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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.20358 /2023 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,viaIndirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. LUCANTONI GIOVANNI che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via dei Portoghesi 12
presso lo studio dell'Avv. Ra Generale dello Stato che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell' udienza del 13.3.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023 Parte_1 premesso di essere dipendente del assunto Controparte_1 quale docente supplente e di aver svolto un rapporto di lavoro a tempo determinato nel periodo 2017 al 2021 e dal 2022 al 2023, lamentava che non aveva potuto usufruire dell'erogazione della c.d. “ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ”, poiché riservata ai soli docenti di ruolo, siano essi full-time che assunti a tempo parziale.
Tanto esposto, lamentava che tale modus operandi si poneva “ in aperto contrasto con la clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., per violazione dei principi di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento tutelati a livello europeo, internazionale ed interno, che impongono di accordare pari diritti a tutto il corpo docenti, siano essi assunti con contratti a termine o a tempo indeterminato, in virtù della medesima “ funzione docente ” assolta senza distinzioni, né per natura, né per caratteristiche degli incarichi e/o delle mansioni.”
Esponeva che con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 , veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Tanto esposto, lamentava che l'importo non le era stato corrisposto per i periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato.
In punto di diritto lamentava l'illegittima esclusione dalla platea dei beneficiari dell'erogazione della somma di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
Concludeva chiedendo: ogni contraria domanda ed eccezione respinta, se del caso previa disapplicazione della normativa interna e del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 nonché del D.P.C.M. del 28.11.2016 per violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ( concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE ), accertare e dichiarare il diritto della al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione professionale previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, mediante accreditamento, in suo favore, sulla carta elettronica del docente della somma nominale di complessivi € 500,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2022/2023 durante i quali è stata destinataria di incarichi annuali;
per l'effetto, condannare parte resistente, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare ogni provvedimento necessario ad attribuirne il suddetto beneficio in favore dell'istante onde consentirne il godimento per le finalità e con le modalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015.”
La convenuta amministrazione si costituiva e concludeva per il rigetto del ricorso rilevando che la ricorrente non aveva stipulato, alla data di deposito del ricorso contratti di lavoro a tempo determinato su posti vacanti per la complessiva durata di almeno 36 mesi .
Concludeva chiedendo:
“- Quanto alle pretese retributive, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente;
- Dichiarare inammissibile il ricorso con riguardo all'eccezione di inesistenza del titolo giuridico a sostegno della pretesa;
- Respingere, comunque, il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento, nella misura e per le ragioni che si espongono.
In primo luogo si richiama la normativa applicabile alla fattispecie:
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 prevede: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, recita: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni Controparte_3 sindacali rappresentative di categoria”.
Nella fattispecie in esame, si osserva che dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha espletato mansioni identiche a quelle svolte dal personale di ruolo e non ha beneficiato della carta elettronica.
Alla luce di quanto sopra, si rileva che vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato considerato anche che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
La CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C- 450/21 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Come evidenziato da altri Giudici di questo Tribunale ( cfr. Sentenza n. 1790/2023) “la Corte di Giustizia ha, inoltre, ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).” Da ultimo la S.C. ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.” ( cfr. Cass. N. 29961/2023).
Sulla base delle sopra estese considerazioni e della documentazione in atti, deve dichiararsi il diritto della ricorrente al beneficio rivendicato relativamente agli anni scolastici per gli anni sopra indicati per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Occorre precisare che la parte ricorrente può solo ottenere la Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la cd. carta elettronica del docente di cui all'art. 1 L. 107/2015;
2. Per l'effetto condanna il convenuto a riconoscere la CP_1
l'importo nominale di € 500 per gli anni scolastici dal 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2022/2023 per la complessiva somma di € 2.000.
3. Condanna l'Amministrazione scolastica alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro1.800,00, oltre IVA e CPA.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi