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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/09/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5391/2022, promossa da: , Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Gaetano Madonna e con la stesso domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14 -00142, (codice fiscale/partita IVA ) , rapp.ta e difesa, in virtù di P.IVA_1
mandato in calce al presente atto, dall'avv. Alfredo Bobbio
RESISTENTE
E
Controparte_2
(C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 legale rapp.te in carica, geom. , con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da CP_3
Brescia n°4, rapp.ta e difesa - giusta procura allegata al fascicolo telematico – dall'Avv.
Giuseppe Mazzarella
(RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato il 04/08/2022 la parte ricorrente in epigrafe, sig. , Parte_1
asseriva di essere iscritto all'albo dei geometri di Caserta dal giorno 01 gennaio 2008. IL giorno 28 luglio 2022 gli fu notificata a mezzo servizio postale, dall Controparte_4
, l'atto di intimazione al pagamento nr. 02820229004640244000, contenente, tra
[...]
l'altro, la cartella di pagamento dell'importo di € 5253,63 recante nr. 02820160002816247000 sul presupposto del mancato versamento dei contributi assistenziali dovuti alla
[...]
per l'anno 2013 presuntivamente Controparte_2
notificata il 26 agosto 2016. Il ricorrente precisava che nell'anno contestato non aveva prodotto alcun reddito;
che non era titolare di partita IVA e che antecedentemente non gli fosse pervenuta alcuna richiesta di pagamento dalla cassa di appartenenza;
inoltre deduceva che, nella gravata cartella, pertanto, fossero compresi genericamente anche gli interessi, sanzioni ed oneri di riscossione senza l'indicazione della data di iscrizione a ruolo del presunto credito;
precisava ancora che dagli iscritti entro il quinto anno, fosse dovuta solo la quota minima di contribuzione;
infine eccepiva la nullità della notifica della cartella impugnata e la prescrizione quinquennale del credito contributivo, anche successivo alla notifica di detta cartella. Per detti motivi, adiva l'intestato Tribunale perché fosse dichiarata la nullità o fosse annullata la cartella impugnata, previa sospensione della stessa, con vittoria di spese.
Si costituivano le parti resistenti, le quali contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso con una serie di eccezioni in fatto ed in diritto, preliminarmente rilevavano l'esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione alla medesima cartella nr. 02820160002816247000, impugnata in questa sede, per decorrenza del termine di 40 gg.
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°,
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato D.lgs. n.
46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) deve invece Controparte_1
ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Ciò premesso, deve precisarsi subito che, con sentenza n.2584/2017, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sezione lavoro, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art.24, comma 6, Dlgs. N.46/1999 alla cartella n. 02820160002816247000 per decorrenza del termine di 40 gg. Giova ricordare, come confermato anche dalla recente pronuncia della
Suprema Corte (ord. cass. Civ. sez. lavoro n.495/2025) che l'opposizione tardiva a cartella esattoriale comporta la decadenza del diritto di contestare nel merito la pretesa dell'ente.
Non si tratta di un mero errore formale ma di una barriera insormontabile che cristallizza la pretesa risarcitoria. Qualsiasi eccezione, inclusa la prescrizione, non potrà più essere sollevata in relazione a quell'atto. L'unica possibilità per far valere la prescrizione maturata successivamente è attendere un nuovo atto della riscossione e impugnare quest'ultimo per vizi propri. Pertanto l'odierna opposizione va qualificata quale opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.02820229004640244000, al fine di far valere fatti estintivi del credito o della possibilità di procedere all'esecuzione forzata, sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo, quindi successivi alla notifica della menzionata cartella esattoriale, prima che l'esecuzione sia iniziata.
Con riferimento, dunque, all' unica eccezione di parte ricorrente vagliabile in questa sede, cioè la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione, si ritiene che vada respinta e per l'effetto rigettata l'opposizione.
Pur senza considerare la questione di quale termine debba considerarsi nel caso di specie, ovvero quello quinquennale o quello decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., essendo intervenuta nella vicenda una pronuncia giudiziale definitiva, e se tale effetto di cd. conversione del termine” prescrizionale possa estendersi anche ad una pronuncia di improcedibilità, deve subito osservarsi che alla luce degli atti interruttivi depositati dalla resistente non può ritenersi decorso neppure il termine prescrizionale quinquennale. CP_2
In particolare dopo la notifica della cartella esattoriale, avvenuta nel 2016, la resistente sollecitava il pagamento dei contributi ivi riportati con lettera raccta a/r del 30/06/2020, così interrompendo la prescrizione, anche quinquennale, con la conseguenza che il termine non era ancora decorso nel 2022, quando veniva notificata l'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione.
L'opposizione è, dunque, infondata e deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione; 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 900,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta.
