figli della coppia
(nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In tale direzione, la Suprema Corte ha precisato che in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, al coniuge presso il quale vivono, cessa solo qualora il genitore obbligato provi che abbiano conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze pagina 4 di 15 professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni), ovvero qualora gli stessi rifiutino, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e/o negli studi, come ad esempio nei casi di attesa e/o rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), o di colpevole inerzia nel proseguire gli studi, ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n.
4555/2012; Cass. n. 27377/2013; Cass. n. 18076/2014; Cass. n. 17183/2020).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico - reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico - reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso pagina 5 di 15 un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n.
12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. 12952/2016; Cass. n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano pagina 6 di 15 raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi (cfr. Cass. n. 17183/2020).
Vi sono, infine, le ipotesi che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Ciò premesso, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto, in sede di memoria integrativa depositata successivamente alla ordinanza presidenziale, che il figlio fosse economicamente autosufficiente, tanto da risiedere e lavorare a Per_2
Torino, senza però dedurre nulla sul come fosse economicamente autosufficiente.
Sicuramente ha documentato e provato per testi che il giovane, ormai quasi trentenne, risiede a Torino e che dunque è cessata la sua convivenza presso la casa della madre.
Pertanto, il contributo a carico del ricorrente in favore della resistente per il predetto figlio va senz'altro revocato, a far data dalla domanda.
In relazione alla figlia di anni 31, per la quale il ricorrente ha chiesto Per_1
inizialmente la conferma del contributo al suo mantenimento, per poi modificare la domanda, in sede di memoria integrativa, invocando la revoca del contributo, alcuna prova è provenuta dalla richiedente in termini di utile attivazione della figlia nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo ella, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
pagina 7 di 15 La raggiunta età matura della figlia - che ha superato i trent'anni e sul cui percorso formativo e/o di studio nulla deduce né documenta la genitrice convivente e richiedente - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
Né posso incidere in senso contrario i documenti depositati dalla resistente e che attesterebbero una problematica di salute della ragazza, in ogni caso non meglio precisata. La documentazione sanitaria prova unicamente la sottoposizione della giovane ad accertamenti diagnostici di tipo gastroendoscopico, senza nulla provare di una sua difficoltà oggettiva o inabilità al lavoro.
Il contributo per ZI a carico del ricorrente va pertanto revocato, a far data dalla domanda.
Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla
Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle pagina 8 di 15 condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
La legge n. 898 del 1970, all'art. 5, comma 6, com'è noto, contiene un parametro
- la disponibilità di "mezzi adeguati" e "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. Inoltre, la nozione di adeguatezza
è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, cioè in sostanza, dal cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990), ma tale orientamento, soggetto nel tempo a numerose e fondate critiche, deve ritenersi ormai superato con quello di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa, illustrato da Cass. n. 11504 del 2017, secondo cui “per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni pagina 9 di 15 provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, ne' bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne' eccedente il livello della normalità”. La Corte di cassazione ha persuasivamente argomentato che tale secondo condivisibile orientamento interpretativo non è stato sovvertito dalla sentenza delle SSUU del 2018 (Cass. n. 18287/2018), essendosi confermata
“sia la finalità assistenziale dell'assegno, affermata dalle SU del 1990 e ribadita dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 6386 del 2019), sia l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6. Le SU del 2018 hanno tuttavia evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno nei soli casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019). Non varrebbe evocare in senso contrario la funzione (che si assume propria dell'assegno divorzile)
"riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, la quale invero non esiste come funzione autonoma, non trovando, tra l'altro, alcuna conferma letterale nella norma (art. 5, comma 6, cit.). Detta funzione era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla attribuzione e pagina 10 di 15 quantificazione dell'assegno. Tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale operata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a determinate condizioni).” (cfr. Cass. 7/10/2019, n. 24932). Ordunque, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
L'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le S.U. del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Inoltre, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa,
pagina 11 di 15 secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. ord. 26.6.2019, n. 17098). - Alla luce dei surrichiamati principi di legittimità, dunque, incombe sulla parte che propone la domanda allegare specificamente e dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, fornendo la prova che la parte sia colpita da impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, nonché la prova, quale fatto costitutivo del diritto azionato, ove si valorizzi la finalità compensativa dell'assegno divorzile, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi
(cfr., inter alia, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, applicati i condivisibili parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle invariate condizioni economiche delle due parti, della lunga durata della convivenza matrimoniale (di 23 anni), valutate le concrete capacità e possibilità di lavoro della donna anche in ragione della sua età (quasi 60 anni), la domanda de qua appare fondata.
Rispetto all'epoca della separazione, in cui le veniva riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 900,00 mensili, le condizioni economiche della ricorrente non risultano migliorate, e la stessa ha ormai raggiunto un'età tale da non consentirle agevolmente uno stabile inserimento nel mondo del lavoro anche a pagina 12 di 15 causa dell'assenza di pregresse esperienze lavorative, avendo ella dedicato gran parte della vita all'accudimento della famiglia, da cui sono nati i due figli.
Si ritiene quindi che la resistente versi oggi nell'oggettiva impossibilità di provvedere da sola alle proprie esigenze.
Il Tribunale non ignora infatti che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativocompensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri (cfr. Cass. civ., sez. VI, 17/01/2022, n. 1201; Cass. civ., sez.
VI, 16/12/2021, n. 40385).
Nè la scelta della resistente di dedicare tutte le sue risorse personali alla crescita della famiglia è stata una circostanza smentita dal ricorrente, che invoca la riduzione dell'assegno per l'ex coniuge anche adducendo una sensibile riduzione della sua capacità reddituale. Ebbene, sul punto il Tribunale ritiene non soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'obbligato, che nel corso dell'intero giudizio ha mancato di produrre documentazione fiscale e reddituale recente e relativa agli anni del procedimento divorzile incardinato.
pagina 13 di 15 Il ricorrente va quindi obbligato a corrispondere alla resistente un assegno divorzile.
Una volta riconosciuto l'an del diritto all'assegno divorzile in capo alla ricorrente, per la quantificazione del quantum dello stesso soccorrono i criteri di cui all'art. 5 comma VI della legge 898/1970.
Discende da quanto sin qui esposto l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, da mantenersi nell'importo di 900,00 euro
In base a tali criteri, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla ricorrente alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale e della somma stabilita in sede di separazione, sussistano i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile nell'importo mensile di €. 900,00 (novecento/00). Tale somma, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza sul vincolo, andrà corrisposta a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed Controparte_1
automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della necessità della pronuncia, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 22.09.1990 tra Pt_1
pagina 14 di 15 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Pt_1 Controparte_1
2.5.1966;
- revoca a far data dalla domanda il contributo al mantenimento per entrambi i figli della coppia, posto a carico del ricorrente;
-accoglie la domanda di assegno divorzile in favore della resistente a carico del ricorrente, che si conferma in euro 900,00 (novecento/00) mensili. Tale somma, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza sul vincolo, andrà corrisposta a entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese ed automaticamente adeguata secondo gli indici Istat.
-rigetta per il resto;
-compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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