S. Maria C.V., 20.09.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 5391/2022, promossa da: , Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Gaetano Madonna e con la stesso domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14 -00142, (codice fiscale/partita IVA ) , rapp.ta e difesa, in virtù di P.IVA_1
mandato in calce al presente atto, dall'avv. Alfredo Bobbio
RESISTENTE
E
Controparte_2
(C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 legale rapp.te in carica, geom. , con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da CP_3
Brescia n°4, rapp.ta e difesa - giusta procura allegata al fascicolo telematico – dall'Avv.
Giuseppe Mazzarella
(RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato il 04/08/2022 la parte ricorrente in epigrafe, sig. , Parte_1
asseriva di essere iscritto all'albo dei geometri di Caserta dal giorno 01 gennaio 2008. IL giorno 28 luglio 2022 gli fu notificata a mezzo servizio postale, dall Controparte_4
, l'atto di intimazione al pagamento nr. 02820229004640244000, contenente, tra
[...]
l'altro, la cartella di pagamento dell'importo di € 5253,63 recante nr. 02820160002816247000 sul presupposto del mancato versamento dei contributi assistenziali dovuti alla
[...]
per l'anno 2013 presuntivamente Controparte_2
notificata il 26 agosto 2016. Il ricorrente precisava che nell'anno contestato non aveva prodotto alcun reddito;
che non era titolare di partita IVA e che antecedentemente non gli fosse pervenuta alcuna richiesta di pagamento dalla cassa di appartenenza;
inoltre deduceva che, nella gravata cartella, pertanto, fossero compresi genericamente anche gli interessi, sanzioni ed oneri di riscossione senza l'indicazione della data di iscrizione a ruolo del presunto credito;
precisava ancora che dagli iscritti entro il quinto anno, fosse dovuta solo la quota minima di contribuzione;
infine eccepiva la nullità della notifica della cartella impugnata e la prescrizione quinquennale del credito contributivo, anche successivo alla notifica di detta cartella. Per detti motivi, adiva l'intestato Tribunale perché fosse dichiarata la nullità o fosse annullata la cartella impugnata, previa sospensione della stessa, con vittoria di spese.
Si costituivano le parti resistenti, le quali contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso con una serie di eccezioni in fatto ed in diritto, preliminarmente rilevavano l'esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione alla medesima cartella nr. 02820160002816247000, impugnata in questa sede, per decorrenza del termine di 40 gg.
Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°,
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato D.lgs. n.
46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) deve invece Controparte_1
ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Ciò premesso, deve precisarsi subito che, con sentenza n.2584/2017, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sezione lavoro, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art.24, comma 6, Dlgs. N.46/1999 alla cartella n. 02820160002816247000 per decorrenza del termine di 40 gg. Giova ricordare, come confermato anche dalla recente pronuncia della
Suprema Corte (ord. cass. Civ. sez. lavoro n.495/2025) che l'opposizione tardiva a cartella esattoriale comporta la decadenza del diritto di contestare nel merito la pretesa dell'ente.
Non si tratta di un mero errore formale ma di una barriera insormontabile che cristallizza la pretesa risarcitoria. Qualsiasi eccezione, inclusa la prescrizione, non potrà più essere sollevata in relazione a quell'atto. L'unica possibilità per far valere la prescrizione maturata successivamente è attendere un nuovo atto della riscossione e impugnare quest'ultimo per vizi propri. Pertanto l'odierna opposizione va qualificata quale opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.02820229004640244000, al fine di far valere fatti estintivi del credito o della possibilità di procedere all'esecuzione forzata, sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo, quindi successivi alla notifica della menzionata cartella esattoriale, prima che l'esecuzione sia iniziata.
Con riferimento, dunque, all' unica eccezione di parte ricorrente vagliabile in questa sede, cioè la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione, si ritiene che vada respinta e per l'effetto rigettata l'opposizione.
Pur senza considerare la questione di quale termine debba considerarsi nel caso di specie, ovvero quello quinquennale o quello decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., essendo intervenuta nella vicenda una pronuncia giudiziale definitiva, e se tale effetto di cd. conversione del termine” prescrizionale possa estendersi anche ad una pronuncia di improcedibilità, deve subito osservarsi che alla luce degli atti interruttivi depositati dalla resistente non può ritenersi decorso neppure il termine prescrizionale quinquennale. CP_2
In particolare dopo la notifica della cartella esattoriale, avvenuta nel 2016, la resistente sollecitava il pagamento dei contributi ivi riportati con lettera raccta a/r del 30/06/2020, così interrompendo la prescrizione, anche quinquennale, con la conseguenza che il termine non era ancora decorso nel 2022, quando veniva notificata l'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione.
L'opposizione è, dunque, infondata e deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione; 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 900,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta.
S. Maria C.V., 20.09.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico